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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/08/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 42/2025 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr Pier Paolo Lanni Presidente relatore dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
dr. Attilio Burti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: Controparte_1
, sede legale in San Giovanni Lupatoto, via Pacinotti n. 30); P.IVA_1
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato il 5.2.25 dalla con Controparte_2 cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
(C.F./P. I.V.A.: ), sul presupposto dell'omesso pagamento di debiti esattoriali
[...] P.IVA_1 per un Importo superiore ad € 600.000; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla debitrice, che si è costituita depositando un ricorso ex art. 44 CCII;
considerato che il ricorso ex art. 44 è stato dichiarato inammissibile con decreto del 28.7.25; rilevato che la debitrice all'udienza del 21.8.25 non si opposta alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che il credito dell'istante non è contestato e comunque risulta dagli estratti di ruolo allegati al ricorso;
considerato che tale debito supera la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII ed esclude il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
considerato che lo stato di insolvenza non è contestato e comunque è stato riconosciuto con il deposito del ricorso ex art. 44 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. Controparte_1
I.V.A.: ), con sede legale in VIA PACINOTTI 30 SAN GIOVANNI P.IVA_1
LUPATOTO;
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatori l'Avv. Silvia Adami e la Dr.ssa in possesso dei CP_3 requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, i quali provvederanno entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 20.1.26 h. 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25/08/2025.
Il Presidente estensore
Pier Paolo Lanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr Pier Paolo Lanni Presidente relatore dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
dr. Attilio Burti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: Controparte_1
, sede legale in San Giovanni Lupatoto, via Pacinotti n. 30); P.IVA_1
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato il 5.2.25 dalla con Controparte_2 cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
(C.F./P. I.V.A.: ), sul presupposto dell'omesso pagamento di debiti esattoriali
[...] P.IVA_1 per un Importo superiore ad € 600.000; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla debitrice, che si è costituita depositando un ricorso ex art. 44 CCII;
considerato che il ricorso ex art. 44 è stato dichiarato inammissibile con decreto del 28.7.25; rilevato che la debitrice all'udienza del 21.8.25 non si opposta alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che il credito dell'istante non è contestato e comunque risulta dagli estratti di ruolo allegati al ricorso;
considerato che tale debito supera la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII ed esclude il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
considerato che lo stato di insolvenza non è contestato e comunque è stato riconosciuto con il deposito del ricorso ex art. 44 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. Controparte_1
I.V.A.: ), con sede legale in VIA PACINOTTI 30 SAN GIOVANNI P.IVA_1
LUPATOTO;
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatori l'Avv. Silvia Adami e la Dr.ssa in possesso dei CP_3 requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, i quali provvederanno entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 20.1.26 h. 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25/08/2025.
Il Presidente estensore
Pier Paolo Lanni