Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/04/2025, n. 7103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7103 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16667/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16667 del 2023, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Angela Pomettini che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’interno in ordine all’istanza di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020 presentata nell’interesse della ricorrente
e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento e a rilasciare il permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che:
- parte ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’interno in ordine all’istanza di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020 presentata nell’interesse della ricorrente e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento e a rilasciare il permesso di soggiorno;
- il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- infatti, dalla costituzione dell’amministrazione emerge che la Prefettura ha respinto la domanda di emersione con provvedimento emesso il -OMISSIS-;
- ne deriva che nella fattispecie non sussiste il silenzio posto dalla parte ricorrente a fondamento del gravame il che preclude l’accoglimento delle domande proposte con l’atto introduttivo;
- per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO