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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11802/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 -minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Verbale di causa Udienza 26.02.2025 alle ore 14,35 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. CP_ E' presente l'avv.
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre CP_ L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 20,20 Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11802/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11802 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_10
2 -minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 26.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 22.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. nata a [...]/SP, Brasile, il 31/05/1974, residente in [...]Controparte_1
Cabrita, n. 35, apt. 802, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF
), in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà C.F._1 unitamente al Sig. nato a [...]/SP, Brasile, il Controparte_11 02/11/1970, residente in [...], n. 35, apt. 802, città di São Paulo – Stato di São
Paulo, Brasile, del figlio minorenne:
2. nato a [...]/SP, Brasile, in data 09/08/2019, residente in Controparte_3 Rua Coronel Cabrita, n. 35, apt. 802, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF
); C.F._2
3. nata a [...] il [...] residente in [...], n. 119, Controparte_4 apt. 134, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF ); C.F._3
4. , nata a [...]/SP, Brasile, il 27/12/1981, Controparte_5 residente in [...], n. 337, città di Monções – Stato di San Paolo, Brasile (CF
), in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà C.F._4 unitamente al Sig. , nato a [...]/SP, Brasile, il Persona_1 23/07/1977, residente in [...], n. 337, città di Monções – Stato di San Paolo, Brasile, dei figli minori:
5. nata a [...]/SP, Brasile, il 15/03/2008 (CF Controparte_6
C.F._5
6. nato a [...] / SP, Brasile, l'01/11/2020 (CF Controparte_12
entrambi residenti in [...], n. 337, città di Monções – Stato di C.F._6
San Paolo, Brasile;
7. , nato a [...]/SP, Brasile, il 26/03/2003, residente in Controparte_8
Rua Bahia, n. 337, città di Monções – Stato di São Paulo, Brasile (CF ); C.F._7
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_9 ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano di nata il [...] nel Persona_2 comune di Lonigo (Vicenza) in Italia e deceduta il 13.3.1963, la quale aveva vissuto i primi anni di vita in Italia, per poi trasferirsi in Brasile, dove non si era mai stata naturalizzata cittadina brasiliana e, in data 27.7.1907, aveva contratto matrimonio con Sig.
[...] e generato due figli: Persona_3
➢ nato l'[...] e deceduto in data 14.8.2010 il quale, in data Persona_4
15.7.1948, aveva contratto matrimonio con la Sig.ra e generato il Persona_5 Sig. nato l'[...]. Quest'ultimo, in data 21.7.1973, aveva contratto Persona_6 matrimonio con la Sig.ra e generato due figlie: Persona_7
✓ nata il [...] che, in data 27.8.2016, aveva Controparte_1 contratto matrimonio con il Sig. generato: Controparte_11
❖ nato il [...] Controparte_3
Dott. Giovanni Calasso 3
✓ nata il [...] e che, in data 12.3.2009, aveva Controparte_4 contratto matrimonio con il Sig. , per poi divorziare Controparte_13 in data 21.12.2012.
➢ nato il [...] e deceduto l'1.4.2020 il quale, in data Persona_8
14.7.1957, aveva contratto matrimonio con la Sig.ra e Controparte_14 generato:
✓ nata il [...] che aveva, in data 4.7.1981 contratto Persona_9 matrimonio con il Sig. e generato: Controparte_15
❖ nata il [...]. Dall'unione della Sig.ra Controparte_5 con il Sig. erano Controparte_5 Persona_1 nati due figli:
▪ , nato il [...] Controparte_8
▪ , nata il [...] Controparte_6
In data 16.2.2019, la Sig.ra aveva contratto Controparte_5 matrimonio con il Sig. e generato: Persona_1
▪ nato l'[...] Controparte_12
-
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
.
Alla luce dei fatti sopra esposti, invero, ricorrenti sono discendenti della sig.ra Persona_2
, cittadina italiana, nata il [...] nel comune di Lonigo (Vicenza) che contraendo
[...] matrimonio in data 27.7.1907, con il Sig. cittadino brasiliano, e Persona_3 procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza
Dott. Giovanni Calasso 4
italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In
Dott. Giovanni Calasso 5
altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
20,20
Lecce-Venezia, 26.02.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11802/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 -minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Verbale di causa Udienza 26.02.2025 alle ore 14,35 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. CP_ E' presente l'avv.
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre CP_ L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 20,20 Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11802/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11802 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_10
2 -minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 26.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 22.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. nata a [...]/SP, Brasile, il 31/05/1974, residente in [...]Controparte_1
Cabrita, n. 35, apt. 802, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF
), in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà C.F._1 unitamente al Sig. nato a [...]/SP, Brasile, il Controparte_11 02/11/1970, residente in [...], n. 35, apt. 802, città di São Paulo – Stato di São
Paulo, Brasile, del figlio minorenne:
2. nato a [...]/SP, Brasile, in data 09/08/2019, residente in Controparte_3 Rua Coronel Cabrita, n. 35, apt. 802, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF
); C.F._2
3. nata a [...] il [...] residente in [...], n. 119, Controparte_4 apt. 134, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF ); C.F._3
4. , nata a [...]/SP, Brasile, il 27/12/1981, Controparte_5 residente in [...], n. 337, città di Monções – Stato di San Paolo, Brasile (CF
), in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà C.F._4 unitamente al Sig. , nato a [...]/SP, Brasile, il Persona_1 23/07/1977, residente in [...], n. 337, città di Monções – Stato di San Paolo, Brasile, dei figli minori:
5. nata a [...]/SP, Brasile, il 15/03/2008 (CF Controparte_6
C.F._5
6. nato a [...] / SP, Brasile, l'01/11/2020 (CF Controparte_12
entrambi residenti in [...], n. 337, città di Monções – Stato di C.F._6
San Paolo, Brasile;
7. , nato a [...]/SP, Brasile, il 26/03/2003, residente in Controparte_8
Rua Bahia, n. 337, città di Monções – Stato di São Paulo, Brasile (CF ); C.F._7
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_9 ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano di nata il [...] nel Persona_2 comune di Lonigo (Vicenza) in Italia e deceduta il 13.3.1963, la quale aveva vissuto i primi anni di vita in Italia, per poi trasferirsi in Brasile, dove non si era mai stata naturalizzata cittadina brasiliana e, in data 27.7.1907, aveva contratto matrimonio con Sig.
[...] e generato due figli: Persona_3
➢ nato l'[...] e deceduto in data 14.8.2010 il quale, in data Persona_4
15.7.1948, aveva contratto matrimonio con la Sig.ra e generato il Persona_5 Sig. nato l'[...]. Quest'ultimo, in data 21.7.1973, aveva contratto Persona_6 matrimonio con la Sig.ra e generato due figlie: Persona_7
✓ nata il [...] che, in data 27.8.2016, aveva Controparte_1 contratto matrimonio con il Sig. generato: Controparte_11
❖ nato il [...] Controparte_3
Dott. Giovanni Calasso 3
✓ nata il [...] e che, in data 12.3.2009, aveva Controparte_4 contratto matrimonio con il Sig. , per poi divorziare Controparte_13 in data 21.12.2012.
➢ nato il [...] e deceduto l'1.4.2020 il quale, in data Persona_8
14.7.1957, aveva contratto matrimonio con la Sig.ra e Controparte_14 generato:
✓ nata il [...] che aveva, in data 4.7.1981 contratto Persona_9 matrimonio con il Sig. e generato: Controparte_15
❖ nata il [...]. Dall'unione della Sig.ra Controparte_5 con il Sig. erano Controparte_5 Persona_1 nati due figli:
▪ , nato il [...] Controparte_8
▪ , nata il [...] Controparte_6
In data 16.2.2019, la Sig.ra aveva contratto Controparte_5 matrimonio con il Sig. e generato: Persona_1
▪ nato l'[...] Controparte_12
-
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
.
Alla luce dei fatti sopra esposti, invero, ricorrenti sono discendenti della sig.ra Persona_2
, cittadina italiana, nata il [...] nel comune di Lonigo (Vicenza) che contraendo
[...] matrimonio in data 27.7.1907, con il Sig. cittadino brasiliano, e Persona_3 procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza
Dott. Giovanni Calasso 4
italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In
Dott. Giovanni Calasso 5
altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
20,20
Lecce-Venezia, 26.02.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso 6