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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1244/2021 promossa da:
P.I. , in persona del Procuratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TATOZZI GOFFREDO, come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.11.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato il 28.12.2021, Controparte_1
in persona del Procuratore pro tempore, ha proceduto alla riassunzione del giudizio
[...] di appello avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali sofferti da
[...]
a causa del sinistro occorso il 28.11.2016, sull'Autostrada A-14, al km 382, in Controparte_2 ottemperanza a quanto statuito dalla pronuncia n. 27863/21 con la quale la Corte di Cassazione - rinviando il giudizio innanzi ad altro magistrato del Tribunale di Vasto - ha cassato la sentenza di appello n. 381/2019, depositata il 6.12.2019, con cui il giudicante ha dichiarato inammissibile,
Pag. 1 a 13 per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 90/2018 del Giudice di Pace di Vasto, che aveva accolto la domanda attorea, condannando al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi € Controparte_1
2.411,77, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo e spese e competenze di lite.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto carenti i requisiti di ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, rinviando al Tribunale di Vasto, in persona di altro magistrato, per la decisione nel merito.
Alla luce delle esposte argomentazioni, in sede di riassunzione, l'odierna attrice ha contestato la sentenza di prime cure nelle parti in cui:
- ha riconosciuto la sussistenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c.;
- ha liquidato i danni in assenza di prova e in misura eccessiva rispetto a quelli effettivamente subiti;
- ha escluso il concorso dell'attore nella verificazione dell'evento.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, chiesto: “in via principale, rigettare la domanda proposta dal sig. , siccome infondata in fatto ed in diritto, con vittoria Controparte_2 delle competenze e spese del doppio grado di giudizio, oltre a quelle relative al giudizio di rinvio, nonché con condanna della controparte alla restituzione delle somme versata nelle more dalla in esecuzione della sentenza di primo grado e di quella di appello, con Controparte_1 interessi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;
in via subordinata, ridurre congruamente le pretese del sig. per il concorso del fatto colposo del danneggiato in misura non Controparte_2 inferiore al 50% di quanto liquidato, con condanna della controparte alla restituzione della differenza di quanto versato dalla in esecuzione della sentenza di primo Controparte_1 grado, con interessi dal giorno del pagamento al saldo, e con vittoria delle competenze e spese del doppio grado di giudizio, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. (nella nuova formulazione), oltre a quelle relative al giudizio di rinvio;
in via ulteriormente subordinata, disporre la integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi al Giudice del rinvio”.
non si è costituito tempestivamente nel presente procedimento per cui, Controparte_2 all'esito dell'udienza del 13.10.2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
Pag. 2 a 13 Effettuata la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 1.4.2025, si è costituito in Controparte_2 giudizio deducendo l'omessa notifica dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione e l'invalidità della notificazione dell'atto di citazione in riassunzione ed ha, quindi, chiesto la fissazione di una nuova udienza di comparizione e la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
****
1. Sull'inammissibilità della costituzione dell'appellato contumace.
In via preliminare, si rileva che la costituzione dell'appellato, intervenuta dopo la rimessione della causa in decisione e la scadenza dei termini ex art.190 c.p.c., non può che considerarsi tardiva e come tale dev'essere dichiarata inammissibile.
Sul punto si precisa, che l'art. 293, comma I, c.p.c. dispone che: “La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”.
La preclusione posta dall'art. 293 c.p.c. alla costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa in decisione, risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché neanche al giudice è conferito il potere di riaprire il contraddittorio consentendo al contumace di costituirsi dopo detta udienza (Cass. civ. n. 22618/2012, Cass. civ. n. 5648/1994).
Si rileva, poi, che l'appellato ha avanzato domanda di rimessione in termini, adducendo l'omessa notifica dell'ordinanza di rinvio resa dalla Corte di Cassazione nel procedimento n. 13950/2020 in cui è rimasto contumace e la nullità della notifica dell'atto di riassunzione del presente giudizio.
Guardando alla documentazione di causa si osserva, innanzitutto, che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non avendo l'Ufficiale Giudiziario reperito il nel luogo di residenza (cfr. “SCANSIONE_ATTO CP_2
DI_CITAZIONE_NOTIFICATO.pdf.p7m” – atto di citazione in riassunzione).
Sul punto, l'odierno appellato ha allegato di non aver rinvenuto alcun avviso del deposito in casa comunale alla porta della propria abitazione, né alcuna immissione di detto avviso nella cassetta
Pag. 3 a 13 postale e ha, poi, censurato la non corrispondenza tra il domicilio indicato nell'attestazione dell'ufficiale giudiziario e la propria residenza.
Certamente priva di pregio è tale ultima censura essendo evidente, dalla lettura unitaria della relata di notifica e dall'attestazione ex art. 140 c.p.c., che la notifica è stata effettuata al luogo di residenza e che il termine “domicilio” è stato utilizzato in senso generico e atecnico, tant'è che esso è preceduto dalla locuzione “all'indicato”, facendo così espresso riferimento a quanto in precedenza specificato nella relata.
In ordine al mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e nella cassetta postale, si rileva che l'attestazione della notifica ex art. 140 c.p.c. dell'Ufficiale Giudiziario specifica l'avvenuto deposito dell'avviso all'indicato domicilio e dell'atto alla casa comunale, oltre alla spedizione dell'avviso con raccomandata.
