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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 942 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 02 Dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Monza, estensore Giudice Dott. Fabrizio Carletti, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Alessandro Mineo ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. Giancarlo Esposti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, via C. Farini n.8
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 30/08/2024.
1
Per l'appellata: come da memoria difensiva depositata in data 13/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello depositato il 30/08/24 l' ha proposto impugnazione Pt_1
avverso la sentenza n. 194/2024 con la quale il Tribunale di Monza accoglieva il ricorso proposto da , dichiarando “l'irripetibilità delle somme Controparte_1 erogate dall' alla ricorrente dal 1.8.2021 / 30.6.2022 a titolo di indennità di Pt_1
NASPI per Euro 7.918,67” con condanna dell' alla restituzione di quanto Pt_1
trattenuto sulla pensione cat. Vo n. 10047581 oltre accessori di legge, oltre alle spese di lite per Euro 854,00.
, titolare di pensione anticipata VO n. 10047581 con decorrenza Controparte_1
01/06/22, aveva ricevuto avviso dall' di accertamento dell'indebito relativo alla Pt_1
prestazione di indennità di disoccupazione NASPI percepita dal 01/08/21 sino al
30.06.22 per l'importo complessivo di Euro 7.918,67.
Il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda ricorrente in base all'art. 2 co. 40
e 41 L. 92/2012 valutando che le due prestazioni non si sono mai sovrapposte e che la domanda amministrativa di pensione di anzianità sia un requisito costitutivo del relativo diritto: risultando la domanda risalente al giugno 2022 con decorrenza in concreto del diritto alla pensione da quella mensilità, è solo a partire da quel momento che si ha la decadenza dalla fruizione della NASPI, risultando irrilevante la data – 01/08/2021 - di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
L' con un unico articolato motivo di appello, censura la sentenza per erronea Pt_1 interpretazione dell'art. 2 comma 40 lett. c) della L. 92/2012, che dispone la decadenza dalla fruizione della indennità di disoccupazione nel caso di
“raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
La parte appellante precisa che in base alla recente giurisprudenza di Cassazione non è consentito di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito e che l'interpretazione fornita dal Tribunale di Monza altro non è che la riproposizione della disciplina previgente (art. 6 D.L. 148/93 conv. in L. 236/93).
Ha resistito l'appellato con memoria del 13/11/24, difendendo la sentenza ed insistendo per il rigetto del gravame.
2
All'udienza del 02 dicembre 2024 la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è fondato.
Il thema decidendum concerne l'interpretazione dell'art. 2, comma 40, lett. c) della legge 28 giugno 2012, n. 92, e, di conseguenza, la sussistenza o meno del diritto alla prestazione detta NASPI da parte di un assicurato che antecedentemente e, precisamente, già a far data dal 1 Agosto 2021, aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi per conseguire il diritto alla pensione di anzianità.
Si tratta di dirimere se il diritto alla prestazione di disoccupazione venga meno dalla data di maturazione dei requisiti del pensionamento di anzianità oppure dalla data della concreta percezione della pensione medesima, a seguito della presentazione della domanda da parte dell'assicurato (nella specie intervenuta nel giugno 2022).
Invero, l'art. 2, comma 40, legge 28.6.2012 n. 92 espressamente dispone che: "Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità.Sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI”.
L'interpretazione letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c), cit., pone come limite per la fruizione della NASPI non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato" e la chiara e precisa disposizione normativa sopra ricordata, che dispone la decadenza dal trattamento di disoccupazione (con correlato obbligo di restituire quanto a tale titolo eventualmente percepito), non lascia spazio alcuno ad un'interpretazione diversa da quella letterale.
Il Tribunale di Monza ha quindi operato una interpretazione della disposizione normativa citata del tutto avulsa dal dato letterale e dalla stessa ratio legis in forza della quale non è necessario alcun trattamento a sostegno del reddito allorché
l'interessato abbia maturato ed abbia, quindi, diritto a percepire il trattamento pensionistico.
3
A conforto della detta interpretazione è intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione che ha chiarito: “L'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non invece fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato i predetti requisiti.” (Cass n.
11965/2024).
Elementi pacifici, già acquisiti in primo grado, sono il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di in data 01/08/2021 e l'indebito accertato Controparte_1 dall' per il periodo di fruizione della NASPI dal 01/08/2021 sino al 30/06/2022, Pt_1
data di decorrenza in concreto della pensione.
In conclusione, la sentenza impugnata, per tutte le ragioni che precedono, deve essere riformata e rigettata la domanda svolta da . Controparte_1
Tenuto conto della novità della pronuncia di legittimità, e delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali di merito sussistono giuste ragioni per compensare le spese del doppio grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Monza, rigetta il ricorso proposto da . Controparte_1
Le spese di lite del doppio grado sono compensate.
Milano, 02 Dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Silvia Marina Ravazzoni
4
N.R.G. 942 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 02 Dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Monza, estensore Giudice Dott. Fabrizio Carletti, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Alessandro Mineo ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. Giancarlo Esposti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, via C. Farini n.8
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 30/08/2024.
1
Per l'appellata: come da memoria difensiva depositata in data 13/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello depositato il 30/08/24 l' ha proposto impugnazione Pt_1
avverso la sentenza n. 194/2024 con la quale il Tribunale di Monza accoglieva il ricorso proposto da , dichiarando “l'irripetibilità delle somme Controparte_1 erogate dall' alla ricorrente dal 1.8.2021 / 30.6.2022 a titolo di indennità di Pt_1
NASPI per Euro 7.918,67” con condanna dell' alla restituzione di quanto Pt_1
trattenuto sulla pensione cat. Vo n. 10047581 oltre accessori di legge, oltre alle spese di lite per Euro 854,00.
, titolare di pensione anticipata VO n. 10047581 con decorrenza Controparte_1
01/06/22, aveva ricevuto avviso dall' di accertamento dell'indebito relativo alla Pt_1
prestazione di indennità di disoccupazione NASPI percepita dal 01/08/21 sino al
30.06.22 per l'importo complessivo di Euro 7.918,67.
Il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda ricorrente in base all'art. 2 co. 40
e 41 L. 92/2012 valutando che le due prestazioni non si sono mai sovrapposte e che la domanda amministrativa di pensione di anzianità sia un requisito costitutivo del relativo diritto: risultando la domanda risalente al giugno 2022 con decorrenza in concreto del diritto alla pensione da quella mensilità, è solo a partire da quel momento che si ha la decadenza dalla fruizione della NASPI, risultando irrilevante la data – 01/08/2021 - di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
L' con un unico articolato motivo di appello, censura la sentenza per erronea Pt_1 interpretazione dell'art. 2 comma 40 lett. c) della L. 92/2012, che dispone la decadenza dalla fruizione della indennità di disoccupazione nel caso di
“raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
La parte appellante precisa che in base alla recente giurisprudenza di Cassazione non è consentito di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito e che l'interpretazione fornita dal Tribunale di Monza altro non è che la riproposizione della disciplina previgente (art. 6 D.L. 148/93 conv. in L. 236/93).
Ha resistito l'appellato con memoria del 13/11/24, difendendo la sentenza ed insistendo per il rigetto del gravame.
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All'udienza del 02 dicembre 2024 la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è fondato.
Il thema decidendum concerne l'interpretazione dell'art. 2, comma 40, lett. c) della legge 28 giugno 2012, n. 92, e, di conseguenza, la sussistenza o meno del diritto alla prestazione detta NASPI da parte di un assicurato che antecedentemente e, precisamente, già a far data dal 1 Agosto 2021, aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi per conseguire il diritto alla pensione di anzianità.
Si tratta di dirimere se il diritto alla prestazione di disoccupazione venga meno dalla data di maturazione dei requisiti del pensionamento di anzianità oppure dalla data della concreta percezione della pensione medesima, a seguito della presentazione della domanda da parte dell'assicurato (nella specie intervenuta nel giugno 2022).
Invero, l'art. 2, comma 40, legge 28.6.2012 n. 92 espressamente dispone che: "Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità.Sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI”.
L'interpretazione letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c), cit., pone come limite per la fruizione della NASPI non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato" e la chiara e precisa disposizione normativa sopra ricordata, che dispone la decadenza dal trattamento di disoccupazione (con correlato obbligo di restituire quanto a tale titolo eventualmente percepito), non lascia spazio alcuno ad un'interpretazione diversa da quella letterale.
Il Tribunale di Monza ha quindi operato una interpretazione della disposizione normativa citata del tutto avulsa dal dato letterale e dalla stessa ratio legis in forza della quale non è necessario alcun trattamento a sostegno del reddito allorché
l'interessato abbia maturato ed abbia, quindi, diritto a percepire il trattamento pensionistico.
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A conforto della detta interpretazione è intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione che ha chiarito: “L'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non invece fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato i predetti requisiti.” (Cass n.
11965/2024).
Elementi pacifici, già acquisiti in primo grado, sono il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di in data 01/08/2021 e l'indebito accertato Controparte_1 dall' per il periodo di fruizione della NASPI dal 01/08/2021 sino al 30/06/2022, Pt_1
data di decorrenza in concreto della pensione.
In conclusione, la sentenza impugnata, per tutte le ragioni che precedono, deve essere riformata e rigettata la domanda svolta da . Controparte_1
Tenuto conto della novità della pronuncia di legittimità, e delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali di merito sussistono giuste ragioni per compensare le spese del doppio grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Monza, rigetta il ricorso proposto da . Controparte_1
Le spese di lite del doppio grado sono compensate.
Milano, 02 Dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Silvia Marina Ravazzoni
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