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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5186 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 19 novembre 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 13672/2021 R.G.; causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante _1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli, al viale Mons. Menna
n. 14, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO DI STAZIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco, alla via CP_2
Rossellini n. 9, presso lo studio dell'avv. CIRO ESPOSITO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, TR elettivamente domiciliato in presso la sede della Casa Comunale sita in via CP_3
Campitelli, rappresentato e difeso dagli avvocati IRENE COPPOLA e ROSANNA
RUSSO come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con atto di citazione notificato in data 13/12/2019 CP_2 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli l'ente _1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) ed il
[...]
(quale ente impositore) e spiegava opposizione avverso TR
l'intimazione di pagamento n. 11720199002891071000 per la parte concernente i crediti di cui al ruolo esattoriale n. 510/2016 ed alla conseguente cartella n.
11720160001523228000 per contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno
2013 per l'importo di euro 1.128,26, al ruolo esattoriale n. 3454/2016 ed alla conseguente cartella n. 11720160017179673000 per contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno 2011 per l'importo di euro 1.514,81 ed al ruolo esattoriale n.
5587/2016 ed alla conseguente cartella n. 11720160027430604000 per contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno 2012 per l'importo di euro
1.524,72; al riguardo, premetteva di aver avuto conoscenza dei crediti in questione unicamente a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento;
nel merito, ne postulava, in buona sostanza, l'estinzione per decadenza e prescrizione in ragione dell'omessa notificazione tanto dei verbali di contestazione delle contravvenzioni che delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione; eccepiva, altresì, l'omesso invio del previo avviso bonario e la mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio nonché, in generale, il difetto di motivazione dell'intimazione.
Si costituiva , la quale deduceva, in primo _1 luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo le doglianze ascrivibili in via esclusiva all'attività dell'ente impositore;
in secondo luogo, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per tardività, evidenziando come la contestazione relativa alla pretesa irregolarità della notificazione delle cartelle integrasse un'opposizione ex art. 617 c.p.c. da proporsi entro il termine di venti giorni dall'avvenuta conoscenza dell'atto; rilevava, inoltre, l'inammissibilità per tardività anche quanto alla omessa notificazione dei verbali, non avendo l'opponente spiegato ricorso nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011; precisava, inoltre, che la domanda relativa alla presunta prescrizione del credito doveva considerarsi inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, attesa l'inerzia in via esecutiva di esso agente della riscossione e l'insussistenza di un pregiudizio qualificato in capo all'opponente; invocava, inoltre, l'applicazione al caso di specie dell'annullamento automatico delle cartelle di importo fino al 1.000,00 euro ai sensi del D.L. n. 119 del 2008, convertito in legge n. 136 del 2018; nel merito rilevava, ad ogni buon conto, l'infondatezza della pretesa circa l'omessa notificazione delle cartelle e prescrizione del credito, risalendo le notificazioni correttamente eseguite entro il quinquennio previsto per legge;
concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Non si costituiva, invece, l'ente impositore TR
Con sentenza n. 38602 del 20/11/2020 il Giudice di Pace di Napoli, previa qualificazione dell'azione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., la reputava ammissibile;
nel merito, la accoglieva parzialmente per la parte concernente i crediti di cui alle cartelle n. 11720160001523228000 (per il ruolo
510/2016) e n. 11720160027430604000 (per il ruolo 5587/2016); sotto questo profilo, postulava l'irregolarità della notificazione delle predette cartelle in quanto eseguita nelle forme previste per l'ipotesi di irregolarità assoluta del destinatario in difetto dei relativi presupposti, con conseguente decorso del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data delle pretese contravvenzioni;
l'opposizione veniva invece rigettata per la parte concernente il credito di cui alla cartella n.
11720160017179673000 (per il ruolo 3454/2016) in ragione della prova della regolare notificazione della cartella da parte dell'agente della riscossione;
compensava, poi, le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Con atto di citazione notificato in data 19/5/2021 _1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo,
[...] eccepiva, in primo luogo, che il giudice a quo non aveva rilevato la propria incompetenza per territorio in favore del giudice di pace di Busto Arsizio, risultando l'opponente residente nel Comune di Vergiate (VA); impugnava, altresì, il capo di sentenza con il quale il giudice di prime cure aveva ritenuto non provata la regolare notificazione delle cartelle n. 11720160001523228000 e n. 11720160027430604000
e conseguentemente ritenuti prescritti i relativi crediti;
sotto questo profilo, in particolare, postulava che la notificazione avesse avuto luogo correttamente nelle forme previste per l'irreperibilità assoluta in ragione del mancato rinvenimento del destinatario;
chiedeva, dunque, la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva la parte appellata la quale eccepiva, in via TR preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'opponente sostanzialmente contestato l'omessa notificazione delle cartelle poste a presupposto dell'atto di intimazione di pagamento impugnato, con conseguente eventuale esclusiva responsabilità dell'agente per la riscossione per eventuale prescrizione dei crediti;
depositava, ad ogni buon conto, documentazione attestante la regolare notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada sottesi alle cartelle opposte e chiedeva, pertanto, di essere estromesso dal presente giudizio, con condanna di alla refusione delle spese di lite. CP_2 Si costituiva, altresì, la parte appellata la quale deduceva, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; sempre in via preliminare, eccepiva il difetto dello ius postulandi in capo al difensore della parte appellante , trattandosi di avvocato del libero _1 foro;
rilevava ancora l'inammissibilità della doglianza relativa all'incompetenza per territorio del giudice di pace di Napoli in luogo di quello di Busto Arsizio, trattandosi di eccezione formulata per la prima volta in grado di appello;
nel merito, postulava la correttezza delle considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine all'irregolarità dell'iter notificatorio per irreperibilità assoluta del destinatario;
quanto alla costituzione del ne evidenziava la contumacia in primo grado TR
e la conseguente inammissibilità per lo stesso di produrre nuovi documenti CP_3
o di introdurre nuove domande direttamente in tale fase del processo;
contestava, inoltre, l'invocato difetto di legittimazione passiva del del quale TR invece rivendicava la piena legittimazione passiva al pari dell'agente per la riscossione;
concludeva, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello spiegato e la conferma della sentenza di primo grado.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, risulta logicamente preliminare la delibazione dell'eccezione concernente la pretesa nullità della costituzione nel presente procedimento dell'odierna parte appellata _1
.
[...]
In particolare, l'opposto ha dedotto che tale costituzione avrebbe avuto luogo a mezzo di un avvocato del libero foro fuori dai casi consentiti dalla legge.
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che:
“ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l E_
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti
[...] delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;
“quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità CP_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o CP_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”;
(Cass. Sez. Un. 19 novembre 2019, n. 3008).
Alla luce dei principi sopra affermati, quindi, non v'è dubbio che l'odierna appellante abbia del tutto correttamente fatto ricorso ad un avvocato del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atteso che
– come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
§ 3. Ciò posto, l'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, risulta inammissibile la doglianza relativa al preteso difetto di competenza per territorio del Giudice di Pace di Napoli. Sul punto, è sufficiente osservare come – ai sensi dell'art. 38 c.p.c. –
l'incompetenza per territorio debba essere eccepita dalla parte nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
Né rileva la circostanza per cui l'incompetenza per territorio c.d. inderogabile
(ovverosia, quella nei casi ex art. 28 c.p.c.) sia rilevabile anche d'ufficio, atteso che, in ogni caso, quel rilievo deve aver luogo entro l'udienza di trattazione.
Ne discende che – essendo decorso il termine per sollevare la questione – la doglianza non può essere fatta valere per la prima volta in sede di gravame.
§ 4. Nel merito, la doglianza relativa alla pretesa regolarità della notificazione delle cartelle non appare idonea a determinare l'accoglimento dell'appello.
Sul punto, occorre sottolineare come – a fronte di una motivazione sufficientemente specifica del giudice di primo grado in ordine al profilo della mancata prova dei presupposti per la notificazione delle cartelle nelle forme previste per la c.d. irreperibilità assoluta – l'odierna parte appellante si sia limitata a dedurre il contrario: a ben vedere, il gravame è incentrato sull'affermazione per cui la notificazione nelle forme previste dall'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n.
600 del 1973 troverebbe la propria giustificazione nella circostanza per cui il soggetto notificatore non avrebbe reperito il contribuente nel domicilio fiscale/residenza o che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, questi sarebbe risultato trasferito in luogo sconosciuto.
Tuttavia, la censura non si confronta con le argomentazioni sviluppate da giudice di prime cure e, in particolar modo, con il rilievo secondo cui non sarebbe sufficiente la mera attestazione di irreperibilità del destinatario, occorrendo, piuttosto, che la situazione in questione sia accertata in maniera oggettiva mediante ricerche ed informazioni acquisite in loco (anche presso i vicini) ed attraverso soprattutto la verifica che il luogo risulti dai registri anagrafici (cfr. p. 3 della sentenza).
Ne discende che la doglianza di cui al gravame non può che essere rigettata, tanto più che – come risulta dalla documentazione depositata dall'agente della riscossione – alcuna prova sussiste che il luogo in cui la notificazione è stata tentata corrispondesse a quello di residenza anagrafica del destinatario (non essendo state prodotte le visure anagrafiche pure richieste dall'agente notificatore).
Né può invocarsi il principio di sanatoria della nullità della notificazione, atteso che, a ben vedere, la riscontrata nullità è stata posta a fondamento dell'accertamento dell'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione. § 5. Nei rapporti con la parte appellata le spese del presente CP_2 grado di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellante
[...]
e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa _1
(scaglione fino da euro 1.101,00 a 5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e riduzione della voce per le altre fasi (in ragione della minore attività difensiva posta in essere).
Ovviamente, la liquidazione viene operata unicamente per il presente grado, atteso che alcuna censura è stata formulata – nelle forme dell'appello incidentale – in ordine alla statuizione di compensazione operata dal giudice di primo grado (la cui sentenza è stata infatti confermata nella presente sede).
Nei rapporti tra la parte soccombente e la parte _1 appellata poi, sussistono i presupposti per la compensazione TR delle spese in quanto l'evocazione nel presente grado di giudizio ha avuto luogo per ragioni di litisconsorzio processuale.
§ 6. Il rigetto dell'impugnazione determina l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello.
CONDANNA parte appellante al pagamento _1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi anticipatario.
COMPENSA le spese nei rapporti tra la parte appellante _1
e la parte appellata
[...] TR DA' ATTO dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Napoli, 26/05/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 19 novembre 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 13672/2021 R.G.; causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante _1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli, al viale Mons. Menna
n. 14, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO DI STAZIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco, alla via CP_2
Rossellini n. 9, presso lo studio dell'avv. CIRO ESPOSITO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, TR elettivamente domiciliato in presso la sede della Casa Comunale sita in via CP_3
Campitelli, rappresentato e difeso dagli avvocati IRENE COPPOLA e ROSANNA
RUSSO come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con atto di citazione notificato in data 13/12/2019 CP_2 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli l'ente _1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) ed il
[...]
(quale ente impositore) e spiegava opposizione avverso TR
l'intimazione di pagamento n. 11720199002891071000 per la parte concernente i crediti di cui al ruolo esattoriale n. 510/2016 ed alla conseguente cartella n.
11720160001523228000 per contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno
2013 per l'importo di euro 1.128,26, al ruolo esattoriale n. 3454/2016 ed alla conseguente cartella n. 11720160017179673000 per contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno 2011 per l'importo di euro 1.514,81 ed al ruolo esattoriale n.
5587/2016 ed alla conseguente cartella n. 11720160027430604000 per contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno 2012 per l'importo di euro
1.524,72; al riguardo, premetteva di aver avuto conoscenza dei crediti in questione unicamente a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento;
nel merito, ne postulava, in buona sostanza, l'estinzione per decadenza e prescrizione in ragione dell'omessa notificazione tanto dei verbali di contestazione delle contravvenzioni che delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione; eccepiva, altresì, l'omesso invio del previo avviso bonario e la mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio nonché, in generale, il difetto di motivazione dell'intimazione.
Si costituiva , la quale deduceva, in primo _1 luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo le doglianze ascrivibili in via esclusiva all'attività dell'ente impositore;
in secondo luogo, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per tardività, evidenziando come la contestazione relativa alla pretesa irregolarità della notificazione delle cartelle integrasse un'opposizione ex art. 617 c.p.c. da proporsi entro il termine di venti giorni dall'avvenuta conoscenza dell'atto; rilevava, inoltre, l'inammissibilità per tardività anche quanto alla omessa notificazione dei verbali, non avendo l'opponente spiegato ricorso nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011; precisava, inoltre, che la domanda relativa alla presunta prescrizione del credito doveva considerarsi inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, attesa l'inerzia in via esecutiva di esso agente della riscossione e l'insussistenza di un pregiudizio qualificato in capo all'opponente; invocava, inoltre, l'applicazione al caso di specie dell'annullamento automatico delle cartelle di importo fino al 1.000,00 euro ai sensi del D.L. n. 119 del 2008, convertito in legge n. 136 del 2018; nel merito rilevava, ad ogni buon conto, l'infondatezza della pretesa circa l'omessa notificazione delle cartelle e prescrizione del credito, risalendo le notificazioni correttamente eseguite entro il quinquennio previsto per legge;
concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Non si costituiva, invece, l'ente impositore TR
Con sentenza n. 38602 del 20/11/2020 il Giudice di Pace di Napoli, previa qualificazione dell'azione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., la reputava ammissibile;
nel merito, la accoglieva parzialmente per la parte concernente i crediti di cui alle cartelle n. 11720160001523228000 (per il ruolo
510/2016) e n. 11720160027430604000 (per il ruolo 5587/2016); sotto questo profilo, postulava l'irregolarità della notificazione delle predette cartelle in quanto eseguita nelle forme previste per l'ipotesi di irregolarità assoluta del destinatario in difetto dei relativi presupposti, con conseguente decorso del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data delle pretese contravvenzioni;
l'opposizione veniva invece rigettata per la parte concernente il credito di cui alla cartella n.
11720160017179673000 (per il ruolo 3454/2016) in ragione della prova della regolare notificazione della cartella da parte dell'agente della riscossione;
compensava, poi, le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Con atto di citazione notificato in data 19/5/2021 _1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo,
[...] eccepiva, in primo luogo, che il giudice a quo non aveva rilevato la propria incompetenza per territorio in favore del giudice di pace di Busto Arsizio, risultando l'opponente residente nel Comune di Vergiate (VA); impugnava, altresì, il capo di sentenza con il quale il giudice di prime cure aveva ritenuto non provata la regolare notificazione delle cartelle n. 11720160001523228000 e n. 11720160027430604000
e conseguentemente ritenuti prescritti i relativi crediti;
sotto questo profilo, in particolare, postulava che la notificazione avesse avuto luogo correttamente nelle forme previste per l'irreperibilità assoluta in ragione del mancato rinvenimento del destinatario;
chiedeva, dunque, la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva la parte appellata la quale eccepiva, in via TR preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'opponente sostanzialmente contestato l'omessa notificazione delle cartelle poste a presupposto dell'atto di intimazione di pagamento impugnato, con conseguente eventuale esclusiva responsabilità dell'agente per la riscossione per eventuale prescrizione dei crediti;
depositava, ad ogni buon conto, documentazione attestante la regolare notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada sottesi alle cartelle opposte e chiedeva, pertanto, di essere estromesso dal presente giudizio, con condanna di alla refusione delle spese di lite. CP_2 Si costituiva, altresì, la parte appellata la quale deduceva, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; sempre in via preliminare, eccepiva il difetto dello ius postulandi in capo al difensore della parte appellante , trattandosi di avvocato del libero _1 foro;
rilevava ancora l'inammissibilità della doglianza relativa all'incompetenza per territorio del giudice di pace di Napoli in luogo di quello di Busto Arsizio, trattandosi di eccezione formulata per la prima volta in grado di appello;
nel merito, postulava la correttezza delle considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine all'irregolarità dell'iter notificatorio per irreperibilità assoluta del destinatario;
quanto alla costituzione del ne evidenziava la contumacia in primo grado TR
e la conseguente inammissibilità per lo stesso di produrre nuovi documenti CP_3
o di introdurre nuove domande direttamente in tale fase del processo;
contestava, inoltre, l'invocato difetto di legittimazione passiva del del quale TR invece rivendicava la piena legittimazione passiva al pari dell'agente per la riscossione;
concludeva, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello spiegato e la conferma della sentenza di primo grado.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, risulta logicamente preliminare la delibazione dell'eccezione concernente la pretesa nullità della costituzione nel presente procedimento dell'odierna parte appellata _1
.
[...]
In particolare, l'opposto ha dedotto che tale costituzione avrebbe avuto luogo a mezzo di un avvocato del libero foro fuori dai casi consentiti dalla legge.
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che:
“ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l E_
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti
[...] delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;
“quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità CP_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o CP_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”;
(Cass. Sez. Un. 19 novembre 2019, n. 3008).
Alla luce dei principi sopra affermati, quindi, non v'è dubbio che l'odierna appellante abbia del tutto correttamente fatto ricorso ad un avvocato del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atteso che
– come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
§ 3. Ciò posto, l'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, risulta inammissibile la doglianza relativa al preteso difetto di competenza per territorio del Giudice di Pace di Napoli. Sul punto, è sufficiente osservare come – ai sensi dell'art. 38 c.p.c. –
l'incompetenza per territorio debba essere eccepita dalla parte nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
Né rileva la circostanza per cui l'incompetenza per territorio c.d. inderogabile
(ovverosia, quella nei casi ex art. 28 c.p.c.) sia rilevabile anche d'ufficio, atteso che, in ogni caso, quel rilievo deve aver luogo entro l'udienza di trattazione.
Ne discende che – essendo decorso il termine per sollevare la questione – la doglianza non può essere fatta valere per la prima volta in sede di gravame.
§ 4. Nel merito, la doglianza relativa alla pretesa regolarità della notificazione delle cartelle non appare idonea a determinare l'accoglimento dell'appello.
Sul punto, occorre sottolineare come – a fronte di una motivazione sufficientemente specifica del giudice di primo grado in ordine al profilo della mancata prova dei presupposti per la notificazione delle cartelle nelle forme previste per la c.d. irreperibilità assoluta – l'odierna parte appellante si sia limitata a dedurre il contrario: a ben vedere, il gravame è incentrato sull'affermazione per cui la notificazione nelle forme previste dall'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n.
600 del 1973 troverebbe la propria giustificazione nella circostanza per cui il soggetto notificatore non avrebbe reperito il contribuente nel domicilio fiscale/residenza o che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, questi sarebbe risultato trasferito in luogo sconosciuto.
Tuttavia, la censura non si confronta con le argomentazioni sviluppate da giudice di prime cure e, in particolar modo, con il rilievo secondo cui non sarebbe sufficiente la mera attestazione di irreperibilità del destinatario, occorrendo, piuttosto, che la situazione in questione sia accertata in maniera oggettiva mediante ricerche ed informazioni acquisite in loco (anche presso i vicini) ed attraverso soprattutto la verifica che il luogo risulti dai registri anagrafici (cfr. p. 3 della sentenza).
Ne discende che la doglianza di cui al gravame non può che essere rigettata, tanto più che – come risulta dalla documentazione depositata dall'agente della riscossione – alcuna prova sussiste che il luogo in cui la notificazione è stata tentata corrispondesse a quello di residenza anagrafica del destinatario (non essendo state prodotte le visure anagrafiche pure richieste dall'agente notificatore).
Né può invocarsi il principio di sanatoria della nullità della notificazione, atteso che, a ben vedere, la riscontrata nullità è stata posta a fondamento dell'accertamento dell'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione. § 5. Nei rapporti con la parte appellata le spese del presente CP_2 grado di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellante
[...]
e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa _1
(scaglione fino da euro 1.101,00 a 5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e riduzione della voce per le altre fasi (in ragione della minore attività difensiva posta in essere).
Ovviamente, la liquidazione viene operata unicamente per il presente grado, atteso che alcuna censura è stata formulata – nelle forme dell'appello incidentale – in ordine alla statuizione di compensazione operata dal giudice di primo grado (la cui sentenza è stata infatti confermata nella presente sede).
Nei rapporti tra la parte soccombente e la parte _1 appellata poi, sussistono i presupposti per la compensazione TR delle spese in quanto l'evocazione nel presente grado di giudizio ha avuto luogo per ragioni di litisconsorzio processuale.
§ 6. Il rigetto dell'impugnazione determina l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello.
CONDANNA parte appellante al pagamento _1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi anticipatario.
COMPENSA le spese nei rapporti tra la parte appellante _1
e la parte appellata
[...] TR DA' ATTO dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Napoli, 26/05/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea