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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2024, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 993/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Tindara
[...]
Sinagra, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, come da procura, in atti dagli avv.ti Annalisa
[...]
Germanà e Natale Bonfiglio, elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando, via
Trazzera Marina n. 46 presso lo studio professionale della prima
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ricorso del 1° agosto 2023 conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale , esponendo che il 18 gennaio 2017 dalla loro CP_1 unione sono nate le figlie e e che, dopo alcuni anni, la relazione PE Per_2 sentimentale si era interrotta.
Chiedeva, pertanto, la regolamentazione delle modalità di affidamento e del mantenimento della prole e della disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario.
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Fissata l'udienza di comparizione e nella resistenza del convenuto, costituitosi con comparsa del 6 febbraio 2024, il giudice delegato procedeva all'audizione dei genitori che – ascoltati sia separatamente, che congiuntamente – addivenivano al seguente accordo recepito a verbale:
“Sono altresì presenti , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) identificata a mezzo di CI CA97449KP rilasciata da C.F._3
in data 24/11/2021 e Organizzazione_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._4 identificato a mezzo di CI CA rilasciata da in data C.F._5 Organizzazione_1
29/12/2022.
Il Giudice dà atto che dopo lunghe interlocuzioni con le parti anche separatamente le stesse dichiarano di accordarsi nei modi seguenti: IL SIG. VERSERÀ ALLE CP_1
FIGLIE A TITOLO DI MANTENIMENTO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 450 ENTRO IL 5
DI OGNI MESE CON RIVALUTAZIONE ISTAT COME PER LEGGE E VERSERÀ ALTRESÌ
UNA QUOTA DELL'ASSEGNO PERCEPITO PER LE MINORI PARI A € 50, SICCHÉ
L'IMPORTO TOTALE VERSATO ALLE MINORI SARÀ PARI A € 500.
LE PARTI CONCORDANO CHE LE SPESE STRAORDINARIE SIANO REGOLATE DALLE
LINEE GUIDA DEL CNF E CHE SIANO RIPARTITE PER IL 30 % A CARICO DEL PADRE
E PER IL 70 % A CARICO DELLA MADRE.
CON RIFERIMENTO AL DIRITTO DI VISITA, LE MINORI SARANNO COLLOCATE
PRESSO L'ABITAZIONE DELLA MADRE E IL PADRE AVRÀ DIRITTO DI VEDERLE TRE
POMERIGGI ALLA SETTIMANA E DUE FINESETTIMANA AL MESE.
LE PARTI DEMANDANO AL COLLEGIO LA DETTAGLIATA REGOLAMENTAZIONE
DEL DIRITTO DI VISITA E CHIEDONO DI TENERE CONTO CHE IL PADRE È
IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA FINO AL SABATO DALLE 7 ALLE 17:00. LE
PARTI CHIEDONO ALTRESÌ CHE I GIORNI DI VISITA DEL PADRE SIANO INDIVIDUATI
NEL LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ.”
La causa veniva dunque assunta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3,
c.p.c.
2. – Alla luce delle intese raggiunte l'affidamento e il mantenimento della prole deve essere regolato come segue, giacché ai sensi dell'art. 337 ter c.c. il giudice “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”, valuta “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” (...),
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determina “i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione
e all'educazione dei figli”, prendendo atto “se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.
Il Collegio dispone quindi che e siano affidate congiuntamente a PE Per_2 entrambi i genitori. Essi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie, avuto riguardo alle inclinazioni di queste ultime in quanto rispondenti alla loro crescita morale, sociale e psicologica. Invece, con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente secondo la permanenza delle minori presso ciascuno di essi.
In secondo luogo prende atto che l'accordo non appare di pregiudizio alcuno per le bambine che, per tale ragione e alla luce dell'età (inferiore alla soglia indicata dall'art. 473 bis.4 c.p.c.), non sono state ascoltate.
Pertanto, e sono collocate presso l'abitazione della madre e il padre PE Per_2 verserà a quest'ultima per il loro mantenimento la somma di € 450,00 (€ 225 a figlia) entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici , a Org_2 far data dal mese di marzo 2024 poiché l'accordo è stato raggiunto all'udienza del 7 marzo u.s.
A tale importo dovrà aggiungersi, sempre a far data dal mese di marzo 2024, quello di € 50 che il padre preleverà dalla quota dell'assegno unico universale per i figli a lui spettante e verserà alla madre pure a titolo di mantenimento della prole.
Sicché il totale previsto dalle parti per il mantenimento delle figlie comuni ha natura composita e ammonta complessivamente a € 500 (€ 450 + € 50).
Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, sono individuate in base alle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense e vengono sostenute per il 70 % da e per il restante 30 % da . Parte_1 CP_1
L'esercizio del diritto-dovere di visita delle figlie da parte del padre-genitore non collocatario va disciplinato come segue, tenuto conto delle indicazioni delle parti e, in ogni caso, dell'esigenza delle minori a mantenere un equilibrato, costante e sano
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rapporto con entrambi i genitori e a trascorrere con loro del tempo di qualità e non di mera quantità anche alla luce delle attività pomeridiane in cui le stesse sono impegnate.
Il padre potrà vedere e tenere con sé e : PE Per_2
1) per tre pomeriggi a settimana dall'uscita dal lavoro alle ore 20:30 (ore 21:00 nei mesi di luglio e di agosto) da concordare preventivamente con la madre e – in mancanza di accordo – il lunedì, il mercoledì e il venerdì tenendo conto delle esigenze delle minori e dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici;
2) per due fine settimana al mese – a settimane alternate – dalle ore 17:30 del sabato al lunedì successivo fino all'orario di ingresso a scuola, ove verranno accompagnate dallo stesso e, nel caso in cui non vi siano attività scolastiche, fino alle 8:30 con l'obbligo di accompagnare le minori al domicilio della madre;
3) per un periodo minimo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentirgli di poter trascorrere con e , alternativamente, PE Per_2 un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare con la madre preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto di accordo, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
4) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura delle minori;
5) il giorno del compleanno delle minori alternativamente a pranzo o a cena;
6) il giorno del compleanno del padre dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
7) durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di giugno con la madre e che, in difetto di accordo, restano fissate nella prima settimana di luglio e nella prima settimana di agosto o, ad anni alterni, nella seconda settimana di luglio e nella seconda settimana di agosto.
Il Collegio ritiene opportuno rammentare ai genitori – come già loro ampiamente evidenziato in udienza dal giudice relatore – che gli unici mezzi per consentire la crescita serena, armoniosa ed equilibrata delle figlie sono il dialogo e la cooperazione diretta tra adulti, specie nel primo periodo in cui il nuovo regime di affidamento e mantenimento troverà applicazione.
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Le spese di lite vanno integralmente compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 993/2023
R.G., così decide:
1) dispone l'affidamento congiunto di e a entrambi i PE Persona_3 genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle minori, avuto riguardo alle inclinazioni di queste ultime in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente secondo la permanenza delle minori presso ciascuno di essi;
3) disciplina il diritto-dovere di visita del padre come in parte motiva, invitando i genitori a collaborare sempre nell'interesse di e;
PE Per_2
4) dispone che, a far data da marzo 2024, versi a CP_1 [...]
a titolo di mantenimento delle figlie comuni la somma complessiva di Pt_1
€ 450,00 (€ 225 a figlia) entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente secondo gli indici e aggiunga, in forza del medesimo titolo, la somma di € 50 Org_2 prelevata dalla quota dell'assegno unico universale per i figli a lui spettante e che le spese straordinarie – individuate in base alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio
Nazionale Forense – gravino per il 70 % su e per il restante Parte_1
30 % su . CP_1
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
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