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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/10/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 9/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9712/2024 promossa da
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. DE PASCALI ANNA MARIA
contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. GRASSI MONICA
Fatto e diritto
Con ricorso in riassunzione depositato innanzi a questo Tribunale in data 6.11.2024
"premesso di lavorare alle dipendenze dell' [...] Parte 1
(d'ora in poi anche CP 1 come operaio forestale, di essere Controparte_2
inquadrato come operaio specializzato, categoria posizione economica A4 e, che, con deliberazione della giunta regionale numero 863 del 23.3.2010 era transitato dalla CP 3 alle dipendenze dell' CP_1 ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto a percepire l'indennità di percorrenza chilometrica ai sensi dell'articolo 23 del
Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria del 7.10.2010 e degli artt. 15 e 54 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010, relativamente al periodo compreso tra il 14.11.2019 ed il 30.6.2022 e, per l'effetto, che l' CP 1 convenuta fosse condannata a corrispondergli, a titolo di indennità di percorrenza, l'importo pari ad euro 3.911,20, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Esponeva il ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa presso il cantiere di lavoro sito in località Mandrione del Comune di Vieste, sicché tutte le mattine era costretto a recarsi dalla propria residenza, sita in Vieste alla via S. Quasimodo numero 37, al suddetto cantiere di lavoro, percorrendo, così, 21,00 km a/r al giorno;
che non avendogli l' CP_1 fornito alcun mezzo, egli utilizzava la propria autovettura.
Il ricorrente ha lamentato la mancata corresponsione dell'indennità chilometrica dovutagli sia in base all'articolo 23 del Contratto Integrativo Regionale (d'ora in poi anche CP 4 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della regione CP_1, che all'art. 54 del C.C.N.L.
In particolare il ricorrente ha dedotto che la suddetta indennità gli era stata corrisposta sino al mese di aprile 2015; ha aggiunto di aver introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari iscritto al R.G. 4102/2020, avente ad oggetto il diritto a percepire la medesima indennità per il periodo decorrente dal mese di maggio 2015 al 13 novembre 2019; ha, quindi, precisato che tale giudizio si era concluso con sentenza di accoglimento n.680/2023, confermata dalla Corte
D'Appello di Bari con Sentenza n.1378 del 29.10.2024 resa nel giudizio R.G.
341/2023.
Il ricorrente ha rappresentato che, nonostante tali sentenze di accoglimento, l' CP_1 non gli aveva corrisposto l'indennità di percorrenza, per il periodo per cui è causa.
Il Parte 1 ha quindi precisato di aver effettuato alle dipendenze dell' CP 1 per l'anno 2019, a partire dal 14 novembre n. 23 giornate lavorative, per l'anno 2020 n.
203, per l'anno 2021 n. 219, per l'anno 2022, fino al 30 giugno n. 98, come si evince dall'attestazione del 12/08/2022 prot. CP 1 N. 60852, rilasciata dal Referente della sede Provinciale di Foggia Dr.ssa nonché dalle buste paga in Persona 1
atti.
Con memoria depositata il 14.2.2025 ha resistito l' Controparte_2
CP 1 contestando la fondatezza delle avverse pretese.
[...]
In particolare l' CP_1 ha eccepito l'infondatezza del ricorso per mancato rilievo della propria carenza di legittimazione passiva, in quanto era legittimata esclusivamente la CP 3 Ha dedotto l' CP 1 che il ricorrente, pur stante la delibera 863 del 23.3.2010, non era mai stato trasferito all' CP 1 rimanendo dipendente della CP 3 Di conseguenza, ha dedotto la inapplicabilità al rapporto di lavoro de quo dell'art. 23 del C.I.R.L nonché dell'art. 15 e 54 del C.C.N.L. per gli Addetti ai Lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.10.2020.
Infine, ha contestato l'insussistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento dell'indennità chilometrica di percorrenza nonché la quantificazione dei conteggi, chiedendo comunque il rigetto della domanda.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione.
Quindi, dopo l'udienza del 9.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, è fondata l'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c. sollevata dalla parte ricorrente in sede di note per la trattazione scritta della causa, depositate in data
2.10.2025, posto che la questione giuridica oggetto della presente controversia è identica a quella già esaminata e valutata positivamente, nella sentenza n. 680/2023 emessa dal Tribunale di Bari confermata dalla sentenza n. 1374/2024 emessa dalla
Corte di Appello di Bari, divenuta definitiva ai sensi dell'art. 324 c.p.c. stante il rigetto del ricorso proposto dall' CP_1 innanzi alla Corte di Cassazione (sentenza n.
