CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/10/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1643/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1643/2022 promossa da in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Pollini (P.E.C.:
[...]
) e AL AL (P.E.C.: Email_1
), presso cui è elettivamente domiciliata in Vercelli, Email_2
Via Monte di Pietà n. 28
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente sig.ra CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Mazzoleni
[...]
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1093/2022 del Tribunale di Vercelli, pubblicata in data 11.11.2022
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto da piaccia all'Ill.ma Corte Parte_1
d'Appello di Torino - respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso anche incidentali;
IN VIA PRELIMINARE:
dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversaria opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto è contestata e, comunque, non è provata la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA PRINCIPALE:
respingere l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
IN SUBORDINE:
condannare a pagare le seguenti somme (€ 148.979,02 + € 103.083,28 + € CP_1
108.630,15 + € 118.739,17 + € 22.277,00 + € 16.536,802=) € 518.245,42, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002;
IN VIA RICONVENZIONALE:
condannare a pagare a la somma di € 712.878,27, relativa alle CP_1 Parte_1
fatture scadute fino al 22.07.2021, oltre gli interessi nella misura di cui al D. Lgs 231/2002;
IN VIA SUBORDINATA:
qualora venisse dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta al CP_1
pagamento di quanto dovuto come da contratto di riscadenziamento del debito anche disponendo la compensazione del credito di S.P. nella misura che verrà accertata in corso di causa, tenendo conto degli importi di debito e credito tra le parti.
IN OGNI CASO:
condannare a restituire all'appellante la somma capitale di € 103.818,11 corrisposta CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali sino alla effettiva restituzione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A..
2 IN VIA ISTRUTTORIA:
ammettere il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:
1) Vero che la ha effettuato le lavorazioni di cui all'estratto conto Parte_1
prodotto dalla stessa sub doc. 9 e alle fatture prodotte sub docc. da 13 a 18 (da rammostrarsi al teste), ai prezzi concordati inter partes indicati nelle fatture medesime.
Testi:
- residente in [...]; Testimone_1 Parte_1
- , residente in [...] Testimone_2
- , residente in [...] Testimone_3 Parte_1
- , con studio in Vercelli via Duchessa Iolanda n.27. Testimone_4
Nel denegato caso di ammissione di uno o più dei capitoli di prova dedotti dalla opponente, si chiede di essere ammessi in prova contraria-diretta per interpello e testi, con gli stessi testi già indicati in memoria del 19.04.2022.
Ammettere la CTU contabile richiesta da parte opponente sub lett. A delle proprie istanze istruttorie (“Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler disporre una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare e quantificare, letti gli atti e i documenti di causa e svolta ogni opportuna
Co ispezione, sentite anche le parti e i loro addetti, il credito vantato da nei confronti di Pt_1
e viceversa …”), limitando la stessa alle fatture emesse dalle parti, con esclusione quindi dei documenti avversari nn. 16, 17, 18, che non sono fatture e si riferiscono a richieste di pagamento di S.P. assolutamente contestate, non provate e mai contabilizzate.
Rimettere all'occorrenza la società opposta in termini per integrare le proprie domande, produzioni e istanze istruttorie, stante la denunciata violazione degli artt. 164 u.c., 167 2° comma e 101, 2° comma, c.p.c., e per la produzione dei documenti prodotti con le note scritte di udienza del 21.9.22, per le ragioni ivi indicate.
Per la parte appellata:
voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così pronunciare:
IN VIA PRELIMINARE:
3 accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c. della domanda proposta “in subordine” dall'appellante relativa al pagamento del non meglio specificato importo di Euro 518.245,42 oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. 231/2002.
IN VIA PRINCIPALE:
rigettare l'appello proposto da nella sua interezza, in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1093/2022 e n. 1272/2022 Rep., emessa dal Tribunale di Vercelli - Sezione I Civile, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Trotta, in data 11 novembre 2022 e pubblicata in pari data, a definizione del giudizio n. 1626/2021
R.G. e munita di formula esecutiva in data 5 dicembre 2022 (la “Sentenza”).
