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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/09/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2021 /2371
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 12.09.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2371/2021 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049-2051 e 2052 cc e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Marseglia in Parte_1 virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attrice
E
in persona dell'amministratore legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Salvatore in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Quintino Catino in virtù di Controparte_1 mandato in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio
Terzo chiamato in causa
E , rappresentata e difesa dall'Avv. G. Marcello Pascali in virtù di Controparte_2 mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Terzo chiamato in causa
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Frigoli in virtù di Controparte_3 mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Terzo chiamato in causa
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
Preliminarmente viene esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa per mancato esperimento della procedura di mediazione: l'eccezione è infondata e viene rigettata in quanto l'attrice ha regolarmente espletato la procedura di mediazione nei confronti del Parte_1 convenuto con esito negativo, come risulta dalla documentazione in atti e non era necessario che lo facesse anche nei confronti dei terzi successivamente chiamati in causa come è giurisprudenza costante che ha chiarito che “l'obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo;
di conseguenza, le domande rivolte nei confronti di questi soggetti non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità”
Quest'ultima, infatti, costituisce una deroga all'esercizio di azione in giudizio previsto dall'art. 24 Cost., dovendo conseguentemente essere interpretata in senso restrittivo;
per di più la eccezione di improcedibilità (art. 5 n. 2 D.Lgs 28/2010) è eccepita “dal convenuto”, qualificazione che il codice di rito riferisce al destinatario della vocatio in ius da parte attrice”. Oltretutto, risulterebbe incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo il possibile esperimento “in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio” di più procedimenti di mediazione per la inevitabile dilatazione dei tempi definitori della lite contraria alla esigenza di celerità e di efficiente amministrazione della giustizia che è, non va dimenticato, risorsa limitata.
Sul punto richiamando alcune pronunce (Trib. Mantova ord. 14/6/2016; Trib. Palermo ord. 27/2/2026 e Trib. Napoli sentenza n. 81/2023), va ricordato che la mediazione obbligatoria deve essere esperita “unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi chiamati”. E' necessario esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione nei confronti dei condomini che risulta fondata e viene accolta, atteso che il lastricato solare, seppur appartenente in via esclusiva a terzi condomini, funge pur sempre da copertura all'intero stabile, restando parte comune dello stesso. Per cui: “Le terrazze a livello, anche se attribuite in uso esclusivo, sono disciplinate, al pari del lastrico solare, dall'art. 1126 c.c. Ne deriva che l'obbligo dei condomini cui tali terrazze servono di copertura di concorrere alle spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione trova fondamento non già nel diritto di proprietà, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti. (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25/08/2014 n° 18164). Ancora, “In tema di condominio negli edifici, la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. civ., senza che rilevi la riconducibilità delle infiltrazioni a difetti ricollegabili alle caratteristiche costruttive”. (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25/08/2014 n° 18164).
L'attrice ha giustamente rivolto le proprie lagnanze nei confronti del , Parte_1 ritenendo questi la parte legittimata a resistere in giudizio, nell'interesse di condomini in quanto tali e tutti legittimati a stare in giudizio, per tramite del proprio amministratore.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Dall'esame delle risultanze istruttorie e dall'esame della consulenza tecnica di ufficio, disposta, emerge con chiarezza il diritto di di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni patiti dal proprio immobile.
Alla pagina 8 dell'elaborato peritale del ctu ing. si legge che alcuni vani Per_1 dell'appartamento di proprietà di parte attrice, si rileva che gli stessi sono attualmente puntellati;
tanto a far data dal 2012 allorquando i VVFF ne ordinarono la puntellatura poiché, a seguito di infiltrazioni pervenienti dal solaio, risultavano insicuri. Tanto risulta chiaramente dai verbali redatti dai vigili del fuoco e dai tecnici comunali versati in atti.
Afferma ancora il consulente che “lo stato di degrado attuale del solaio, ed in particolare delle armature in acciaio, è diretta conseguenza anche della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dovuti nei casi in cui, come quello di specie, si siano verificate infiltrazioni esterne di acqua. A seguito dell'otturazione del pluviale di scarico, e successiva disostruzione a cura dei VV.FF. come da verbale di intervento del 7 ottobre 2013, in atti, il solaio in oggetto è stato interessato da infiltrazioni che hanno sicuramente favorito l'ossidazione e la corrosione dei ferri di armatura, ossidazione che è pacificamente un fenomeno irreversibile, e che può essere contrastata con interventi di vario tipo, ma il cui risultato è ovviamente tanto migliore quanto più tempestivo è l'intervento stesso” (pag.15).
Da quanto riportato è evidente che gli interventi manutentivi, essendo straordinari, devono essere effettuati dal . A tanto aggiungasi, così per come riportato e Parte_1 accertato dal ctu, il nel 2015 non deliberò tutti gli interventi previsti Parte_1 dall'ordinanza del Tribunale a seguito di ricorso ex art. 700 cpc avanzato dalla , Parte_1 ma decise di ridurre gli interventi effettuandone solamente una parte con evidente mancata risoluzione definitiva dei problemi (pagg. 6/7).
In ordine al quantum con relazione integrativa del 11.6.2024 il ctu ha eseguito il computo metrico relativo agli interventi da porre in essere:
1. la messa in sicurezza dei vani oggetto di intervento smontando e rimontando gli arredi e le apparecchiature che possono interferire o essere danneggiate dai lavori;
2. il ripristino monolitico del copriferro dei travetti danneggiati con il contestuale trattamento dei ferri di armatura e successiva rasatura delle superfici con una malta minerale tixotropica;
3. La posa in opera di un sistema antisfondellamento mediante l'applicazione di una rete in fibra di vetro impregnata con malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata;
4. la realizzazione di una controsoletta con spessore di cm. 8,00, armata con una rete elettrosaldata e con getto di completamento con un calcestruzzo cementizio autocompattante, previa posa in opera delle necessarie opere di casseratura e puntellatura;
5. fornitura e posa in opera del successivo intonaco sulla nuova soletta, pitturazione a finire dei vani oggetto di intervento e riparazione dei tratti di cornici e telai delle porte interne danneggiate, quantificando in € 9.521,53 i costi a cui va aggiunta l'iva del 10 % come per legge per cui l'intervento complessivamente stimato è pari ad € 10.473,68.
Alla luce di quanto detto il convenuto è responsabile dei danni patiti Parte_1 dall'immobile dell'attrice e viene condannato al pagamento in suo favore della somma di
€.10.473,68 a titolo risarcimento dei danni.
La domanda di risarcimento del danno da mancato godimento è fondata e viene accolta: con Sent 30791/2024 la Cassazione ha ribaltato l'orientamento, richiamando una sentenza recente delle Sezioni Unite (n. 33645/2022), che introduce il concetto di danno presunto o normale. Tale principio, infatti, consente di quantificare il danno da mancato godimento di un immobile anche in assenza di prove specifiche, basandosi sul valore locativo del bene e sulla perdita del diritto di godimento, sia personale che economico. Secondo la Suprema Corte, il danno patrimoniale derivante dall'inutilizzabilità di un immobile può essere dedotto dalla normale capacità reddituale del bene, senza necessità di dimostrare singoli episodi di mancato utilizzo. Detto danno viene quantificato secondo equità in €.15.600,00 tenendo conto che l'immobile è puntellato dal 2012 secondo quanto accertato dai VV FF ed è conseguentemente parzialmente utilizzabile da detta data.
Alla luce di quanto accertato, conseguentemente, viene dichiarata la responsabilità del convenuto condominio e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti dall'attrice pari ad €.26.073,68 come quantificati in motivazione oltre agli interessi legali dall'evento. Le spese di lite di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo mentre sono interamente compensate quelle tra le altre parti.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico del convenuto soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 provvede:
1) Rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva dei terzi chiamati;
3) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dei danni patiti dall'attrice;
4) Conseguentemente condanna il convenuto, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.26.073,68 per titoli e ragioni di cui in motivazione, oltre al pagamento degli interessi legali dall''evento;
5) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.5.259,00 di cui €.259,00 per spese oltre il rimborso forfetario del 15%, iva e cap come per legge;
6) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu come liquidate;
7) Compensa interamente le spese di giudizio tra le altre parti. Così deciso in Lecce il 12 settembre 2025
Il G.O.P.
Avv. Giuseppe Quaranta
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 12.09.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2371/2021 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049-2051 e 2052 cc e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Marseglia in Parte_1 virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attrice
E
in persona dell'amministratore legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Salvatore in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Quintino Catino in virtù di Controparte_1 mandato in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio
Terzo chiamato in causa
E , rappresentata e difesa dall'Avv. G. Marcello Pascali in virtù di Controparte_2 mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Terzo chiamato in causa
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Frigoli in virtù di Controparte_3 mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Terzo chiamato in causa
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
Preliminarmente viene esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa per mancato esperimento della procedura di mediazione: l'eccezione è infondata e viene rigettata in quanto l'attrice ha regolarmente espletato la procedura di mediazione nei confronti del Parte_1 convenuto con esito negativo, come risulta dalla documentazione in atti e non era necessario che lo facesse anche nei confronti dei terzi successivamente chiamati in causa come è giurisprudenza costante che ha chiarito che “l'obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo;
di conseguenza, le domande rivolte nei confronti di questi soggetti non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità”
Quest'ultima, infatti, costituisce una deroga all'esercizio di azione in giudizio previsto dall'art. 24 Cost., dovendo conseguentemente essere interpretata in senso restrittivo;
per di più la eccezione di improcedibilità (art. 5 n. 2 D.Lgs 28/2010) è eccepita “dal convenuto”, qualificazione che il codice di rito riferisce al destinatario della vocatio in ius da parte attrice”. Oltretutto, risulterebbe incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo il possibile esperimento “in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio” di più procedimenti di mediazione per la inevitabile dilatazione dei tempi definitori della lite contraria alla esigenza di celerità e di efficiente amministrazione della giustizia che è, non va dimenticato, risorsa limitata.
Sul punto richiamando alcune pronunce (Trib. Mantova ord. 14/6/2016; Trib. Palermo ord. 27/2/2026 e Trib. Napoli sentenza n. 81/2023), va ricordato che la mediazione obbligatoria deve essere esperita “unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi chiamati”. E' necessario esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione nei confronti dei condomini che risulta fondata e viene accolta, atteso che il lastricato solare, seppur appartenente in via esclusiva a terzi condomini, funge pur sempre da copertura all'intero stabile, restando parte comune dello stesso. Per cui: “Le terrazze a livello, anche se attribuite in uso esclusivo, sono disciplinate, al pari del lastrico solare, dall'art. 1126 c.c. Ne deriva che l'obbligo dei condomini cui tali terrazze servono di copertura di concorrere alle spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione trova fondamento non già nel diritto di proprietà, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti. (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25/08/2014 n° 18164). Ancora, “In tema di condominio negli edifici, la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. civ., senza che rilevi la riconducibilità delle infiltrazioni a difetti ricollegabili alle caratteristiche costruttive”. (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25/08/2014 n° 18164).
L'attrice ha giustamente rivolto le proprie lagnanze nei confronti del , Parte_1 ritenendo questi la parte legittimata a resistere in giudizio, nell'interesse di condomini in quanto tali e tutti legittimati a stare in giudizio, per tramite del proprio amministratore.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Dall'esame delle risultanze istruttorie e dall'esame della consulenza tecnica di ufficio, disposta, emerge con chiarezza il diritto di di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni patiti dal proprio immobile.
Alla pagina 8 dell'elaborato peritale del ctu ing. si legge che alcuni vani Per_1 dell'appartamento di proprietà di parte attrice, si rileva che gli stessi sono attualmente puntellati;
tanto a far data dal 2012 allorquando i VVFF ne ordinarono la puntellatura poiché, a seguito di infiltrazioni pervenienti dal solaio, risultavano insicuri. Tanto risulta chiaramente dai verbali redatti dai vigili del fuoco e dai tecnici comunali versati in atti.
Afferma ancora il consulente che “lo stato di degrado attuale del solaio, ed in particolare delle armature in acciaio, è diretta conseguenza anche della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dovuti nei casi in cui, come quello di specie, si siano verificate infiltrazioni esterne di acqua. A seguito dell'otturazione del pluviale di scarico, e successiva disostruzione a cura dei VV.FF. come da verbale di intervento del 7 ottobre 2013, in atti, il solaio in oggetto è stato interessato da infiltrazioni che hanno sicuramente favorito l'ossidazione e la corrosione dei ferri di armatura, ossidazione che è pacificamente un fenomeno irreversibile, e che può essere contrastata con interventi di vario tipo, ma il cui risultato è ovviamente tanto migliore quanto più tempestivo è l'intervento stesso” (pag.15).
Da quanto riportato è evidente che gli interventi manutentivi, essendo straordinari, devono essere effettuati dal . A tanto aggiungasi, così per come riportato e Parte_1 accertato dal ctu, il nel 2015 non deliberò tutti gli interventi previsti Parte_1 dall'ordinanza del Tribunale a seguito di ricorso ex art. 700 cpc avanzato dalla , Parte_1 ma decise di ridurre gli interventi effettuandone solamente una parte con evidente mancata risoluzione definitiva dei problemi (pagg. 6/7).
In ordine al quantum con relazione integrativa del 11.6.2024 il ctu ha eseguito il computo metrico relativo agli interventi da porre in essere:
1. la messa in sicurezza dei vani oggetto di intervento smontando e rimontando gli arredi e le apparecchiature che possono interferire o essere danneggiate dai lavori;
2. il ripristino monolitico del copriferro dei travetti danneggiati con il contestuale trattamento dei ferri di armatura e successiva rasatura delle superfici con una malta minerale tixotropica;
3. La posa in opera di un sistema antisfondellamento mediante l'applicazione di una rete in fibra di vetro impregnata con malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata;
4. la realizzazione di una controsoletta con spessore di cm. 8,00, armata con una rete elettrosaldata e con getto di completamento con un calcestruzzo cementizio autocompattante, previa posa in opera delle necessarie opere di casseratura e puntellatura;
5. fornitura e posa in opera del successivo intonaco sulla nuova soletta, pitturazione a finire dei vani oggetto di intervento e riparazione dei tratti di cornici e telai delle porte interne danneggiate, quantificando in € 9.521,53 i costi a cui va aggiunta l'iva del 10 % come per legge per cui l'intervento complessivamente stimato è pari ad € 10.473,68.
Alla luce di quanto detto il convenuto è responsabile dei danni patiti Parte_1 dall'immobile dell'attrice e viene condannato al pagamento in suo favore della somma di
€.10.473,68 a titolo risarcimento dei danni.
La domanda di risarcimento del danno da mancato godimento è fondata e viene accolta: con Sent 30791/2024 la Cassazione ha ribaltato l'orientamento, richiamando una sentenza recente delle Sezioni Unite (n. 33645/2022), che introduce il concetto di danno presunto o normale. Tale principio, infatti, consente di quantificare il danno da mancato godimento di un immobile anche in assenza di prove specifiche, basandosi sul valore locativo del bene e sulla perdita del diritto di godimento, sia personale che economico. Secondo la Suprema Corte, il danno patrimoniale derivante dall'inutilizzabilità di un immobile può essere dedotto dalla normale capacità reddituale del bene, senza necessità di dimostrare singoli episodi di mancato utilizzo. Detto danno viene quantificato secondo equità in €.15.600,00 tenendo conto che l'immobile è puntellato dal 2012 secondo quanto accertato dai VV FF ed è conseguentemente parzialmente utilizzabile da detta data.
Alla luce di quanto accertato, conseguentemente, viene dichiarata la responsabilità del convenuto condominio e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti dall'attrice pari ad €.26.073,68 come quantificati in motivazione oltre agli interessi legali dall'evento. Le spese di lite di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo mentre sono interamente compensate quelle tra le altre parti.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico del convenuto soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 provvede:
1) Rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva dei terzi chiamati;
3) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dei danni patiti dall'attrice;
4) Conseguentemente condanna il convenuto, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.26.073,68 per titoli e ragioni di cui in motivazione, oltre al pagamento degli interessi legali dall''evento;
5) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.5.259,00 di cui €.259,00 per spese oltre il rimborso forfetario del 15%, iva e cap come per legge;
6) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu come liquidate;
7) Compensa interamente le spese di giudizio tra le altre parti. Così deciso in Lecce il 12 settembre 2025
Il G.O.P.
Avv. Giuseppe Quaranta