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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/10/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 1254/2025
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 ottobre 2025, innanzi alla Giudice, a ore 12.30 dott.ssa Caterina Zambotto, sono comparsi collegati via teams Per l'avv. SIMONE Parte_1
VOLTAREL.
Per 'avv. SILVA CHIARA. Controparte_1
L'avv. Silva insiste per la condanna ex art. 96 c.p.c. nonché per l'accoglimento della domanda relativa agli ulteriori canoni maturati nelle more, dando atto che il 20.10.2025 l'immobile è stato rilasciato.
L'avv. Voltarel si oppone alla domanda per le indennità di occupazione, ritenendola indeterminabile per la mancata prova della data di rilascio e si oppone alla condanna ex art. 96
c.p.c. alla luce della durata del procedimento e della condotta processuale della propria assistita.
A richiesta del Giudice non contesta che il rilascio sia avvenuto il 20.10.2025.
L'avv. Silva rileva che la natura dilatoria dell'opposizione e la strumentalità del disconoscimento giustificano la condanna ex art. 96 c.p.c., irrilevante apparendo la successiva rinuncia al disconoscimento;
quanto all'indeterminabilità della domanda, rileva che è stato chiesto l'importo del canone contrattuale e la durata dell'occupazione è pacifica.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente l'avv. Silva e come da atto di citazione l'avv. Voltarel, salva la rinuncia al disconoscimento di cui al verbale della scorsa udienza.
1 Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncerà sentenza dandone lettura in udienza.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
All'esito della camera di consiglio, a ore 15.56 la Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza, assenti le parti.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
2 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
La Giudice
Dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1254/2025 R.G. promossa:
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
SIMONE VOLTAREL
contro
(C.F. ), difeso dall'avv. CHIARA SILVA e dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RI NC VO
CONCLUSIONI
: Parte_1
In via principale: per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per l'emanazione del d.i. opposto e, per l'effetto, revocare integralmente il d.i. n.
156/2025 del 29.01.2025, emesso dal Tribunale di Padova.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, ridurre l'importo di cui al d.i. opposto alla minor somma ritenuta di Giustizia.
In via riconvenzionale: accertato e dichiarato il danno subito dalla odierna opponente, per i motivi esposti in narrativa, condannare la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore di in persona del Parte_1 liquidatore pro tempore, dell'importo determinato in via equitativa dall'Ill.mo Giudice.
In ogni caso: con vittoria e spese e compensi di lite.
3 : CP_1
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
2. Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condannare in ogni caso l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto e pari ad euro 28.637,47, oltre rivalutazione ed interessi ex art.1284 c.c. e quindi al saggio legale dalle singole scadenze sino alla data di deposito del presente ricorso e interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 dal giorno successivo al deposito del ricorso sino al saldo ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
4. Rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale ex adverso proposta;
5. Condannare a pagare a a titolo di equa Parte_1 CP_1 indennità da indebita occupazione la somma pari ad euro 3.000,00 mensili oltre eventuali oneri di legge, o la diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, a far data dal mese di novembre 2024 fino al rilascio;
6. Condannare parte opponente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento della somma ritenuta equa a titolo di risarcimento danni da lite temeraria;
7. In ogni caso, con vittoria si spese ed onorari, anche della fase monitoria.
4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si è opposta, con atto di citazione, al decreto ingiuntivo n. Parte_1
156/2025 notificatole da per il pagamento di € 28.637,47 a titolo di canoni di CP_1 locazione, quota parte imposta di registro e spese per utenze 1) disconoscendo la sottoscrizione apposta al contratto di locazione;
2) contestando la debenza dell'IVA in mancanza di emissione delle fatture;
3) contestando il difetto di prova delle spese per utenze e comunque l'assenza di certezza e liquidità del credito ingiunto per tali voci, in assenza di bollette e di apparecchi per la contabilizzazione dei consumi e 4) chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno, di immagine e da mancate vendite, per il distacco subito per la fornitura dell'acqua e la conseguente impossibilità sia di climatizzare correttamente i locali, sia di utilizzare i servizi igienici.
1.1 Si è costituita eccependo 1) l'inammissibilità/improcedibilità CP_1 dell'opposizione introdotta con citazione in luogo del ricorso ex art. 447 bis c.p.c., trattandosi di materia locatizia;
nel merito 2) l'infondatezza e temerarietà del disconoscimento, riconosciuto espressamente in altro e distinto giudizio e altresì oggetto di disdetta;
3) la debenza dell'IVA a termini di contratto;
4) la debenza delle spese per le utenze, debitamente computate in base ai contatori;
5) l'infondatezza della domanda riconvenzionale, in assenza di prove di malfunzionamento degli impianti e vista la regolare attività di vendita svolta da parte attrice nei locali oggetto del contratto, concludendo per il rigetto dell'opposizione con condanna altresì ex art. 96 c.p.c. e chiedendo altresì la condanna al pagamento di € 3.000,00 al mese a titolo di indennità di occupazione dal mese di novembre 2024 fino al rilascio.
1.2 Concessa, con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 5.6.2025, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, previo mutamento di rito con rinuncia delle parti al deposito di memorie integrative, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'opposizione è fondata limitatamente all'importo delle spese per consumi;
è fondata altresì la domanda riconvenzionale di parte opposta.
2.1 Preso atto che a verbale dell'udienza dell'11.9.2025 parte attrice ha rinunciato al disconoscimento della propria sottoscrizione del contratto di locazione, quanto all'IVA richiesta sui canoni, come già rilevato in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c., l'applicazione dell'imposta era prevista all'art. 16 del contratto (doc. 1 e il regime fiscale CP_1
5 concernente il momento a partire da quale scatta l'obbligo di fatturazione e di versamento dell'IVA non incide sulla sua debenza nel rapporto privatistico tra le parti.
2.2 Quanto al credito opposto in compensazione, oltre a essere inammissibile l'eccezione, vista la contestazione (cfr. Cass. ord. n. 27113 del 2024), parte attrice, che non ha depositato ulteriori atti oltre alla citazione in opposizione, non ha fornito prova adeguata né dei malfunzionamenti, né dei danni che ne sarebbero derivati.
In atti vi è una perizia di parte (doc. 2) che attesta il non funzionamento degli split e l'assenza di acqua nei servizi igienici.
Trattasi però di mera allegazione difensiva di parte.
Vi è poi una missiva inviata dalla conduttrice in data 19.8.2024, dove nulla viene lamentato in ordine alla mancanza di acqua, ma solo il malfunzionamento del raffrescamento.
Nessuna istanza istruttoria è stata formulata.
In ogni caso, nessuna allegazione - e tantomeno prova - del chiesto danno all'immagine e del danno da mancata vendite.
Non è stata chiesta, poi, in ragione della dedotta minor fruizione, neppure una riduzione dell'importo del canone dovuto.
Non vi è pertanto prova di alcun credito da far valere in compensazione.
2.3 Quanto infine alle spese, se non vi è contestazione sulla debenza e quantificazione della quota parte dell'imposta di registro, in ordine agli oneri accessori per consumi di riscaldamento e acqua, pari a euro 1.947,47, se è vero che non risulta che vi sia mai stata contestazione o richiesta di informazioni prima dell'instaurazione del presente giudizio, parte opposta non ha fornito prova nel presente giudizio del sostenimento delle spese di cui chiede il ristoro.
Si è, infatti, limitata a produrre la propria fattura con la quale dette spese sono state addebitate a controparte, ma non ha dimesso in atti le fatture relative alle utenze, né ha precisato i criteri in base ai quali detti importi sono stati attribuiti all'immobile dell'odierna conduttrice.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato, non risultando adeguata prova della parte del credito relativa alle spese per utenze.
Va però disposta la condanna al pagamento del minor importo di euro 26.690,00, accertato come dovuto.
3. Quanto alla domanda di di condanna dell'opponente al pagamento di euro CP_1
3.000,00 oltre IVA al mese a titolo di indennità di occupazione a far data dallo scioglimento del contratto, nell'ottobre 2024, per effetto della disdetta comunicata dall'opponente, trattasi
6 di domanda ammissibile (si veda sul punto Cass. ord. 32933 del 2023 “In tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art.
183 c.p.c.”) e altresì fondata, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Non si ravvisano i profili di indeterminatezza sollevati solo all'odierna udienza di discussione da controparte: l'importo richiesto è pari al canone di locazione moltiplicato per i mesi in cui
è durata l'occupazione.
Considerato che l'immobile, come pacificamente riconosciuto dalle parti, è stato rilasciato il
20.10.2025, l'ammontare delle indennità di occupazione è pari a euro 42.700,00 (11 mesi, da novembre 2024 a settembre 2025 a euro 3.660,00 oltre euro 2.440,00 per i 20 giorni di ottobre
2025).
Il credito complessivo al cui pagamento va pertanto condannata l'opponente è pari a euro
69.390,00, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze sino alla data di deposito del ricorso per ingiunzione per l'importo di euro 26.690,00 e poi di interessi moratori ex
D.Lgs.231/2002 dal giorno successivo al deposito del ricorso sino al saldo;
per l'ulteriore credito gli interessi spettano al tasso legale dalle singole scadenze alla data di deposito della comparsa di risposta e successivamente al tasso moratorio per le indennità già maturate e direttamente i soli interessi moratori dalle scadenze al saldo per le indennità da giugno 2025.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della condanna secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, vista la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti difensivi conclusivi.
In ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c., non si ritiene sussistano i relativi presupposti, considerata la parziale fondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 156/2025 del Tribunale di Padova;
condanna a pagare a per i titoli di cui in parte Parte_1 CP_1 motiva, la somma di euro 69.390,00 oltre interessi come in parte motiva.
Condanna a pagare a le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_1 euro 9.142,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso del 15%.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti assenti ed allegazione al verbale.
Padova, 28 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
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