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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7027 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 23-9-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 2-9- 2025, in data 8-10-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2320/2025 RG Lavoro
T R A
(C.F. ), rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Giuseppe Cianniello (C.F. , con cui elettivamente domicilia in Ercolano (NA) C.F._2 alla Via Cegnacolo n. 4 Ricorrente E
con sede in Controparte_1 Napoli via A. Cardarelli, 9, (P.IVA e C.F. ), in persona del rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore Dott. rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Claudia Controparte_2 Manzi e Palma Pascarella, con cui elettivamente domicilia presso la sede legale dell' CP_1
Convenuta
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare l' , in persona del Direttore Controparte_1 Generale l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 3.143,14 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario” per parte resistente:
“1. preliminarmente riunire i giudizi
2. Nel merito dichiarare la domanda parzialmente infondata
3. ridurre il quantum ad euro 2393.51 o alla somma minore dovuta in ragione di quanto già ricevuto
4. compensare le spese alla luce delle sentenze di questa sezione e comunque del contrasto di giurisprudenza insorto in materia (sentenza n 9731/2025 RG 5836/2024 e n. 3646/2025 RG 27321/2024)”
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 31-1-2025 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze della con qualifica di Controparte_1 infermiere e inquadramento nel livello D6 del CCNL Comparto Sanità; di appartenere alla categoria del personale turnista, con turni di lavoro articolati su turnazione mattino-pomeriggio-notte; che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla parte datoriale;
che in particolare per il periodo dal 13-4-2020 al 31-12-2023 ha prestato servizio nei seguenti giorni festivi infrasettimanali - 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 19 settembre (festa del Santo Patrono) - come documentato dai Cartellini che ha CP_3 prestato l'attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali per un totale di 154 ore, di cui 34 ore nell'anno 2020, 24 ore nell'anno 2021, 52 nell'anno 2022 e 44 nell'anno 2023; di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro prestato durante le sopra indicate festività infrasettimali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite l' rassegnando le conclusioni esposte. Controparte_1 Fissata udienza di discussione al 23-9-2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi rivendicati in giudizio. Nel merito ha eccepito la parziale infondatezza del ricorso. Ha dedotto che parte ricorrente lavora quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che l'articolazione oraria dell'istante, come di tutti i lavoratori turnisti, è di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, 6 ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti il terzo, seguiti da due giorni di riposo;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che non risulta provato che la prestazione lavorativa nei giorni festivi indicati in ricorso abbia ecceduto il normale orario di lavoro ore settimanali;
che in ogni caso, in merito al quantum, fermo restando il decorso dei termini prescrizionali (per cui, posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta pervenuto in data
2 17/04/2025, data della notifica del ricorso, le giornate fino al 17/4/2020 risultano prescritte), residuerebbe in favore del ricorrente il minor credito di euro 2.393,51. Ciò premesso, rappresentato che l' da giugno 2025 ha iniziato a riconoscere in favore del CP_1 personale turnista gli emolumenti oggetto di causa nei limiti di cui alle surrichiamate considerazioni in diritto, ha rassegnato le conclusioni esposte. All'udienza del 21-12-2023, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione, come affermato in precedenti pronunce conformi emesse da questo stesso Ufficio (per tutte, cfr. sentenza giud. Ruoppolo n. n. 7280/2024, sentenza giud. Cardellicchio n. 178/2025), le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili e vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Il presupposto dell'oggetto della domanda è che la previsione di cui all'art. 9 CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018, sia cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995. Con riferimento all'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260\1949; l. 520\1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Stante la cumulabilità tra i due istituti, ritiene il Tribunale, inoltre, che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratti di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale
3 applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio (del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 del 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che, il riferimento all'integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione della SC. 1505/2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale). Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Ebbene la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicchè le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Tanto precisato in ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla difesa di parte resistente. Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta in data 17/04/2025, deve ritenersi prescritta ogni pretesa creditoria anteriore alla data del 17/04/2020.
4 Per la quantificazione del dovuto dal 17-4-2020 sino al 31-12-2023, occorre ribadire che la tutela prevista dall'art. 9 CCNL 20.09.2001 (ora art. 29 CCNL 2016-2018) presuppone il superamento dell'orario ridotto esigibile nella settimana in cui cade la festività infrasettimanale per cui, come visto, in presenza di una festività infrasettimanale, l'orario settimanale ordinario di 36 ore deve essere ridotto nella misura di 6 ore, risultando così l'orario settimanale esigibile pari a 30 ore. Pertanto, solo il superamento di tale monte ore ridotto legittima il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario festivo. A tal fine, tenuto conto della fondatezza delle eccezioni sul quantum sollevate dall' Controparte_4 possono essere utilizzati i conteggi elaborati dalla parte convenuta in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e non specificamente contestati dal ricorrente. Pertanto, considerato che dal computo delle ore di straordinario festivo infrasettimanale indicate in ricorso andranno sottratte le n. 8 ore del 13-4-2020 (perché prescritte), e che, del pari, andranno sottratte dal computo le ore relative alle giornate dell'8-12-2020, dell'8-12-2021, dell'1-11-2022 e dell'8-12-2022 (perché in tali date il ricorrente non ha reso un orario di lavoro superiore a 30 ore settimanali), ne risulta un credito in favore del pari a complessivi euro 2.393,51. Pt_1 La va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma di euro 2.393,51, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (notifica del ricorso introduttivo del 17-4-2025) al saldo. Le spese del giudizio possono essere compensate per metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio, e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo. CP_1 Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, così decide:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 17-4-2020 al 31-12-2023;
2) condanna per l'effetto l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 2.393,51, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 17-4-2025 al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 641,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese forfettarie e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario. Si comunichi
Napoli, 8-10-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
5
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2320/2025 RG Lavoro
T R A
(C.F. ), rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Giuseppe Cianniello (C.F. , con cui elettivamente domicilia in Ercolano (NA) C.F._2 alla Via Cegnacolo n. 4 Ricorrente E
con sede in Controparte_1 Napoli via A. Cardarelli, 9, (P.IVA e C.F. ), in persona del rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore Dott. rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Claudia Controparte_2 Manzi e Palma Pascarella, con cui elettivamente domicilia presso la sede legale dell' CP_1
Convenuta
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare l' , in persona del Direttore Controparte_1 Generale l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 3.143,14 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario” per parte resistente:
“1. preliminarmente riunire i giudizi
2. Nel merito dichiarare la domanda parzialmente infondata
3. ridurre il quantum ad euro 2393.51 o alla somma minore dovuta in ragione di quanto già ricevuto
4. compensare le spese alla luce delle sentenze di questa sezione e comunque del contrasto di giurisprudenza insorto in materia (sentenza n 9731/2025 RG 5836/2024 e n. 3646/2025 RG 27321/2024)”
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 31-1-2025 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze della con qualifica di Controparte_1 infermiere e inquadramento nel livello D6 del CCNL Comparto Sanità; di appartenere alla categoria del personale turnista, con turni di lavoro articolati su turnazione mattino-pomeriggio-notte; che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla parte datoriale;
che in particolare per il periodo dal 13-4-2020 al 31-12-2023 ha prestato servizio nei seguenti giorni festivi infrasettimanali - 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 19 settembre (festa del Santo Patrono) - come documentato dai Cartellini che ha CP_3 prestato l'attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali per un totale di 154 ore, di cui 34 ore nell'anno 2020, 24 ore nell'anno 2021, 52 nell'anno 2022 e 44 nell'anno 2023; di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro prestato durante le sopra indicate festività infrasettimali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite l' rassegnando le conclusioni esposte. Controparte_1 Fissata udienza di discussione al 23-9-2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi rivendicati in giudizio. Nel merito ha eccepito la parziale infondatezza del ricorso. Ha dedotto che parte ricorrente lavora quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che l'articolazione oraria dell'istante, come di tutti i lavoratori turnisti, è di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, 6 ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti il terzo, seguiti da due giorni di riposo;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che non risulta provato che la prestazione lavorativa nei giorni festivi indicati in ricorso abbia ecceduto il normale orario di lavoro ore settimanali;
che in ogni caso, in merito al quantum, fermo restando il decorso dei termini prescrizionali (per cui, posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta pervenuto in data
2 17/04/2025, data della notifica del ricorso, le giornate fino al 17/4/2020 risultano prescritte), residuerebbe in favore del ricorrente il minor credito di euro 2.393,51. Ciò premesso, rappresentato che l' da giugno 2025 ha iniziato a riconoscere in favore del CP_1 personale turnista gli emolumenti oggetto di causa nei limiti di cui alle surrichiamate considerazioni in diritto, ha rassegnato le conclusioni esposte. All'udienza del 21-12-2023, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione, come affermato in precedenti pronunce conformi emesse da questo stesso Ufficio (per tutte, cfr. sentenza giud. Ruoppolo n. n. 7280/2024, sentenza giud. Cardellicchio n. 178/2025), le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili e vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Il presupposto dell'oggetto della domanda è che la previsione di cui all'art. 9 CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018, sia cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995. Con riferimento all'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260\1949; l. 520\1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Stante la cumulabilità tra i due istituti, ritiene il Tribunale, inoltre, che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratti di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale
3 applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio (del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 del 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che, il riferimento all'integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione della SC. 1505/2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale). Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Ebbene la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicchè le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Tanto precisato in ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla difesa di parte resistente. Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta in data 17/04/2025, deve ritenersi prescritta ogni pretesa creditoria anteriore alla data del 17/04/2020.
4 Per la quantificazione del dovuto dal 17-4-2020 sino al 31-12-2023, occorre ribadire che la tutela prevista dall'art. 9 CCNL 20.09.2001 (ora art. 29 CCNL 2016-2018) presuppone il superamento dell'orario ridotto esigibile nella settimana in cui cade la festività infrasettimanale per cui, come visto, in presenza di una festività infrasettimanale, l'orario settimanale ordinario di 36 ore deve essere ridotto nella misura di 6 ore, risultando così l'orario settimanale esigibile pari a 30 ore. Pertanto, solo il superamento di tale monte ore ridotto legittima il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario festivo. A tal fine, tenuto conto della fondatezza delle eccezioni sul quantum sollevate dall' Controparte_4 possono essere utilizzati i conteggi elaborati dalla parte convenuta in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e non specificamente contestati dal ricorrente. Pertanto, considerato che dal computo delle ore di straordinario festivo infrasettimanale indicate in ricorso andranno sottratte le n. 8 ore del 13-4-2020 (perché prescritte), e che, del pari, andranno sottratte dal computo le ore relative alle giornate dell'8-12-2020, dell'8-12-2021, dell'1-11-2022 e dell'8-12-2022 (perché in tali date il ricorrente non ha reso un orario di lavoro superiore a 30 ore settimanali), ne risulta un credito in favore del pari a complessivi euro 2.393,51. Pt_1 La va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma di euro 2.393,51, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (notifica del ricorso introduttivo del 17-4-2025) al saldo. Le spese del giudizio possono essere compensate per metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio, e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo. CP_1 Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, così decide:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 17-4-2020 al 31-12-2023;
2) condanna per l'effetto l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 2.393,51, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 17-4-2025 al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 641,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese forfettarie e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario. Si comunichi
Napoli, 8-10-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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