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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1154/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1154 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Palermo, alla Parte_1 C.F._1
via Dante n. 19, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Catastimeni, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Frasca
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in PO (Bn), Controparte_1 C.F._2
alla via P. Togliatti n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonietta Panella, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
22.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso depositato in data 9.4.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Benevento dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto il 14.9.1991 in
PO (Bn) con e trascritto nei registri dello stato civile del Comune Controparte_1
medesimo (atto n. 29, Parte II, Serie A).
A tal fine, riferiva: che dal matrimonio erano nati due figli (2.8.1992) e Per_1 Per_2
(29.9.1993); che con sentenza n. 1394/2015 del 10.6.2015 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e un assegno di mantenimento, a carico del ricorrente, pari ad €
500,00 per il mantenimento della prole e della moglie;
che il figlio maggiore era stato Per_1 ordinato sacerdote in data 4.2.2024 nella parrocchia “San Nicola Vescovo” di PO (Bn)
e percepiva un reddito mensile pari a circa € 948,85; che il figlio maggiore era Per_2
laureato in Medicina e Chirurgia e specializzando in Nefrologia con stipendio netto mensile pari ad € 1.500,00; che la resistente lavora stabilmente presso l'istituto paritario De La Salle di Benevento nella qualità di personale A.T.A. e percepiva un reddito sufficiente ai propri bisogni;
che dalla separazione non si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva quindi: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la resistente;
revocarsi la corresponsione dell'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 a suo carico e l'assegnazione della casa familiare alla . CP_1
La resistente, costituendosi, si associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla richiesta di non debenza dell'assegno di mantenimento e alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, chiedendo, in via riconvenzionale, un assegno di divorzio in suo favore pari ad € 500,00.
Comparsi personalmente i coniugi all'udienza del 23.5.2025, il giudice delegato disponeva la revoca del mantenimento in favore dei figli e dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, lasciando, invece, inalterato, in misura pari ad € 150,00, il mantenimento in favore della resistente. Senonché, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per discussione all'udienza del 22.5.2025, ove veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la sentenza n. 1394/2015 emessa il 10.6.2015 dal Tribunale di Benevento. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni
- Pagina 2 - rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno, pertanto, disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento dei figli maggiori e e sull'assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale alla resistente.
Va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 24.1.2025 con cui sono stati revocati, a carico del ricorrente, l'obbligo di mantenimento dei figli maggiori e e, in Per_1 Per_2 favore della resistente, l'assegnazione della casa coniugale.
Sul punto, è sufficiente rammentare che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Il figlio divenuto maggiorenne ha, quindi, diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. (Cass. n. 17183/2020)
Di conseguenza, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel
- Pagina 3 - concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n.
38366/2021).
Nel caso che occupa, oltre ad essere l'eta di (n. il 2.8.1992) e (n. il Per_1 Per_2
29.9.1993) più che avanzata, è documentato e incontestato dalla resistente - che con i figli ha legittimazione concorrente (Cass. nn. 25300/2013, 24316/2013, 18008/2018, 34100/2021) - che il primo sia stato ordinato al sacerdozio con un sostentamento mensile di circa € 900,00 mentre il secondo sia specializzando in medicina con borsa di circa € 1.500,00 mensili.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la revoca del mantenimento e, altresì, dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, che, diversamente da quanto da ella sostenuto, non può costituire misura assistenziale per il coniuge più debole ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, esulando ogni questione relativa al diritto di abitazione sull'immobile dalla competenza funzionale del giudice della famiglia (Cass. n. 18440/2013).
Sulla domanda riconvenzionale di corresponsione dell'assegno divorzile.
La domanda è infondata.
La resistente ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile pari ad € 500,00, “non avendo mezzi adeguati e sufficienti per vivere e tenuto conto che in costanza di matrimonio, durato venti anni, la SI.ra ha contribuito alla comunione familiare, ha rinunciato ad CP_1
occasioni lavorative e di crescita professionale ed ha fornito concreto e valido apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale del coniuge.”
Di contro il ricorrente ritiene di non dover dare alcunché.
Ora, va rammentato che, secondo quanto statuito nella nota sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 18287/2018 (confermata recentemente dalle medesime S.U.: sent. n.
35385 del 18 dicembre 2023), il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con onere a carico di chi lo richiede (cfr. Cass. n. 26389/2021), applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
- Pagina 4 - In particolare, il giudizio deve essere espresso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare (in tal senso, l'assegno è volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica, bensì il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate) ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi
(in tal senso, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, data all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi), in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Pertanto, la valutazione che il Collegio è chiamato a svolgere involge, preliminarmente, la comparazione tra il reddito degli ex coniugi, per poi procedersi, solamente ove se ne ravvisi lo squilibrio, alla verifica di quello che è stato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno degli ex coniugi, in ragione della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto (Cass. n.
13458/2021).
Ciò premesso, nel caso che occupa, oltre a non esservi sperequazione economica tra gli ex coniugi - il ricorrente ha percepito redditi complessivi nel 2021 pari ad € 12.537,00, nel 2022 pari ad € 12.294,00 e nel 2023 pari ad € 13.973,00, mentre la resistente ha percepito redditi complessivi nel 2022 pari ad € 12.933,00, nel 2023 pari ad € 16.627,00 e nel 2024 pari ad €.
16.213,00 - non è provato, a fronte della specifica contestazione del ricorrente, il sacrificio
(solo genericamente conclamato) delle aspettative professionali della resistente all'altare della famiglia e al fine di fare accrescere le capacità professionali e reddituali del marito.
La domanda va, quindi, respinta.
È bene precisare, non essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status coniugalis, che fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, i rapporti economici tra i coniugi restano regolati dalla sentenza di separazione (Cass. nn. 3852/2021, 25635/2021), il cui mantenimento in favore della resistente, confermato dal giudice delegato con ordinanza del
24.1.2025, continua, allo stato, a permanere.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione fino ad € 1.100) ai valori medi.
- Pagina 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PO
(Bn) il 14.9.1991 da (n. a Benevento il 10.5.1963) e Parte_1 Controparte_1
(n. a PO l'1.1.1968);
- REVOCA l'assegno di mantenimento, dovuto da a Parte_1 CP_1
in forza della sentenza di separazione n. 1394/2015 del Tribunale di Benevento, a titolo
[...]
di mantenimento dei figli maggiori e Per_1 Per_2
- REVOCA, per l'effetto, l'assegnazione a della casa coniugale, sita Controparte_1
in PO (Bn), alla via Matteotti n. 12;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di attribuzione dell'assegno divorzile;
- CONDANNA a pagare, in favore di , le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 662,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PO (Bn) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 29, P. II, serie A, anno 1991).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott. Maria Ilaria Romano
- Pagina 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1154 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Palermo, alla Parte_1 C.F._1
via Dante n. 19, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Catastimeni, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Frasca
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in PO (Bn), Controparte_1 C.F._2
alla via P. Togliatti n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonietta Panella, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
22.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso depositato in data 9.4.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Benevento dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto il 14.9.1991 in
PO (Bn) con e trascritto nei registri dello stato civile del Comune Controparte_1
medesimo (atto n. 29, Parte II, Serie A).
A tal fine, riferiva: che dal matrimonio erano nati due figli (2.8.1992) e Per_1 Per_2
(29.9.1993); che con sentenza n. 1394/2015 del 10.6.2015 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e un assegno di mantenimento, a carico del ricorrente, pari ad €
500,00 per il mantenimento della prole e della moglie;
che il figlio maggiore era stato Per_1 ordinato sacerdote in data 4.2.2024 nella parrocchia “San Nicola Vescovo” di PO (Bn)
e percepiva un reddito mensile pari a circa € 948,85; che il figlio maggiore era Per_2
laureato in Medicina e Chirurgia e specializzando in Nefrologia con stipendio netto mensile pari ad € 1.500,00; che la resistente lavora stabilmente presso l'istituto paritario De La Salle di Benevento nella qualità di personale A.T.A. e percepiva un reddito sufficiente ai propri bisogni;
che dalla separazione non si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva quindi: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la resistente;
revocarsi la corresponsione dell'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 a suo carico e l'assegnazione della casa familiare alla . CP_1
La resistente, costituendosi, si associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla richiesta di non debenza dell'assegno di mantenimento e alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, chiedendo, in via riconvenzionale, un assegno di divorzio in suo favore pari ad € 500,00.
Comparsi personalmente i coniugi all'udienza del 23.5.2025, il giudice delegato disponeva la revoca del mantenimento in favore dei figli e dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, lasciando, invece, inalterato, in misura pari ad € 150,00, il mantenimento in favore della resistente. Senonché, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per discussione all'udienza del 22.5.2025, ove veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la sentenza n. 1394/2015 emessa il 10.6.2015 dal Tribunale di Benevento. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni
- Pagina 2 - rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno, pertanto, disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento dei figli maggiori e e sull'assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale alla resistente.
Va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 24.1.2025 con cui sono stati revocati, a carico del ricorrente, l'obbligo di mantenimento dei figli maggiori e e, in Per_1 Per_2 favore della resistente, l'assegnazione della casa coniugale.
Sul punto, è sufficiente rammentare che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Il figlio divenuto maggiorenne ha, quindi, diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. (Cass. n. 17183/2020)
Di conseguenza, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel
- Pagina 3 - concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n.
38366/2021).
Nel caso che occupa, oltre ad essere l'eta di (n. il 2.8.1992) e (n. il Per_1 Per_2
29.9.1993) più che avanzata, è documentato e incontestato dalla resistente - che con i figli ha legittimazione concorrente (Cass. nn. 25300/2013, 24316/2013, 18008/2018, 34100/2021) - che il primo sia stato ordinato al sacerdozio con un sostentamento mensile di circa € 900,00 mentre il secondo sia specializzando in medicina con borsa di circa € 1.500,00 mensili.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la revoca del mantenimento e, altresì, dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, che, diversamente da quanto da ella sostenuto, non può costituire misura assistenziale per il coniuge più debole ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, esulando ogni questione relativa al diritto di abitazione sull'immobile dalla competenza funzionale del giudice della famiglia (Cass. n. 18440/2013).
Sulla domanda riconvenzionale di corresponsione dell'assegno divorzile.
La domanda è infondata.
La resistente ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile pari ad € 500,00, “non avendo mezzi adeguati e sufficienti per vivere e tenuto conto che in costanza di matrimonio, durato venti anni, la SI.ra ha contribuito alla comunione familiare, ha rinunciato ad CP_1
occasioni lavorative e di crescita professionale ed ha fornito concreto e valido apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale del coniuge.”
Di contro il ricorrente ritiene di non dover dare alcunché.
Ora, va rammentato che, secondo quanto statuito nella nota sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 18287/2018 (confermata recentemente dalle medesime S.U.: sent. n.
35385 del 18 dicembre 2023), il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con onere a carico di chi lo richiede (cfr. Cass. n. 26389/2021), applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
- Pagina 4 - In particolare, il giudizio deve essere espresso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare (in tal senso, l'assegno è volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica, bensì il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate) ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi
(in tal senso, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, data all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi), in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Pertanto, la valutazione che il Collegio è chiamato a svolgere involge, preliminarmente, la comparazione tra il reddito degli ex coniugi, per poi procedersi, solamente ove se ne ravvisi lo squilibrio, alla verifica di quello che è stato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno degli ex coniugi, in ragione della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto (Cass. n.
13458/2021).
Ciò premesso, nel caso che occupa, oltre a non esservi sperequazione economica tra gli ex coniugi - il ricorrente ha percepito redditi complessivi nel 2021 pari ad € 12.537,00, nel 2022 pari ad € 12.294,00 e nel 2023 pari ad € 13.973,00, mentre la resistente ha percepito redditi complessivi nel 2022 pari ad € 12.933,00, nel 2023 pari ad € 16.627,00 e nel 2024 pari ad €.
16.213,00 - non è provato, a fronte della specifica contestazione del ricorrente, il sacrificio
(solo genericamente conclamato) delle aspettative professionali della resistente all'altare della famiglia e al fine di fare accrescere le capacità professionali e reddituali del marito.
La domanda va, quindi, respinta.
È bene precisare, non essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status coniugalis, che fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, i rapporti economici tra i coniugi restano regolati dalla sentenza di separazione (Cass. nn. 3852/2021, 25635/2021), il cui mantenimento in favore della resistente, confermato dal giudice delegato con ordinanza del
24.1.2025, continua, allo stato, a permanere.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione fino ad € 1.100) ai valori medi.
- Pagina 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PO
(Bn) il 14.9.1991 da (n. a Benevento il 10.5.1963) e Parte_1 Controparte_1
(n. a PO l'1.1.1968);
- REVOCA l'assegno di mantenimento, dovuto da a Parte_1 CP_1
in forza della sentenza di separazione n. 1394/2015 del Tribunale di Benevento, a titolo
[...]
di mantenimento dei figli maggiori e Per_1 Per_2
- REVOCA, per l'effetto, l'assegnazione a della casa coniugale, sita Controparte_1
in PO (Bn), alla via Matteotti n. 12;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di attribuzione dell'assegno divorzile;
- CONDANNA a pagare, in favore di , le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 662,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PO (Bn) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 29, P. II, serie A, anno 1991).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott. Maria Ilaria Romano
- Pagina 6 -