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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2024, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 7832/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 7832/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 22.03.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 13.11.2023 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to RICCARDI ELENA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recale (CE) in data 25.06.2015, dalla cui unione non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione n. 9959/2022 del 29/09/2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Recale (CE) il 25 giugno 2015 con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale di Stato Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione nei registri di matrimonio;
Nessuna richiesta economica avanzano tra loro gli ex coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti;
Nulla sulle spese.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recale (CE) il 25.06.2015 da , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Caserta il 26.12.1981, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recale (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2015);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 22.03.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 7832/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 22.03.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 13.11.2023 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to RICCARDI ELENA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recale (CE) in data 25.06.2015, dalla cui unione non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione n. 9959/2022 del 29/09/2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Recale (CE) il 25 giugno 2015 con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale di Stato Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione nei registri di matrimonio;
Nessuna richiesta economica avanzano tra loro gli ex coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti;
Nulla sulle spese.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recale (CE) il 25.06.2015 da , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Caserta il 26.12.1981, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recale (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2015);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 22.03.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso