Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01934/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1934 del 2025, proposto da Impresa S.A.E. – Società Appalti Edili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Camporotondo Etneo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n. 2226/2025 emessa dal Tribunale di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. AN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22 settembre 2025 e depositato in data 25 settembre 2025, l’odierna ricorrente, Impresa S.A.E. – Società Appalti Edili S.R.L., ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 2226/2025, pronunciata il 24 aprile 2025 dal Tribunale di Catania. Con tale sentenza, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo n. 3995/2020, che ordinava al Comune di Camporotondo Etneo il pagamento della somma di € 44.995,66 per lavori di costruzione di una scuola elementare, affidati alla A.T.I. SAE S.R.L./Edilgecos S.R.L.
In data 19 luglio 2025, la suddetta sentenza è passata in giudicato, non essendo stata impugnata. Tuttavia, nonostante il passaggio in giudicato, il Comune di Camporotondo Etneo non ha provveduto al pagamento della somma dovuta. Pertanto, la ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
Nel giudizio di ottemperanza, la Presidenza della Regione Siciliana ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere parte del rapporto obbligatorio né destinatario del titolo esecutivo, in quanto il Comune di Camporotondo Etneo è l’unico soggetto obbligato al pagamento.
La ricorrente, al contrario, ha sostenuto che la Presidenza della Regione Siciliana, pur non essendo obbligata al pagamento, deve essere evocata nel presente giudizio per garantire la completezza del contraddittorio, in quanto parte formale del processo precedente.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Mette conto evidenziarsi che l’art. 114, primo comma, del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.) prevede che il ricorso per ottemperanza debba essere proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio che hanno determinato la pronuncia del giudicato.
In tal senso, la ricorrente ha correttamente evocato in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana, la quale, pur non essendo destinataria dell’obbligo di pagamento, è stata parte formale nel precedente giudizio per l’opposizione a decreto ingiuntivo.
In caso di sentenza di condanna nei confronti di un ente locale, il ricorso di ottemperanza deve essere proposto anche nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte nel processo, al fine di garantire la completezza del contraddittorio e l’effettivo adempimento della pronuncia.
Tuttavia, va ribadito che, come previsto dalla sentenza n. 2226/2025, il Comune di Camporotondo Etneo è l'unico soggetto obbligato al pagamento, in quanto destinatario del decreto ingiuntivo confermato dal Tribunale.
In particolare, la sentenza ha escluso qualsiasi responsabilità della Regione Siciliana, ribadendo che il ritardo nel pagamento è imputabile esclusivamente alla gestione comunale.
Tutto ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.
La notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 29 aprile 2025, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del Decreto Legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della Legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del Decreto Legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla Legge n. 326/2003.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Camporotondo Etneo di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore (accoglie il ricorso, includendovi le spese successive da documentare all’Amministrazione o al commissario “ad acta”).
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione intimata, si nomina senza alcun onere economico il Segretario Generale dello stesso Comune inadempiente, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- accoglie il ricorso proposto e ordina al Comune di Camporotondo Etneo di dare esecuzione alla sentenza n. 2226/2025 del Tribunale di Catania, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore (risultano incluse le spese successive da documentare all’Amministrazione o al commissario “ad acta” );
- per l’ipotesi di ulteriore inadempimento del Comune di Camporotondo Etneo, nomina il Segretario Generale del Comune di Camporotondo Etneo, quale commissario “ad acta” per provvedere all’esecuzione della sentenza in via sostitutiva nel termine di novanta giorni;
- condanna il Comune di Camporotondo Etneo alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, e la rimborso del contributo unificato.
- il Commissario ad acta designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA ZI, Presidente
AN NI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NI | DA ZI |
IL SEGRETARIO