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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 612/2023 promossa in grado di appello d a PALERMO, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Narbone.
- APPELLANTE -
Contro e , ambedue quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'avv. Marcello Longo. Persona_1
-APPELLATE-
All'udienza dell'8 maggio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 5/7/2022, e Controparte_1 CP_2
, agendo quali eredi di chiamavano in giudizio
[...] Persona_1
l' esponendo che il loro genuitore, deceduto in data 2/11/2021, CP_3 triovandosi gravemente ammalato e nelle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, nonché assistito dalla figlia (in Controparte_1 veste di caregiver) ed avendo pertanto diritto all'erogazione del beneficio economico straordinario (i.e. assegno di cura) ai sensi dell'art. 9 della L.R. Sicilia n. 8/2017 e del D.P.R.S. n. 589/2018, in data 24/12/2019, aveva presentato apposita istanza al fine di accedere al trattamento in questione. Parte Lamentavano che, nonostante il riconoscimento da parte della stessa convenuta in favore del loro padre delle condizioni di disabilità gravissima di cui Persona_1 all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, avvenuto con provvedimento del 5/5/2021, l'azienda non aveva tuttavia provveduto ad erogare il succitato beneficio. Chiedevano, pertanto, di “Accertare e dichiarare il diritto del Sig. (n. a PA Persona_1 il 24.06.1931) a ricevere il beneficio economico erogato dalla Regione Siciliana ai sensi del Decreto attuativo emanato con DPRS n.589 del 31.03.2018, esecutivo dell'art.9 della l.r. 8/2017 e s.m.i.; B) e per l'effetto Condannare parte resistente, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore delle Sigg.re e , quali eredi del padre CP_1 CP_1 Controparte_2 Persona_1
(deceduto il 02.11.2021), dell'importo di € 22.800.00 (ventiduemilaottocento/oo), oltre
[...] interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo”. Nella contumacia dell' , con sentenza del 18/5/2023 il G.L. CP_3
“dichiara(va) il diritto del Sig. a ricevere il beneficio economico Persona_1 erogato dalla Regione Siciliana ai sensi del Decreto attuativo emanato con DPRS n.589 del 31.03.2018, esecutivo dell'art.9 della l.r. 8/2017 e s.m.i. e per l'effetto condanna(va) la parte convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, quali eredi dello stesso, dell'importo di € 22.800.00, per i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori come per legge”. Tanto statuiva il Tribunale sul presupposto che l'assegno di cura configurava oggetto di un diritto soggettivo perfetto che la legge attribuiva a chi si trovasse nella situazione di particolare esigenza assistenziale sulla base di requisiti sanitari tipizzati e che fosse la stessa legislazione regionale a qualificare tale prestazione economica come provvisoria ma autonoma rispetto alla redazione del Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) . La sentenza di prime cure è oggi impugnata dall' la quale ne censura la la CP_3 violazione di legge per avere essa pretermesso il requisito necessario della redazione e sottoscrizione – anteriormente all'erogazione dell'assegno – del c.d. patto di cura e nella contraddittorietà insita nell'affermazione che l'erogazione del beneficio dovesse avvenire previa la sottoscrizione del patto di cura attraverso il quale l'interessato manifestava la scelta in ordine alle quattro possibili opzioni di assistenza previste per i soggetti affetti dalle condizioni di disabilità contemplate dalla normativa regionale. Deduce in proposito che l'art. 9 comma 3° della L.R. 8 del 2017 (istitutiva del
[...]
) nel prevedere che gli interventi a carico del possono Controparte_4 CP_4 essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta e che tali trasferimenti monetari sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un
“patto di cura” sottoposto a verifiche periodiche, ha individuato una della seguenti opzioni : - a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali pubbliche private istituito ai sensi dell'art.26 l.r. 22/1996; - b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Ass.to reg.le famiglia/politiche sociali/lavoro del 22.4.2010;
- c) operatori OSA e OSS;
d) caregiver: per caregiver si intende il familiare convivente entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del Titolo V del libro I del C.C., che si prende effettivamente cura del disabile – rispetto alle quali la previa sottoscrizione del patto di cura si porre come condicio sine qua non per l'accesso a qualsivoglia forma di assistenza. Sotto tale profilo soggiunge l'erroneità della decisione per avere il G.L. ignorato la circostanza che il familiare infermo si trovava al tempo domiciliato presso una casa famiglia (“Villa della Nonna”) e che doveva pertanto escludersi che la figlia CP_1 fosse nelle condizioni di spendersi come caregiver ai fini dell'opzione da esercitare all'esito dello stipulando patto di cura. Resistono in questo grado di giudizio le sorelle che chiedono il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
**** Occorre prendere le mosse dalla ricostruzione analitica della normativa primaria e secondaria regolatrice del (l.r. n. 8/2017, d.p. 532 del 31 Controparte_4 marzo 2017 modificato cond.p. 545 del 10 maggio 2017, pubblicato sul s.o. n. 18 alla g.u.r.s. n. 22 del 26 maggio 2017).
In particolare, l'art. 9, comma 1, della L.R. n.8/2017 dispone che “È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato “ , al fine di garantire l'attuazione dei CP_4 livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza”. Il successivo comma 3 prevede, poi, che “Il “ finanzia le prestazioni ed i servizi CP_4 socioassistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del “ , nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di CP_4 finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni: a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
c) operatori OSA e OSS;
d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare convivente entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, che si prende effettivamente cura della persona con disabilità”. Soggiunge il comma 6° dell'art. 9 della L.R. cit. che “I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un “patto di cura” sottoposto a verifiche periodiche”. Il d.p. 532 del 31 marzo 2017 modificato con d.p. 545 del 10 maggio 2017, pubblicato sul s.o. n. 18 alla g.u.r.s. n. 22 del 26 maggio 2017, così chiarisce le ragioni della sua emissione: "Ritenuto che nelle more della definizione dei piani personalizzati, elaborati dalle Unità di valutazione multidimensionale (U V. M.) delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), congiuntamente con i comuni territorialmente competenti, si provveda con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria, al fine di consentire la libera scelta della forma di assistenza e garantire agli stessi la permanenza nella Propria abitazione e un intervento a supporto di una vita indipendente;
Ritenuto che per ragione di urgenza il suddetto assegno di cura sarà erogato ai destinatari finali per il tramite delle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, ferme restando le competenze istituzionali assegnate dalle norme vigenti alle e ai comuni, Pt_1 singoli o associati in distretti socio-sanitari: Ritenuto che l'erogazione del trasferimento monetario diretto, quale assegno di cura per le prestazioni sociosanitarie, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale I marzo 2017, n. 4, sarà effettuato dalle Aziende sanitarie provinciali (A. S. P.) previo trasferimento da parte dell'Assessorato regionale della , famiglia, de/le politiche sociali e del lavoro delle risorse rinvenibili sul —Fondo regionale per la disabilità "; Considerato necessario provvedere a modifiche ed integrazioni del D.P.R.S. 31 marzo 2017, n. 532, avente ad oggetto: "Erogazione, a titolo anticipazione, del trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni socio-sanitarie in applicazione dell'art.1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4"; Il citato decreto presidenziale prevede che "1) il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. i della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2016. 2) Gli aventi diritto delle misure previste di cui al precedente art. 1 sono così come di seguito individuati: a) soggetti già valutati e comunicati dalle Aziende sanitarie provinciali ( e bisognosi di Pt_1 assistenza h24; b) soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. i del presente decreto e che inoltrino istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 3) A tutti i soggetti aventi diritto di cui all'articolo 2 del presente decreto sarà erogato, rispetto al fabbisogno annuo, un contributo pari ad € 1.500,00/mensili. Per i soggetti aventi diritto, di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, il beneficio sarà erogato successivamente alla conclusione del procedimento di valutazione di ogni singola istanza, che dovrà essere definito entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza stessa. Il beneficio economico rispetto al fabbisogno annuo sarà erogato a seguito della sottoscrizione del Patto di cura ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato / che risulta parte integrante del presente decreto, recante impegno a che le somme percepite siano destinate per le finalità di cui all'art. I della legge regionale n. 4 dell '1 marzo 2017 e ss. mm. li., che integrano gli interventi sanitari previsti nei Piani di assistenza individuali (P. A.I.). Per coloro i quali si rifiuteranno di sottoscrivere il Patto di cura verrà redatto apposito P. A. I. dalle U. V. M. territorialmente competenti.... Ciò posto , l'appello è infondato. Come già statuito da questa Corte di Appello in causa avente analogo oggetto (n. 789/2023 R.G.) è la stessa legislazione regionale che qualifica l'assegno di cura come prestazione provvisoria ma autonoma rispetto alla redazione del P.A.I. - nelle more della definizione dei piani personalizzati, elaborati dalle Unità di valutazione multidimensionale (U V. M.) delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), congiuntamente con i comuni territorialmente competenti, si provveda con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria - riconoscibile direttamente (con trasferimento a cura dell'Asp competente) all'interessato alla sola condizione, da verificarsi mediante il necessario ausilio del parere medico-legale, della sussistenza di una delle condizioni di disabilità gravissima come definite dalla classificazione operata dall'art. 3 del D.M. del 26/9/2016 richiamato dalla legge istitutiva. Tale essendo il quadro sistematico nel quale si colloca la tutela invocata, ritiene la Corte che la prestazione definita “assegno di cura” configuri oggetto di un diritto soggettivo perfetto che la legge attribuisce per il solo fatto di trovarsi nella situazione di particolare esigenza assistenziale sulla base di requisiti sanitari codificati, con il corollario che ogni eventuale controversia riguardante l'esercizio di tale diritto resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Non essendovi questione in ordine al possesso in capo al defunto , Persona_1 alla data della domanda, delle condizioni di disabilità contemplate dall'art. 3 D.M. Parte 26/9/2016, siccome accertate dalla stessa l'eccepita pregiudizialità della sottoscrizione del patto di cura, qualificabile in tesi come condicio iuris in carenza della Parte quale l' sarebbe stata legittimata a non dare corso all'erogazione della prestazione economica non pare emergere in nessun modo dalla lettera della disposizione sopra evidenziata , prospettandosi come condizione subordinata al consenso della parte pubblica, quando di contro essa più plausibilmente si inserisce nel procedimento di liquidazione della prestazione sul presupposto del suo avvenuto riconoscimento da parte dell'ente obbligato. Cosicchè, in presenza di opposizione da parte dell' ,neppure sarebbe in alcun modo Pt_1 esigibile in capo all'interessato la sottoscrizione di quel patto di cura che tale riconoscimento presuppone. Tale rilievo ha efficacia assorbente dell'ulteriore rilievo diretto a stigmatizzare la carenza di istruttoria in ordine alla condizione di caregiver in capo alla figlia Controparte_1
cui risulta subordinato l'esercizio di una delle diverse opzioni consentite dalla
[...] citata L.R. n. 8/2017, trattandosi pur sempre di facoltà secondarie alla stipulazione di quel patto di cura che, come esposto, non configura condizione ostativa al riconoscimento della prestazione invocata. Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi il rigetto del proposto gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 1699/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 18 maggio 2023.
Condanna l' di al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in Pt_1 CP_3 favore delle odierne appellate e le liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 8 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco