Articolo 1 della Legge 4 novembre 1949, n. 844
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15 dicembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535 , si applicano anche nei confronti dei professori che siano stati assunti in ruolo universitario o che saranno assunti nel ruolo stesso per effetto dell' art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 .

Entrata in vigore il 15 dicembre 1949