È pacifico, che la relata di notifica costituisca un atto pubblico che fa piena prova delle dichiarazioni attinenti all'attività svolta dall'ufficiale giudiziario, oltre che dell'identità del destinatario e dei fatti avvenuti in sua presenza. Conseguentemente, per contestare tale contenuto non è sufficiente allegare elementi di segno opposto ma è necessario proporre una formale querela di falso (Cass. civ. 15108/2019).
Non avendo l'appellato proposto querela di falso, le mere allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta non sono sufficienti a smentire la veridicità di quanto riportato nella relata di notificazione.
Priva di pregio è, altresì, l'ulteriore censura in ordine all'incompletezza della raccomandata informativa (cfr. “ – nota di Controparte_3 deposito del 4.4.2022).
Invero, la corrispondenza tra l'atto da notificare e la raccomandata informativa si rinviene dal numero di cronologico riportato sull'avviso di ricevimento “Cronologico n. 2029 A”, corrispondente al cronologico indicato dall'ufficiale giudiziario sull'atto di citazione in riassunzione notificato, alla prima pagina.
L'avviso di ricevimento della raccomandata in questione appare, peraltro, completo in tutti i suoi elementi essenziali, riportando le date di spedizione della raccomandata, di deposito del plico e della compiuta giacenza di esso per mancato ritiro.
Pag. 4 a 13 L'odierno appellato, poi, ha lamentato di avere il domicilio non nel luogo di residenza, San Salvo
(CH), presso il quale è stato recapitato l'atto, bensì a Bologna.
Sul punto deve, anzitutto, osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la residenza è da considerarsi immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento sicché non può essere rimesso in termini il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato (Cass. 10183/2014).
La conoscibilità dell'atto all'indirizzo a cui è stata inoltrata la raccomandata informativa è, inoltre, riconosciuta dallo stesso appellato, il quale nel denunciare l'omessa affissione sulla porta dell'abitazione e l'omesso deposito della cassetta postale dell'avviso ha, altresì, affermato che qualora avesse rinvenuto le citate comunicazioni avrebbe provveduto senz'altro al ritiro del plico, confermando così la conoscibilità dell'atto recapitato all'indirizzo riportato nella relata (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione).
Sulla scorta di tali considerazioni, dev'essere dunque dichiarata la regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.c. dell'atto introduttivo del presente giudizio e, conseguentemente, l'infondatezza dell'ulteriore censura relativa alla violazione dell'art. 292, comma 4, c.p.c., per l'omessa notifica dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, atteso che la piena conoscenza, o comunque, conoscibilità del presente procedimento ha consentito all'appellato di costituirsi tempestivamente e dedurre nei termini la riportata circostanza.
È pacifico, infatti, che l'omissione della notifica di uno degli atti previsti dall'art. 292 c.p.c. costituisca un'ipotesi di nullità relativa (cfr. Cass. 10411/2002), come tale non rilevabile d'ufficio e soggetta, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., a decadenza qualora non proposta nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, ovvero, nel caso di specie, successivamente alla valida notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Di conseguenza, data l'inammissibilità della costituzione dell'appellato, il giudicante è chiamato a decidere sulle sole domande dell'appellante, sulla base delle sole deduzioni, produzioni e allegazioni dallo stesso fornite, fermo restando il dovere del giudice del rinvio di “riesaminare ex novo la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente
Pag. 5 a 13 rassegnate od acquisite” (cfr. Cass. ord., 26 luglio 2024, n. 21025 a conferma di Cass., 27 febbraio
2019, n. 5741).
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale e sul primo motivo di appello.
È d'uopo, preliminarmente, esaminare l'eccezione – ribadita dall'odierna appellante nella propria comparsa conclusionale - relativa all'inammissibilità dell'appello incidentale avanzato nel primo giudizio di appello, per tardività, avendo la difesa del , nonostante l'inquadramento CP_2 della vicenda ai sensi dell'art. 2051 c.c. da parte del Giudice di prime cure, insistito per la responsabilità contrattuale dell'Ente pur costituendosi tardivamente.
È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che non costituisce domanda nuova, e quindi riconvenzionale, la diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti. Ed invero, la questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale, come pure di un'eccezione, è correlata all'individuazione del bene della vita oggetto del contendere, sicché se la parte interessata invoca,
a fondamento, della propria domanda ovvero dell'eccezione, un presidio normativo diverso rispetto a quello originariamente richiamato, o a quello individuato dal giudice di prime cure, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna mutatio libelli, ovvero proposizione di una nuova domanda o eccezione (Cass. civ. 9333/2016, Cass civ. 29978/2017).
Nel caso considerato, non avendo la parte appellata introdotto alcun mutamento dei fatti costitutivi, né introdotto nuovi temi di indagine e di decisione, non può dirsi avere avanzato alcun motivo di appello incidentale, pertanto l'eccezione è infondata.
Nel merito, si osserva che correttamente il giudice di primo grado ha sussunto il caso in esame nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che regolamenta la responsabilità per danno da cose in custodia, applicabile al proprietario o al gestore di strade, che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dall'omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 26 giugno 2008 n. 15042;
Idem, 25 luglio 2008 n. 20427; Idem, 18 luglio 2011 n. 15720, Cassazione civile sez. III,
15/01/2013, n.783).
Come è noto, si tratta di un tipo di responsabilità cd. oggettiva, ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito,
Pag. 6 a 13 costituito in ipotesi anche dal comportamento colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ.
Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In tema di riparto dell'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito, oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia e, solo dopo che egli abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità
(Cass. civ. Sez. 3 n. 30521 del 22/11/2019; Cass. civ. Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389; Cass. civ. Sez.
2, 29 novembre 2006 n. 25243).
Nello specifico, la S.C. ha precisato che, nell'applicare l'art. 2051 c.c. nel caso delle autostrade, occorre distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Si è anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento (ex multis, Cass. n.
15383/06), sicché la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa (Cass. civ. n. 4495/11).
Il confine tra responsabilità e caso fortuito è quindi dato dalla possibilità o meno del proprietario e/o concessionario di poter intervenire per rimuovere l'ostacolo o per prevenire il sinistro. La
Suprema Corte, infatti, ha affermato che "in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne
Pag. 7 a 13 la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari" (Cass. civ. sent. n.
23562/2011).
Si rileva, altresì, che “Il custode è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura
e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, nel caso, art. 14 C.d.S.)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12166/2021 in Diritto e Giustizia 2021, 10 maggio).
Fatti tali richiami, guardando ai fatti di causa e al materiale probatorio in atti, si rileva quanto segue.
Innanzitutto, dalla produzione dell'estratto del giornale di sala radio dello specifico evento, indicato come “pratica N. 80 DEL 28/11/2016” (doc. 3 – fascicolo di primo grado Controparte_1
, si evincono le seguenti circostanze:
[...]
- che alle ore 17,17, del giorno 28.11.2016, è stata segnalata all'ente gestore, dalla Polizia
Stradale, la presenza di “materiali dispersi su tratto” al km 382;
- che alle ore 17,18/21 la segnalazione è stata inoltrata al servizio di manutenzione;
- che alle ore 18,10 l'ostacolo è stato rimosso.
Dall'estratto giornale della sala radio riportante tutti gli eventi verificatisi sul tronco autostradale il 28.11.2016 si rileva, poi, la segnalazione di materiale disperso sul tratto autostradale interessato al Km 382 alle ore 17,18 e la presenza, al km 378/380, alle ore 17.33, di “Mezzo
Fermo/Avaria Traff. Rallentato”, indicato con numero di pratica “84” (cfr. doc.
1 - fascicolo di primo grado . Controparte_1
Nel Prontuario della Polizia stradale è, poi, indicato come orario del sinistro quello delle 17,25 e come orario della chiamata alle forze dell'ordine le ore 17,35 (cfr. doc. 2 – fascicolo di primo grado ). CP_2
Pag. 8 a 13 In base alla documentazione appena analizzata, risulta attendibile la collocazione temporale del sinistro sostenuta dall'attore/appellato, il quale ha dichiarato di aver continuato, dopo l'urto, la marcia per qualche altro km, fino a quando il veicolo non si è arrestato per la rottura della coppa dell'olio. È, infatti, verosimile ipotizzare che dopo il sinistro, verificatosi al km 382, alle ore 17,25, il conducente abbia impiegato circa 8 minuti per giungere al km 378/380 alle ore 17,33, come riporta l'estratto del giornale della sala radio, dove ha definitivamente arrestato la marcia del veicolo e chiesto l'intervento della Polizia Stradale.
Conseguentemente, appurato che l'orario del sinistro è da collocarsi alle ore 17,25, non può trovare fondamento la tesi di che ha sostenuto che l'insidia sia sorta Controparte_1 al momento dell'urto e che la segnalazione dei “materiali dispersi”, delle ore 17,17, sia provenuta proprio dal . CP_2
Tali deduzioni, infatti, non trovano alcun fondamento nella documentazione di causa, nella quale
è, invece, precisato che la segnalazione delle 17,17 sia provenuta dalla Polizia Stradale, presumibilmente su avviso del conducente del veicolo che aveva perso il materiale o di altri automobilisti avvedutisi della circostanza.
Inoltre, la genericità di quanto riportato nel Prontuario della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro, nel quale si legge: “dall'accertamento effettuato alle 18,31 del 28/11/2016 presso il locale COA a presso la sala radio Autostradale l'ostacolo di cui trattasi risulta: NON
SEGNALATO PRECEDENTEMENTE AL SUO INVESTIMENTO” (doc. 2 – fascicolo di primo grado
[...]
), in presenza di dati probatori documentali di segno contrario, non permette di CP_2 corroborare la tesi di parte appellante, secondo la quale la prima segnalazione fatta dell'ostacolo sia stata quella dell'odierno appellato al momento del sinistro di cui è causa.
Sulla scorta di tale stato di cose, è possibile affermare che l'insidia sia sorta precedentemente al sinistro, in particolare otto minuti prima.
Orbene, se, da un lato, è possibile affermare che non potesse ritenersi esigibile che
[...]
in soli otto minuti garantisse l'eliminazione dell'ostacolo dalla carreggiata, è pur Controparte_1 vero, d'altra parte, che detto arco temporale va ritenuto sufficientemente ampio da ritenere che l'ente gestore potesse garantire quantomeno la piena conoscibilità di esso ostacolo da parte degli utenti della strada.
Pag. 9 a 13 Chiarito tale aspetto risulta, dunque, evidente che ai fini della configurazione del caso fortuito è
d'uopo verificare se le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dell'odierna appellante siano state idonee a scongiurare il verificarsi dell'evento.
Si osserva, in diritto, che in ragione del potere di governo nel quale si risolve il concetto di custodia, sono esigibili una manutenzione ordinaria e cura della cosa finalizzate ad evitare il determinarsi di situazioni di pericolo, che devono essere provate dall'ente concessionario, non essendo sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia la prova del tempestivo intervento nella rimozione dell'ostacolo (Cass. civ. sentenza n.
9610 del 24.03.2022).
Pur non potendosi, infatti, pretendere una continuativa ed immediata verifica delle condizioni dell'autostrada, il concessionario autostradale è tenuto ad una costante attività di controllo e adeguata attività di vigilanza.
Nel caso in esame l'Ente concessionario non ha dato prova della assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per prevenire il sinistro, non avendo fornito la prova che, dopo la segnalazione della presenza di materiale disperso e prima del verificarsi dell'incidente, abbia posto in essere tutte le attività necessarie per mettere la strada in condizione di sicurezza, quantomeno segnalando, tramite ad esempio i pannelli luminosi autostradali, la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata.
L'odierno appellante, che ne era onerato, si è, infatti, limitato a dedurre di aver effettuato le dovute segnalazioni su pannelli luminosi, senza però allegare alcuna prova a corredo di quanto sostenuto.
Per quanto sopra riportato, appare chiaro che, avendo l'attore provato che il fatto si è verificato sul tratto autostradale sottoposto alla custodia di , a causa dell'impatto Controparte_1 con un tubo in ferro presente sulla carreggiata, circostanze invero non contestate, ed avendo l'odierna appellante omesso la prova del caso fortuito, non può che ritenersi provato il diritto del al risarcimento del danno. CP_2
Sul punto, pertanto, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
3. Sulla quantificazione del danno.
Pag. 10 a 13 ha, poi, contestato l'eccessività del quantum risarcitorio, sostenendo Controparte_1 la non riconducibilità di alcune voci contenute nella fattura del carrozziere prodotta al sinistro in esame (cfr.doc. 5 – fascicolo di primo grado ). CP_2
A tale proposito, si rammenta che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale da cui non vi sono ragioni per discostarsi, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di Cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n.
11765 del 2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Nel caso di specie, avendo l'autore della fattura confermato in sede testimoniale la provenienza, il contenuto del documento e il valore delle riparazioni resesi necessarie per riparare il veicolo incidentato, con puntuale elencazione di tutte le voci riportate nella fattura, il danno risarcibile risulta correttamente determinato dal giudice di prime cure.
Si rileva, in particolare, che tenuto conto della dinamica del sinistro e del danno immediatamente riconducibile ad esso, ovvero la rottura della coppa dell'olio (la cui esistenza è documentalmente provata oltre che non contestata), che ha portato all'arresto del veicolo, è senza dubbio verosimile che il guasto di tale componente abbia comportato il danneggiamento dell'albero motore e dei relativi supporti e, quindi, la necessità di procedere alla loro sostituzione.
Anche tale motivo di appello è, dunque, privo di pregio e dev'essere rigettato.
4.Sull'esclusione del concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento.
L'appellante ha, infine, contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato l'apporto causale determinato dalla condotta di guida del nella CP_2 causazione del sinistro.
A riguardo, basti rilevare, che “grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 c.c. e
l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della
Pag. 11 a 13 pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto” (Cass. civ., sez III, sentenza n.
9137 del 16 aprile 2013).
Orbene, ogni deduzione allegata dalla odierna appellante in ordine ad una presumibile velocità elevata del mezzo condotto dal o ad una inadeguata distanza dal mezzo che lo CP_2 precedeva o di ogni altra condotta di guida imperita o imprudente si appalesa priva di ogni supporto probatorio e, dunque, inidonea a censurare la sentenza di primo grado.
Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata e l'appello integralmente respinto.
5. Sulle spese di lite.
In ordine alle spese di lite va tenuto presente il principio secondo il quale l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003;
9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
Si rileva, tuttavia, che l'odierno appellato, globalmente vittorioso, è rimasto contumace nel giudizio di Cassazione e nel presente procedimento, essendo stata dichiarata l'inammissibilità della sua costituzione, cosicché alcuna condanna alle spese in suo favore potrà essere disposta per i detti gradi di giudizio, in mancanza dei relativi esborsi.
Le spese di giudizio del procedimento di appello n.rg. 748/2018 seguono la soccombenza di e vanno liquidate come in dispositivo, in considerazione dei parametri Controparte_1 previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, dello scaglione di valore di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00), dei parametri medi e delle fasi processuali effettivamente svolte, e quindi con esclusione della fase istruttoria.
Deve precisarsi che, pur essendosi il primo procedimento di appello concluso con sentenza prima della entrata in vigore del D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, i parametri stabiliti da quest'ultimo devono essere tuttavia applicati anche per tale giudizio, atteso che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui
Pag. 12 a 13 provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr., tra le più recenti, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018; Cass. n.
19989/2021).
Visto l'integrale rigetto del gravame e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1- quater del D.P.R.
n. 115/2002, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame, parte appellante è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 90/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Vasto;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello n. Controparte_1
748/2018 in favore di , che si liquidano in € 1.701,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1244/2021 promossa da:
P.I. , in persona del Procuratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TATOZZI GOFFREDO, come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.11.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato il 28.12.2021, Controparte_1
in persona del Procuratore pro tempore, ha proceduto alla riassunzione del giudizio
[...] di appello avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali sofferti da
[...]
a causa del sinistro occorso il 28.11.2016, sull'Autostrada A-14, al km 382, in Controparte_2 ottemperanza a quanto statuito dalla pronuncia n. 27863/21 con la quale la Corte di Cassazione - rinviando il giudizio innanzi ad altro magistrato del Tribunale di Vasto - ha cassato la sentenza di appello n. 381/2019, depositata il 6.12.2019, con cui il giudicante ha dichiarato inammissibile,
Pag. 1 a 13 per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 90/2018 del Giudice di Pace di Vasto, che aveva accolto la domanda attorea, condannando al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi € Controparte_1
2.411,77, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo e spese e competenze di lite.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto carenti i requisiti di ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, rinviando al Tribunale di Vasto, in persona di altro magistrato, per la decisione nel merito.
Alla luce delle esposte argomentazioni, in sede di riassunzione, l'odierna attrice ha contestato la sentenza di prime cure nelle parti in cui:
- ha riconosciuto la sussistenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c.;
- ha liquidato i danni in assenza di prova e in misura eccessiva rispetto a quelli effettivamente subiti;
- ha escluso il concorso dell'attore nella verificazione dell'evento.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, chiesto: “in via principale, rigettare la domanda proposta dal sig. , siccome infondata in fatto ed in diritto, con vittoria Controparte_2 delle competenze e spese del doppio grado di giudizio, oltre a quelle relative al giudizio di rinvio, nonché con condanna della controparte alla restituzione delle somme versata nelle more dalla in esecuzione della sentenza di primo grado e di quella di appello, con Controparte_1 interessi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;
in via subordinata, ridurre congruamente le pretese del sig. per il concorso del fatto colposo del danneggiato in misura non Controparte_2 inferiore al 50% di quanto liquidato, con condanna della controparte alla restituzione della differenza di quanto versato dalla in esecuzione della sentenza di primo Controparte_1 grado, con interessi dal giorno del pagamento al saldo, e con vittoria delle competenze e spese del doppio grado di giudizio, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. (nella nuova formulazione), oltre a quelle relative al giudizio di rinvio;
in via ulteriormente subordinata, disporre la integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi al Giudice del rinvio”.
non si è costituito tempestivamente nel presente procedimento per cui, Controparte_2 all'esito dell'udienza del 13.10.2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
Pag. 2 a 13 Effettuata la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 1.4.2025, si è costituito in Controparte_2 giudizio deducendo l'omessa notifica dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione e l'invalidità della notificazione dell'atto di citazione in riassunzione ed ha, quindi, chiesto la fissazione di una nuova udienza di comparizione e la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
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1. Sull'inammissibilità della costituzione dell'appellato contumace.
In via preliminare, si rileva che la costituzione dell'appellato, intervenuta dopo la rimessione della causa in decisione e la scadenza dei termini ex art.190 c.p.c., non può che considerarsi tardiva e come tale dev'essere dichiarata inammissibile.
Sul punto si precisa, che l'art. 293, comma I, c.p.c. dispone che: “La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”.
La preclusione posta dall'art. 293 c.p.c. alla costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa in decisione, risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché neanche al giudice è conferito il potere di riaprire il contraddittorio consentendo al contumace di costituirsi dopo detta udienza (Cass. civ. n. 22618/2012, Cass. civ. n. 5648/1994).
Si rileva, poi, che l'appellato ha avanzato domanda di rimessione in termini, adducendo l'omessa notifica dell'ordinanza di rinvio resa dalla Corte di Cassazione nel procedimento n. 13950/2020 in cui è rimasto contumace e la nullità della notifica dell'atto di riassunzione del presente giudizio.
Guardando alla documentazione di causa si osserva, innanzitutto, che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non avendo l'Ufficiale Giudiziario reperito il nel luogo di residenza (cfr. “SCANSIONE_ATTO CP_2
DI_CITAZIONE_NOTIFICATO.pdf.p7m” – atto di citazione in riassunzione).
Sul punto, l'odierno appellato ha allegato di non aver rinvenuto alcun avviso del deposito in casa comunale alla porta della propria abitazione, né alcuna immissione di detto avviso nella cassetta
Pag. 3 a 13 postale e ha, poi, censurato la non corrispondenza tra il domicilio indicato nell'attestazione dell'ufficiale giudiziario e la propria residenza.
Certamente priva di pregio è tale ultima censura essendo evidente, dalla lettura unitaria della relata di notifica e dall'attestazione ex art. 140 c.p.c., che la notifica è stata effettuata al luogo di residenza e che il termine “domicilio” è stato utilizzato in senso generico e atecnico, tant'è che esso è preceduto dalla locuzione “all'indicato”, facendo così espresso riferimento a quanto in precedenza specificato nella relata.
In ordine al mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e nella cassetta postale, si rileva che l'attestazione della notifica ex art. 140 c.p.c. dell'Ufficiale Giudiziario specifica l'avvenuto deposito dell'avviso all'indicato domicilio e dell'atto alla casa comunale, oltre alla spedizione dell'avviso con raccomandata.
È pacifico, che la relata di notifica costituisca un atto pubblico che fa piena prova delle dichiarazioni attinenti all'attività svolta dall'ufficiale giudiziario, oltre che dell'identità del destinatario e dei fatti avvenuti in sua presenza. Conseguentemente, per contestare tale contenuto non è sufficiente allegare elementi di segno opposto ma è necessario proporre una formale querela di falso (Cass. civ. 15108/2019).
Non avendo l'appellato proposto querela di falso, le mere allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta non sono sufficienti a smentire la veridicità di quanto riportato nella relata di notificazione.
Priva di pregio è, altresì, l'ulteriore censura in ordine all'incompletezza della raccomandata informativa (cfr. “ – nota di Controparte_3 deposito del 4.4.2022).
Invero, la corrispondenza tra l'atto da notificare e la raccomandata informativa si rinviene dal numero di cronologico riportato sull'avviso di ricevimento “Cronologico n. 2029 A”, corrispondente al cronologico indicato dall'ufficiale giudiziario sull'atto di citazione in riassunzione notificato, alla prima pagina.
L'avviso di ricevimento della raccomandata in questione appare, peraltro, completo in tutti i suoi elementi essenziali, riportando le date di spedizione della raccomandata, di deposito del plico e della compiuta giacenza di esso per mancato ritiro.
Pag. 4 a 13 L'odierno appellato, poi, ha lamentato di avere il domicilio non nel luogo di residenza, San Salvo
(CH), presso il quale è stato recapitato l'atto, bensì a Bologna.
Sul punto deve, anzitutto, osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la residenza è da considerarsi immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento sicché non può essere rimesso in termini il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato (Cass. 10183/2014).
La conoscibilità dell'atto all'indirizzo a cui è stata inoltrata la raccomandata informativa è, inoltre, riconosciuta dallo stesso appellato, il quale nel denunciare l'omessa affissione sulla porta dell'abitazione e l'omesso deposito della cassetta postale dell'avviso ha, altresì, affermato che qualora avesse rinvenuto le citate comunicazioni avrebbe provveduto senz'altro al ritiro del plico, confermando così la conoscibilità dell'atto recapitato all'indirizzo riportato nella relata (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione).
Sulla scorta di tali considerazioni, dev'essere dunque dichiarata la regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.c. dell'atto introduttivo del presente giudizio e, conseguentemente, l'infondatezza dell'ulteriore censura relativa alla violazione dell'art. 292, comma 4, c.p.c., per l'omessa notifica dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, atteso che la piena conoscenza, o comunque, conoscibilità del presente procedimento ha consentito all'appellato di costituirsi tempestivamente e dedurre nei termini la riportata circostanza.
È pacifico, infatti, che l'omissione della notifica di uno degli atti previsti dall'art. 292 c.p.c. costituisca un'ipotesi di nullità relativa (cfr. Cass. 10411/2002), come tale non rilevabile d'ufficio e soggetta, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., a decadenza qualora non proposta nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, ovvero, nel caso di specie, successivamente alla valida notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Di conseguenza, data l'inammissibilità della costituzione dell'appellato, il giudicante è chiamato a decidere sulle sole domande dell'appellante, sulla base delle sole deduzioni, produzioni e allegazioni dallo stesso fornite, fermo restando il dovere del giudice del rinvio di “riesaminare ex novo la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente
Pag. 5 a 13 rassegnate od acquisite” (cfr. Cass. ord., 26 luglio 2024, n. 21025 a conferma di Cass., 27 febbraio
2019, n. 5741).
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale e sul primo motivo di appello.
È d'uopo, preliminarmente, esaminare l'eccezione – ribadita dall'odierna appellante nella propria comparsa conclusionale - relativa all'inammissibilità dell'appello incidentale avanzato nel primo giudizio di appello, per tardività, avendo la difesa del , nonostante l'inquadramento CP_2 della vicenda ai sensi dell'art. 2051 c.c. da parte del Giudice di prime cure, insistito per la responsabilità contrattuale dell'Ente pur costituendosi tardivamente.
È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che non costituisce domanda nuova, e quindi riconvenzionale, la diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti. Ed invero, la questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale, come pure di un'eccezione, è correlata all'individuazione del bene della vita oggetto del contendere, sicché se la parte interessata invoca,
a fondamento, della propria domanda ovvero dell'eccezione, un presidio normativo diverso rispetto a quello originariamente richiamato, o a quello individuato dal giudice di prime cure, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna mutatio libelli, ovvero proposizione di una nuova domanda o eccezione (Cass. civ. 9333/2016, Cass civ. 29978/2017).
Nel caso considerato, non avendo la parte appellata introdotto alcun mutamento dei fatti costitutivi, né introdotto nuovi temi di indagine e di decisione, non può dirsi avere avanzato alcun motivo di appello incidentale, pertanto l'eccezione è infondata.
Nel merito, si osserva che correttamente il giudice di primo grado ha sussunto il caso in esame nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che regolamenta la responsabilità per danno da cose in custodia, applicabile al proprietario o al gestore di strade, che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dall'omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 26 giugno 2008 n. 15042;
Idem, 25 luglio 2008 n. 20427; Idem, 18 luglio 2011 n. 15720, Cassazione civile sez. III,
15/01/2013, n.783).
Come è noto, si tratta di un tipo di responsabilità cd. oggettiva, ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito,
Pag. 6 a 13 costituito in ipotesi anche dal comportamento colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ.
Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In tema di riparto dell'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito, oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia e, solo dopo che egli abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità
(Cass. civ. Sez. 3 n. 30521 del 22/11/2019; Cass. civ. Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389; Cass. civ. Sez.
2, 29 novembre 2006 n. 25243).
Nello specifico, la S.C. ha precisato che, nell'applicare l'art. 2051 c.c. nel caso delle autostrade, occorre distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Si è anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento (ex multis, Cass. n.
15383/06), sicché la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa (Cass. civ. n. 4495/11).
Il confine tra responsabilità e caso fortuito è quindi dato dalla possibilità o meno del proprietario e/o concessionario di poter intervenire per rimuovere l'ostacolo o per prevenire il sinistro. La
Suprema Corte, infatti, ha affermato che "in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne
Pag. 7 a 13 la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari" (Cass. civ. sent. n.
23562/2011).
Si rileva, altresì, che “Il custode è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura
e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, nel caso, art. 14 C.d.S.)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12166/2021 in Diritto e Giustizia 2021, 10 maggio).
Fatti tali richiami, guardando ai fatti di causa e al materiale probatorio in atti, si rileva quanto segue.
Innanzitutto, dalla produzione dell'estratto del giornale di sala radio dello specifico evento, indicato come “pratica N. 80 DEL 28/11/2016” (doc. 3 – fascicolo di primo grado Controparte_1
, si evincono le seguenti circostanze:
[...]
- che alle ore 17,17, del giorno 28.11.2016, è stata segnalata all'ente gestore, dalla Polizia
Stradale, la presenza di “materiali dispersi su tratto” al km 382;
- che alle ore 17,18/21 la segnalazione è stata inoltrata al servizio di manutenzione;
- che alle ore 18,10 l'ostacolo è stato rimosso.
Dall'estratto giornale della sala radio riportante tutti gli eventi verificatisi sul tronco autostradale il 28.11.2016 si rileva, poi, la segnalazione di materiale disperso sul tratto autostradale interessato al Km 382 alle ore 17,18 e la presenza, al km 378/380, alle ore 17.33, di “Mezzo
Fermo/Avaria Traff. Rallentato”, indicato con numero di pratica “84” (cfr. doc.
1 - fascicolo di primo grado . Controparte_1
Nel Prontuario della Polizia stradale è, poi, indicato come orario del sinistro quello delle 17,25 e come orario della chiamata alle forze dell'ordine le ore 17,35 (cfr. doc. 2 – fascicolo di primo grado ). CP_2
Pag. 8 a 13 In base alla documentazione appena analizzata, risulta attendibile la collocazione temporale del sinistro sostenuta dall'attore/appellato, il quale ha dichiarato di aver continuato, dopo l'urto, la marcia per qualche altro km, fino a quando il veicolo non si è arrestato per la rottura della coppa dell'olio. È, infatti, verosimile ipotizzare che dopo il sinistro, verificatosi al km 382, alle ore 17,25, il conducente abbia impiegato circa 8 minuti per giungere al km 378/380 alle ore 17,33, come riporta l'estratto del giornale della sala radio, dove ha definitivamente arrestato la marcia del veicolo e chiesto l'intervento della Polizia Stradale.
Conseguentemente, appurato che l'orario del sinistro è da collocarsi alle ore 17,25, non può trovare fondamento la tesi di che ha sostenuto che l'insidia sia sorta Controparte_1 al momento dell'urto e che la segnalazione dei “materiali dispersi”, delle ore 17,17, sia provenuta proprio dal . CP_2
Tali deduzioni, infatti, non trovano alcun fondamento nella documentazione di causa, nella quale
è, invece, precisato che la segnalazione delle 17,17 sia provenuta dalla Polizia Stradale, presumibilmente su avviso del conducente del veicolo che aveva perso il materiale o di altri automobilisti avvedutisi della circostanza.
Inoltre, la genericità di quanto riportato nel Prontuario della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro, nel quale si legge: “dall'accertamento effettuato alle 18,31 del 28/11/2016 presso il locale COA a presso la sala radio Autostradale l'ostacolo di cui trattasi risulta: NON
SEGNALATO PRECEDENTEMENTE AL SUO INVESTIMENTO” (doc. 2 – fascicolo di primo grado
[...]
), in presenza di dati probatori documentali di segno contrario, non permette di CP_2 corroborare la tesi di parte appellante, secondo la quale la prima segnalazione fatta dell'ostacolo sia stata quella dell'odierno appellato al momento del sinistro di cui è causa.
Sulla scorta di tale stato di cose, è possibile affermare che l'insidia sia sorta precedentemente al sinistro, in particolare otto minuti prima.
Orbene, se, da un lato, è possibile affermare che non potesse ritenersi esigibile che
[...]
in soli otto minuti garantisse l'eliminazione dell'ostacolo dalla carreggiata, è pur Controparte_1 vero, d'altra parte, che detto arco temporale va ritenuto sufficientemente ampio da ritenere che l'ente gestore potesse garantire quantomeno la piena conoscibilità di esso ostacolo da parte degli utenti della strada.
Pag. 9 a 13 Chiarito tale aspetto risulta, dunque, evidente che ai fini della configurazione del caso fortuito è
d'uopo verificare se le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dell'odierna appellante siano state idonee a scongiurare il verificarsi dell'evento.
Si osserva, in diritto, che in ragione del potere di governo nel quale si risolve il concetto di custodia, sono esigibili una manutenzione ordinaria e cura della cosa finalizzate ad evitare il determinarsi di situazioni di pericolo, che devono essere provate dall'ente concessionario, non essendo sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia la prova del tempestivo intervento nella rimozione dell'ostacolo (Cass. civ. sentenza n.
9610 del 24.03.2022).
Pur non potendosi, infatti, pretendere una continuativa ed immediata verifica delle condizioni dell'autostrada, il concessionario autostradale è tenuto ad una costante attività di controllo e adeguata attività di vigilanza.
Nel caso in esame l'Ente concessionario non ha dato prova della assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per prevenire il sinistro, non avendo fornito la prova che, dopo la segnalazione della presenza di materiale disperso e prima del verificarsi dell'incidente, abbia posto in essere tutte le attività necessarie per mettere la strada in condizione di sicurezza, quantomeno segnalando, tramite ad esempio i pannelli luminosi autostradali, la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata.
L'odierno appellante, che ne era onerato, si è, infatti, limitato a dedurre di aver effettuato le dovute segnalazioni su pannelli luminosi, senza però allegare alcuna prova a corredo di quanto sostenuto.
Per quanto sopra riportato, appare chiaro che, avendo l'attore provato che il fatto si è verificato sul tratto autostradale sottoposto alla custodia di , a causa dell'impatto Controparte_1 con un tubo in ferro presente sulla carreggiata, circostanze invero non contestate, ed avendo l'odierna appellante omesso la prova del caso fortuito, non può che ritenersi provato il diritto del al risarcimento del danno. CP_2
Sul punto, pertanto, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
3. Sulla quantificazione del danno.
Pag. 10 a 13 ha, poi, contestato l'eccessività del quantum risarcitorio, sostenendo Controparte_1 la non riconducibilità di alcune voci contenute nella fattura del carrozziere prodotta al sinistro in esame (cfr.doc. 5 – fascicolo di primo grado ). CP_2
A tale proposito, si rammenta che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale da cui non vi sono ragioni per discostarsi, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di Cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n.
11765 del 2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Nel caso di specie, avendo l'autore della fattura confermato in sede testimoniale la provenienza, il contenuto del documento e il valore delle riparazioni resesi necessarie per riparare il veicolo incidentato, con puntuale elencazione di tutte le voci riportate nella fattura, il danno risarcibile risulta correttamente determinato dal giudice di prime cure.
Si rileva, in particolare, che tenuto conto della dinamica del sinistro e del danno immediatamente riconducibile ad esso, ovvero la rottura della coppa dell'olio (la cui esistenza è documentalmente provata oltre che non contestata), che ha portato all'arresto del veicolo, è senza dubbio verosimile che il guasto di tale componente abbia comportato il danneggiamento dell'albero motore e dei relativi supporti e, quindi, la necessità di procedere alla loro sostituzione.
Anche tale motivo di appello è, dunque, privo di pregio e dev'essere rigettato.
4.Sull'esclusione del concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento.
L'appellante ha, infine, contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato l'apporto causale determinato dalla condotta di guida del nella CP_2 causazione del sinistro.
A riguardo, basti rilevare, che “grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 c.c. e
l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della
Pag. 11 a 13 pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto” (Cass. civ., sez III, sentenza n.
9137 del 16 aprile 2013).
Orbene, ogni deduzione allegata dalla odierna appellante in ordine ad una presumibile velocità elevata del mezzo condotto dal o ad una inadeguata distanza dal mezzo che lo CP_2 precedeva o di ogni altra condotta di guida imperita o imprudente si appalesa priva di ogni supporto probatorio e, dunque, inidonea a censurare la sentenza di primo grado.
Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata e l'appello integralmente respinto.
5. Sulle spese di lite.
In ordine alle spese di lite va tenuto presente il principio secondo il quale l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003;
9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
Si rileva, tuttavia, che l'odierno appellato, globalmente vittorioso, è rimasto contumace nel giudizio di Cassazione e nel presente procedimento, essendo stata dichiarata l'inammissibilità della sua costituzione, cosicché alcuna condanna alle spese in suo favore potrà essere disposta per i detti gradi di giudizio, in mancanza dei relativi esborsi.
Le spese di giudizio del procedimento di appello n.rg. 748/2018 seguono la soccombenza di e vanno liquidate come in dispositivo, in considerazione dei parametri Controparte_1 previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, dello scaglione di valore di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00), dei parametri medi e delle fasi processuali effettivamente svolte, e quindi con esclusione della fase istruttoria.
Deve precisarsi che, pur essendosi il primo procedimento di appello concluso con sentenza prima della entrata in vigore del D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, i parametri stabiliti da quest'ultimo devono essere tuttavia applicati anche per tale giudizio, atteso che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui
Pag. 12 a 13 provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr., tra le più recenti, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018; Cass. n.
19989/2021).
Visto l'integrale rigetto del gravame e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1- quater del D.P.R.
n. 115/2002, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame, parte appellante è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 90/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Vasto;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello n. Controparte_1
748/2018 in favore di , che si liquidano in € 1.701,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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