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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
VALEA PE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6059/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina - Via 1 Settembre Nr. 36 98078 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Nr. 45/c 98078 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti Nr. 3 98078 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Tortorici - Viadotto Livatino 98078 Tortorici ME
elettivamente domiciliato presso Email_6
Regione Siciliana - Assessorato Dell'Economia - Dipartimento Finanze E Credito - Servizio Tassa Auto -
02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520259010552412000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7731/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.07.2025 ad Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Messina, ad
Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla Camera di Commercio di Messina, ai Comuni di Messina e
Tortorici, alla Regione Siciliana e all'Agenzia delle Dogane e Monopoli e depositato telematicamente in data 20.08.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 23.05.2025 per la somma complessiva di €.51.101,85.
La intimazione si fondava su cartelle di pagamento e avvisi di accertamento relativi a imposte erariali e locali, tasse automobilistiche, diritti camerali e sanzioni amministrative.
Il ricorrente deduceva che gli atti presupposti non erano stati mai notificati e che i crediti si erano prescritti, almeno quelli per IMU e tasse automobilistiche e, quanto ai crediti erariali, ove si applicasse la prescrizione quinquennale,
Si costituivano in giudizio DM, eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del GO e
Agenzia delle Entrate che rilevava che gli atti presupposti erano stati notificati e impugnati dal Ricorrente_1. La Corte, all'odierna udienza, decideva come da dispositivo pubblicato nelle forme di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, quanto al credito vantato da DM di cui alla cartella n. 2510 notificata in data
12.12.2019, relativa a sanzioni amministrative anno 2016 per la somma di €.8.496,16, va rilevato che si tratta di sanzione amministrativa irrogata con le modalità di cui alla l. 689/1981 per violazione di cui all'art. 110, c. 9, TULPS per possesso di apparecchi di intrattenimento non regolari. Pertanto, essendo stata la sanzione irrogata non in via derivata da un tributo ma con ordinanza di ingiunzione che il contribuente ha impugnato davanti al G.O. (Tribunale di Messina che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 2160/2022), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del G.O., così come chiesto dall'ente impositore.
Per quanto concerne le dieci cartelle presupposte va rilevato che dalla documentazione allegata e prodotta dall'A.F. convenuta risulta che: a) le cartelle relative ai diritti camerali anni 2014 e 2018 n. 6640 e
82920 sono state rispettivamente notificate in data 26.09.2018 e 2.02.2013; b) le cartelle relative ai crediti erariali (IRPEF 2015/2016 e 2018/2020; IRAP 2016 e IVA 2018) sono state notificate nelle date indicate nella intimazione per cui è causa e sono state oggetto di un avviso n. TYX01EV00553/2020 notificato in data 23.04.2021 che il ricorrente ha impugnato introitando davanti a questa Corte il giudizio n. 1268/2021
R.G. al cui esito è stata emessa la sentenza di rigetto del ricorso n. 1126/2022 del 9.05.2022; c) è stata notificata in data 23.08.2023 l'intimazione n. TYXIPPD00081/2023 tramite PEC che è relativa ai debiti di cui alla citata sentenza n. 1126/2022 che è passata in cosa giudicata in data 9.12.2022. Non risulta, pertanto, maturata la prescrizione che è decennale. Per quanto concerne le imposte locali (IMU anno
2015, risulta che il Comune di Tortorici ha emesso gli avvisi notificati in data 24.03.2021 e 18.03.2022 rispettivamente per €.152,88 e €.151,52.
Il contribuente ha sostenuto che l'IRPEF anno 2015 per la somma di €.19.060,70 e di €.4.571,20 sarebbe stata richiesta per tre volte. Anche tale deduzione non è corretta dal momento che l'avviso sopra citato recante i numeri finali 553/2020 si riferisce alla cartella n. 5580 per la somma di €.3.744,16 notificata in data 10.01.2019 che è stata emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 bis d.P.R.602/1973 al cui esito è stata accertata una maggiore base imponibile rispetto a quella dichiarata ma l'imposta dovuta è stata calcolata al netto di quanto dovuto sulla base della dichiarazione resa. Non c'è, pertanto, alcuna duplicazione degli importi.
La cartella 6450 per spese giudiziali anno 2015 dell'importo di €.1.780,59 è stata notificata il 23.10.2023 e le cartelle n. 77290 tassa auto 2019 per la somma di €.407,55 e quella n. 4020 tassa auto 2021 per la somma di €.396,80 sono state notificate rispettivamente il 27.10.2022 e il 30.04.2024 nel triennio dalla data in cui i tributi avrebbero dovuto essere corrisposti e riguardavano annate in cui la iscrizione a ruolo avveniva direttamente senza necessità per la Regione Sicilia di emettere gli avvisi presupposti.
Ne discende che il ricorso, ad eccezione di quanto detto per il credito di DM, non è fondato.
