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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/10/2024, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4298/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e Parte_1 Controparte_1
entrambi con gli avv.ti ZANELLA RAFFAELLA e MARIA NOVELLA GALIZIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 27/08/2011.
1 I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 01/10/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura ininterrottamente da oltre sei mesi, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/08/2011 da nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al Controparte_1
n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
MIANE alle seguenti condizioni:
1. si conferma che, come in sede di separazione, il figlio minore è Persona_1
affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ed ha ed avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre, in favore della quale conseguentemente si conferma l'assegnazione della casa familiare con pertinenze e arredi, sita in Susegana (TV), via San
Giuseppe n. 10 e di cui la signora è già comproprietaria;
Pt_1
2. come in sede di separazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza, mentre la eserciteranno congiuntamente per tutto ciò che riguarda l'istruzione, l'educazione, gli aspetti sanitari e di cura e le questioni più importanti per la crescita del figlio;
a tale proposito si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per un suo sviluppo psicofisico equilibrato, con la
2 finalità di condividere ogni relativa decisione;
3. si conferma che, come statuito in sede di separazione, gli arredi e corredi presenti nell'abitazione familiare sono rimasti nella esclusiva proprietà della signora Pt_1
;
[...]
4. si conferma che, come stabilito in sede di separazione, i tempi di permanenza del figlio con il padre verranno concordati tra i genitori per ogni settimana con almeno una Per_1
settimana di anticipo, tenendo conto degli orari lavorativi del padre (soggetti a turni variabili) e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio rispettando la Per_1
misura minima di almeno un giorno alla settimana, con successivo possibile pernottamento presso il padre;
detti tempi di permanenza potranno anche coincidere con i fine settimana, in via alternata, ma sempre da concordarsi con almeno una settimana di anticipo;
5. si conferma che, come stabilito in sede di separazione, la regolamentazione dei tempi di permanenza di cui al punto che precede sarà valida sia nei periodi scolastici sia in quelli di vacanza scolastica;
le vacanze con ognuno dei genitori (pari ad almeno due settimane anche non consecutive per ogni estate) verranno concordate con congruo anticipo (e possibilmente entro il 30 giugno di ogni anno);
6. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio il signor Per_1 CP_1
con decorrenza dal mese di luglio 2024, verserà a mezzo bonifico bancario
[...]
entro il giorno 15 di ogni mese alla signora l'importo rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici di € 400,00 mensili (precisandosi che fino al Org_1
mese di giugno 2024 devono considerarsi vigenti le previsioni, sul punto, di cui alla separazione consensuale);
7. si conferma che, come stabilito in sede di separazione, l'Assegno Unico per i figli verrà percepito al 100% dalla madre , così come ogni eventuale detrazione Parte_1
fiscale spettante per i figli verrà goduta al 100% dalla madre;
3 8. si conferma che, come stabilito in sede di separazione, il padre Controparte_1
concorrerà nella misura del 50% agli esborsi dovuti per le spese straordinarie che riguardano il figlio, per tali intendendosi quelle mediche e sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dentistiche, odontoiatriche -comprese protesi/apparecchi-, oculistiche, interventi chirurgici, esami diagnostici, analisi cliniche,
visite specialistiche, anche tramite SSN, cicli di cure psicoterapeutiche, logopediche,
fisioterapeutiche, termali et similia); quelle scolastiche, parascolastiche, universitarie e di istruzione e formazione in genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rette e/o tasse scolastiche e universitarie, libri, materiale scolastico, uscite scolastiche, gite, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, dopo scuola, spese alloggiative per frequenza di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages anche post universitari,
ripetizioni, buoni pasto, mensa scolastica o universitaria, formazione culturale tramite corsi e scuole, anche all'estero, viaggi di studio), per attività sportive, ludiche o ricreative
(centri estivi, attività scoutistica o similare, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, campus estivi, di lingua o attività artistiche -ad esempio musica, disegno,
pittura-, e corsi di informatica, ivi comprese le spese per supporti e attrezzature specifiche, attività sportive comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, con la precisazione che l'attuale attività
sportiva già concordata per il figlio e il padel, con tutte le spese eventuali anche Per_1
accessorie ed agonistiche che lo stesso comporterà); spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, di assicurazione e bollo;
con la precisazione che invece la manutenzione ordinaria di detti mezzi (benzina, riparazioni ordinarie,
revisione), così come gli abbonamenti di trasporto con i mezzi pubblici e le spese comunque di trasporto devono intendersi comprese nel mantenimento ordinario;
9. si conferma che, come stabilito in sede di separazione, le spese straordinarie di cui sopra sono subordinate all'accordo dei coniugi, ad eccezione di quelle mediche erogate
4 dal Servizio Sanitario Nazionale, delle rette e tasse scolastiche e universitarie, dei libri di testo, dei centri estivi e del padel o nel caso di mutamento della scelta sportiva, dello sport scelto nonché di assicurazione e bollo del mezzo usato in via prevalente da Per_1
10. confermarsi che, come stabilito in sede di separazione, le spese straordinarie, previo accordo ove necessario o senza accordo ove rientranti nella eccezione del punto che precede, verranno di volta in volta affrontate dalla madre, che trasmetterà la relativa documentazione al padre, il quale provvederà a rimborsare la propria quota del 50% entro
15 giorni dalla ricezione della documentazione;
11. si dichiara che il debito di € 4.500,00 del signor nei confronti della Controparte_1
signora , debito che trovava la sua ragione nel rimborso del denaro speso per Parte_1
l'acquisto dell'auto rimasta in proprietà al signor è estinto con efficacia CP_1
immediata, per intervenuta remissione dello stesso da parte della creditrice e Pt_1
dichiarazione del debitore di volersi avvalere della remissione;
CP_1
12. si dichiara che i coniugi hanno regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione delle obbligazioni relative al mantenimento del figlio come regolate nella separazione consensuale e nelle presenti condizioni;
13. si dichiara che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
14. spese del procedimento compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 02/10/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4298/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e Parte_1 Controparte_1
entrambi con gli avv.ti ZANELLA RAFFAELLA e MARIA NOVELLA GALIZIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 27/08/2011.
1 I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 01/10/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura ininterrottamente da oltre sei mesi, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/08/2011 da nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al Controparte_1
n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
MIANE alle seguenti condizioni:
1. si conferma che, come in sede di separazione, il figlio minore è Persona_1
affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ed ha ed avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre, in favore della quale conseguentemente si conferma l'assegnazione della casa familiare con pertinenze e arredi, sita in Susegana (TV), via San
Giuseppe n. 10 e di cui la signora è già comproprietaria;
Pt_1
2. come in sede di separazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza, mentre la eserciteranno congiuntamente per tutto ciò che riguarda l'istruzione, l'educazione, gli aspetti sanitari e di cura e le questioni più importanti per la crescita del figlio;
a tale proposito si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per un suo sviluppo psicofisico equilibrato, con la
2 finalità di condividere ogni relativa decisione;
3. si conferma che, come statuito in sede di separazione, gli arredi e corredi presenti nell'abitazione familiare sono rimasti nella esclusiva proprietà della signora Pt_1
;
[...]
4. si conferma che, come stabilito in sede di separazione, i tempi di permanenza del figlio con il padre verranno concordati tra i genitori per ogni settimana con almeno una Per_1
settimana di anticipo, tenendo conto degli orari lavorativi del padre (soggetti a turni variabili) e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio rispettando la Per_1
misura minima di almeno un giorno alla settimana, con successivo possibile pernottamento presso il padre;
detti tempi di permanenza potranno anche coincidere con i fine settimana, in via alternata, ma sempre da concordarsi con almeno una settimana di anticipo;
5. si conferma che, come stabilito in sede di separazione, la regolamentazione dei tempi di permanenza di cui al punto che precede sarà valida sia nei periodi scolastici sia in quelli di vacanza scolastica;
le vacanze con ognuno dei genitori (pari ad almeno due settimane anche non consecutive per ogni estate) verranno concordate con congruo anticipo (e possibilmente entro il 30 giugno di ogni anno);
6. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio il signor Per_1 CP_1
con decorrenza dal mese di luglio 2024, verserà a mezzo bonifico bancario
[...]
