Articolo 15 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 14Articolo 16
Versione
2 gennaio 1968
Art. 15.
Il passaporto ordinario:
a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;
b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia, firmata ed autenticata.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1968
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