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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1824/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1824/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Francioso, presso il cui studio in Brindisi alla via Corso Roma è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. rappresentato e difeso dall'avv. Francesca CP_2
Pulimeno, presso il cui studio in Maglie alla via Montegrappa è elettivamente domiciliato parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione presentata da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 355/2021, notificato il 5.05.2021, con cui il
Tribunale di Brindisi, su di già CP_3 Controparte_1 CP_4
, dichiaratasi creditrice della somma di € 7.942,85 a titolo di retta dovuta, in forza accordo
[...] sottoscritto l'08.05.2009 e di successiva ricognizione di debito del 02.11.2011, per il ricovero presso la RSA di Ostuni della signora madre di ha ingiunto a Parte_2 Parte_1 quest'ultimo l'immediato pagamento della somma di € 7942,85, oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 540,00 per compensi.
Pag. 1 a 5 1.1 Con atto di citazione notificato il 7.05.2021, ha chiesto, in via Parte_1 preliminare, la sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo n. 355/2021 e, nel merito, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo per: a) difetto dei requisiti previsti dall'art 633 c.p.c. per disconoscimento della documentazione prodotta dall'opposta; b) violazione dell'art 30 della L.
730/1983 rilevando che è onere del servizio sanitario nazionale coprire le spese delle attività di rilievo sanitario connesse con le attività di natura socio-assistenziale e che, nel caso di eventuale integrazione della retta, le stesse gravano ex lege sul in quanto luogo di Controparte_5 residenza della paziente ricoverata;
c) illegittimità dell'azione di rivalsa effettuata nei confronti dell'opponente, figlio dell'ingente, sul presupposto che i parenti siano tenuti ad integrare la retta di degenza per il ricovero di un parente.
Ha chiesto, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. si è costituita in giudizio con comparsa depositata Controparte_1 il 24.09.2021, insistendo, in via preliminare, per la conferma della provvisoria esecutività e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
A fronte dell'altrui disconoscimento ha chiesto, preliminarmente, di verificare, a mezzo CTU tecnica, la provenienza delle scritture private del 08.05.2009 e del 02.11.2011 rispettivamente
“accettazione delle condizioni proposte” e di “dichiarazione di ricognizione del debito”.
Nel merito, la società opposta ha difeso la legittimità del d.i. opposto, in quanto emesso sulla base della dichiarazione del 2.11.2011 da cui si evince chiaramente il riconoscimento degli obblighi contrattuali da parte dell'opponente e la presa in carico del debito maturato.
Ha precisato, poi, che nell'organizzazione delle RSA, il Regolamento Regionale n. 8/2022 prevede che la quota diaria per le spese di natura non sanitaria è a carico, del tutto o in parte, degli ospiti in base al reddito percepito e che, solo in caso di indigenza del soggetto ricoverato, il
Comune provvede ad emettere un contributo integrativo.
3. Alla prima udienza, il Tribunale, rilevata la necessità di un approfondimento istruttorio, ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini di cui all'art. 183, co 6, c.p.c.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso la CTU grafologica svolta dalla dott.ssa Persona_1
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Pag. 2 a 5 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti costituite hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4.L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le considerazioni di seguito esposte.
4.1 L'opposta ha dato piena prova, invero, dell'esistenza e consistenza del debito maturato da nei confronti del ora trasformato in Parte_1 Controparte_4 CP_1 gestione in forza di verbale di assemblea del 28.06.2019 (all. 4 fascicolo Controparte_6 monitorio).
4.2 Infatti, a fondamento della richiesta di pagamento avanzata in via monitoria
[...] ha posto: Parte_3
a. la documentazione contrattuale sottoscritta in data 08.05.2009, contenente le condizioni di ricovero, la determinazione della quota del 30% della retta di ricovero giornaliera a carico dell'utente, le modalità di pagamento e gli eventuali servizi aggiuntivi di lavanderia;
b. le fatture relative al servizio di ricovero mensile e al servizio di lavanderia emesse dal nei confronti di , madre dell'opponente, e non contestate Controparte_4 Parte_2 specificamente dall'opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
c. la dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito scritta e sottoscritta a mano il
02.11.2011 da con cui lo stesso si è impegnato a saldare l'importo di € 7.942,85. Parte_1
4.3 Quest'ultima dichiarazione è risultata, peraltro, riconducibile alla mano di
[...] ll'esito della CTU svolta dalla dott.ssa Pt_1 Per_1
All'esito di una completa e rigorosa analisi priva di vizi logici e metodologici, la CTU ha concluso che la firma apposta corrisponde con estrema certezza a quella di a tal fine Parte_1 valorizzando non solo la sottoscrizione di ma anche la scrittura di pugno Parte_1 dell'intero documento.
4.4 Com'è noto, la ricognizione di debito ha natura giuridica di promessa negoziale unilaterale recettizia di pagamento ex art. 1988 c.c., esonerando il soggetto nei cui confronti è fatta dall'onere di provare il titolo originario del credito sottostante, ed è titolo idoneo all'emissione di un d.i. provvisoriamente esecutivo, secondo il disposto dell'art. 642, comma 2,
c.p.c.
4.5 Nonostante l'inversione dell'onere probatorio, il creditore
[...] ha comunque dimostrato l'esistenza e consistenza del debito originario di Parte_3
a tal fine indicando il contratto di ricovero dell'08.05.2009. Parte_1
Pag. 3 a 5 4.6 Nel contratto sono specificate, infatti, mediante l'accettazione delle condizioni generali, i costi e le modalità di pagamento per il servizio di ricovero presso RSA individuate secondo le precisioni contenute nel regolamento regionale n.8 del 20 dicembre 2002.
4.7 Nella specie, il regolamento regionale n.8 del 20 dicembre 2002 stabilisce le modalità di determinazione della retta, che può variare in base alla tipologia della struttura, al livello di assistenza richiesto e alle condizioni socioeconomiche dell'assistito, e la responsabilità economica dei familiari di una persona disabile.
In particolare, l'art. 20 stabilisce che la modalità di calcolo della diaria giornaliera riconosciuta alle
RSA pubbliche e private è determinata con deliberazione della Giunta Regionale, in relazione al livello assistenziale assicurato nella struttura, tenendo contro di differenti componenti di costo, restando sempre a carico degli utenti:
- le eventuali quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste dalla vigente normativa e regolamentazione regionale;
- le spese per prestazioni di cura personale aggiuntive rispetto a quelle assicurate come lavaggio biancheria personale, barbiere, parrucchiere e simili;
- le spese per prestazioni individuali di confort ambientale.
Per quel che riguarda la copertura delle spese, sempre l'art. 20 precisa che, al comma 7, la quota parte diaria per le attività di natura sanitaria è a carico dell'Asl e che, al comma 8, la quota parte per le spese di natura non sanitaria è a carico, in tutto o in parte, degli ospiti in base al reddito percepito, come risultante dalla dichiarazione IRPEF dell'anno precedente rilevato dal comune competente. Chiarisce, altresì, che, al comma 10, qualora l'ospite non fosse in grado di far fronte in tutto o in parte alla quota parte della diaria a suo carico, i familiari sono tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. e dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa in base alla loro capacità economica accertata nella procedura di ammissione e che, al comma 11, il
Comune di residenza interviene a corrispondere un contributo integrativo solo nel caso in cui la quota parte della diaria non possa essere, in tutto o in parte, posta a carico dell'utente o dei suoi famigliari.
4.8 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che l'opponente
[...] non ha allegato alcun elemento utile (ad es. documentazione IRPEF) da cui possa Pt_1 desumersi un reddito del nucleo familiare idoneo a configurare il titolo per l'integrazione dovuta dal Comune di residenza della madre, né ha dedotto di trovarsi in una situazione di indigenza tale da non poter coprire le spese richieste dall'opposta.
Risulta, quindi, sprovvista di prova l'eccezione relativa all'esistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo di contribuzione gravante, in ipotesi, sul Controparte_5
Pag. 4 a 5 4.9 Alla luce di tali considerazioni l'opposizione spiegata da deve essere Parte_4 rigettata con conferma del d.i. opposto emesso già provvisoriamente esecutivo.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente soccombente, ex art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, tenuto conto del valore della somma attribuita alla parte vincitrice (€ 7.942,85), con riduzione del 15% del compenso previsto in considerazione della modesta complessità delle questioni affrontate.
5.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente soccombente le spese della CTU svolta dalla dott.ssa già liquidate in corso di causa. Persona_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 355/2021 già emesso provvisoriamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 4.315,45 a titolo di onorario, oltre Parte_3 rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dalla Parte_1 dott.ssa già liquidata in corso di causa. Persona_2
Brindisi, 27.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1824/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Francioso, presso il cui studio in Brindisi alla via Corso Roma è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. rappresentato e difeso dall'avv. Francesca CP_2
Pulimeno, presso il cui studio in Maglie alla via Montegrappa è elettivamente domiciliato parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione presentata da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 355/2021, notificato il 5.05.2021, con cui il
Tribunale di Brindisi, su di già CP_3 Controparte_1 CP_4
, dichiaratasi creditrice della somma di € 7.942,85 a titolo di retta dovuta, in forza accordo
[...] sottoscritto l'08.05.2009 e di successiva ricognizione di debito del 02.11.2011, per il ricovero presso la RSA di Ostuni della signora madre di ha ingiunto a Parte_2 Parte_1 quest'ultimo l'immediato pagamento della somma di € 7942,85, oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 540,00 per compensi.
Pag. 1 a 5 1.1 Con atto di citazione notificato il 7.05.2021, ha chiesto, in via Parte_1 preliminare, la sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo n. 355/2021 e, nel merito, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo per: a) difetto dei requisiti previsti dall'art 633 c.p.c. per disconoscimento della documentazione prodotta dall'opposta; b) violazione dell'art 30 della L.
730/1983 rilevando che è onere del servizio sanitario nazionale coprire le spese delle attività di rilievo sanitario connesse con le attività di natura socio-assistenziale e che, nel caso di eventuale integrazione della retta, le stesse gravano ex lege sul in quanto luogo di Controparte_5 residenza della paziente ricoverata;
c) illegittimità dell'azione di rivalsa effettuata nei confronti dell'opponente, figlio dell'ingente, sul presupposto che i parenti siano tenuti ad integrare la retta di degenza per il ricovero di un parente.
Ha chiesto, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. si è costituita in giudizio con comparsa depositata Controparte_1 il 24.09.2021, insistendo, in via preliminare, per la conferma della provvisoria esecutività e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
A fronte dell'altrui disconoscimento ha chiesto, preliminarmente, di verificare, a mezzo CTU tecnica, la provenienza delle scritture private del 08.05.2009 e del 02.11.2011 rispettivamente
“accettazione delle condizioni proposte” e di “dichiarazione di ricognizione del debito”.
Nel merito, la società opposta ha difeso la legittimità del d.i. opposto, in quanto emesso sulla base della dichiarazione del 2.11.2011 da cui si evince chiaramente il riconoscimento degli obblighi contrattuali da parte dell'opponente e la presa in carico del debito maturato.
Ha precisato, poi, che nell'organizzazione delle RSA, il Regolamento Regionale n. 8/2022 prevede che la quota diaria per le spese di natura non sanitaria è a carico, del tutto o in parte, degli ospiti in base al reddito percepito e che, solo in caso di indigenza del soggetto ricoverato, il
Comune provvede ad emettere un contributo integrativo.
3. Alla prima udienza, il Tribunale, rilevata la necessità di un approfondimento istruttorio, ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini di cui all'art. 183, co 6, c.p.c.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso la CTU grafologica svolta dalla dott.ssa Persona_1
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Pag. 2 a 5 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti costituite hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4.L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le considerazioni di seguito esposte.
4.1 L'opposta ha dato piena prova, invero, dell'esistenza e consistenza del debito maturato da nei confronti del ora trasformato in Parte_1 Controparte_4 CP_1 gestione in forza di verbale di assemblea del 28.06.2019 (all. 4 fascicolo Controparte_6 monitorio).
4.2 Infatti, a fondamento della richiesta di pagamento avanzata in via monitoria
[...] ha posto: Parte_3
a. la documentazione contrattuale sottoscritta in data 08.05.2009, contenente le condizioni di ricovero, la determinazione della quota del 30% della retta di ricovero giornaliera a carico dell'utente, le modalità di pagamento e gli eventuali servizi aggiuntivi di lavanderia;
b. le fatture relative al servizio di ricovero mensile e al servizio di lavanderia emesse dal nei confronti di , madre dell'opponente, e non contestate Controparte_4 Parte_2 specificamente dall'opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
c. la dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito scritta e sottoscritta a mano il
02.11.2011 da con cui lo stesso si è impegnato a saldare l'importo di € 7.942,85. Parte_1
4.3 Quest'ultima dichiarazione è risultata, peraltro, riconducibile alla mano di
[...] ll'esito della CTU svolta dalla dott.ssa Pt_1 Per_1
All'esito di una completa e rigorosa analisi priva di vizi logici e metodologici, la CTU ha concluso che la firma apposta corrisponde con estrema certezza a quella di a tal fine Parte_1 valorizzando non solo la sottoscrizione di ma anche la scrittura di pugno Parte_1 dell'intero documento.
4.4 Com'è noto, la ricognizione di debito ha natura giuridica di promessa negoziale unilaterale recettizia di pagamento ex art. 1988 c.c., esonerando il soggetto nei cui confronti è fatta dall'onere di provare il titolo originario del credito sottostante, ed è titolo idoneo all'emissione di un d.i. provvisoriamente esecutivo, secondo il disposto dell'art. 642, comma 2,
c.p.c.
4.5 Nonostante l'inversione dell'onere probatorio, il creditore
[...] ha comunque dimostrato l'esistenza e consistenza del debito originario di Parte_3
a tal fine indicando il contratto di ricovero dell'08.05.2009. Parte_1
Pag. 3 a 5 4.6 Nel contratto sono specificate, infatti, mediante l'accettazione delle condizioni generali, i costi e le modalità di pagamento per il servizio di ricovero presso RSA individuate secondo le precisioni contenute nel regolamento regionale n.8 del 20 dicembre 2002.
4.7 Nella specie, il regolamento regionale n.8 del 20 dicembre 2002 stabilisce le modalità di determinazione della retta, che può variare in base alla tipologia della struttura, al livello di assistenza richiesto e alle condizioni socioeconomiche dell'assistito, e la responsabilità economica dei familiari di una persona disabile.
In particolare, l'art. 20 stabilisce che la modalità di calcolo della diaria giornaliera riconosciuta alle
RSA pubbliche e private è determinata con deliberazione della Giunta Regionale, in relazione al livello assistenziale assicurato nella struttura, tenendo contro di differenti componenti di costo, restando sempre a carico degli utenti:
- le eventuali quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste dalla vigente normativa e regolamentazione regionale;
- le spese per prestazioni di cura personale aggiuntive rispetto a quelle assicurate come lavaggio biancheria personale, barbiere, parrucchiere e simili;
- le spese per prestazioni individuali di confort ambientale.
Per quel che riguarda la copertura delle spese, sempre l'art. 20 precisa che, al comma 7, la quota parte diaria per le attività di natura sanitaria è a carico dell'Asl e che, al comma 8, la quota parte per le spese di natura non sanitaria è a carico, in tutto o in parte, degli ospiti in base al reddito percepito, come risultante dalla dichiarazione IRPEF dell'anno precedente rilevato dal comune competente. Chiarisce, altresì, che, al comma 10, qualora l'ospite non fosse in grado di far fronte in tutto o in parte alla quota parte della diaria a suo carico, i familiari sono tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. e dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa in base alla loro capacità economica accertata nella procedura di ammissione e che, al comma 11, il
Comune di residenza interviene a corrispondere un contributo integrativo solo nel caso in cui la quota parte della diaria non possa essere, in tutto o in parte, posta a carico dell'utente o dei suoi famigliari.
4.8 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che l'opponente
[...] non ha allegato alcun elemento utile (ad es. documentazione IRPEF) da cui possa Pt_1 desumersi un reddito del nucleo familiare idoneo a configurare il titolo per l'integrazione dovuta dal Comune di residenza della madre, né ha dedotto di trovarsi in una situazione di indigenza tale da non poter coprire le spese richieste dall'opposta.
Risulta, quindi, sprovvista di prova l'eccezione relativa all'esistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo di contribuzione gravante, in ipotesi, sul Controparte_5
Pag. 4 a 5 4.9 Alla luce di tali considerazioni l'opposizione spiegata da deve essere Parte_4 rigettata con conferma del d.i. opposto emesso già provvisoriamente esecutivo.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente soccombente, ex art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, tenuto conto del valore della somma attribuita alla parte vincitrice (€ 7.942,85), con riduzione del 15% del compenso previsto in considerazione della modesta complessità delle questioni affrontate.
5.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente soccombente le spese della CTU svolta dalla dott.ssa già liquidate in corso di causa. Persona_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 355/2021 già emesso provvisoriamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 4.315,45 a titolo di onorario, oltre Parte_3 rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dalla Parte_1 dott.ssa già liquidata in corso di causa. Persona_2
Brindisi, 27.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo
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