Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1122/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di vendita mista ad appalto e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso in giudizio dall'avvocato Maria Iaquinta
Parte appellante e
(P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
in giudizio dall'avvocato Alfonso Cassiano
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare ogni avversa e contraria istanza, accogliere integralmente l'appello proposto da per le ragioni esposte ed Parte_1
1
e dichiarare il pieno e totale accoglimento di tutte le censure alla sentenza e indicate come motivi di appello, revocare la sentenza appellata integralmente. -statuire e dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
, per la causale in atti, alla appellata Parte_1 Controparte_1
considerando totalmente pagata la fornitura di cui alla fattura prodotta ed azionata. -statuire e dichiarare che le conclusioni di cui alla CTU tecnica di primo grado vanno tutte condivise e accolte e perciò la Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, va
[...]
condannata a pagare in favore di la somma di Parte_1
Euro5.972,35 oltre interessi dal dì al soddisfo a titolo di risarcimento del danno per la cattiva esecuzione degli infissi e comunque dei lavori di cui alla fattura. -statuire e dichiarare che la va Controparte_1
condannata a restituire in favore di tutte le somme Parte_1
pagate in forza e a ragione della sentenza qui appellata e revocata. - statuire e dichiarare che l'appellata va Controparte_1
condannata a pagare le spese e le competenze di lite sia del 1° grado che del presente grado di appello con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, oltre a condanna al rimborso delle spese di CTU in favore di nella misura pagata”. Parte_1
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, disattesa ogni avversa domanda, In rito In via pregiudiziale - accertare e dichiarare la totale improcedibilità dell'appello per assoluta inesistenza della notifica dell'atto di citazione atteso che, come risulta dagli atti, la stessa è stata eseguita nei confronti di una persona completamente diversa dal procuratore costituito della
[...]
nel primo grado di giudizio e, di conseguenza, dichiarare Controparte_1
2 la definitività della sentenza n. 779/2018 del Tribunale di Cosenza emessa in data 05/04/2018. - con vittoria di spese e compenso professionale, distratti in favore del sottoscritto procuratore costituito. Nel merito In via preliminare - qualora non dovesse essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notifica, accertare e dichiarare la palese inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. In via principale - nella remota e denegata ipotesi in cui l'appello dovesse essere dichiarato procedibile ed ammissibile, rigettare in toto l'appello ex adverso proposto per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 779/2018 del Tribunale di
Cosenza emessa in data 05/04/2018. - con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compenso professionale, distratti in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, impugnava il Parte_1
decreto ingiuntivo in oggetto, emesso in favore della Controparte_1
per la somma di € 9.820,00, oltre accessori e spese, portata da fattura
[...]
emessa per il residuo insoluto del prezzo (€ 16.320,00) della fornitura e posa in opera di infissi avvenuta nel 2008; deduceva a motivi: in primo luogo, che vi era stato integrale pagamento, in acconti di € 2 mila o
1.500,00 l'uno e per complessivi € 14.200,00, in contanti e senza ricevuta, dell'intero lavoro, e che l'emissione di una fattura – significativamente recante il n. 10 bis siccome emessa a distanza di diversi anni dalla fornitura – era giustificata solo dal deteriorarsi dei pregressi rapporti di amicizia tra le parti;
in ogni caso, che perizia di parte aveva accertato la non corretta esecuzione delle opere, nonché l'inclusione, in fattura, di
3 beni mai effettivamente forniti, quantificando il prezzo della fornitura in complessivi € 6.500,00; chiedeva di conseguenza non solo la revoca del provvedimento monitorio, siccome portante una pretesa creditoria insussistente, quanto anche, in riconvenzionale, la restituzione delle somme corrisposte in eccesso e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (perdita del beneficio statale sulla fornitura destinata a prima casa, nonché del beneficio dell'aliquota IVA al 4%, danno da maggior consumo energetico per la cattiva esecuzione e spese per la sostituzione degli infissi difettosi) e non, da quantificarsi in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva Controparte_1
l'insussistenza dei vizi nonché, in ogni caso, la tardività della loro denuncia, avvenuta solo con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione alla pretesa creditoria legittimamente azionata in monitorio,
e la conseguenza prescrizione della relativa azione;
rappresentava nondimeno l'assoluta genericità e comunque la palese infondatezza dei danni di cui invocato il risarcimento, peraltro del tutto indimostrati, respingendo ogni addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed anzi addossandolo all'opposizione, di cui chiedeva la reiezione, vinte le spese di lite e risarcito il danno in via equitativa. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 14.11.2013 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
la causa veniva quindi istruita con prova testimoniale e, all'esito, con ctu, depositata la quale, all'udienza del 19.12.2017, sulle conclusioni delle parti, veniva assegnata a sentenza con termini per conclusionali e repliche”.
Con la sentenza n. 779/2018, resa il 5.4.2018 a definizione del giudizio n. 4726/2012, il Tribunale di Cosenza aveva: a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo n.
4 1076/2012, e condannato al pagamento di € 8.663,26 Parte_1
in favore di pari alla differenza tra il Controparte_1
corrispettivo di € 15.163,26, determinato dal c.t.u. ai sensi dell'art. 1657
c.c., in assenza di prova del prezzo pattuito, e l'importo già pacificamente versato di € 6.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
b) rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da , per Parte_1
mancanza del presupposto dell'inadempimento della società opposta;
c) rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla parte opponente, in ragione dell'esito della lite, nonché dalla parte opposta, per mancata allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato;
d) condannato la parte opponente al pagamento delle spese di lite e posto definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura del 50 %.
ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo Parte_1
che: 1) al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, la qualificazione del rapporto controverso non sarebbe oggetto di contestazione, sicché il giudice di prime cure avrebbe operato “[…] una arbitraria riqualificazione della domanda che nessuno gli ha chiesto e che non può fare” (cfr. p. 8 dell'atto di citazione in appello); 2) diversamente da quanto reputato dal primo giudice, dalle dichiarazioni dei testi citati dalla parte opposta non sarebbe emersa la prova del prezzo della fornitura e lo stesso non potrebbe essere determinato a mente dell'art. 1657 c.c., non ricorrendo nel caso in esame i presupposti per la sua applicazione;
3) egli non sarebbe decaduto dalla facoltà di denuncia dei vizi, considerato che li avrebbe scoperti soltanto in seguito alla consulenza resa dal geometra da lui incaricato nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
4) il tribunale avrebbe ritenuto inattendibili le deposizioni dei testi da lui citati sulla circostanza dell'avvenuta corresponsione di € 14.600,00 in favore di in ragione del rapporto di parentela con loro Controparte_1
5 intercorrente, sebbene nel nostro ordinamento non sussista una presunzione di inattendibilità del teste che sia anche familiare;
5) le censure relative all'invalidità della fattura e alla mancata allegazione dei documenti di trasporto e delle bolle di consegna non sarebbero generiche e irrilevanti ai fini della decisione;
6) il parziale accoglimento dell'opposizione avrebbe dovuto condurre a una compensazione delle spese di lite;
7) il giudice di primo grado avrebbe disposto la liquidazione degli interessi con decorrenza dal 2012, quantunque la società opposta non ne avesse fatto alcuna richiesta nei propri scritti difensivi. si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello per inesistenza della notifica dell'atto di citazione, destinato a una persona diversa rispetto al difensore domiciliatario, nonché l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione nel merito.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 28.5.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 29.5.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
In via preliminare deve darsi atto che la sentenza di primo grado è divenuta cosa giudicata avuto riguardo alla reiezione della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
nonché a quella di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da entrambe le parti, siccome non impugnata in parte qua.
L'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da
[...]
con l'argomento dell'inesistenza della notifica è infondata. Controparte_1
6 Com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, quando la notificazione è effettuata in un luogo o con riguardo a persona che presentino un collegamento con il destinatario tale da rendere possibile che l'atto giunga a conoscenza del medesimo, essa non è inesistente, bensì affetta da nullità, sanata con la costituzione in giudizio del convenuto (ex multis, Cass. civ., sez. I, sent. n. 621/2007).
Nella fattispecie in esame, l'atto di citazione in appello, depositato presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario, pur risultando erroneamente destinato all'avvocato CP_2
anziché Alfonso Cassiano, è stato spedito all'indirizzo dello
[...]
studio di quest'ultimo, come risulta dal raffronto tra quello indicato nella relata di notifica e quello richiamato nella procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nel Controparte_1
giudizio di opposizione.
La costituzione in giudizio della società appellata, pertanto, ha sanato la nullità della notifica.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto, in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle
7 indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 5153/2019).
Il tribunale, sulla scorta dell'univoca prospettazione dei fatti operata da entrambe le parti, in base a cui la società appellata si era obbligata a montare e installare gli infissi, previa fornitura del materiale necessario, nei confronti di a fronte di un corrispettivo Parte_1
in denaro, ha qualificato – con argomentazione condivisibile – il rapporto in termini di “[…] una vendita mista ad appalto, con netta prevalenza di quest'ultima figura, atteso che anche gli infissi sono stati creati ad hoc per quella specifica posa in opera” (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).
Il secondo motivo d'appello è infondato.
Diversamente da quanto asserito da , il tribunale, Parte_1
dopo aver premesso che sarebbe stato onere della società creditrice dimostrare il corrispettivo della sua prestazione, trattandosi di uno degli elementi essenziali del contratto fonte del credito azionato, riscontrata la mancanza di elementi per ritenere attendibili le deposizioni testimoniali, ha ritenuto di procedere alla determinazione del corrispettivo in base alle tariffe esistenti, ex art. 1657 c.c., avvalendosi dell'ausilio del c.t.u.
Ebbene, dacché non v'è contestazione sulle opere eseguite da in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti Controparte_1
mediante i quali risalire al corrispettivo concordato, la decisione del tribunale di applicare l'art. 1657 c.c. appare condivisibile.
L'assenza di prova del corrispettivo effettivamente pattuito, infatti, dal punto di vista processuale equivale alla mancata determinazione della misura del corrispettivo o, comunque, del modo di determinarla, presupposto per procedere al calcolo dello stesso in base alle tariffe o agli
8 usi o per la sua determinazione da parte del giudice a mente della disposizione richiamata.
Il terzo motivo d'appello è infondato.
L'appellante asserisce che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, egli avrebbe tempestivamente denunciato i vizi degli infissi, considerato che li avrebbe scoperti grazie alla c.t.p. redatta dal geometra da lui incaricato in occasione dell'opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli.
Il tribunale, oltre ad avere rilevato la genericità dei difetti lamentati nell'atto di citazione in opposizione e la conseguente impossibilità per la società opposta di difendersi in proposito, ha escluso che i vizi degli infissi possano incidere sulla quantificazione del loro valore e quindi del prezzo a causa della tardività della denuncia degli stessi.
L'art. 1667, primo comma, c.c. esclude la garanzia per le difformità
e i vizi dell'opera “se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore”.
Il secondo comma della disposizione citata, invece, onera il committente di denunziare le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta a pena di decadenza.
Dalla c.t.p. acclusa all'atto di citazione in opposizione emerge che le ante degli infissi “[…] a prima vista si presentavano curve e male rifinite sulle parti incollate con smussature e tagli grossolani” e che
“poggiata sul profilato una riga si vedeva chiaramente che nella parte centrale aderiva mentre alle due estremità cera un vuoto” (cfr. p. 1 della c.t.p. allegata al fascicolo della parte appellante).
Secondo il c.t.p., la deformazione degli infissi o era presente sin dal montaggio oppure si è manifestata nel corso del tempo a causa del cattivo materiale impiegato o del cattivo assemblaggio.
9 In base alla disposizione richiamata, nella prima eventualità il difetto era riconoscibile, talché non avrebbe dovuto Parte_1
accettare l'opera per poter beneficiare della garanzia cui la società appaltatrice era tenuta;
nella seconda, invece, avrebbe dovuto denunciare entro sessanta giorni dalla scoperta i vizi percepibili ictu oculi secondo le risultanze della c.t.p.
l'accettazione dell'opera da parte di , Per_1 Parte_1
volendo ipotizzare che nella fattispecie in esame si sia verificata la seconda ipotesi prospettata dal c.t.p., il committente non ha dimostrato né il momento in cui i difetti degli infissi si erano manifestati né di averne fatto denunzia nel termine di legge.
Con argomentazione condivisibile, allora, il primo giudice ha escluso che i vizi dell'opera – rectius i costi necessari alla loro rimozione
– possano incidere sulla determinazione del corrispettivo.
Il quarto motivo d'appello è infondato.
Diversamente da quanto rappresentato dall'appellante, il giudice di primo grado non ha escluso l'attendibilità dei testi di parte opponente sulla circostanza dell'ammontare del corrispettivo pagato in ragione esclusivamente dei legami familiari tra e i testimoni, Parte_1
bensì ha reputato tale fattore indicente sull'attendibilità delle deposizioni unitamente alla considerazione che esse avessero a oggetto la dazione di somme di denaro e che alcune fossero de relato.
Ciò trova conferma nell'attendibilità attribuita alla deposizione del suocero di , – il quale aveva riferito di Parte_1 Testimone_1
pagamenti in contanti da parte del genero presso l'ufficio di per CP_1
un totale di circa € 7.000,00 (v. il verbale dell'udienza del 15.11.2016) –
, in quanto aveva trovato riscontro nella tesi della società creditrice, secondo cui aveva già pagato € 6.500,00. Parte_1
10 Visto che il debitore, come sarebbe stato suo onore, non ha provato il fatto estintivo dato dall'asserito avvenuto pagamento di € 14.600,00 e che soltanto la corresponsione di € 6.500,00 può dirsi pacifica, con argomentazione condivisibile il tribunale ha proceduto a quantificare il credito residuo sottraendo dal prezzo calcolato dal c.t.u. in applicazione delle tariffe regionali vigenti nel 2008 la somma di € 6.500,00.
Il quinto motivo d'appello è infondato.
In proposito è sufficiente osservare che le censure inerenti alla fattura, ove anche fondate, non influiscono in alcun modo sull'esistenza del diritto di credito, di cui la fattura non costituisce in generale fonte né mezzo di prova della sua esistenza (ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. n.
19944/2023).
Il sesto motivo d'appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo opposto unicamente avuto riguardo al quantum della pretesa creditoria azionata in via monitoria (€ 9.820,00), di poco superiore rispetto all'ammontare accertato all'esito del giudizio di cognizione (€ 8.663,26), confermando l'esistenza del credito e rigettando la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
Di talché, il collegio condivide la decisione di porre le spese di lite a carico di . Parte_1
Il settimo motivo d'appello è infondato.
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante,
[...]
attrice in senso sostanziale, aveva chiesto in sede Controparte_1
monitoria oltre al capitale gli interessi sullo stesso maturati (v. il ricorso per decreto ingiuntivo), la cui debenza perciò è stata riconosciuta dal giudice di primo grado.
Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza impugnata dev'essere confermata.
11 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi, disponendosene la distrazione in favore del procuratore della società appellata, dichiaratosi antistatario.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
12