Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavor
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito all'udienza del 29.5.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4654/2024 R.G.L.
TRA
nato a [...] il [...], residente via Parte 1
Vincenzo Mosca n.41 (NA), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Carbonaro, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E con sede legale in Controparte_1
Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del suo Procuratore dott. Controparte 2 _, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Molfini, elettivamente domiciliato come in atti;
Controparte_3
[...] con sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Napoli, alla via Nuova Poggioreale angolo via S. Lazzaro snc, in persona del Direttore Regionale pro tempore della CP 4 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguo, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha dedotto di avere ricevuto in data 21.12.2023, mediante notifica a mezzo pec da parte dell Controparte 1 la intimazione di pagamento n.02820239010406833000, con cui si intimava il pagamento dell'importo di euro 80.406,39, maturato in base al mancato pagamento di quattordici cartelle, emesse su istanze di vari enti. In particolare, faceva riferimento esclusivamente alle cartelle: n. 02820170009561760000 la cui notifica viene indicata come avvenuta il 18.01.2018;
06.04.2018:
02820200035109920000 la cui notifica viene indicata come avvenuta il
16.07.2022; 02820220002333143000 la cui notifica viene indicata come avvenuta il 19.08.2022.
Il ricorrente evidenziava la mancata cognizione delle predette cartelle, non avendo mai ricevuto alcuna notifica, né l'eventuale avviso di deposito del presunto plico raccomandato presso l'Ufficio Postale deputato, laddove la presunta notifica potesse essere avvenuta ex art.140 cpc.; inoltre, nel riportarsi alla sentenza n. 1654/2020, con cui la Suprema Corte ha confermato che i contributi CP_3 si prescrivono decorsi cinque anni senza che essi vengano richiesti con un atto al debitore, evidenziava che la cartella n. 02820170009561760000 sarebbe stata notificata il
18.01.2018, e quella n.028201700275557000 il 06.04.2018; che la intimazione di pagamento era stata notificata il 21.12.2023, e cioè ben oltre i cinque anni, e pertanto ne eccepiva la prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo "in accoglimento del presente ricorso: annulli e/o dichiari inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accerti e dichiari che i diritti alla riscossione portati dalle cartelle tutte sono inesigibili, in quanto mai avvenuta la notifica delle cartelle e di conseguenza l'azione esecutiva, introdotta con la intimazione di pagamento opposta, è improcedibile ed inammissibile;
in ogni caso, accerti e dichiari che l'Ente Riscossore è decaduto dalla possibilità di esigere quanto intimato con la cartella n.0282020003510992000 per l'anno 2018, per aver contravvenuto quanto imposto con l'art.36.bis del Decreto del Presidente della
Repubblica n.600/1973; in ogni caso, accerti e dichiari che l'Ente Riscossore è decaduto dalla possibilità di esigere quanto intimato con le cartelle n.02820170009561760000 e n.02820170027575557000, in quanto i diritti dalle stesse portati si sono prescritti, essendo trascorsi oltre cinque anni tra la loro notifica e quella della intimazione di pagamento;
infine, condanni i resistenti convenuti o chi di loro dovuto al pagamento del compenso di avvocato, con distrazione al difensore anticipatario. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il ricorrente è esentato dal suo versamento, godendo egli di una pensione minima, il cui cumulo annuale non esubera il valore indicato dalla norma;
vedesi all'uopo il cedolino paga, che si allega".
Con memoria difensiva depositata in data 10.01.2025, si costituiva Controparte_5 la quale eccepiva la nullità della '
domanda ex art. 164 c.p.c., in quanto assolutamente generica e indeterminata;
la regolarità delle notifiche delle cartelle n.
(notificata 1'8.01.2018),02820170009561760000 n.
02820170027575557000 (notificata il 6.04.2018); n. 02820200035109920000 notificata il 16.07.2022 e n.
02820220002333143000 notificata il 19.08.2022; che essa resistente, dopo avere regolarmente svolto il suo compito istituzionale, era del tutto estranea al rapporto sostanziale tra Ente Impositore, titolare del credito, e contribuente.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo di "Accertare e dichiarare la domanda improcedibile, improponibile, inammissibile e manifestamente infondata, sia in fatto che in diritto e, di conseguenza condannarla al pagamento delle spese e compensi di lite, iva cpa e spese generali, anche al pagamento di una somma, ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. a titolo di risarcimento dei danni da "lite temeraria", da liquidarsi d'ufficio in via equitativa".
Con memoria difensiva depositata in data 24.11.2025, si costituiva
1 CP_3 , il quale eccepiva in via preliminare la palese tardività dell'opposizione alle cartelle esattoriali sottostanti l'intimazione di pagamento n. 028/2023/9010406833/000 ex art. 24 co.5 D.lgs n. 46/99; rimarcava che le contestate cartelle esattoriali erano state tutte notificate
(18.1.18, 6.4.18, 16.7.22, 19.8.22) in date antecedenti il termine utile rispetto alla data di deposito del ricorso, avvenuto solo il 26.2.24, con conseguente inammissibilità di ogni eccezione di rito e di merito;
in subordine, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, essendo competente il Servizio Riscossione Tributi (Ag. Entrate - Riscossione). Nel merito, evidenziava che il ricorrente non proponeva alcuna contestazione circa l'esistenza del debito contributivo per premi omessi e accessori, riconoscendo di essere assicurato presso 1 CP_3 e sapendo di avere omesso il pagamento dei premi di legge, tant'è che eccepiva l'intervenuta prescrizione.
Concludeva chiedendo “in via preliminare e nel rito, per il rigetto del ricorso poiché inammissibile per tardività della domanda proposta, ex art. 24, comma quinto, D.lgs n. 46/1999 per essere trascorso il relativo termine perentorio di gg. 40 non solo dalla notifica delle contestate cartelle esattoriali ma anche e, soprattutto, dalla notifica dell'impugnata
"intimazione di pagamento" n. 028/2023/9010406833/000 nonchè maturato il termine perentorio di gg. 20 per le sollevate eccezioni di tipo formale. Nel merito, per la reiezione della domanda attorea poiché infondata e non provata. Sempre nel merito, per la carente legittimazione passiva dell' CP_3 in ordine ad eccezioni di tipo formale relative alla procedura coattiva (con particolare riferimento alla notifica delle contestate cartelle esattoriali), poiché responsabile l' [...]
. In via subordinata, per la condanna del Controparte_6 ricorrente al versamento, in favore dell' CP_3, della somma ritenuta di giustizia per omissione contributiva ed accessori di legge. Ancora in via subordinata, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, attribuire tale circostanza a negligenza della sola Controparte_6
[...] . Vinte le spese del giudizio".
In esito alla udienza sopra indicata la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione. Il ricorso è parzialmente fondato e come tale può essere accolto nei limiti di cui si dirà
L'impugnazione di cui oggi si discute ha a oggetto quattro avvisi di addebito, indicati nella intimazione oggetto di opposizione. Come noto, l'art. 29, co. 2 del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il contribuente, a tale proposito, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, "quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata".
In tal caso, il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. In caso di opposizione avente ad oggetto cartella esattoriale, il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella stessa;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16. Sussiste sul punto l'interesse ad agire da parte del ricorrente, posta la pacifica. intervenuta notifica in data 26.2.24 dell'intimazione di pagamento n.
02820239010406833000.
Va tenuto conto del fatto che pertanto in tal modo l'ente impositore ha mostrato di avere perdurante interesse al recupero dei crediti in questione, con conseguente sua legittimazione passiva nella fattispecie che occupa. Parte opponente contesta di avere avuto notifica degli avvisi di addebito sopra indicati nelle date menzionate da CP_7
Tuttavia, dette date di notifica emergono, rispettivamente, dagli atti e in particolare dai documenti allegati alla memoria di costituzione dell CP_3 (v. ricevute di consegna postali), da cui si rileva che le notifiche sono rispettivamente avvenute, con riferimento agli avvisi appresso indicati: quanto al n. 02820170009561760000 notifica 16.01.2018; quanto al n. 02820170027575557000 notifica il 6.04.2018.
Il ricorrente eccepisce, in ogni caso, il decorso del termine di prescrizione successivo alle notifiche degli indicati avvisi, in conseguenza della notifica, ritenuta tardiva, dell'intimazione di pagamento che detti avvisi riguarda. Sul punto, va rimarcato che, per come previsto dalla Cassazione a sezioni unite con sentenza n.23397 del 17.11.2016: "(...) Anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 è assodato ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione" (vedi, ex plurinnis Cass. 25 giugno 2007, n. 14692; Cass. 12 marzo 2008, n. 6674; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2835; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21365; Cass. 19 aprile 2011, n. 8931; Cass. 8 giugno 2015, n. 11749; Cass. 15 marzo 2016, n. 5060). 18.4. Infine, è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335, tutte già citate).
Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. 18.5. Ma è evidente che, per tutte le suddette ragioni, tale scadenza non può certamente comportare l'applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, anche perché, fra l'altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l'opposizione. Se, come si è detto, è pacifico che tale ratio sia quella di consentire una "rapida riscossione" del credito, l'allungamento immotivato del termine prescrizionale in favore dell'ente creditore si porrebbe, all'evidenza, in contrasto con tale ratio, oltre mettere il debitore in una situazione di perenne incertezza in una materia governata dal principio di legalità, cui per primi sono tenuti ad uniformarsi gli stessi Enti della riscossione e creditori. Né va omesso di ricordare che, in sede di presentazione della "nuova" cartella di pagamento, prevista dal d.lgs. n. 46 del 1999, venne sottolineato che la relativa adozione era finalizzata a realizzare la "massima trasparenza e comprensibilità" per i destinatari delle questioni giuridiche da esse implicate, visto che la cartella, oltre a costituire l'estratto del ruolo riferito al singolo contribuente, era destinata ad assorbire anche la funzione di titolo esecutivo e di precetto (messa in mora). Ci si preoccupava, quindi, di tutelare i diritti del contribuente, al fine di evitare che potesse subire una riscossione coattiva senza comprenderne adeguatamente le ragioni. Il che vale, a maggior ragione, con riguardo ad un eventuale imprevisto allungamento del termine di prescrizione del credito, quale originariamente stabilito. Ne consegue che la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l'allungamento del termine prescrizionale, al contrario del diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato, che invece si prescrive in dieci anni. La Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la prescrizione di dieci anni prevista dall'articolo 2953 del c.c. ("i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"), decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e che l'eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa. Ne consegue che tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato, venendosi quindi ad affermare il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni.
E' stato tratto pertanto i seguenti principi di diritto : "1) La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_8 che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_3 (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)"; 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali".
Orbene, nella specie, va affermata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale in primo luogo quanto ai due avvisi nn. 02820170009561760000 e
02820170027575557000, in quanto le rispettive notifiche, avvenute nelle date 16.1.2018 e 6.4.2018, non sono state seguite dalle tempestive opposizioni ex art. 24 D.lgs 46/99 nel termine di quaranta giorni. E, d'altra parte, a voler considerare la notifica della intimazione oggetto della opposizione di cui si discute, non risultano decorsi i cinque anni alla data del 26.2.24; infatti, va tenuto conto del fatto che il decorso del termine quinquennale di prescrizione è risultato sospeso nel periodo relativo all'emergenza pandemica per un totale di 311 giorni. Invero, per come disposto dall'art. 37 D.L. 17 marzo 2020, n. 18" 2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
E' poi intervenuta altra norma, vale a dire l'art. 11 c. 9 D.L. 183/2020, che dispone :
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Pertanto, considerando tale complessivo periodo di sospensione del decorso della prescrizione, la notifica dell'intimazione opposta, risalente al 26.6.24, è intervenuta entro i cinque anni + 311 giomi relativi al periodo di sospensione stesso.
Deve pertanto rigettarsi l'eccezione di intervenuta estinzione per prescrizione dei diritti di credito vantati dall CP 8 con l'intimazione di cui si tratta, per quanto appena osservato, con riferimento ai tre indicati avvisi.
Altrettanto deve sostenersi quanto ai restanti due avvisi nn. 02820220002333143000 e 0282020003510992000, peri quali, pur essendo le notifiche indicata come avvenute il 16.07.2022 e il 19.8.22, dagli atti risulta "Avviso di mancata consegna per casella pec errata); tuttavia, posta l'avvenuta notifica dell'intimazione in data 26.2.24 e calcolando i 311 giorni di cui si è detto, i crediti da essi avvisi portati non risultano estinti per prescrizione, pur facendo riferimento a periodi comprendente anche l'anno 2018.
Deve essere pertanto rigettato il ricorso con riferimento alla totalità degli avvisi di cui all'intimazione, vale a dire i nn. 02820170009561760000, 02820170027575557000,
02820200035109920000 e 02820220002333143000, in relazione ai quali la sequela delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione si è svolta nei termini previsti, con conseguente incontrovertibilità del credito complessivo vantato dall CP_3 con l'intimazione e gli avvisi in esame, salvo ulteriori diverse valutazioni in sede amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione avente a oggetto l'intimazione di pagamento n. n.02820239010406833000. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, spese che liquida in complessivi euro 1.450,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Si comunichi .
Napoli, 29.5.25
Il Giudice del lavoro dr. Elisa Tomassi