26295/2025), differenziandosi le pretese economiche solo per il periodo (laddove le suddette pronunce hanno interessato il periodo decorrente dal mese di giugno 215 al
13.11.2019 e riferendosi, invece, il presente giudizio al periodo successivo decorrente dal 14.11.2019 al 30.6.2022).
Giova a tal proposito richiamare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in riferimento all'efficacia di giudicato nei rapporti giuridici di durata.
La Suprema Corte ha invero precisato, per quel che attiene all'esatta interpretazione dell'art. 2909 cod. civ., che in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro.
Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Tale efficacia viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.(cfr. Cass.civ.,
Sez.Lav., 11.07.2012 n. 11660).
Questo principio si è ormai consolidato, a far tempo dalle pronunce della Suprema
Corte contenute nella sentenza del 26 maggio 1999 n. 5131 e nella sentenza delle
Sezioni Unite del 7 luglio 1999 n. 383.
Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente, con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha, anche, affermato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo
(Cass. 15 maggio 2000 n. 6041, 14 novembre 2000 n. 10280, 16 maggio 2006 n.
11365).
È stato così affermato il seguente principio di diritto: “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo (salvo mutamenti del rapporto conseguenti a sopravvenienze di fatto o di diritto), atteso che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia" (Cass. 10174/2018). Nella giurisprudenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte identico principio si rinviene in Cass. n. 15493 del 2015, secondo cui "in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”.
In senso analogo si è pronunciata Cass., sez. VI-L, n. 37269 del 2021, la quale ha confermato la sentenza di merito che, nell'accogliere un ricorso per revocazione ex art. 395 n. 5) c.p.c., aveva ritenuto che l'obbligo, in capo a una Asl, di rimborsare il contributo Pt 2 per l'utilizzazione delle prestazioni di un biologo convenzionato, per il periodo 2008-2010, fosse coperto dal giudicato formatosi sul corrispondente accertamento contenuto in una sentenza irrevocabile relativa a un precedente periodo temporale. 66Nella parte motiva della sentenza da ultimo citata, si legge testualmente: si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass.
20765 del 2018); difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario); nel caso in esame, deve ritenersi formato, per effetto delle sentenze irrevocabili, il giudicato sull'obbligo dell'ASL di rimborsare il contributo Pt 2 per i singoli periodi in cui ha utilizzato le prestazioni del controricorrente quale biologo convenzionato;
la Corte d'appello ha accertato la
"pacifica identità della situazione di fatto e quindi ...la permanenza delle condizioni già accertate con i precedenti giudicati", relative ad un segmento del rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche, con conseguente esclusione dell'intervento di elementi varia".
Nel medesimo solco si pone altresì Cass., sez. lav., n. 41895 del 2021, in cui peraltro si precisa che il vincolo da giudicato attiene anche all'accertamento relativo a questioni che formano la premessa logico giuridica comune ad entrambe le cause, senza che sia necessario che su tale questione sia stata proposta una specifica domanda di parte (questa la massima: “Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato").
Di recente, tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
15051 del 05/06/2025.
Nel caso di specie, come innanzi anticipato, deve rilevarsi che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 680/2023 ha accertato il diritto del Parte alla percezione dell'indennità chilometrica per il periodo da maggio 2015 sino al 13.11.2019; la
Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1378/2024 ha confermato tale decisione. Orbene, tale statuizione è devenuta irrevocabile, avendo la Corte di Cassazione
CP rigettato il ricorso proposto dall' avverso la sentenza di secondo grado.
In tal senso, quindi, appaiono destituite di fondamento le difese perpetrate in questa sede dalla parte resistente, ed afferenti la permanenza del ricorrente nei ruoli regionali e la non applicabilità, al caso di specie, del CCNL privatistico.
Trattasi infatti di questioni già attentamente esaminate e scrutinate dalla Corte territoriale che, nel rigettare i primi due motivi di gravame sollevati dall CP_1 ha accertato sia che il Parte 1 rientra fra gli operai a tempo indeterminato alle dipendenze della CP 3 di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. CP 1
n. 3 del 2010 (ovvero tra quelli poi transitati all' CP_1 sia che nei suoi confronti non può trovare applicazione la contrattazione collettiva riservata ai dipendenti di
Regioni ed autonomie locali bensì quella c.d. "privatistica" riservata agli addetti a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Non v'è dubbio alcuno che l'affermazione secondo cui al rapporto di lavoro per cui è causa si applica la contrattazione privatistica, pur se relativa al periodo di lavoro da maggio 2015 al 13 novembre 2019, è destinata a dispiegare efficacia vincolante anche nel presente giudizio, che invece attiene ad un lasso temporale successivo
(come detto, dal 14 novembre 2019 a al 30 giugno 2022).
La questione relativa all'individuazione della contrattazione applicabile al rapporto di lavoro in esame, infatti, costituisce l'indispensabile premessa logico-giuridica su cui si fondano sia la domanda proposta nel giudizio definito con sentenza della Corte
d'appello di Bari n. 1378/2024 sia la domanda formulata nel presente giudizio.
È evidente che tanto nell'uno quanto nell'altro caso la domanda di pagamento dell'indennità chilometrica può essere accolta solo se si accerta che il lavoratore è dipendente della parte resistente e che a tale rapporto è applicabile la contrattazione privatistica e non quella pubblicistica.
È altrettanto evidente, quindi, che per le ragioni dinanzi esposte, l'accertamento contenuto nella sentenza n. 1378/2024 non può essere rimesso in discussione nella presente controversia.
In tale prospettiva, non essendo intervenuti, nelle more, mutamenti di fatto o di diritto, e trovando la pretesa del ricorrente un riscontro puntuale nella documentazione allegata, la domanda attorea deve essere accolta. CP 5 va condannata quindi al pagamento, a titolo di indennità chilometrica per una distanza calcolata in 21,00 km al giorno, per il periodo decorrente dal 14.11.2019 al
30.6.2022, dell'importo di euro 3.911,20, oltre accessori come per legge.
Per la quantificazione della somma si è fatto riferimento ai conteggi allegati dalla parte ricorrente, in quanto non ha formato oggetto di alcuna contestazione specifica né di calcoli alternativi.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
Si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9712/2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 3.911,20, oltre accessori come per legge, a titolo di indennità chilometrica per il periodo dal 14 novembre 2019 al 30 giugno 2022;
condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1444,30 (comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali), oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, dopo l'udienza del 9.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 9/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9712/2024 promossa da
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. DE PASCALI ANNA MARIA
contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. GRASSI MONICA
Fatto e diritto
Con ricorso in riassunzione depositato innanzi a questo Tribunale in data 6.11.2024
"premesso di lavorare alle dipendenze dell' [...] Parte 1
(d'ora in poi anche CP 1 come operaio forestale, di essere Controparte_2
inquadrato come operaio specializzato, categoria posizione economica A4 e, che, con deliberazione della giunta regionale numero 863 del 23.3.2010 era transitato dalla CP 3 alle dipendenze dell' CP_1 ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto a percepire l'indennità di percorrenza chilometrica ai sensi dell'articolo 23 del
Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria del 7.10.2010 e degli artt. 15 e 54 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010, relativamente al periodo compreso tra il 14.11.2019 ed il 30.6.2022 e, per l'effetto, che l' CP 1 convenuta fosse condannata a corrispondergli, a titolo di indennità di percorrenza, l'importo pari ad euro 3.911,20, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Esponeva il ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa presso il cantiere di lavoro sito in località Mandrione del Comune di Vieste, sicché tutte le mattine era costretto a recarsi dalla propria residenza, sita in Vieste alla via S. Quasimodo numero 37, al suddetto cantiere di lavoro, percorrendo, così, 21,00 km a/r al giorno;
che non avendogli l' CP_1 fornito alcun mezzo, egli utilizzava la propria autovettura.
Il ricorrente ha lamentato la mancata corresponsione dell'indennità chilometrica dovutagli sia in base all'articolo 23 del Contratto Integrativo Regionale (d'ora in poi anche CP 4 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della regione CP_1, che all'art. 54 del C.C.N.L.
In particolare il ricorrente ha dedotto che la suddetta indennità gli era stata corrisposta sino al mese di aprile 2015; ha aggiunto di aver introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari iscritto al R.G. 4102/2020, avente ad oggetto il diritto a percepire la medesima indennità per il periodo decorrente dal mese di maggio 2015 al 13 novembre 2019; ha, quindi, precisato che tale giudizio si era concluso con sentenza di accoglimento n.680/2023, confermata dalla Corte
D'Appello di Bari con Sentenza n.1378 del 29.10.2024 resa nel giudizio R.G.
341/2023.
Il ricorrente ha rappresentato che, nonostante tali sentenze di accoglimento, l' CP_1 non gli aveva corrisposto l'indennità di percorrenza, per il periodo per cui è causa.
Il Parte 1 ha quindi precisato di aver effettuato alle dipendenze dell' CP 1 per l'anno 2019, a partire dal 14 novembre n. 23 giornate lavorative, per l'anno 2020 n.
203, per l'anno 2021 n. 219, per l'anno 2022, fino al 30 giugno n. 98, come si evince dall'attestazione del 12/08/2022 prot. CP 1 N. 60852, rilasciata dal Referente della sede Provinciale di Foggia Dr.ssa nonché dalle buste paga in Persona 1
atti.
Con memoria depositata il 14.2.2025 ha resistito l' Controparte_2
CP 1 contestando la fondatezza delle avverse pretese.
[...]
In particolare l' CP_1 ha eccepito l'infondatezza del ricorso per mancato rilievo della propria carenza di legittimazione passiva, in quanto era legittimata esclusivamente la CP 3 Ha dedotto l' CP 1 che il ricorrente, pur stante la delibera 863 del 23.3.2010, non era mai stato trasferito all' CP 1 rimanendo dipendente della CP 3 Di conseguenza, ha dedotto la inapplicabilità al rapporto di lavoro de quo dell'art. 23 del C.I.R.L nonché dell'art. 15 e 54 del C.C.N.L. per gli Addetti ai Lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.10.2020.
Infine, ha contestato l'insussistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento dell'indennità chilometrica di percorrenza nonché la quantificazione dei conteggi, chiedendo comunque il rigetto della domanda.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione.
Quindi, dopo l'udienza del 9.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, è fondata l'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c. sollevata dalla parte ricorrente in sede di note per la trattazione scritta della causa, depositate in data
2.10.2025, posto che la questione giuridica oggetto della presente controversia è identica a quella già esaminata e valutata positivamente, nella sentenza n. 680/2023 emessa dal Tribunale di Bari confermata dalla sentenza n. 1374/2024 emessa dalla
Corte di Appello di Bari, divenuta definitiva ai sensi dell'art. 324 c.p.c. stante il rigetto del ricorso proposto dall' CP_1 innanzi alla Corte di Cassazione (sentenza n.
26295/2025), differenziandosi le pretese economiche solo per il periodo (laddove le suddette pronunce hanno interessato il periodo decorrente dal mese di giugno 215 al
13.11.2019 e riferendosi, invece, il presente giudizio al periodo successivo decorrente dal 14.11.2019 al 30.6.2022).
Giova a tal proposito richiamare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in riferimento all'efficacia di giudicato nei rapporti giuridici di durata.
La Suprema Corte ha invero precisato, per quel che attiene all'esatta interpretazione dell'art. 2909 cod. civ., che in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro.
Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Tale efficacia viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.(cfr. Cass.civ.,
Sez.Lav., 11.07.2012 n. 11660).
Questo principio si è ormai consolidato, a far tempo dalle pronunce della Suprema
Corte contenute nella sentenza del 26 maggio 1999 n. 5131 e nella sentenza delle
Sezioni Unite del 7 luglio 1999 n. 383.
Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente, con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha, anche, affermato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo
(Cass. 15 maggio 2000 n. 6041, 14 novembre 2000 n. 10280, 16 maggio 2006 n.
11365).
È stato così affermato il seguente principio di diritto: “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo (salvo mutamenti del rapporto conseguenti a sopravvenienze di fatto o di diritto), atteso che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia" (Cass. 10174/2018). Nella giurisprudenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte identico principio si rinviene in Cass. n. 15493 del 2015, secondo cui "in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”.
In senso analogo si è pronunciata Cass., sez. VI-L, n. 37269 del 2021, la quale ha confermato la sentenza di merito che, nell'accogliere un ricorso per revocazione ex art. 395 n. 5) c.p.c., aveva ritenuto che l'obbligo, in capo a una Asl, di rimborsare il contributo Pt 2 per l'utilizzazione delle prestazioni di un biologo convenzionato, per il periodo 2008-2010, fosse coperto dal giudicato formatosi sul corrispondente accertamento contenuto in una sentenza irrevocabile relativa a un precedente periodo temporale. 66Nella parte motiva della sentenza da ultimo citata, si legge testualmente: si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass.
20765 del 2018); difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario); nel caso in esame, deve ritenersi formato, per effetto delle sentenze irrevocabili, il giudicato sull'obbligo dell'ASL di rimborsare il contributo Pt 2 per i singoli periodi in cui ha utilizzato le prestazioni del controricorrente quale biologo convenzionato;
la Corte d'appello ha accertato la
"pacifica identità della situazione di fatto e quindi ...la permanenza delle condizioni già accertate con i precedenti giudicati", relative ad un segmento del rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche, con conseguente esclusione dell'intervento di elementi varia".
Nel medesimo solco si pone altresì Cass., sez. lav., n. 41895 del 2021, in cui peraltro si precisa che il vincolo da giudicato attiene anche all'accertamento relativo a questioni che formano la premessa logico giuridica comune ad entrambe le cause, senza che sia necessario che su tale questione sia stata proposta una specifica domanda di parte (questa la massima: “Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato").
Di recente, tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
15051 del 05/06/2025.
Nel caso di specie, come innanzi anticipato, deve rilevarsi che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 680/2023 ha accertato il diritto del Parte alla percezione dell'indennità chilometrica per il periodo da maggio 2015 sino al 13.11.2019; la
Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1378/2024 ha confermato tale decisione. Orbene, tale statuizione è devenuta irrevocabile, avendo la Corte di Cassazione
CP rigettato il ricorso proposto dall' avverso la sentenza di secondo grado.
In tal senso, quindi, appaiono destituite di fondamento le difese perpetrate in questa sede dalla parte resistente, ed afferenti la permanenza del ricorrente nei ruoli regionali e la non applicabilità, al caso di specie, del CCNL privatistico.
Trattasi infatti di questioni già attentamente esaminate e scrutinate dalla Corte territoriale che, nel rigettare i primi due motivi di gravame sollevati dall CP_1 ha accertato sia che il Parte 1 rientra fra gli operai a tempo indeterminato alle dipendenze della CP 3 di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. CP 1
n. 3 del 2010 (ovvero tra quelli poi transitati all' CP_1 sia che nei suoi confronti non può trovare applicazione la contrattazione collettiva riservata ai dipendenti di
Regioni ed autonomie locali bensì quella c.d. "privatistica" riservata agli addetti a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Non v'è dubbio alcuno che l'affermazione secondo cui al rapporto di lavoro per cui è causa si applica la contrattazione privatistica, pur se relativa al periodo di lavoro da maggio 2015 al 13 novembre 2019, è destinata a dispiegare efficacia vincolante anche nel presente giudizio, che invece attiene ad un lasso temporale successivo
(come detto, dal 14 novembre 2019 a al 30 giugno 2022).
La questione relativa all'individuazione della contrattazione applicabile al rapporto di lavoro in esame, infatti, costituisce l'indispensabile premessa logico-giuridica su cui si fondano sia la domanda proposta nel giudizio definito con sentenza della Corte
d'appello di Bari n. 1378/2024 sia la domanda formulata nel presente giudizio.
È evidente che tanto nell'uno quanto nell'altro caso la domanda di pagamento dell'indennità chilometrica può essere accolta solo se si accerta che il lavoratore è dipendente della parte resistente e che a tale rapporto è applicabile la contrattazione privatistica e non quella pubblicistica.
È altrettanto evidente, quindi, che per le ragioni dinanzi esposte, l'accertamento contenuto nella sentenza n. 1378/2024 non può essere rimesso in discussione nella presente controversia.
In tale prospettiva, non essendo intervenuti, nelle more, mutamenti di fatto o di diritto, e trovando la pretesa del ricorrente un riscontro puntuale nella documentazione allegata, la domanda attorea deve essere accolta. CP 5 va condannata quindi al pagamento, a titolo di indennità chilometrica per una distanza calcolata in 21,00 km al giorno, per il periodo decorrente dal 14.11.2019 al
30.6.2022, dell'importo di euro 3.911,20, oltre accessori come per legge.
Per la quantificazione della somma si è fatto riferimento ai conteggi allegati dalla parte ricorrente, in quanto non ha formato oggetto di alcuna contestazione specifica né di calcoli alternativi.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
Si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9712/2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 3.911,20, oltre accessori come per legge, a titolo di indennità chilometrica per il periodo dal 14 novembre 2019 al 30 giugno 2022;
condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1444,30 (comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali), oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, dopo l'udienza del 9.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti