TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8918 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 20639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eva Scalfati - Presidente dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20639 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CIBELLI MARIA presso il quale giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03.10.2024, esponeva di aver intrapreso il percorso per la Parte_1 disforia di genere nel febbraio 2022 presso il Dipartimento di psicopatologia clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, percorso che aveva confermato la sua volontà definitiva di voler cambiare sesso attraverso l'intervento chirurgico con conseguente rettifica del nome e del sesso anagrafico su tutti i documenti;
che infatti sin dall'infanzia egli non si era mai sentito di appartenere al genere maschile;
che nel 2014 aveva confidato ai genitori il suo vissuto traumatico e la consapevolezza di sentirsi una donna, avendo ricevuto sin da subito il loro sostegno;
che nel 2022 aveva intrapreso anche il percorso farmacologico;
che era ormai socialmente conosciuta come “ ” , aveva anche una relazione solida con Per_1 un compagno e conduceva una vita secondo il genere femminile. R.G. 20639/2024
Tanto premesso chiedeva al Tribunale la rettifica del genere maschile e del nome di nascita con il genere femminile ed il nome , nonché l'autorizzazione a sottoporsi Pt_1 Per_1 all'intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del 25.02.2025 compariva il ricorrente, il quale dichiarava di aver sempre percepito di vivere in un corpo sbagliato, pur avendone assunto consapevolezza intorno ai 21 anni, allorquando aveva iniziato a vestirsi da donna;
riferiva di essere ormai conosciuto con il nome ” e di assumere da tre anni terapia Per_1 ormonale femminilizzante;
che aveva praticato depilazione al viso, ed era intenzionato a sottoporsi a vaginoplastica e mastoplastica.
All'esito il Giudice rinviava all'udienza del 16.6.2025 e quindi del 6.10.2025 per il deposito di documentazione medica aggiornata.
Acquisite le conclusioni delle parti, come da note in atti, la causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico- sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass.
15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015). R.G. 20639/2024
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge
164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento
è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la R.G. 20639/2024
conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il Parte_1 genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il
Dipartimento Assistenziale Integrato Controparte_1 di Napoli, si evidenzia in una
[...] Parte_1 condizione di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di Disordini della
Differenziazione Sessuale, in fase di post-transazione.
Dalla relazione del 7.3.2025, confermativa di quella del 15.03.2022, le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge infatti che: “sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui effettuati, nella piena assunzione da parte dell'interessato/a da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig/ sig.ra di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche Pt_1 marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi eli citati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli/ella si veda necessitato a ad esibire i propri documenti di identità, oltre che consentirgli le un più semplice accesso al mercato del lavoro. D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto delle possibili conseguenze secondarie della terapia ormonale ad azione femminilizzati, della definitività e della irreversibilità dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva e dell'intervento chirurgico confermativo del genere, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le anche dalla modifica dei caratteri sessuali primari e R.G. 20639/2024
secondari raggiungibili attraverso tali interventi, laddove questi avrebbero esclusivamente una ragione estetica.”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del
25.02.2025. Nell'occasione ha dichiarato di sentirsi donna, di essere Parte_1 socialmente riconosciuta con il nome ” e di assumere ormai da tre anni terapia Per_1 ormonale femminilizzate, essendo intenzionato a sottoporsi nel breve periodo a vaginoplastica e mastoplastica.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e della conseguente Pt_1 possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ ” in luogo del nome ”. Per_1 Pt_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali R.G. 20639/2024
già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata
l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n.
180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le R.G. 20639/2024
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato inequivocabilmente di Parte_1 aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Pozzuoli di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata Parte_1 in sesso femminile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata in “ ” Pt_1 Per_1
(Atto N. 28 parte I serie A - anno 2000 - Comune di Pozzuoli);
-nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7-10-2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eva Scalfati - Presidente dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20639 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CIBELLI MARIA presso il quale giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03.10.2024, esponeva di aver intrapreso il percorso per la Parte_1 disforia di genere nel febbraio 2022 presso il Dipartimento di psicopatologia clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, percorso che aveva confermato la sua volontà definitiva di voler cambiare sesso attraverso l'intervento chirurgico con conseguente rettifica del nome e del sesso anagrafico su tutti i documenti;
che infatti sin dall'infanzia egli non si era mai sentito di appartenere al genere maschile;
che nel 2014 aveva confidato ai genitori il suo vissuto traumatico e la consapevolezza di sentirsi una donna, avendo ricevuto sin da subito il loro sostegno;
che nel 2022 aveva intrapreso anche il percorso farmacologico;
che era ormai socialmente conosciuta come “ ” , aveva anche una relazione solida con Per_1 un compagno e conduceva una vita secondo il genere femminile. R.G. 20639/2024
Tanto premesso chiedeva al Tribunale la rettifica del genere maschile e del nome di nascita con il genere femminile ed il nome , nonché l'autorizzazione a sottoporsi Pt_1 Per_1 all'intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del 25.02.2025 compariva il ricorrente, il quale dichiarava di aver sempre percepito di vivere in un corpo sbagliato, pur avendone assunto consapevolezza intorno ai 21 anni, allorquando aveva iniziato a vestirsi da donna;
riferiva di essere ormai conosciuto con il nome ” e di assumere da tre anni terapia Per_1 ormonale femminilizzante;
che aveva praticato depilazione al viso, ed era intenzionato a sottoporsi a vaginoplastica e mastoplastica.
All'esito il Giudice rinviava all'udienza del 16.6.2025 e quindi del 6.10.2025 per il deposito di documentazione medica aggiornata.
Acquisite le conclusioni delle parti, come da note in atti, la causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico- sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass.
15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015). R.G. 20639/2024
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge
164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento
è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la R.G. 20639/2024
conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il Parte_1 genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il
Dipartimento Assistenziale Integrato Controparte_1 di Napoli, si evidenzia in una
[...] Parte_1 condizione di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di Disordini della
Differenziazione Sessuale, in fase di post-transazione.
Dalla relazione del 7.3.2025, confermativa di quella del 15.03.2022, le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge infatti che: “sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui effettuati, nella piena assunzione da parte dell'interessato/a da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig/ sig.ra di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche Pt_1 marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi eli citati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli/ella si veda necessitato a ad esibire i propri documenti di identità, oltre che consentirgli le un più semplice accesso al mercato del lavoro. D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto delle possibili conseguenze secondarie della terapia ormonale ad azione femminilizzati, della definitività e della irreversibilità dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva e dell'intervento chirurgico confermativo del genere, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le anche dalla modifica dei caratteri sessuali primari e R.G. 20639/2024
secondari raggiungibili attraverso tali interventi, laddove questi avrebbero esclusivamente una ragione estetica.”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del
25.02.2025. Nell'occasione ha dichiarato di sentirsi donna, di essere Parte_1 socialmente riconosciuta con il nome ” e di assumere ormai da tre anni terapia Per_1 ormonale femminilizzate, essendo intenzionato a sottoporsi nel breve periodo a vaginoplastica e mastoplastica.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e della conseguente Pt_1 possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ ” in luogo del nome ”. Per_1 Pt_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali R.G. 20639/2024
già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata
l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n.
180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le R.G. 20639/2024
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato inequivocabilmente di Parte_1 aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Pozzuoli di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata Parte_1 in sesso femminile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata in “ ” Pt_1 Per_1
(Atto N. 28 parte I serie A - anno 2000 - Comune di Pozzuoli);
-nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7-10-2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati