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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1470/2024 con OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NO VI
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
RU ND
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1811/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il 05/06/2024
1 CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- in via principale, nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare la
Sentenza impugnata rigettando le domande dell'odierno Appellato, in quanto inam- missibili per carenza di interesse ad agire, improcedibili ed infondate e, comunque, ri- gettando l'avversa domanda di nullità;
- in via subordinata, riformare la Sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di nullità per intervenuta parziale prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione di indebito.
Il tutto con condanna del sig. CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla
- restituzione della somma di Euro 3.583,19, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal giorno dell'avvenuto pagamen- to da parte di in favore del procuratore con delega all'incasso; Parte_1
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto non dovesse essere accolto, disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in considerazione dell'evidente contrasto giurisprudenziale delineatosi sul tema oggetto di causa.”
Per CP_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
2 Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze CP_1 Parte_1
esponendo:
[...]
- che in data 24 dicembre 2002, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le domande.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1811/2024 pubblicata il 05/06/2024 così statuiva:
“1) dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorren- te e;
Parte_1
2) dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 2.356,00 per compensi, € 145,50 per esborsi oltre spese CP_1 generali 15%, IVA e CPA”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
3 1) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. n. 485/2001 in relazione al rapporto tra Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare carte di pagamento;
2) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 per aver fatto conseguire dalla asserita violazione della disciplina relativa alla promozione e collocamento della carta revolving la nullità del contratto di Linea di Credito;
3) erroneità della Sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credi- to per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla Linea di Credito;
4) erroneità della Sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credi- to per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla Linea di Credito;
5) travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione;
6) erroneità della Sentenza per aver rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della nullità per parziale prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito;
7) erroneità della Sentenza, per violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, nella parte in cui non ha ritenuto l'avversa domanda improcedibile nonostante il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Si costituiva in giudizio parte appellata che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. in data 25 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Con le memorie conclusionali parte appellante ha eccepito l'illegittimità costitu- zionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 della Costituzione
4 nella parte in cui ha subdelegato il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività fi- nanziaria, ravvisando un “vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata”.
La questione è manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale ha chiarito che legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite
(vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima subdelegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976,
91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sen- tenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost. ,
09/04/2019, n.79 : “la giurisprudenza di questa corte … consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n.
106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulte- riori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)» (sentenza n. 104 del
2017)”).
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'a- dempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del si- stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decre- to-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità eco- nomiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e cate-
5 gorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizza- zioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”
Il successivo art. 3 disponeva: “
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubbli- co dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riserva- to ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circo- stanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territo- rio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e rico- struito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima subdelegazione: il decreto legislativo delegato ha individuato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il regolamento “specifica il contenuto
6 dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
4. Nel merito possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi i primi sei motivi di impugnazione (“1) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. n. 485/2001 in relazione al rapporto tra Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare carte di pagamento;
2) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 per aver fatto conseguire dalla asserita violazione della disciplina relativa alla promozione e collocamento della carta revolving la nullità del contratto di Linea di Credito;
3) erroneità della Sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs.
374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto il profilo sog- gettivo e oggettivo alla Linea di Credito;
4) erroneità della Sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e Parte_2 dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla Linea di Credito;
5) travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione;
6) erroneità della
Sentenza per aver rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di accerta- mento della nullità per parziale prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito”).
I motivi sono infondati.
4.1. In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato pro- mosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di
Appello con ordinanza ex 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999
e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promos-
7 so e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del CP_2
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I,
13/05/2025, n.12838).
La Corte di Cassazione in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivi- tà finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione
e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito pres- so l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_2 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credi- to cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in CP_2 quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da que- st'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti inte- ressi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_2 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […]
8 è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribu- zione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vieta- re lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_2 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
4.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
4.3. Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del con- tratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): co- me già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re
9 ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass.
05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comun- que documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo gra- do) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100
c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correla- to diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello stru- mento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
5. Con il settimo motivo (“7) erroneità della Sentenza, per violazione dell'art. 5
d.lgs. 28/2010, nella parte in cui non ha ritenuto l'avversa domanda improcedibile no- nostante il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione”) parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non
10 necessaria la mediazione, eccepisce l'improcedibilità della domanda in relazione al non corretto svolgimento della mediazione, in forma “cumulativa”, con delega.
Il motivo è parzialmente fondato, dovendo correggersi la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la controversia non soggetta a mediazione;
il motivo non è comunque idoneo a scalfire la pronunzia impugnata, posto che la media- zione è stata comunque esperita ed è idonea a fondare la condizione di procedibilità (ve- di Cass. 19/10/2022, n. 30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sosti- tuisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in di- spositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispo- sitivo e la motivazione della sentenza d'appello”; Cass. 06/09/2021, n.24001; Cass.
21/06/2021, n.17681).
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di cre- dito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di cre- dito (art. 1842 c.c.): messa a disposizione del cliente di una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi, trattasi di contratto ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti banca- ri» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta di- sposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibili- tà per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla
11 disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla di- sciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e se- guenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Il Tribunale ha quindi errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 5 D. Lgs.
28/2010; è tuttavia documentale che la mediazione è stata esperita anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, sia pure su richiesta “cumulativa” di più soggetti che avevano sottoscritto i contratti con la che avevano rilasciato la delega al Parte_1 medesimo rappresentante, tale Rag. . Persona_1
Ciò posto osserva la Corte che la mediazione “cumulativa” o “congiunta”, non espressamente esclusa dal D. Lgs. 28/2010, deve ritenersi generalmente consentita, spe- cie quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di controversie che presentano esat- ta identità delle questioni di fatto e di diritto e nei confronti della medesima controparte: in simili ipotesi, anche in sede giudiziale, è certamente consentito che la domanda intro- duttiva sia proposta sin dall'inizio congiuntamente da più soggetti con litisconsorzio fa- coltativo ex 103 c.p.c. ovvero che sia disposta la riunione ex 274 c.p.c. anche per mere ra- gioni di opportunità ed economia processuale delle cause separatamente proposte, anzi nell'ambito delle controversie di lavoro e previdenza la riunione di cause connesse anche solo per “identità delle questioni” è addirittura normativamente imposta ex 151 disp. att.
c.p.c.; non si vede perché a fronte della legittimità (se non addirittura opportunità) di un litisconsorzio facoltativo giudiziale o riunione di cause con identità di questioni e di con- troparte debba essere preclusa la preliminare mediazione in forma congiunta.
Il D.Lgs. 149/2022, modificando l'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto che le per- sone fisiche possano delegare un “rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, “in presenza di giustificati motivi”.
12 Tali “giustificati motivi”, in ipotesi di contestazione, potranno essere discrezional- mente apprezzati dal giudice, avuto riguardo alla concreta fattispecie;
peraltro trattan- dosi, in ipotesi, di fattispecie assimilabile (non all'omesso esperimento della mediazione nel termine assegnato dal giudice ma) all'omesso esperimento preventivo della media- zione anche in sede di appello non potrebbe dichiararsi direttamente l'improcedibilità ma assegnarsi comunque termine, per poi solo all'esito procedere alla trattazione nel merito o eventualmente dichiarare l'improcedibilità (vedi Cass 16/10/2023, n.28695:
“in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di me- diazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperi- ta, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudi- ce d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'im- procedibilità della domanda giudiziale”).
Ritiene la Corte, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda (instau- randa controversia relativa alla concessione di carte di credito revolving, con questione di mero diritto nei confronti di una controparte che peraltro in nessuno dei numerosi analoghi giudizi già promossi aveva manifestato disponibilità transattive;
mediazione le- gittimamente instaurata da più soggetti con residenze diverse ed obbiettiva difficoltà ad una presenza o collegamento telematico contestuale), che obbiettivamente sussistessero i “giustificati motivi” per il conferimento di una delega e che anzi sia pretestuoso il rifiuto della controparte ad entrare in mediazione (“non ritiene di entrare in mediazione”), pur a fronte della presenza di un rappresentante “a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
Peraltro parte appellate risulta concretamente carente di interesse rispetto al moti- vo di impugnazione, posto che nell'ambito dell'incontro svoltosi ha dato atto che la con- troversia, nel merito, “non è mediabile”.
13 6. L'appello va quindi respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di ap- pello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado (vedi Cass. 13/06/2024, n.16526: “il potere del giudi- ce d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ri- partiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame sol- tanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione”; vedi anche Cass. 13/07/2020 n. 14916, Cass. 14/10/2013 n. 23226).
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), esse sono liquidate applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa in euro 4.342,00 (fa- se di studio: euro 1.543,50; fase introduttiva: 1.063,50 euro;
fase decisionale: 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021,
n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343).
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurispru- denza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
14 12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nel- la misura della metà. Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soc- combente, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà, che liquida, per tale frazione, in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1470/2024 con OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NO VI
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
RU ND
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1811/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il 05/06/2024
1 CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- in via principale, nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare la
Sentenza impugnata rigettando le domande dell'odierno Appellato, in quanto inam- missibili per carenza di interesse ad agire, improcedibili ed infondate e, comunque, ri- gettando l'avversa domanda di nullità;
- in via subordinata, riformare la Sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di nullità per intervenuta parziale prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione di indebito.
Il tutto con condanna del sig. CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla
- restituzione della somma di Euro 3.583,19, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal giorno dell'avvenuto pagamen- to da parte di in favore del procuratore con delega all'incasso; Parte_1
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto non dovesse essere accolto, disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in considerazione dell'evidente contrasto giurisprudenziale delineatosi sul tema oggetto di causa.”
Per CP_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
2 Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze CP_1 Parte_1
esponendo:
[...]
- che in data 24 dicembre 2002, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le domande.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1811/2024 pubblicata il 05/06/2024 così statuiva:
“1) dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorren- te e;
Parte_1
2) dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 2.356,00 per compensi, € 145,50 per esborsi oltre spese CP_1 generali 15%, IVA e CPA”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
3 1) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. n. 485/2001 in relazione al rapporto tra Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare carte di pagamento;
2) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 per aver fatto conseguire dalla asserita violazione della disciplina relativa alla promozione e collocamento della carta revolving la nullità del contratto di Linea di Credito;
3) erroneità della Sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credi- to per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla Linea di Credito;
4) erroneità della Sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credi- to per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla Linea di Credito;
5) travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione;
6) erroneità della Sentenza per aver rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della nullità per parziale prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito;
7) erroneità della Sentenza, per violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, nella parte in cui non ha ritenuto l'avversa domanda improcedibile nonostante il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Si costituiva in giudizio parte appellata che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. in data 25 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Con le memorie conclusionali parte appellante ha eccepito l'illegittimità costitu- zionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 della Costituzione
4 nella parte in cui ha subdelegato il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività fi- nanziaria, ravvisando un “vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata”.
La questione è manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale ha chiarito che legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite
(vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima subdelegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976,
91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sen- tenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost. ,
09/04/2019, n.79 : “la giurisprudenza di questa corte … consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n.
106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulte- riori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)» (sentenza n. 104 del
2017)”).
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'a- dempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del si- stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decre- to-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità eco- nomiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e cate-
5 gorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizza- zioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”
Il successivo art. 3 disponeva: “
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubbli- co dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riserva- to ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circo- stanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territo- rio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e rico- struito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima subdelegazione: il decreto legislativo delegato ha individuato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il regolamento “specifica il contenuto
6 dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
4. Nel merito possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi i primi sei motivi di impugnazione (“1) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. n. 485/2001 in relazione al rapporto tra Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare carte di pagamento;
2) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 per aver fatto conseguire dalla asserita violazione della disciplina relativa alla promozione e collocamento della carta revolving la nullità del contratto di Linea di Credito;
3) erroneità della Sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs.
374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto il profilo sog- gettivo e oggettivo alla Linea di Credito;
4) erroneità della Sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e Parte_2 dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla Linea di Credito;
5) travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione;
6) erroneità della
Sentenza per aver rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di accerta- mento della nullità per parziale prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito”).
I motivi sono infondati.
4.1. In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato pro- mosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di
Appello con ordinanza ex 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999
e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promos-
7 so e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del CP_2
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I,
13/05/2025, n.12838).
La Corte di Cassazione in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivi- tà finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione
e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito pres- so l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_2 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credi- to cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in CP_2 quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da que- st'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti inte- ressi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_2 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […]
8 è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribu- zione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vieta- re lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_2 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
4.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
4.3. Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del con- tratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): co- me già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re
9 ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass.
05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comun- que documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo gra- do) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100
c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correla- to diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello stru- mento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
5. Con il settimo motivo (“7) erroneità della Sentenza, per violazione dell'art. 5
d.lgs. 28/2010, nella parte in cui non ha ritenuto l'avversa domanda improcedibile no- nostante il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione”) parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non
10 necessaria la mediazione, eccepisce l'improcedibilità della domanda in relazione al non corretto svolgimento della mediazione, in forma “cumulativa”, con delega.
Il motivo è parzialmente fondato, dovendo correggersi la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la controversia non soggetta a mediazione;
il motivo non è comunque idoneo a scalfire la pronunzia impugnata, posto che la media- zione è stata comunque esperita ed è idonea a fondare la condizione di procedibilità (ve- di Cass. 19/10/2022, n. 30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sosti- tuisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in di- spositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispo- sitivo e la motivazione della sentenza d'appello”; Cass. 06/09/2021, n.24001; Cass.
21/06/2021, n.17681).
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di cre- dito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di cre- dito (art. 1842 c.c.): messa a disposizione del cliente di una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi, trattasi di contratto ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti banca- ri» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta di- sposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibili- tà per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla
11 disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla di- sciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e se- guenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Il Tribunale ha quindi errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 5 D. Lgs.
28/2010; è tuttavia documentale che la mediazione è stata esperita anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, sia pure su richiesta “cumulativa” di più soggetti che avevano sottoscritto i contratti con la che avevano rilasciato la delega al Parte_1 medesimo rappresentante, tale Rag. . Persona_1
Ciò posto osserva la Corte che la mediazione “cumulativa” o “congiunta”, non espressamente esclusa dal D. Lgs. 28/2010, deve ritenersi generalmente consentita, spe- cie quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di controversie che presentano esat- ta identità delle questioni di fatto e di diritto e nei confronti della medesima controparte: in simili ipotesi, anche in sede giudiziale, è certamente consentito che la domanda intro- duttiva sia proposta sin dall'inizio congiuntamente da più soggetti con litisconsorzio fa- coltativo ex 103 c.p.c. ovvero che sia disposta la riunione ex 274 c.p.c. anche per mere ra- gioni di opportunità ed economia processuale delle cause separatamente proposte, anzi nell'ambito delle controversie di lavoro e previdenza la riunione di cause connesse anche solo per “identità delle questioni” è addirittura normativamente imposta ex 151 disp. att.
c.p.c.; non si vede perché a fronte della legittimità (se non addirittura opportunità) di un litisconsorzio facoltativo giudiziale o riunione di cause con identità di questioni e di con- troparte debba essere preclusa la preliminare mediazione in forma congiunta.
Il D.Lgs. 149/2022, modificando l'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto che le per- sone fisiche possano delegare un “rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, “in presenza di giustificati motivi”.
12 Tali “giustificati motivi”, in ipotesi di contestazione, potranno essere discrezional- mente apprezzati dal giudice, avuto riguardo alla concreta fattispecie;
peraltro trattan- dosi, in ipotesi, di fattispecie assimilabile (non all'omesso esperimento della mediazione nel termine assegnato dal giudice ma) all'omesso esperimento preventivo della media- zione anche in sede di appello non potrebbe dichiararsi direttamente l'improcedibilità ma assegnarsi comunque termine, per poi solo all'esito procedere alla trattazione nel merito o eventualmente dichiarare l'improcedibilità (vedi Cass 16/10/2023, n.28695:
“in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di me- diazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperi- ta, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudi- ce d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'im- procedibilità della domanda giudiziale”).
Ritiene la Corte, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda (instau- randa controversia relativa alla concessione di carte di credito revolving, con questione di mero diritto nei confronti di una controparte che peraltro in nessuno dei numerosi analoghi giudizi già promossi aveva manifestato disponibilità transattive;
mediazione le- gittimamente instaurata da più soggetti con residenze diverse ed obbiettiva difficoltà ad una presenza o collegamento telematico contestuale), che obbiettivamente sussistessero i “giustificati motivi” per il conferimento di una delega e che anzi sia pretestuoso il rifiuto della controparte ad entrare in mediazione (“non ritiene di entrare in mediazione”), pur a fronte della presenza di un rappresentante “a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
Peraltro parte appellate risulta concretamente carente di interesse rispetto al moti- vo di impugnazione, posto che nell'ambito dell'incontro svoltosi ha dato atto che la con- troversia, nel merito, “non è mediabile”.
13 6. L'appello va quindi respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di ap- pello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado (vedi Cass. 13/06/2024, n.16526: “il potere del giudi- ce d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ri- partiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame sol- tanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione”; vedi anche Cass. 13/07/2020 n. 14916, Cass. 14/10/2013 n. 23226).
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), esse sono liquidate applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa in euro 4.342,00 (fa- se di studio: euro 1.543,50; fase introduttiva: 1.063,50 euro;
fase decisionale: 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021,
n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343).
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurispru- denza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
14 12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nel- la misura della metà. Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soc- combente, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà, che liquida, per tale frazione, in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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