Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 507
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Sentenza 27 marzo 2025

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Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa promossa da un soggetto opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 355/2021, emesso nei suoi confronti su istanza di una società opposta, quale creditrice della somma di € 7.942,85 per la retta dovuta per il ricovero della madre presso una RSA. L'opponente aveva chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua revoca, deducendo il difetto dei requisiti ex art. 633 c.p.c. per disconoscimento della documentazione prodotta, la violazione dell'art. 30 della L. 730/1983 in quanto le spese sanitarie dovrebbero essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale e le integrazioni della retta a carico del Comune di residenza della paziente, e l'illegittimità dell'azione di rivalsa nei suoi confronti quale parente. La società opposta si era costituita chiedendo la conferma della provvisoria esecutività e il rigetto dell'opposizione, proponendo in via preliminare una CTU per verificare la provenienza delle scritture private poste a fondamento del credito e sostenendo nel merito la legittimità del decreto ingiuntivo sulla base del riconoscimento del debito da parte dell'opponente e della normativa regionale che prevede la compartecipazione degli ospiti alle spese non sanitarie in base al reddito, con intervento del Comune solo in caso di indigenza.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendola infondata. Ha accertato che l'opposta ha fornito piena prova dell'esistenza e consistenza del debito, basandosi sulla documentazione contrattuale sottoscritta in data 08.05.2009, sulle fatture emesse per il servizio di ricovero e lavanderia non contestate specificamente dall'opponente, e soprattutto sulla dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito del 02.11.2011, la cui riconducibilità alla mano dell'opponente è stata accertata con certezza dalla CTU grafologica disposta. Il giudice ha qualificato tale dichiarazione come promessa negoziale unilaterale ai sensi dell'art. 1988 c.c., idonea a esonerare il creditore dall'onere di provare il titolo originario del credito e titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 642, comma 2, c.p.c. In relazione alla normativa regionale, il Tribunale ha osservato che l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 8/2002 prevede la compartecipazione degli ospiti alle spese non sanitarie in base al reddito e l'obbligo dei familiari di contribuire al pagamento qualora l'ospite non sia in grado di far fronte alla quota a suo carico, con intervento del Comune solo in caso di indigenza. Poiché l'opponente non ha allegato alcuna documentazione reddituale o dedotto la propria indigenza, la sua eccezione relativa all'obbligo di contribuzione del Comune è risultata sprovvista di prova. Di conseguenza, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.315,45, oltre accessori, e alle spese della CTU già liquidate in corso di causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 507
    Giurisdizione : Trib. Brindisi
    Numero : 507
    Data del deposito : 27 marzo 2025

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