In applicazione del criterio della soccombenza le spese, come liquidate in parte dispositiva, vanno poste a carico del ricorrente in favore delle due parti convenute che si sono costituite.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.O. relativamente al credito vantato da DM per somma di €.8.496,16; rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle sepse di causa che liquida in €.1.000,00 in favore di DM e in €.1.500,00 in favore di Agenzia delle Entrate oltre accessori come per legge. Così deciso in Messina,lì 16.12.2025 Il Presidente Nicolò Valentini
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
VALEA PE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6059/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina - Via 1 Settembre Nr. 36 98078 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Nr. 45/c 98078 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti Nr. 3 98078 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Tortorici - Viadotto Livatino 98078 Tortorici ME
elettivamente domiciliato presso Email_6
Regione Siciliana - Assessorato Dell'Economia - Dipartimento Finanze E Credito - Servizio Tassa Auto -
02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520259010552412000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7731/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.07.2025 ad Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Messina, ad
Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla Camera di Commercio di Messina, ai Comuni di Messina e
Tortorici, alla Regione Siciliana e all'Agenzia delle Dogane e Monopoli e depositato telematicamente in data 20.08.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 23.05.2025 per la somma complessiva di €.51.101,85.
La intimazione si fondava su cartelle di pagamento e avvisi di accertamento relativi a imposte erariali e locali, tasse automobilistiche, diritti camerali e sanzioni amministrative.
Il ricorrente deduceva che gli atti presupposti non erano stati mai notificati e che i crediti si erano prescritti, almeno quelli per IMU e tasse automobilistiche e, quanto ai crediti erariali, ove si applicasse la prescrizione quinquennale,
Si costituivano in giudizio DM, eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del GO e
Agenzia delle Entrate che rilevava che gli atti presupposti erano stati notificati e impugnati dal Ricorrente_1. La Corte, all'odierna udienza, decideva come da dispositivo pubblicato nelle forme di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, quanto al credito vantato da DM di cui alla cartella n. 2510 notificata in data
12.12.2019, relativa a sanzioni amministrative anno 2016 per la somma di €.8.496,16, va rilevato che si tratta di sanzione amministrativa irrogata con le modalità di cui alla l. 689/1981 per violazione di cui all'art. 110, c. 9, TULPS per possesso di apparecchi di intrattenimento non regolari. Pertanto, essendo stata la sanzione irrogata non in via derivata da un tributo ma con ordinanza di ingiunzione che il contribuente ha impugnato davanti al G.O. (Tribunale di Messina che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 2160/2022), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del G.O., così come chiesto dall'ente impositore.
Per quanto concerne le dieci cartelle presupposte va rilevato che dalla documentazione allegata e prodotta dall'A.F. convenuta risulta che: a) le cartelle relative ai diritti camerali anni 2014 e 2018 n. 6640 e
82920 sono state rispettivamente notificate in data 26.09.2018 e 2.02.2013; b) le cartelle relative ai crediti erariali (IRPEF 2015/2016 e 2018/2020; IRAP 2016 e IVA 2018) sono state notificate nelle date indicate nella intimazione per cui è causa e sono state oggetto di un avviso n. TYX01EV00553/2020 notificato in data 23.04.2021 che il ricorrente ha impugnato introitando davanti a questa Corte il giudizio n. 1268/2021
R.G. al cui esito è stata emessa la sentenza di rigetto del ricorso n. 1126/2022 del 9.05.2022; c) è stata notificata in data 23.08.2023 l'intimazione n. TYXIPPD00081/2023 tramite PEC che è relativa ai debiti di cui alla citata sentenza n. 1126/2022 che è passata in cosa giudicata in data 9.12.2022. Non risulta, pertanto, maturata la prescrizione che è decennale. Per quanto concerne le imposte locali (IMU anno
2015, risulta che il Comune di Tortorici ha emesso gli avvisi notificati in data 24.03.2021 e 18.03.2022 rispettivamente per €.152,88 e €.151,52.
Il contribuente ha sostenuto che l'IRPEF anno 2015 per la somma di €.19.060,70 e di €.4.571,20 sarebbe stata richiesta per tre volte. Anche tale deduzione non è corretta dal momento che l'avviso sopra citato recante i numeri finali 553/2020 si riferisce alla cartella n. 5580 per la somma di €.3.744,16 notificata in data 10.01.2019 che è stata emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 bis d.P.R.602/1973 al cui esito è stata accertata una maggiore base imponibile rispetto a quella dichiarata ma l'imposta dovuta è stata calcolata al netto di quanto dovuto sulla base della dichiarazione resa. Non c'è, pertanto, alcuna duplicazione degli importi.
La cartella 6450 per spese giudiziali anno 2015 dell'importo di €.1.780,59 è stata notificata il 23.10.2023 e le cartelle n. 77290 tassa auto 2019 per la somma di €.407,55 e quella n. 4020 tassa auto 2021 per la somma di €.396,80 sono state notificate rispettivamente il 27.10.2022 e il 30.04.2024 nel triennio dalla data in cui i tributi avrebbero dovuto essere corrisposti e riguardavano annate in cui la iscrizione a ruolo avveniva direttamente senza necessità per la Regione Sicilia di emettere gli avvisi presupposti.
Ne discende che il ricorso, ad eccezione di quanto detto per il credito di DM, non è fondato.
In applicazione del criterio della soccombenza le spese, come liquidate in parte dispositiva, vanno poste a carico del ricorrente in favore delle due parti convenute che si sono costituite.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.O. relativamente al credito vantato da DM per somma di €.8.496,16; rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle sepse di causa che liquida in €.1.000,00 in favore di DM e in €.1.500,00 in favore di Agenzia delle Entrate oltre accessori come per legge. Così deciso in Messina,lì 16.12.2025 Il Presidente Nicolò Valentini