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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/12/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 402/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 402/2024 R.G.A.C.C., promossa da
in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dagli Parte_2
avv.ti Sabina Monaco, Francesca Dionisi e Giuseppina Leuzzi
- Appellante -
nei confronti di
Controparte_1
, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa “ope legis”
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- Appellata -
********
1 OGGETTO: “Controversie di diritto amministrativo”.
All'udienza di discussione del 9.12.2025 la causa è stata decisa.
FATTO e DIRITTO
1. – L'appellante ha impugnato la sentenza n. 3780/2023 con la quale il giudice unico del
Tribunale di Bari ha: 1) rigettato l'opposizione da lui proposta, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale di Parte_2 Parte_2
, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 652 emessa Parte_2
in data 11.5.2017 dal Direttore dell' , con la Controparte_1
quale è stato ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di €
20.000,00 per la violazione dell'art. 7 co.
3-quater D.L. n. 158/2012, convertito con L. n.
189/2012, per aver installato e consentito l'uso di apparecchi e congegni da divertimento che,
attraverso una connessione telematica, accedevano a piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari “online”, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; 2)
nulla ha disposto per le spese del processo.
2. – Al gravame ha resistito l'Amministrazione, che ne ha chiesto l'integrale reiezione.
3. – Con ordinanza del 4-13.6.2024 l'intestata Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 cpc (per mancanza di capi esecutivi della sentenza impugnata).
4. – All'udienza del 7.10.2025 il Collegio ha preso atto che l' Controparte_1
ha revocato “in autotutela” l'ordinanza ingiunzione originariamente opposta, a seguito della
[...]
sentenza n. 104 del 7.5.2025 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 7 co.
3-quater D.L. 13.9.2012 n. 158, convertito, con modificazioni, nella L.
8.11.2012 n. 189 e dell'art. 1 co. 923, primo periodo, L. 28.12.2015 n. 208, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'anzidetto art. 7 co.
3-quater D.L. n.
158/2012, come convertito in legge.
2 4.1. – Pertanto, alla medesima udienza del 7.10.2025, è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis cpc, alla quale entrambe le parti hanno aderito.
5. – Poiché è intervenuta l'integrale eliminazione della materia di lite, non può farsi luogo alla prosecuzione del processo stante il sopravvenuto difetto di interesse ad una pronunzia sul merito della causa, dovendosi pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere.
6. – Le spese del processo sono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio ed in Parte_1
qualità di titolare della ditta individuale di gioco Parte_2
sportivo , nei confronti dell' avverso la sentenza Parte_2 Controparte_1
del Tribunale di Bari n. 3780/2023 del 28.9.2023, con ricorso depositato il 27.3.2024, così
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
3
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 402/2024 R.G.A.C.C., promossa da
in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dagli Parte_2
avv.ti Sabina Monaco, Francesca Dionisi e Giuseppina Leuzzi
- Appellante -
nei confronti di
Controparte_1
, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa “ope legis”
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- Appellata -
********
1 OGGETTO: “Controversie di diritto amministrativo”.
All'udienza di discussione del 9.12.2025 la causa è stata decisa.
FATTO e DIRITTO
1. – L'appellante ha impugnato la sentenza n. 3780/2023 con la quale il giudice unico del
Tribunale di Bari ha: 1) rigettato l'opposizione da lui proposta, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale di Parte_2 Parte_2
, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 652 emessa Parte_2
in data 11.5.2017 dal Direttore dell' , con la Controparte_1
quale è stato ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di €
20.000,00 per la violazione dell'art. 7 co.
3-quater D.L. n. 158/2012, convertito con L. n.
189/2012, per aver installato e consentito l'uso di apparecchi e congegni da divertimento che,
attraverso una connessione telematica, accedevano a piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari “online”, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; 2)
nulla ha disposto per le spese del processo.
2. – Al gravame ha resistito l'Amministrazione, che ne ha chiesto l'integrale reiezione.
3. – Con ordinanza del 4-13.6.2024 l'intestata Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 cpc (per mancanza di capi esecutivi della sentenza impugnata).
4. – All'udienza del 7.10.2025 il Collegio ha preso atto che l' Controparte_1
ha revocato “in autotutela” l'ordinanza ingiunzione originariamente opposta, a seguito della
[...]
sentenza n. 104 del 7.5.2025 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 7 co.
3-quater D.L. 13.9.2012 n. 158, convertito, con modificazioni, nella L.
8.11.2012 n. 189 e dell'art. 1 co. 923, primo periodo, L. 28.12.2015 n. 208, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'anzidetto art. 7 co.
3-quater D.L. n.
158/2012, come convertito in legge.
2 4.1. – Pertanto, alla medesima udienza del 7.10.2025, è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis cpc, alla quale entrambe le parti hanno aderito.
5. – Poiché è intervenuta l'integrale eliminazione della materia di lite, non può farsi luogo alla prosecuzione del processo stante il sopravvenuto difetto di interesse ad una pronunzia sul merito della causa, dovendosi pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere.
6. – Le spese del processo sono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio ed in Parte_1
qualità di titolare della ditta individuale di gioco Parte_2
sportivo , nei confronti dell' avverso la sentenza Parte_2 Controparte_1
del Tribunale di Bari n. 3780/2023 del 28.9.2023, con ricorso depositato il 27.3.2024, così
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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