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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 18/02/2025
R.G. 1325/2022
Innanzi al Giudice del Lavoro sono presenti:
Parte ricorrente avv. OL ED, rappresentato e difeso da se stesso, il quale si riporta alle deduzioni già rassegnate e rappresenta che per vicenda del tutto analoga il Tribunale di Avellino, Giudice del Lavoro dott. Vernillo, ha accolto il ricorso con sentenza 649/2024, che esibisce.
Il procuratore dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla propria presenza.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1325/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
TRA
ED OL (c.f. ), rappresentato e difeso da se C.F._1 stesso ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Avellino, via Casale n. 5
(indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Roma 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29.04.2022 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “affinché l'On.le Giudice adito voglia accogliere il ricorso e quindi annullare, porre nel nulla la ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata n. N.OI 0000172082- apparentemente priva di data- (prot. 0800. CP_1 30/03/2022.0130621) notificata in data 19 aprile 2022 dichiarando che nulla è dovuto dall'avv. RD NO per i titoli e le causali indicate in narrativa;
in via subordinata concedersi il termine per il pagamento ex art. comma 1 bis d.l.463/83.
Vinte le spese e i compensi professionali”.
A sostegno del ricorso esponeva di aver ricevuto, in data 19 aprile 2022, notifica dell'ordinanza ingiunzione N.OI0000172082 con la quale l' sede di Avellino CP_1 contestava all'odierno ricorrente -nella sua qualità di legale rappresentante della società ASA Avellino Servizi Ambientali spa- la violazione dell'art. 2 comma 1-bis del d.l. del 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 638/83 per presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, conseguendone la irrogazione di una sanzione pari ad € 23.000,00.
Rappresentava di essere stato, nel periodo giugno 2010 - ottobre 2010, Presidente del
Consiglio di Amministrazione della , Parte_1 nonché attuale liquidatore dall'ottobre 2010.
Impugnava il provvedimento sanzionatorio, anzitutto eccependo l'omesso invio del prodromico avviso di accertamento posto alla base della ordinanza ingiunzione e la conseguente decadenza dell'ente dalla potestà sanzionatoria, anche per violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo e del diritto al pagamento in misura ridotta, come previsto dalla legge, oltre che il decorso del termine di prescrizione quinquennale in ragione del tempo trascorso rispetto alla pretesa violazione, ed altresì il vizio di motivazione e l'assenza di espletamento di attività sociale da parte della succitata impresa dopo il 29.3.2011, data della cessione d'azienda a terzi.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, rassegnando le conclusioni come innanzi riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Chiedeva di verificare la tempestività dell'opposizione entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983 da parte di detta società, di cui era responsabile il ricorrente in veste di l. r. p. t.. Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 8 del
15.1.2016, ossia dopo il 6.2.2016, ed in specie nella data di ricezione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, nonché in considerazione della valida notificazione dell'avviso d'accertamento, oltre che per la sospensione dei termini per effetto delle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020.
Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico, recante prot.
0800.28/04/2017.0101329 del 28/04/2017 - presupposto dell'ordinanza CP_1 ingiunzione gravata - era stato regolarmente notificato al ricorrente in data
17/07/2017, a mezzo del servizio postale.
Sosteneva la sussistenza di completa motivazione dell'atto opposto, anche per relationem in virtù del richiamo all'atto di contestazione, contenente piena esplicitazione della pretesa.
Affermava la sussistenza della violazione e del presupposto sanzionatorio.
Esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di € 23.000,00 alla somma di €
10.000,00, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata, da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza di discussione.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito: verificare la tempestività dell'opposizione con ogni consequenziale pronuncia;
disattesa e reietta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, confermare il provvedimento sanzionatorio gravato come rideterminato, in sede di autotutela, con l'allegato provvedimento di riduzione della sanzione amministrativa.
Condannare l'opponente alla refusione delle spese in favore dell' . CP_1
Nel corso del giudizio, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 23 D. L. 48/2023, conv. con mod. da L. 85/2023, l'Istituto di previdenza provvedeva ad una nuova rideterminazione della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, individuando l'importo da corrispondere nella somma di € 2.372,00, con facoltà per il ricorrente di effettuare il pagamento in misura ridotta mediante il versamento di importo pari alla metà della sanzione (€ 1.186,00), oltre le spese del procedimento amministrativo.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22
L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ancora in via preliminare, giova osservare che il ricorrente ha ammesso di rivestire la carica di liquidatore della società detta, sicché deve considerarsi correttamente individuato quale potenziale destinatario della sanzione pecuniaria opposta e, con ciò, titolare dell'astratta qualità di debitore, munito dunque della legitimatio ad causam.
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto va accolto.
Va rilevato, anzitutto, che, come dedotto dal ricorrente, identica questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta da altro Giudice di questo Tribunale con la sentenza n. 694/2024, resa a definizione del procedimento R.G. 673/2022, avente ad oggetto un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pur con le dovute precisazioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011. V. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”).
Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi.
5. Ciò rilevato, vale premettere che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza ex D. Lgs. n. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, CP_1 ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981. Nella progressione del procedimento sanzionatorio dell'illecito ammnistrativo ove non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione i suoi estremi debbono essere notificati agli interessati (se residenti in Italia) entro il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 L. 689/1981, qui rilevante, (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”).
Entro il successivo termine di sessanta giorni (dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione) il trasgressore viene ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta (art. 16).
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto all'ufficio periferico del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (o, in mancanza, al prefetto), organi ai quali gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti (art. 17). Solo all'esito la autorità competente emette la ordinanza motivata di ingiunzione (se non ritenga di archiviare), (art. 18) per la cui notificazione è previsto il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione (art. 28 L. 689/1981).
Giova sul punto rammentare che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L.,
Sentenza n. 7681 del 02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto;
ancora, il Supremo
Collegio (Sez. L., Sentenza n. 11559 del 11/05/2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, prevede, come sopra evidenziato, la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione.
L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art.14 sopra ricordato (art. 6 D.Lgs. 8/2016: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n.689”).
Quanto agli effetti della notifica tardiva, l'art. 14 della Legge n. 689/1981 opera non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016.
L'art. 9, intitolato alla “trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” commi 2
e 4 del D.lgs. n. 8/2016 non fa che confermare il termine di 90 giorni e la decorrenza stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 14 Legge n. 689/1981.
L'articolo citato prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la
“ritrasmissione” in sede amministrativa segna anche la decorrenza della notifica degli
“estremi della violazione” da effettuarsi nei confronti del trasgressore.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il “vuoto” normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14
L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso percorso interpretativo.
Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l' CP_1 ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa.
In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D. Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art. 14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista, trattandosi di fattispecie sussunta dall' in un illecito CP_1 amministrativo ed avendo il ricorrente eccepito l'inosservanza di tale termine, lamentando l'insussistenza dell'atto di accertamento.
Posto che nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al mese di gennaio-marzo 2011, il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del
D. Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella CP_1 condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa (cfr. per una ricostruzione in questi termini C. A. Torino sent. n. 89/2023 e 111/2023).
Quanto previsto più di recente dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo cui “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in contestazione” conforta l'opzione ermeneutica di cui sopra, in quanto nella fattispecie oggetto di causa la disciplina ratione temporis applicabile non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall'art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine.
Alla luce delle su esposte coordinate ermeneutiche, l'effetto estintivo si è prodotto, posto che la prima contestazione da parte dell' nei confronti del ricorrente, risulta CP_1 notificata il 17/7/2017, ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 6.2.2016.
Né l' ha allegato e provato la sussistenza di particolari esigenze che abbiano potuto CP_1 ritardare la conclusione del procedimento accertativo, ad esempio deducendo la necessità di accertamenti integrativi, in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati eventualmente acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto detto rilievo conduce, per l'espressa previsione dello stesso art. 14 succitato, all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. civ., n. 363 del 9.1.2019; Cass. civ., n. 11458 del
11.5.2018; Cass. civ., n. 12002 del 28.05.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 9936 del
08/05/2014).
6. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, complessivamente considerate, la notifica dell'atto di accertamento della violazione di cui all'art. 2 comma
1 bis del d.l. n. 463/1983 risulta effettuata soltanto in data 17/7/2017 per l'anno 2011, dunque tardivamente rispetto al termine di 90 giorni, considerando che l'osservanza del termine era imposta a far data dall'entrata in vigore della D. Lgs. n. 8/2016, ovvero dal 6.2.2016.
L'ordinanza ingiunzione impugnata va pertanto annullata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
7. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1325/2022 R.G
Lavoro, proposto da RD NO con ricorso depositato in data 29.04.2022, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) accoglimento il ricorso, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 18.02.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 18/02/2025
R.G. 1325/2022
Innanzi al Giudice del Lavoro sono presenti:
Parte ricorrente avv. OL ED, rappresentato e difeso da se stesso, il quale si riporta alle deduzioni già rassegnate e rappresenta che per vicenda del tutto analoga il Tribunale di Avellino, Giudice del Lavoro dott. Vernillo, ha accolto il ricorso con sentenza 649/2024, che esibisce.
Il procuratore dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla propria presenza.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1325/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
TRA
ED OL (c.f. ), rappresentato e difeso da se C.F._1 stesso ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Avellino, via Casale n. 5
(indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Roma 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29.04.2022 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “affinché l'On.le Giudice adito voglia accogliere il ricorso e quindi annullare, porre nel nulla la ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata n. N.OI 0000172082- apparentemente priva di data- (prot. 0800. CP_1 30/03/2022.0130621) notificata in data 19 aprile 2022 dichiarando che nulla è dovuto dall'avv. RD NO per i titoli e le causali indicate in narrativa;
in via subordinata concedersi il termine per il pagamento ex art. comma 1 bis d.l.463/83.
Vinte le spese e i compensi professionali”.
A sostegno del ricorso esponeva di aver ricevuto, in data 19 aprile 2022, notifica dell'ordinanza ingiunzione N.OI0000172082 con la quale l' sede di Avellino CP_1 contestava all'odierno ricorrente -nella sua qualità di legale rappresentante della società ASA Avellino Servizi Ambientali spa- la violazione dell'art. 2 comma 1-bis del d.l. del 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 638/83 per presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, conseguendone la irrogazione di una sanzione pari ad € 23.000,00.
Rappresentava di essere stato, nel periodo giugno 2010 - ottobre 2010, Presidente del
Consiglio di Amministrazione della , Parte_1 nonché attuale liquidatore dall'ottobre 2010.
Impugnava il provvedimento sanzionatorio, anzitutto eccependo l'omesso invio del prodromico avviso di accertamento posto alla base della ordinanza ingiunzione e la conseguente decadenza dell'ente dalla potestà sanzionatoria, anche per violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo e del diritto al pagamento in misura ridotta, come previsto dalla legge, oltre che il decorso del termine di prescrizione quinquennale in ragione del tempo trascorso rispetto alla pretesa violazione, ed altresì il vizio di motivazione e l'assenza di espletamento di attività sociale da parte della succitata impresa dopo il 29.3.2011, data della cessione d'azienda a terzi.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, rassegnando le conclusioni come innanzi riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Chiedeva di verificare la tempestività dell'opposizione entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983 da parte di detta società, di cui era responsabile il ricorrente in veste di l. r. p. t.. Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 8 del
15.1.2016, ossia dopo il 6.2.2016, ed in specie nella data di ricezione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, nonché in considerazione della valida notificazione dell'avviso d'accertamento, oltre che per la sospensione dei termini per effetto delle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020.
Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico, recante prot.
0800.28/04/2017.0101329 del 28/04/2017 - presupposto dell'ordinanza CP_1 ingiunzione gravata - era stato regolarmente notificato al ricorrente in data
17/07/2017, a mezzo del servizio postale.
Sosteneva la sussistenza di completa motivazione dell'atto opposto, anche per relationem in virtù del richiamo all'atto di contestazione, contenente piena esplicitazione della pretesa.
Affermava la sussistenza della violazione e del presupposto sanzionatorio.
Esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di € 23.000,00 alla somma di €
10.000,00, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata, da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza di discussione.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito: verificare la tempestività dell'opposizione con ogni consequenziale pronuncia;
disattesa e reietta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, confermare il provvedimento sanzionatorio gravato come rideterminato, in sede di autotutela, con l'allegato provvedimento di riduzione della sanzione amministrativa.
Condannare l'opponente alla refusione delle spese in favore dell' . CP_1
Nel corso del giudizio, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 23 D. L. 48/2023, conv. con mod. da L. 85/2023, l'Istituto di previdenza provvedeva ad una nuova rideterminazione della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, individuando l'importo da corrispondere nella somma di € 2.372,00, con facoltà per il ricorrente di effettuare il pagamento in misura ridotta mediante il versamento di importo pari alla metà della sanzione (€ 1.186,00), oltre le spese del procedimento amministrativo.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22
L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ancora in via preliminare, giova osservare che il ricorrente ha ammesso di rivestire la carica di liquidatore della società detta, sicché deve considerarsi correttamente individuato quale potenziale destinatario della sanzione pecuniaria opposta e, con ciò, titolare dell'astratta qualità di debitore, munito dunque della legitimatio ad causam.
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto va accolto.
Va rilevato, anzitutto, che, come dedotto dal ricorrente, identica questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta da altro Giudice di questo Tribunale con la sentenza n. 694/2024, resa a definizione del procedimento R.G. 673/2022, avente ad oggetto un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pur con le dovute precisazioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011. V. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”).
Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi.
5. Ciò rilevato, vale premettere che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza ex D. Lgs. n. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, CP_1 ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981. Nella progressione del procedimento sanzionatorio dell'illecito ammnistrativo ove non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione i suoi estremi debbono essere notificati agli interessati (se residenti in Italia) entro il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 L. 689/1981, qui rilevante, (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”).
Entro il successivo termine di sessanta giorni (dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione) il trasgressore viene ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta (art. 16).
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto all'ufficio periferico del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (o, in mancanza, al prefetto), organi ai quali gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti (art. 17). Solo all'esito la autorità competente emette la ordinanza motivata di ingiunzione (se non ritenga di archiviare), (art. 18) per la cui notificazione è previsto il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione (art. 28 L. 689/1981).
Giova sul punto rammentare che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L.,
Sentenza n. 7681 del 02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto;
ancora, il Supremo
Collegio (Sez. L., Sentenza n. 11559 del 11/05/2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, prevede, come sopra evidenziato, la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione.
L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art.14 sopra ricordato (art. 6 D.Lgs. 8/2016: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n.689”).
Quanto agli effetti della notifica tardiva, l'art. 14 della Legge n. 689/1981 opera non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016.
L'art. 9, intitolato alla “trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” commi 2
e 4 del D.lgs. n. 8/2016 non fa che confermare il termine di 90 giorni e la decorrenza stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 14 Legge n. 689/1981.
L'articolo citato prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la
“ritrasmissione” in sede amministrativa segna anche la decorrenza della notifica degli
“estremi della violazione” da effettuarsi nei confronti del trasgressore.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il “vuoto” normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14
L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso percorso interpretativo.
Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l' CP_1 ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa.
In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D. Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art. 14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista, trattandosi di fattispecie sussunta dall' in un illecito CP_1 amministrativo ed avendo il ricorrente eccepito l'inosservanza di tale termine, lamentando l'insussistenza dell'atto di accertamento.
Posto che nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al mese di gennaio-marzo 2011, il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del
D. Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella CP_1 condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa (cfr. per una ricostruzione in questi termini C. A. Torino sent. n. 89/2023 e 111/2023).
Quanto previsto più di recente dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo cui “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in contestazione” conforta l'opzione ermeneutica di cui sopra, in quanto nella fattispecie oggetto di causa la disciplina ratione temporis applicabile non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall'art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine.
Alla luce delle su esposte coordinate ermeneutiche, l'effetto estintivo si è prodotto, posto che la prima contestazione da parte dell' nei confronti del ricorrente, risulta CP_1 notificata il 17/7/2017, ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 6.2.2016.
Né l' ha allegato e provato la sussistenza di particolari esigenze che abbiano potuto CP_1 ritardare la conclusione del procedimento accertativo, ad esempio deducendo la necessità di accertamenti integrativi, in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati eventualmente acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto detto rilievo conduce, per l'espressa previsione dello stesso art. 14 succitato, all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. civ., n. 363 del 9.1.2019; Cass. civ., n. 11458 del
11.5.2018; Cass. civ., n. 12002 del 28.05.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 9936 del
08/05/2014).
6. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, complessivamente considerate, la notifica dell'atto di accertamento della violazione di cui all'art. 2 comma
1 bis del d.l. n. 463/1983 risulta effettuata soltanto in data 17/7/2017 per l'anno 2011, dunque tardivamente rispetto al termine di 90 giorni, considerando che l'osservanza del termine era imposta a far data dall'entrata in vigore della D. Lgs. n. 8/2016, ovvero dal 6.2.2016.
L'ordinanza ingiunzione impugnata va pertanto annullata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
7. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1325/2022 R.G
Lavoro, proposto da RD NO con ricorso depositato in data 29.04.2022, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) accoglimento il ricorso, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 18.02.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)