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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1726/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1726/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Elena Del C.F._1
Trono (P.E.C.: ); Email_1
appellante contro
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Antonino Corso (P.E.C.:
; Email_2 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 578/2020 pronunciata dal Tribunale di PA, in composizione monocratica, in data 25.08.2020 e pubblicata il 26.08.2020;
pagina 1 di 11 OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contraris reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.578/2020 emessa dal Tribunale di PA, Sezione civile, Giudice Dott. Hamel, nell'ambito del giudizio N.R.G. 500/2018, depositata in cancelleria in data 26.8.2020, e per l'effetto riformare la prefata sentenza impugnata per tutti in gravi motivi in fatto e diritto illustrati, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
2) In via subordinata: accertare la responsabilità del in ordine al danno non patrimoniale CP_1 subito dal a seguito di tutte le azioni promosse nei confronti dello stesso e attesa Parte_1
l'insussistenza di tutto quanto dedotto, condannarlo ad un risarcimento pari ad euro 40,000,00”. per l'appellato:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Reiectis adversis;
A. In via preliminare per le ragioni meglio spiegate in premessa ritenere e dichiarare l'atto di appello improcedibile ai sensi degli artt. 347 e 348 cpc;
B. ritenere e dichiarare ex art. 345 cpc inammissibili le domande nuove avanzate con l'atto di gravame;
C. In via istruttoria:
1) nella denegata ipotesi di rigetto delle dedotte eccezioni si chiede l'ammissione delle prove orali articolate in seno alla memoria istruttoria depositata in data 29 dicembre 2018 e di seguito trascritte:
(…);
D. rigettare, in ogni caso, integralmente l'atto di appello e le domande in esso esposte in quanto infondate in fatto ed illegittime in diritto, confermando integralmente la sentenza N. 578/2020 pronunciata dal Tribunale di PA nell'ambito del procedimento civile N. 500/2018 RG;
E. Condannare, infine, il Dott. Notaio alla refusione delle spese e delle Parte_1 competenze del presente giudizio in favore del convenuto Sig. oltre agli accessori di CP_1
legge”.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2018 conveniva in CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di PA , al fine di sentirlo dichiarare Parte_1 responsabile di diffamazione e condannare al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) da egli patiti, quantificati in euro 120.000,00 (oltre interessi e rivalutazione dal fatto).
1.1. Precisava l'attore che il aveva presentato un esposto alla Procura della Parte_1
Repubblica di PA, contro ignoti ma con attribuzione di fatti di reato nei suoi confronti;
inoltre, aveva spedito una missiva, datata 13/7/2010, al Notaio e alla ER
, filiale di PA, e un'ulteriore missiva, datata 16/3/2012, alla Controparte_2 propria sede di lavoro, in Roma, al proprio procuratore ed al Notaio entrambe dal ER contenuto fortemente diffamatorio nei propri riguardi;
per l'effetto, sia il predetto Notaio che gli istituti di credito competenti avevano sospeso la consegna e l'incasso delle somme portate da un assegno intestatogli da parte della defunta , per l'importo di euro CP_3
100.000,00.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto , il quale Parte_1 eccepiva, in via preliminare, la prescrizione della pretesa creditoria e rilevava, nel merito,
l'infondatezza delle domande di parte attrice;
in ultimo, sollecitava la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
3. La causa veniva istruita con produzione documentale;
all'esito, con sentenza del
25/8/2020, il Tribunale di PA rigettava l'eccezione di prescrizione, tenuto conto dell'interruzione del decorso del termine prescrizionale a seguito della costituzione di parte civile del nel procedimento penale n. 464/2012 R.G.N.R.; nel merito, in parziale CP_1
accoglimento della domanda attrice, rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidando la somma di euro 5.000,00, oltre interessi dalla data della statuizione sino al completo soddisfo;
infine, condannava il a rifondere le spese del giudizio alla Parte_1
controparte.
3.1. Il giudice rilevava che la condotta del lesiva della reputazione del Parte_1
trovava riscontro: CP_1
pagina 3 di 11 - nella denuncia per circonvenzione di incapace presentata dal (formalmente Parte_1 contro ignoti ma con individuazione di persone, tra cui il sospettate di aver CP_1 approfittato della zia del , al fine di essere nominate eredi) e Parte_1 CP_3 nella richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento penale che ne era scaturito (RG
n. 4783/2010 mod. 44), accolta dal GIP;
- nel carattere diffamatorio delle missive del 13/7/2010 e del 16/3/2012, emergente dagli atti del procedimento penale n. 464/2012 R.G.N.R., scaturito dalla denuncia-querela sporta dal nei confronti dell'odierno appellante per il reato di cui all'art. 595 c.p. e CP_1 conclusosi con sentenza n. 167/2016 del Giudice di Pace di PA, di non luogo a procedere per difetto di condizione di procedibilità; in particolare, l'utilizzo di espressioni come “persone senza scrupoli” e “segni di lucida follia”, riferite al certamente superava CP_1
i canoni della continenza ed era lesivo della reputazione e della dignità di . CP_1
4. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 27/11/2020,
ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui Parte_1 alle conclusioni riportate in epigrafe.
5. Si è costituito , il quale, in via preliminare, ha sollevato eccezione di CP_1 improcedibilità dell'appello, ex artt. 347 e 348 c.p.c., e di inammissibilità delle domande nuove avanzate con l'atto di gravame, ex art. 345 c.p.c.; in via subordinata, l'appellato ha insistito per l'ammissione delle prove orali articolate in primo grado e non ammesse ed ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello, in quanto infondato.
6. Sostituita l'udienza del giorno 2/4/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 3/4/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
7. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex artt. 347 e
348 c.p.c., sollevata dall'appellato per avere il notificato l'atto di CP_1 Parte_1 impugnazione in data 27/11/2020 ed essersi poi costituito soltanto in data 15/12/2020, ben oltre, dunque, il termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c.
7.1. Sul punto va chiarito che “L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non
pagina 4 di 11 quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (così Cass., S.U., 8 maggio 2011, n. 10864; in senso conforme, Cass., sez. I, 20 luglio 2012, n. 12724, Cass., sez. VI-II, 13 marzo 2017, ord. n.
6369, Cass., sez. III, 6 luglio 2020, ord. n. 13887).
7.2. Nel caso di specie, l'atto di appello è stato notificato il 27/11/2020, mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta, con deposito telematico dell'atto, in data 15/12/2020, alle ore 19:20.
7.3. Sul punto l'appellante ha dedotto, nelle note di trattazione scritta depositate in data
11/3/2021, quanto segue: <In data 27.11.2020 con notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994 inoltrava atto di citazione in appello all'avvocato Antonino Corso. (doc. I) Per far ciò, il fascicolo telematico era già regolarmente stato costituito da questo difensore proprio all'atto della notifica dell'atto di appello.
In data 3.12.2020, ovvero ampiamente nei termini, si provvedeva al deposito della citazione in appello per il Notaio con regolare pec di accettazione e consegna (doc. II). Parte_1
Inaspettatamente l'esito dei controlli non andava a buon fine e malgrado la documentazione fosse la medesima sempre inoltrata per l'iniziale deposito, si succedevano numerosi tentativi rispetto ai quali il difensore persisteva nell'inoltrare la medesima documentazione sino a quando la stessa non veniva convalidata in data 15.12.2020. Si rappresenta che il sistema telematico continuava a richiedere documentazione che era stata già inoltrata piuttosto che provvedere all'iscrizione.
Si è trattato di un evidente errore che può essere agevolmente dipanato verificando le schermate che questo difensore allega alla presente, dal momento che di volta in volta emergevano errori nel deposito sempre differenti che poi non venivano più segnalati dalla mail successiva. A titolo di esempio, e a dimostrazione che non vi è ritardo colpevole, sta il fatto che alle ore 19:21:56 del 15.12.2020 veniva richiesto con pec nuovo deposito. Alle ore 19:22:39 i controlli risultavano “terminati con successo” e poi senza altro aggiungere o rettificare, del tutto inspiegabilmente, in data 16.12.2020 alle ore
11:22:05 l'accettazione era avvenuta con successo.
pagina 5 di 11 Ciò sta a significare che appare evidente più un disservizio del sistema che un vizio rilevante sotto il profilo procedurale, disservizio che ha segnalato errori non rilevabili da questo difensore il quale ha persistito nell'inoltrare l'atto che con annessa procura e nota di iscrizione avrebbe potuto comunque essere iscritto e non rifiutato, consentendo semmai la possibilità con un nuovo deposito di inoltrare ulteriori atti.
Peraltro, tra la copiosa documentazione che si allega emerge l'attestazione che nel fascicolo di deposito, già alla data del 27.11.2020, erano state inserite le ricevute di notifica in formato eml e anche come semplice allegato generico, invece rilevate non notificate con comunicazione via pec del
3.12.2020 ore 12:51:06.
Si aggiunga poi che il deposito delle presenti note di trattazione scritta avviene a mezzo pec inoltrata alla cancelleria della prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo poiché anche questo atto, inoltrato già due volte in data 10.3.2021, è stato rifiutato dalla cancelleria per due volte e per un errore dichiarato “imprevisto”. (doc. III)>>
7.4. Alle note del difensore risultano allegati tre documenti.
Il primo è costituito dalle ricevute, in formato analogico, di accettazione e consegna della notifica dell'atto di appello all'avv. Corso (file denominato “scanallegato 1).
Il secondo documento (file denominato “scanallegato 2”) contiene:
- la ricevuta di accettazione e consegna, in formato analogico, del deposito telematico dell'atto “Citazione in Appello Sammartano/Morici <<202012031236590291>>”, del
3/12/2020 (rispettivamente, delle ore 12:37.33 e delle ore 12:38:36);
- la stampa degli “ESITI AUTOMATICI DEPOSITO Citazione in appello
Sammartano/Morici <<202012031236590291>>”, delle ore 12:43:55, in cui si evidenziava: “Contenuto firmato non aderente alle specifiche: Algoritmo firma del certificato non valido. Effettuare il deposito firmando correttamente i contenuti. NOME FILE: Procura pdf. Contenuto firmato non aderente alle specifiche: Algoritmo firma del Parte_1
certificato non valido. Effettuare nuovamente il deposito firmando correttamente i contenuti”;
- la ricevuta di accettazione del successivo deposito telematico del medesimo atto
(“Citazione in appello Sammartano/Morici <<202012031236590291>>”), del
3/12/2020, ore 12:51:06, con il seguente esito: “Altro. L'ATTO DI CITAZIONE NON
pagina 6 di 11 RISULTA NOTIFICATO. ALLEGARE NOTIFICA E COPIA SENTENZA
IMPUGNATA..Atti rifiutati il 03/12/2020”;
- le ricevute di accettazione e consegna dell'atto “Citazione in Appello
Sammartano/Morici <<2020121117523966919>> dell'11/12/2020
(rispettivamente, delle ore 17:53:09 e delle ore 17:53:45);
- la stampa dell' “ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Citazione in appello
Sammartano/Morici <<2020121117523966919>>”, dell'11/12/2020, del seguente tenore: “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”;
- stampa dell'ulteriore esito, del 14/12/2020: “Altro. L'atto non risulta notificato, manca la sentenza impugnata…Atti rifiutati il 14/12/2020”;
- le ricevute di accettazione e consegna dell'atto “Citazione in Appello
Sammartano/Morici-Principale <<202012151919535361>>” del 15/12/2020
(rispettivamente, delle ore 19:20:36 e delle ore 19:20:58);
- le ricevute di accettazione e consegna dell'atto “Citazione in Appello
Sammartano/Morici-Complementare 1 di 1 <<202012151920397321>>” del 15/12/2020
(rispettivamente, delle ore 19:21:17 e delle ore 19:21:43);
- stampa dell' “ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Citazione in Appello
Sammartano/Morici-Principale <<202012151919535361>>”, delle ore 19:21:53, del seguente tenore: “Contenuto firmato non aderente alle specifiche: Algoritmo firma certificato non valido., Effettuare nuovamente il deposito firmando correttamente i contenuti”.
- stampa dell' “ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Citazione in Appello
Sammartano/Morici- Complementare 1 di 1 <<202012151920397321>>”, del
15/12/2020, ore 19:22:39, del seguente tenore: “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”;
- ricevute di accettazione del deposito “Citazione in Appello Sammartano/Morici-
Principale <<202012151919535361>>” e del deposito “Citazione in Appello
Sammartano/Morici- Complementare 1 di 1 <<202012151920397321>>”, del
16/12/2020, rispettivamente delle ore 11:22:05 e 11:22:13;
- copia della comunicazione di designazione del Giudice e fissazione della prima udienza;
pagina 7 di 11 - fotografie ritraenti schermate di un monitor (apparentemente riconducibili ai depositi telematici in questione).
Infine, il terzo documento (scanallegato 3) contiene l'estratto analogico delle ricevute di accettazione e consegna delle note di trattazione scritta per l'udienza del 18/3/2021.
7.5. Orbene, è indubbio che l'appellante abbia tentato, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'appello (avvenuta il 27/11/2020) il deposito dell'atto notificato;
il tentativo di deposito, in particolare, è stato effettuato il 3/12/2020, per due volte (cfr. le ricevute di accettazione e consegna, in formato analogico, del deposito telematico dell'atto
“Citazione in Appello Sammartano/Morici <<202012031236590291>>”, delle ore 12:37:33 e delle ore 12:38:36, nonché la ricevuta di accettazione delle ore 12:51:06, di cui al predetto
“scanallegato 2”).
È altrettanto indubbio, però, che a fronte del duplice esito negativo dei depositi, alle ore
12:43:55 e alle ore 12:51:06 della giornata del 3/12/2020, il difensore abbia provveduto al nuovo deposito dell'atto (identificato con il numero soltanto nella PartitaIVA_1
giornata dell'11/12/2020, allorquando il termine per l'iscrizione della causa al ruolo era ampiamente decorso, senza formulare alcuna istanza di rimessione in termini, provvedendo inoltre, nella giornata del 15/12/2024, ad ulteriori due depositi (atti identificati con i numeri 202012151919535361 e 202012151920397321), questi ultimi perfezionatisi alle ore 19:20 del 15/12/2020, accettati dalla cancelleria nella giornata del
16/12/2020.
7.6. La circostanza che il sistema abbia restituito un duplice messaggio di errore, nella giornata del 3/12/2020, non implica necessariamente una condotta negligente del difensore, trattandosi di un messaggio che esprime, semplicemente, l'impossibilità del sistema di caricare l'atto depositato nel fascicolo telematico.
Allo stesso tempo, però, il messaggio di errore non è necessariamente sintomatico di un malfunzionamento del sistema (come sostanzialmente dedotto dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate).
Nel caso in esame, a fronte della conoscenza dell'esito negativo del deposito, sin dal
3/12/2020, era onere dell'appellante provvedere tempestivamente ad effettuare un nuovo deposito ovvero, alternativamente, formulare tempestiva istanza di rimessione in termini,
pagina 8 di 11 onde consentire le necessarie verifiche di cancelleria;
di contro, l'appellante ha provveduto al nuovo deposito soltanto dopo otto giorni, in data 11/12/2020 (e poi, nuovamente, dopo dodici giorni dal messaggio di errore, il 15/12/2020), allorquando il termine per l'iscrizione a ruolo era spirato, senza formulare alcuna istanza di rimessione in termini.
Invero, la parte non ha inteso formulare istanza di rimessione in termini neppure all'esito della costituzione della parte appellata e dell'eccezione di improcedibilità da essa sollevata, limitandosi a depositare le note di cui si è trascritto interamente il contenuto e la documentazione sopra indicata, da cui non è possibile evincere neppure una smentita dei messaggi di errore del sistema [sull'onere della parte in ipotesi di messaggio di errore e mancato perfezionamento del deposito, cfr. Cass., sez. I, 3 gennaio 2025, ord n. 69: “In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini”; cfr. anche Cass., sez. L., 12 gennaio 2024, ord. n. 1348: “In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria”].
7.7. Tanto premesso, in mancanza di tempestiva istanza di rimessione in termini e di prova della non imputabilità della decadenza alla parte, l'iscrizione della causa a ruolo, il
15/12/2025, a fronte della notifica dell'atto di appello il 27/11/2020, deve ritenersi tardiva, con conseguente improcedibilità dell'appello.
pagina 9 di 11 8. L'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento danni formulata dall'appellante soltanto nel presente grado di giudizio, sollevata dall'appellato CP_1
, deve ritenersi assorbita dalla superiore statuizione.
[...]
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
10. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello spiegato da avverso la sentenza n. Parte_1
578/2020 del 25-26 agosto 2020 del Tribunale di PA;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato , delle spese CP_1
di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1726/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Elena Del C.F._1
Trono (P.E.C.: ); Email_1
appellante contro
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Antonino Corso (P.E.C.:
; Email_2 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 578/2020 pronunciata dal Tribunale di PA, in composizione monocratica, in data 25.08.2020 e pubblicata il 26.08.2020;
pagina 1 di 11 OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contraris reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.578/2020 emessa dal Tribunale di PA, Sezione civile, Giudice Dott. Hamel, nell'ambito del giudizio N.R.G. 500/2018, depositata in cancelleria in data 26.8.2020, e per l'effetto riformare la prefata sentenza impugnata per tutti in gravi motivi in fatto e diritto illustrati, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
2) In via subordinata: accertare la responsabilità del in ordine al danno non patrimoniale CP_1 subito dal a seguito di tutte le azioni promosse nei confronti dello stesso e attesa Parte_1
l'insussistenza di tutto quanto dedotto, condannarlo ad un risarcimento pari ad euro 40,000,00”. per l'appellato:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Reiectis adversis;
A. In via preliminare per le ragioni meglio spiegate in premessa ritenere e dichiarare l'atto di appello improcedibile ai sensi degli artt. 347 e 348 cpc;
B. ritenere e dichiarare ex art. 345 cpc inammissibili le domande nuove avanzate con l'atto di gravame;
C. In via istruttoria:
1) nella denegata ipotesi di rigetto delle dedotte eccezioni si chiede l'ammissione delle prove orali articolate in seno alla memoria istruttoria depositata in data 29 dicembre 2018 e di seguito trascritte:
(…);
D. rigettare, in ogni caso, integralmente l'atto di appello e le domande in esso esposte in quanto infondate in fatto ed illegittime in diritto, confermando integralmente la sentenza N. 578/2020 pronunciata dal Tribunale di PA nell'ambito del procedimento civile N. 500/2018 RG;
E. Condannare, infine, il Dott. Notaio alla refusione delle spese e delle Parte_1 competenze del presente giudizio in favore del convenuto Sig. oltre agli accessori di CP_1
legge”.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2018 conveniva in CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di PA , al fine di sentirlo dichiarare Parte_1 responsabile di diffamazione e condannare al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) da egli patiti, quantificati in euro 120.000,00 (oltre interessi e rivalutazione dal fatto).
1.1. Precisava l'attore che il aveva presentato un esposto alla Procura della Parte_1
Repubblica di PA, contro ignoti ma con attribuzione di fatti di reato nei suoi confronti;
inoltre, aveva spedito una missiva, datata 13/7/2010, al Notaio e alla ER
, filiale di PA, e un'ulteriore missiva, datata 16/3/2012, alla Controparte_2 propria sede di lavoro, in Roma, al proprio procuratore ed al Notaio entrambe dal ER contenuto fortemente diffamatorio nei propri riguardi;
per l'effetto, sia il predetto Notaio che gli istituti di credito competenti avevano sospeso la consegna e l'incasso delle somme portate da un assegno intestatogli da parte della defunta , per l'importo di euro CP_3
100.000,00.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto , il quale Parte_1 eccepiva, in via preliminare, la prescrizione della pretesa creditoria e rilevava, nel merito,
l'infondatezza delle domande di parte attrice;
in ultimo, sollecitava la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
3. La causa veniva istruita con produzione documentale;
all'esito, con sentenza del
25/8/2020, il Tribunale di PA rigettava l'eccezione di prescrizione, tenuto conto dell'interruzione del decorso del termine prescrizionale a seguito della costituzione di parte civile del nel procedimento penale n. 464/2012 R.G.N.R.; nel merito, in parziale CP_1
accoglimento della domanda attrice, rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidando la somma di euro 5.000,00, oltre interessi dalla data della statuizione sino al completo soddisfo;
infine, condannava il a rifondere le spese del giudizio alla Parte_1
controparte.
3.1. Il giudice rilevava che la condotta del lesiva della reputazione del Parte_1
trovava riscontro: CP_1
pagina 3 di 11 - nella denuncia per circonvenzione di incapace presentata dal (formalmente Parte_1 contro ignoti ma con individuazione di persone, tra cui il sospettate di aver CP_1 approfittato della zia del , al fine di essere nominate eredi) e Parte_1 CP_3 nella richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento penale che ne era scaturito (RG
n. 4783/2010 mod. 44), accolta dal GIP;
- nel carattere diffamatorio delle missive del 13/7/2010 e del 16/3/2012, emergente dagli atti del procedimento penale n. 464/2012 R.G.N.R., scaturito dalla denuncia-querela sporta dal nei confronti dell'odierno appellante per il reato di cui all'art. 595 c.p. e CP_1 conclusosi con sentenza n. 167/2016 del Giudice di Pace di PA, di non luogo a procedere per difetto di condizione di procedibilità; in particolare, l'utilizzo di espressioni come “persone senza scrupoli” e “segni di lucida follia”, riferite al certamente superava CP_1
i canoni della continenza ed era lesivo della reputazione e della dignità di . CP_1
4. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 27/11/2020,
ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui Parte_1 alle conclusioni riportate in epigrafe.
5. Si è costituito , il quale, in via preliminare, ha sollevato eccezione di CP_1 improcedibilità dell'appello, ex artt. 347 e 348 c.p.c., e di inammissibilità delle domande nuove avanzate con l'atto di gravame, ex art. 345 c.p.c.; in via subordinata, l'appellato ha insistito per l'ammissione delle prove orali articolate in primo grado e non ammesse ed ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello, in quanto infondato.
6. Sostituita l'udienza del giorno 2/4/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 3/4/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
7. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex artt. 347 e
348 c.p.c., sollevata dall'appellato per avere il notificato l'atto di CP_1 Parte_1 impugnazione in data 27/11/2020 ed essersi poi costituito soltanto in data 15/12/2020, ben oltre, dunque, il termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c.
7.1. Sul punto va chiarito che “L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non
pagina 4 di 11 quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (così Cass., S.U., 8 maggio 2011, n. 10864; in senso conforme, Cass., sez. I, 20 luglio 2012, n. 12724, Cass., sez. VI-II, 13 marzo 2017, ord. n.
6369, Cass., sez. III, 6 luglio 2020, ord. n. 13887).
7.2. Nel caso di specie, l'atto di appello è stato notificato il 27/11/2020, mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta, con deposito telematico dell'atto, in data 15/12/2020, alle ore 19:20.
7.3. Sul punto l'appellante ha dedotto, nelle note di trattazione scritta depositate in data
11/3/2021, quanto segue: <In data 27.11.2020 con notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994 inoltrava atto di citazione in appello all'avvocato Antonino Corso. (doc. I) Per far ciò, il fascicolo telematico era già regolarmente stato costituito da questo difensore proprio all'atto della notifica dell'atto di appello.
In data 3.12.2020, ovvero ampiamente nei termini, si provvedeva al deposito della citazione in appello per il Notaio con regolare pec di accettazione e consegna (doc. II). Parte_1
Inaspettatamente l'esito dei controlli non andava a buon fine e malgrado la documentazione fosse la medesima sempre inoltrata per l'iniziale deposito, si succedevano numerosi tentativi rispetto ai quali il difensore persisteva nell'inoltrare la medesima documentazione sino a quando la stessa non veniva convalidata in data 15.12.2020. Si rappresenta che il sistema telematico continuava a richiedere documentazione che era stata già inoltrata piuttosto che provvedere all'iscrizione.
Si è trattato di un evidente errore che può essere agevolmente dipanato verificando le schermate che questo difensore allega alla presente, dal momento che di volta in volta emergevano errori nel deposito sempre differenti che poi non venivano più segnalati dalla mail successiva. A titolo di esempio, e a dimostrazione che non vi è ritardo colpevole, sta il fatto che alle ore 19:21:56 del 15.12.2020 veniva richiesto con pec nuovo deposito. Alle ore 19:22:39 i controlli risultavano “terminati con successo” e poi senza altro aggiungere o rettificare, del tutto inspiegabilmente, in data 16.12.2020 alle ore
11:22:05 l'accettazione era avvenuta con successo.
pagina 5 di 11 Ciò sta a significare che appare evidente più un disservizio del sistema che un vizio rilevante sotto il profilo procedurale, disservizio che ha segnalato errori non rilevabili da questo difensore il quale ha persistito nell'inoltrare l'atto che con annessa procura e nota di iscrizione avrebbe potuto comunque essere iscritto e non rifiutato, consentendo semmai la possibilità con un nuovo deposito di inoltrare ulteriori atti.
Peraltro, tra la copiosa documentazione che si allega emerge l'attestazione che nel fascicolo di deposito, già alla data del 27.11.2020, erano state inserite le ricevute di notifica in formato eml e anche come semplice allegato generico, invece rilevate non notificate con comunicazione via pec del
3.12.2020 ore 12:51:06.
Si aggiunga poi che il deposito delle presenti note di trattazione scritta avviene a mezzo pec inoltrata alla cancelleria della prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo poiché anche questo atto, inoltrato già due volte in data 10.3.2021, è stato rifiutato dalla cancelleria per due volte e per un errore dichiarato “imprevisto”. (doc. III)>>
7.4. Alle note del difensore risultano allegati tre documenti.
Il primo è costituito dalle ricevute, in formato analogico, di accettazione e consegna della notifica dell'atto di appello all'avv. Corso (file denominato “scanallegato 1).
Il secondo documento (file denominato “scanallegato 2”) contiene:
- la ricevuta di accettazione e consegna, in formato analogico, del deposito telematico dell'atto “Citazione in Appello Sammartano/Morici <<202012031236590291>>”, del
3/12/2020 (rispettivamente, delle ore 12:37.33 e delle ore 12:38:36);
- la stampa degli “ESITI AUTOMATICI DEPOSITO Citazione in appello
Sammartano/Morici <<202012031236590291>>”, delle ore 12:43:55, in cui si evidenziava: “Contenuto firmato non aderente alle specifiche: Algoritmo firma del certificato non valido. Effettuare il deposito firmando correttamente i contenuti. NOME FILE: Procura pdf. Contenuto firmato non aderente alle specifiche: Algoritmo firma del Parte_1
certificato non valido. Effettuare nuovamente il deposito firmando correttamente i contenuti”;
- la ricevuta di accettazione del successivo deposito telematico del medesimo atto
(“Citazione in appello Sammartano/Morici <<202012031236590291>>”), del
3/12/2020, ore 12:51:06, con il seguente esito: “Altro. L'ATTO DI CITAZIONE NON
pagina 6 di 11 RISULTA NOTIFICATO. ALLEGARE NOTIFICA E COPIA SENTENZA
IMPUGNATA..Atti rifiutati il 03/12/2020”;
- le ricevute di accettazione e consegna dell'atto “Citazione in Appello
Sammartano/Morici <<2020121117523966919>> dell'11/12/2020
(rispettivamente, delle ore 17:53:09 e delle ore 17:53:45);
- la stampa dell' “ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Citazione in appello
Sammartano/Morici <<2020121117523966919>>”, dell'11/12/2020, del seguente tenore: “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”;
- stampa dell'ulteriore esito, del 14/12/2020: “Altro. L'atto non risulta notificato, manca la sentenza impugnata…Atti rifiutati il 14/12/2020”;
- le ricevute di accettazione e consegna dell'atto “Citazione in Appello
Sammartano/Morici-Principale <<202012151919535361>>” del 15/12/2020
(rispettivamente, delle ore 19:20:36 e delle ore 19:20:58);
- le ricevute di accettazione e consegna dell'atto “Citazione in Appello
Sammartano/Morici-Complementare 1 di 1 <<202012151920397321>>” del 15/12/2020
(rispettivamente, delle ore 19:21:17 e delle ore 19:21:43);
- stampa dell' “ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Citazione in Appello
Sammartano/Morici-Principale <<202012151919535361>>”, delle ore 19:21:53, del seguente tenore: “Contenuto firmato non aderente alle specifiche: Algoritmo firma certificato non valido., Effettuare nuovamente il deposito firmando correttamente i contenuti”.
- stampa dell' “ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Citazione in Appello
Sammartano/Morici- Complementare 1 di 1 <<202012151920397321>>”, del
15/12/2020, ore 19:22:39, del seguente tenore: “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”;
- ricevute di accettazione del deposito “Citazione in Appello Sammartano/Morici-
Principale <<202012151919535361>>” e del deposito “Citazione in Appello
Sammartano/Morici- Complementare 1 di 1 <<202012151920397321>>”, del
16/12/2020, rispettivamente delle ore 11:22:05 e 11:22:13;
- copia della comunicazione di designazione del Giudice e fissazione della prima udienza;
pagina 7 di 11 - fotografie ritraenti schermate di un monitor (apparentemente riconducibili ai depositi telematici in questione).
Infine, il terzo documento (scanallegato 3) contiene l'estratto analogico delle ricevute di accettazione e consegna delle note di trattazione scritta per l'udienza del 18/3/2021.
7.5. Orbene, è indubbio che l'appellante abbia tentato, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'appello (avvenuta il 27/11/2020) il deposito dell'atto notificato;
il tentativo di deposito, in particolare, è stato effettuato il 3/12/2020, per due volte (cfr. le ricevute di accettazione e consegna, in formato analogico, del deposito telematico dell'atto
“Citazione in Appello Sammartano/Morici <<202012031236590291>>”, delle ore 12:37:33 e delle ore 12:38:36, nonché la ricevuta di accettazione delle ore 12:51:06, di cui al predetto
“scanallegato 2”).
È altrettanto indubbio, però, che a fronte del duplice esito negativo dei depositi, alle ore
12:43:55 e alle ore 12:51:06 della giornata del 3/12/2020, il difensore abbia provveduto al nuovo deposito dell'atto (identificato con il numero soltanto nella PartitaIVA_1
giornata dell'11/12/2020, allorquando il termine per l'iscrizione della causa al ruolo era ampiamente decorso, senza formulare alcuna istanza di rimessione in termini, provvedendo inoltre, nella giornata del 15/12/2024, ad ulteriori due depositi (atti identificati con i numeri 202012151919535361 e 202012151920397321), questi ultimi perfezionatisi alle ore 19:20 del 15/12/2020, accettati dalla cancelleria nella giornata del
16/12/2020.
7.6. La circostanza che il sistema abbia restituito un duplice messaggio di errore, nella giornata del 3/12/2020, non implica necessariamente una condotta negligente del difensore, trattandosi di un messaggio che esprime, semplicemente, l'impossibilità del sistema di caricare l'atto depositato nel fascicolo telematico.
Allo stesso tempo, però, il messaggio di errore non è necessariamente sintomatico di un malfunzionamento del sistema (come sostanzialmente dedotto dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate).
Nel caso in esame, a fronte della conoscenza dell'esito negativo del deposito, sin dal
3/12/2020, era onere dell'appellante provvedere tempestivamente ad effettuare un nuovo deposito ovvero, alternativamente, formulare tempestiva istanza di rimessione in termini,
pagina 8 di 11 onde consentire le necessarie verifiche di cancelleria;
di contro, l'appellante ha provveduto al nuovo deposito soltanto dopo otto giorni, in data 11/12/2020 (e poi, nuovamente, dopo dodici giorni dal messaggio di errore, il 15/12/2020), allorquando il termine per l'iscrizione a ruolo era spirato, senza formulare alcuna istanza di rimessione in termini.
Invero, la parte non ha inteso formulare istanza di rimessione in termini neppure all'esito della costituzione della parte appellata e dell'eccezione di improcedibilità da essa sollevata, limitandosi a depositare le note di cui si è trascritto interamente il contenuto e la documentazione sopra indicata, da cui non è possibile evincere neppure una smentita dei messaggi di errore del sistema [sull'onere della parte in ipotesi di messaggio di errore e mancato perfezionamento del deposito, cfr. Cass., sez. I, 3 gennaio 2025, ord n. 69: “In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini”; cfr. anche Cass., sez. L., 12 gennaio 2024, ord. n. 1348: “In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria”].
7.7. Tanto premesso, in mancanza di tempestiva istanza di rimessione in termini e di prova della non imputabilità della decadenza alla parte, l'iscrizione della causa a ruolo, il
15/12/2025, a fronte della notifica dell'atto di appello il 27/11/2020, deve ritenersi tardiva, con conseguente improcedibilità dell'appello.
pagina 9 di 11 8. L'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento danni formulata dall'appellante soltanto nel presente grado di giudizio, sollevata dall'appellato CP_1
, deve ritenersi assorbita dalla superiore statuizione.
[...]
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
10. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello spiegato da avverso la sentenza n. Parte_1
578/2020 del 25-26 agosto 2020 del Tribunale di PA;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato , delle spese CP_1
di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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