entro il giorno 15 di ogni mese alla signora l'importo rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici di € 400,00 mensili (precisandosi che fino al Org_1
mese di giugno 2024 devono considerarsi vigenti le previsioni, sul punto, di cui alla separazione consensuale);
7. si conferma che, come stabilito in sede di separazione, l'Assegno Unico per i figli verrà percepito al 100% dalla madre , così come ogni eventuale detrazione Parte_1
fiscale spettante per i figli verrà goduta al 100% dalla madre;
3 8. si conferma che, come stabilito in sede di separazione, il padre Controparte_1
concorrerà nella misura del 50% agli esborsi dovuti per le spese straordinarie che riguardano il figlio, per tali intendendosi quelle mediche e sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dentistiche, odontoiatriche -comprese protesi/apparecchi-, oculistiche, interventi chirurgici, esami diagnostici, analisi cliniche,
visite specialistiche, anche tramite SSN, cicli di cure psicoterapeutiche, logopediche,
fisioterapeutiche, termali et similia); quelle scolastiche, parascolastiche, universitarie e di istruzione e formazione in genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rette e/o tasse scolastiche e universitarie, libri, materiale scolastico, uscite scolastiche, gite, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, dopo scuola, spese alloggiative per frequenza di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages anche post universitari,
ripetizioni, buoni pasto, mensa scolastica o universitaria, formazione culturale tramite corsi e scuole, anche all'estero, viaggi di studio), per attività sportive, ludiche o ricreative
(centri estivi, attività scoutistica o similare, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, campus estivi, di lingua o attività artistiche -ad esempio musica, disegno,
pittura-, e corsi di informatica, ivi comprese le spese per supporti e attrezzature specifiche, attività sportive comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, con la precisazione che l'attuale attività
sportiva già concordata per il figlio e il padel, con tutte le spese eventuali anche Per_1
accessorie ed agonistiche che lo stesso comporterà); spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, di assicurazione e bollo;
con la precisazione che invece la manutenzione ordinaria di detti mezzi (benzina, riparazioni ordinarie,
revisione), così come gli abbonamenti di trasporto con i mezzi pubblici e le spese comunque di trasporto devono intendersi comprese nel mantenimento ordinario;
9. si conferma che, come stabilito in sede di separazione, le spese straordinarie di cui sopra sono subordinate all'accordo dei coniugi, ad eccezione di quelle mediche erogate
4 dal Servizio Sanitario Nazionale, delle rette e tasse scolastiche e universitarie, dei libri di testo, dei centri estivi e del padel o nel caso di mutamento della scelta sportiva, dello sport scelto nonché di assicurazione e bollo del mezzo usato in via prevalente da Per_1
10. confermarsi che, come stabilito in sede di separazione, le spese straordinarie, previo accordo ove necessario o senza accordo ove rientranti nella eccezione del punto che precede, verranno di volta in volta affrontate dalla madre, che trasmetterà la relativa documentazione al padre, il quale provvederà a rimborsare la propria quota del 50% entro
15 giorni dalla ricezione della documentazione;
11. si dichiara che il debito di € 4.500,00 del signor nei confronti della Controparte_1
signora , debito che trovava la sua ragione nel rimborso del denaro speso per Parte_1
l'acquisto dell'auto rimasta in proprietà al signor è estinto con efficacia CP_1
immediata, per intervenuta remissione dello stesso da parte della creditrice e Pt_1
dichiarazione del debitore di volersi avvalere della remissione;
CP_1
12. si dichiara che i coniugi hanno regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione delle obbligazioni relative al mantenimento del figlio come regolate nella separazione consensuale e nelle presenti condizioni;
13. si dichiara che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
14. spese del procedimento compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 02/10/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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