Rigettare, in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande proposte da poiché infondate Pt_1 in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza.
IN OGNI CASO:
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 494/2021, emesso il 29/7/2021, il Tribunale di Vercelli, su richiesta di ingiungeva a il pagamento di euro 667.866,92 (di cui Parte_1 CP_1
euro 585.211,08 per sorte capitale e la restante parte per interessi e spese) a titolo di saldo di alcune fatture emesse in seguito a prestazioni di lavorazione del risone eseguite a favore di
[...]
(fatture nn. 1/2010, 27, 31, 42, 45, 163, 199 del 2020). CP_1
Con atto di opposizione del 30.09. 2021, la chiedeva la revoca del decreto ingiunto, CP_1 eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Vercelli in favore del Tribunale di
Milano quale foro esclusivo contrattualmente pattuito tra le parti, nonché la prescrizione del credito riportato dalla fattura n. 1/2010. Parte ingiunta contestava, inoltre, la natura liquida ed esigibile del credito azionato in via monitoria, sostenendo l'esistenza di una scrittura privata CP_ sottoscritta tra le parti in data 17/12/2020 con cui il pregresso debito di era stato forfettizzato, riscadenzato e sottoposto a conguaglio sulla base di reciproche posizioni di debito credito tra le parti. In via subordinata, eccepiva, infine, la sussistenza di un controcredito di S.P. nei confronti di per euro 758.800,11 da porsi in compensazione con Parte_1
l'eventuale debito monitorio.
4 Con comparsa di costituzione dell'08.11.2021, si costituiva in giudizio Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e la conseguente conferma del decreto
[...] ingiunto, in quanto non riconosceva alcuna efficacia novativa all'accordo di riscadenziamento del 17/12/2020, elemento che legittimava la parte opposta ad agire in via monitoria per far valere il maggior credito originario, non avendo parte opponente ottemperato al pagamento di tutte le rate previste nell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti, da ritenersi ormai risolto per inadempimento della La convenuta contestava, infine, l'eccezione di CP_1
compensazione come ex adverso formulata, poiché riteneva sussistente in capo a un Pt_1
ulteriore controcredito pari, alla data del 22/7/2021, a euro 1.298.08935, di cui euro 585.211,08 ricompresi nel decreto ingiuntivo ed ulteriori euro 712.878,27, di cui parte opposta domandava in via riconvenzionale il pagamento.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., all'udienza del 11/11/2021, tenutasi con modalità a trattazione scritta, erano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 1093/2022 dell'11.11.2022, il Tribunale di Vercelli rigettava sia la domanda della società opposta in ordine all'inammissibilità dell'opposizione per mancata dimostrazione del rispetto del termine perentorio di 40 giorni per la notifica dell'opposizione, sia la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vercelli in favore del Tribunale di
Milano.
Il Giudice di prime cure riteneva, invece, fondata la pretesa monitoria nella minor somma di euro 479.431,62 per sorte capitale e, dopo aver dichiarato prescritto il credito residuo della in ordine alla fattura n. 1 del 26.1.2010, riconosceva l'esistenza di un Parte_1
controcredito di nella misura di euro 597.738,41 indicata dalla . CP_1 Parte_1
Per tali motivi, il Tribunale di Vercelli revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 494/2021, statuiva la compensazione giudiziale tra le posizioni creditorie, e ordinava alla
[...]
a corrispondere alla la somma di euro n. 86.413,41, con conseguente Parte_1 CP_1
condanna della a corrispondere a a titolo di spese di lite, la Parte_1 CP_1 somma di euro13.400,00”, oltre accessori di legge.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello chiedendo la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 494/2021, previa dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione ex art. 641 c.p.c., rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla società
5 opponente ed accoglimento della reconventio reconventionis proposta dalla parte opposta
(odierna appellante). L'appellante sosteneva, inoltre, la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697
c.c. nella ripartizione dell'onere probatorio e nella valutazione delle contestazioni e l'omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali offerte dalle parti, con particolare riferimento al valore probatorio delle fatture non contestate;
infine contestava la violazione degli artt. 164 e 101 c.p.c. per mancata concessione del termine.
Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza n. 1093/2022 e il rigetto dell'appello proposto, in quanto inammissibile in via preliminare ai sensi degli artt. 342
e 345 c.p.c., relativamente al pagamento del non meglio specificato importo di Euro 518.245,42 oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. 231/2002; oltre che inammissibile e infondato nel merito, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte da e vittoria delle spese di Pt_1
lite di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 19/03/20925 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Vercelli aveva ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, basata sulla mancata dimostrazione del rispetto del termine perentorio per l'introduzione della causa, sollevata dalla parte opposta con la comparsa conclusionale, poiché la data di notifica del decreto ingiuntivo (4/8/2021) era stata specificatamente indicata dall'opponente e non era mai stata contestata dal creditore opposto, il quale non aveva mai prodotto la relata di notifica per dimostrare la fondatezza delle sue asserzioni, rendendo il fatto pacifico.
La tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo andava, inoltre, ricavata dal contegno processuale della parte opposta, che aveva certamente interesse al rilievo tempestivo, al fine di evitare, inutili, maggiori tempi di giudizio e spese di lite. Nel caso di specie, il Giudice di primo grado aveva ritenuto anzi la condotta processuale dell'opposta al limite della contrarierà a buona fede ex art. 88 c.p.c. poiché non aveva contestato immediatamente la data di intervenuta notifica del decreto (4/8/2021), lasciando così intendere alla controparte che non vi era
6 contestazione in ordine a tale circostanza e consentendo il decorso dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., per poi sollevare l'eccezione in fase di decisione, addirittura dopo il deposito delle note conclusive, e peraltro dopo che controparte e giudice avevano provveduto alla disamina nel merito di tutti gli atti e documenti di causa. In ogni caso il giudice di prime cure rilevava come dagli atti depositati emergesse la tempestività dell'opposizione, in quanto la relata di conformità del D.I. era del 29/07/2021, quindi, la notifica era stata effettuata a partire da tale data, con scadenza dei 40 giorni, considerata la sospensione feriale dei termini, all'08/10/2021, mentre l'opposizione era stata notificata il 30/09/2021.
Sosteneva, infine, il Tribunale che la circostanza che la prova della tempestività dell'opposizione potesse essere rilevata d'ufficio dal giudice anche durante la fase delle comparse conclusionali e, quindi, anche successivamente al decorso dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., rendeva semplicemente ammissibile la produzione documentale effettuata dalla parte opposta dopo la contestazione della data di notifica contenuta nella conclusionale avversaria.
Il Tribunale di Vercelli aveva ritenuto, invece, fondata la pretesa monitoria nella minor somma di euro 479.431,62 per sorte capitale e aveva dichiarato prescritto il credito residuo della
[...]
in ordine alla fattura n. 1 del 26.1.2010, riconoscendo l'esistenza di un Parte_1
controcredito di S.P. S.p.A. nella misura di euro 597.738,41 indicata dalla . Parte_1
Con riguardo alla reconventio reconventionis proposta da in relazione al proprio ulteriore CP_3
credito di euro 712.878,27, invece, la stessa è stata ritenuta infondata per mancata allegazione dei fatti costitutivi, prima ancora che per mancata prova della sua sussistenza
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 494/2021, disponeva la compensazione giudiziale tra le posizioni creditorie, e ordinava alla di corrispondere Parte_1
alla a somma di euro 86.413,41, con conseguente condanna della CP_1 Parte_1
a corrispondere a a titolo di spese di lite, CP_1 la somma di euro 13.400,00”, oltre accessori di legge.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Primo motivo
L'appellante sosteneva che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere provata la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da per contrasto con CP_1
7 consolidati principi processuali e con la corretta interpretazione delle norme che regolano l'onere della prova dei presupposti processuali.
A sostegno delle proprie ragioni, parte appellante deduceva che la mera indicazione della data di notifica contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non aveva, di per sé, alcun valore probatorio precostituito idoneo a surrogare l'indispensabile produzione documentale del titolo esecutivo notificato, necessaria per verificare il rispetto del termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Secondo l'appellante l'art. 183, comma 6, c.p.c. stabilisce termini perentori per le produzioni documentali e la loro scadenza vieta nuove produzioni oltre i termini stabiliti dalla legge o dal
Giudice, impedendo di sanare decadenze istruttorie ormai irrimediabilmente maturate, e ciò altresì qualora la prova della tempestività possa essere valutata d'ufficio dal Giudice in fase decisionale.
Tale tardività, inoltre, non sarebbe suscettibile di sanatoria neppure nel giudizio di appello, stante il divieto assoluto di nuove produzioni documentali sancito, nel testo applicabile ratione temporis, dall'art. 345 c.p.c.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame la parte appellante impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava inammissibile e/o infondata la reconventio reconventionis proposta dalla società opposta, nonostante questa fosse stata resa necessaria dalla domanda riconvenzionale avversaria e fosse supportata da adeguate allegazioni e prove documentali.
Secondo il Tribunale di Vercelli la suddetta reconventio reconventionis era da considerarsi
“astrattamente” ammissibile per la somma di € 712.878,27, ma “in concreto” inammissibile e comunque infondata. Il Giudice di prime cure sosteneva, infatti, che la Parte_1 aveva genericamente affermato l'esistenza di un credito senza fornire allegazioni specifiche in ordine al titolo posto a fondamento di tale credito, per cui riteneva la produzione documentale successiva inidonea a compensare il difetto di allegazione originario, poiché ciò avrebbe costituito un ampliamento del “thema decidendum”.
A fondamento delle proprie ragioni, la sosteneva invece di aver, seppure Parte_1
sinteticamente, chiaramente allegato il petitum e la causa petendi della propria domanda riconvenzionale, affermando di aver premesso nel ricorso per decreto ingiuntivo di aver svolto da tempo ed in modo continuativo attività di lavorazione del risone per la con un CP_1
contratto che si sarebbe rinnovato tacitamente ogni anno, con aggiornamento dei prezzi.
L'appellante asseriva, quindi, di essersi nuovamente impegnata per il 2015 a lavorare il risone
8 per la con tacito rinnovo annuale dell'accordo, salvo revoca da parte di uno o CP_1
entrambi i contraenti.
Tali circostanze fattuali risultavano peraltro contenute nella sentenza impugnata ed erano confermate anche dalla nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. CP_1
Parte appellante sosteneva, inoltre, che l'ingiunzione di pagamento riguardava solo il periodo fino al dicembre 2020, mentre il petitum della reconventio reconventionis era facilmente desumibile dalla richiesta di pagamento della somma di euro 712.878,27 relativa alle fatture scadute fino al 22.07.2021, come peraltro specificatamente indicato nella dettagliata scheda contabile di cui al sub documento n. 9.
Per quanto concerne, invece, la “ragione della domanda”, il titolo su cui si fonda l'azione, la c.d. “causa petendi”, e cioè l'insieme dei fatti che costituiscono il diritto fatto valere in giudizio,
l'appellante deduceva di averlo indicato chiaramente nell'esecuzione delle lavorazioni di risone commissionate da di cui alle fatture specificate dettagliatamente nella suddetta CP_1
scheda contabile e poi successivamente prodotte in giudizio.
A giudizio di parte appellante, la domanda, sebbene sintetica, era quindi comprensibile sin dagli atti introduttivi;
ed infatti, la giurisprudenza stabilisce che la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. si verifica solo se l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è omessa o risulta assolutamente incerta, con valutazioni da compiersi caso per caso. Tale incertezza deve, comunque, essere valutata considerando l'intero contesto dell'atto introduttivo, la natura del relativo oggetto e il comportamento di controparte, nonché l'obiettiva capacità del convenuto di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nell'apprestare adeguate difese.
Nel caso di specie, la società opponente aveva ben compreso la domanda riconvenzionale, come ampiamente dimostrato dal suo comportamento processuale nel corso del giudizio di primo grado e dalla mancanza di eccezioni sulla sua comprensione.
Nonostante la sinteticità della domanda riconvenzionale, la società opponente si era difesa senza mai contestare e/o eccepire in udienza di non aver compreso la domanda riconvenzionale, ma aveva solo successivamente sostenuto che la riconvenzionale era “strumentale” e
“infondata” e che le fatture non erano dovute in quanto oggetto di conguaglio.
Terzo motivo
Sosteneva l'appallante che il Tribunale aveva altresì errato nella parte in cui aveva ritenuto infondata la reconventio reconventionis per mancanza di prova, in quanto la carenza di una allegazione specifica dei fatti da parte della in merito alla suddetta domanda Parte_1
9 dispensava la controparte dall'effettuare una contestazione circostanziata.
In realtà, a giudizio della parte appellante, la reconventio reconventionis proposta, che aveva palesemente ad oggetto il pagamento delle lavorazioni di risone successive al 22.07.2021, pur essendo stata sinteticamente esposta, era stata chiaramente compresa dalla controparte, che avrebbe, comunque, potuto contestarla eccependo la mancata o cattiva esecuzione delle lavorazioni oppure l'applicazione di prezzi difformi;
tutto ciò avrebbe in ogni caso dovuto farlo con la stessa specificità della domanda riconvenzionale, come sostenuto anche dalla giurisprudenza richiamata che qualifica una affermazione difensiva generica non sufficiente a contestarla.
Tale contestazione doveva, quindi, avvenire con la prima difesa utile, ovvero non oltre la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Per tali motivi, il giudice di prime cure doveva considerare tardiva e generica la contestazione della controparte, in quanto non equiparabile a una specifica contestazione, così come previsto e disciplinato ex art. 115 c.p.c., e in ogni caso avvenuta ad opera della solo con la CP_1
terza memoria e senza far alcun richiamo alla sussistenza o alla qualità delle lavorazioni, ma facendo riferimento unicamente all'asserito adempimento tramite compensazioni o cessioni di credito.
In merito a tale condotta processuale, l'appellante evidenziava il principio di diritto contenuto nell'art. 2697, 2 co., c.c. riguardante l'adempimento dell'obbligo di pagamento, il cui onere della prova spetta nel caso di specie alla odierna appellata, sostenendo allo stesso tempo la pretestuosità, l'infondatezza e la tardività delle deduzioni svolte da CP_1
Quarto motivo
A giudizio di parte appellante, il giudice di Vercelli aveva errato nel ritenere non provata la reconventio reconventionis nella parte in cui non ammetteva le prove articolate dalle parti in ordine alla stessa, ma accollava alla società opposta un onere probatorio che spettava invece alla controparte ex art. 2697, 2 co, c.c.
Osservava l'appellante che la non si era “limitata a formulare un Parte_1 capitolo di prova generico ed inidoneo a consentire la prova di quanto affermato…”, ma aveva prodotto documentazione dettagliata, incluse schede contabili e fatture relative a lavorazioni non pagate.
Nel caso de quo, il Giudice di primo grado non aveva preso in considerazione l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla fattura efficacia probatoria non solo contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma anche contro il destinatario, facendo
10 piena prova dell'esistenza di un contratto accettato da entrambe le parti, allorché la fattura risulta accettata dal contraente della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione, sosteneva l'appellante, non richiede formule specifiche ma può avvenire anche tramite comportamenti concludenti da parte del destinatario.
Secondo la giurisprudenza, prosegue l'appellante, costituiscono prova scritta dell'esistenza di un credito anche le annotazioni nei registri IVA e le scritture contabili delle imprese, giacché la registrazione delle fatture costituisce di per se stessa un atto di ricognizione di un rapporto giuridico sfavorevole al destinatario, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c..
Nel caso specifico, le fatture non erano state contestate o respinte dalla controparte, che le aveva invece accettate e registrate nei propri libri contabili, pur sostenendo di averle estinte tramite compensazioni o cessioni di credito.
In merito alla fondatezza del capitolo di prova testualmente richiamato, l'appellante riportava, inoltre, una pronuncia della Cassazione sulla corretta interpretazione da attribuire all'art. 244
c.p.c. circa la necessità di una indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni, per cui sosteneva che la Suprema Corte aveva chiarito che l'indicazione di tali fatti non deve essere intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova.
Alla luce di tale principio, l'appellante riteneva quindi sufficiente l'indicazione della natura del comportamento o dell'attività, anche se questa si frazioni in circostanze molteplici per permettere alla controparte di contrastare la prova, spettando poi al difensore e al giudice l'individuazione dei dettagli durante l'istruttoria, una volta che i fatti essenziali fossero stati indicati.
Al fine della risoluzione della controversia, il Tribunale non si era neanche espresso sulla rilevanza e ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, benché la stessa fosse stata proposta da entrambe le parti.
L'appellante riteneva invece necessario tale mezzo di prova al fine di poter accertare e quantificare i crediti vantati e i debiti reciproci delle parti in causa, indispensabile per la decisione di merito della causa e per il conguaglio dei crediti, come previsto dal Contratto di
Riscadenziamento.
L'importanza fondamentale della consulenza tecnica veniva poi ribadita anche dalla controparte nelle sue note conclusive, in quanto strumento idoneo a chiarire previo esame di atti, documenti e ispezioni, i complessi rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti, le fatture emesse, le cessioni di credito e le compensazioni.
Motivi di doglianze non erano mai state l'esecuzione delle lavorazioni fatturate dalla società
11 opposta, ma l'adempimento da parte di CP_1
Contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Vercelli, l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento non doveva pertanto gravare sulla , che aveva sollevato Parte_1
l'eccezione di inadempimento, ma doveva ricadere sulla convenuta in senso sostanziale, CP_ l'opponente società ai sensi dell'art. 2697, 2 co., del Codice Civile, giacché spetta a chi eccepisce l'estinzione di un diritto l'onere di provare i fatti che ne sono alla base.
Quinto motivo
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado in ordine al rigetto della domanda di pagamento delle fatture n. 163/2020 e n. 199/2020, in quanto il
Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che l'opponente avesse contestato specificatamente il titolo della relativa domanda;
aveva considerato la stessa domanda “sfornita di prova del titolo specificatamente dedotto” e pertanto sfornito di prova la richiesta di pagamento;
aveva ritenuto inammissibile un capitolo di prova per testi presentato dalla società appellante;
ed, infine, non aveva ammesso la C.T.U. specificatamente richiesta da entrambe le parti.
Il Tribunale aveva ritenuto infondata la richiesta di pagamento della , in Parte_1
quanto sosteneva che le fatture non erano supportate da prova del titolo e che il capitolo di prova era generico e inammissibile.
Parte appellante contestava questa decisione per cui affermava che la generica deduzione di assenza di prova non equivale a una specifica contestazione del fatto storico, come stabilito dall'art. 115 c.p.c. e tale assunto veniva confermato anche da diverse sentenze della Cassazione.
Ad ogni modo, evidenziava l'appellante, la aveva comunque effettuato le Parte_1 lavorazioni a prezzi concordati, come dimostrato dall'estratto conto e dalle fatture prodotte.
La si era opposta al decreto ingiuntivo affermando che le fatture erano prive di CP_1
supporto probatorio, ma tale contestazione era stata ritenuta infondata dal Tribunale che riteneva invece la domanda di pagamento delle fatture “sfornita di prova del titolo”, contraddicendo tuttavia a quanto affermato dall'appellante circa la pacifica esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti risalente al 2019.
Infatti, tale rapporto contrattuale tra la e la riguardava appunto CP_1 Parte_1
la lavorazione del risone ed era stato disciplinato da un contratto di lavorazione conto terzi, richiamato anche nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di risposta.
Pertanto, il “titolo” su cui si fondava l'azione di pagamento si basava proprio su questo contratto di lavorazione conto terzi del 31.07.2019, relativo appunto alle lavorazioni svolte dalla . Pt_1
12 Ad ogni modo, qualora fosse stato incerto il titolo della domanda, il Giudice avrebbe comunque dovuto ex art. 164 u.c. c.p.c. fissare uno specifico termine perentorio per integrarla la richiesta di pagamento.
In ordine alla prova del credito vantato, l'appellante riteneva quindi incomprensibile la decisione del Giudice di prime cure sia in ordine alla valenza probatoria della fattura: richiamando, ancora una volta, quella parte della giurisprudenza che riconosce alla fattura piena efficacia probatoria dell'esistenza di un contratto corrispondente tra le parti, se accettata dal destinatario, sia in merito all'inammissibilità del capitolo di prova per testi dedotto dalla
. Pt_1
L'appellante chiedeva, infine, la restituzione del pagamento delle spese legale e delle somme portate in sentenza, per l'importo complessivo di euro 103.818,11, maggiorata degli interessi legali, effettuato con bonifico in data 12.12.2022 in esecuzione della sentenza impugnata, a seguito di notifica di precetto non preceduta da richiesta di pagamento stragiudiziale
3) La difesa di CP_1
L'appellata in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c. della domanda proposta per la prima volta in appello (Corte d'Appello di Milano sentenza n.
2774 del 26.08.2022),“in subordine”, da , relativa al pagamento dell'importo di euro Pt_1
518.245,42 oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. 231/2002, in quanto non adeguatamente motivata, priva di indicazioni e allegazioni necessarie, nonché manifestamente infondata poiché oggetto di compensazione giudiziale nella sentenza di primo grado.
In merito ai motivi di gravame e all'inammissibilità dell'impugnazione, l'appellante sosteneva in primo luogo che la data di intervenuta notifica del decreto ingiuntivo era stata specificamente indicata (4/8/2021), senza alcuna contestazione da parte della creditrice, e affermava poi che l'atto di citazione in opposizione era stato in ogni caso notificato entro il termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c., il giorno 30 settembre 2021.
Deduceva l'appellata che la difesa di aveva cercato nel fascicolo telematico il decreto Pt_1
ingiuntivo notificato solo il 21 ottobre 2021, e precisamente dieci mesi dopo aver ottenuto l'autorizzazione alla consultazione, ma pur avendo avuto tutto il tempo necessario, la difesa avversa aveva comunque sollevato tardivamente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, addirittura dopo il deposito delle note conclusive, e peraltro dopo che l'opponente e il giudice avevano provveduto alla disanima nel merito di tutti gli atti e documenti di causa, con la definitiva cristallizzazione degli elementi di prova dei fatti acquisiti al giudizio.
Riteneva l'appellata che la non contestazione, o la contestazione tardiva, equivalgono in ogni
13 caso all'ammissione del fatto allegato dalla controparte, rendendolo così un dato processualmente acquisito (art. 115 c.p.c.), come l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo in data 4 agosto 2021, non avendo alcun rilievo, nel caso specifico, la regola della officiosità della tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione non può essere considerata presunta, ma può essere pronunciata solo se risulta ex actis.
Nel caso in esame, tenuto conto della sospensione feriale, l'opposizione era stata considerata tempestiva perché scadeva l'8 ottobre 2021 mentre la notifica dell'atto di citazione era avvenuta in data 30 settembre 2021, e quindi entro il termine perentorio di 40 gg. previsto dall'art. 641
c.p.c.. Infatti, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità per inosservanza del termine prescritto ex art. 641 c.p.c. solo se la tardività è certa in relazione sia alla data di notifica del decreto (dies a quo) sia alla data dell'opposizione
(dies a quem).
Parte appellata sosteneva, quindi, pretestuosa e infondata l'eccezione di parte opposta, ma soprattutto evidenziava la malafede della che non aveva comunque Parte_1
prodotto la relata di notifica del decreto ingiuntivo originale al fine di dimostrare la fondatezza delle sue asserzioni anche dopo aver sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esito del giudizio. Tale condotta processuale veniva altresì censurata dal Giudice di prime cure che la riteneva al limite della contrarietà a buona fede ex art. 88 c.p.c.
In merito agli altri motivi di impugnazione, l'appellata riteneva non ricollegabile ad alcun contratto di lavorazione e non provato il titolo posto a fondamento della richiesta di pagamento della somma di euro 712.878,27, azionata con la “reconventio reconventionis”, relativa CP_ all'esecuzione delle lavorazioni di per conto di in quanto il Contratto di lavorazione Pt_3 per conto terzi, richiamato dall'appellante, era scaduto senza alcuna proroga in data 31.12.2020, mentre le fatture richiamate in atti si riferivano unicamente al periodo 1.1.2021 – 22.07.2021.
Inoltre, proseguiva l'appellato, nessun valore probatorio poteva essere attribuito, come prova del titolo contrattuale, al documento presentato da nel procedimento monitorio, in cui Pt_1
erano allegati una richiesta di “revisione contratto lavorazione” datata 27.08.2009 e una lettera
CP_ di accompagnamento datata 31.12.2009 inviata da a , senza contenere tuttavia il Pt_1
presunto titolo: il nuovo contratto.
Osservava l'appellato che le fatture e le schede contabili non costituiscono un contratto e non possono provare il rapporto contrattuale o l'esistenza e la liquidità di un credito, in quanto mero documento contabile (Cass. 30309/2022). Infatti, sebbene le fatture e gli estratti contabili
14 possano giustificare l'emissione di un decreto ingiuntivo, non possono comunque essere considerate fonte di prova in un giudizio a cognizione piena, essendo documenti di formazione unilaterale.
Sosteneva parte appellata che la richiesta di di essere rimessa in termine per integrare Pt_1 la domanda e svolgere produzioni istruttorie, doveva considerarsi anch'essa inammissibile, in quanto l'appellante avrebbe dovuto richiedere al Giudice di primo grado, in assenza di una assegnazione d'ufficio, la fissazione di un termine perentorio per integrare la domanda incompleta e sanare così la nullità, non potendo il giudice del gravame, per costante giurisprudenza, stabilire alcun termine per l'integrazione dell'atto nullo, ma solo definire il processo con una pronuncia di rito che accerti la sussistenza del vizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , il Tribunale non aveva neppure Pt_1 violato il principio del contraddittorio, disattendendo il disposto dell'art. 101, 2 comma c.p.c., sia in quanto l'indeterminatezza della riconvenzionale per difetto di allegazione non era stata sollevata d'ufficio dal Giudice di primo grado, ma era stata eccepita per la prima volta CP_ dall'appellata nella prima memoria, sia in quanto l'obbligo del Giudice di stimolare il contraddittorio si applica alle sole questioni di fatto, non a quelle di diritto, come nel caso di specie era la nullità per mancata allegazione del titolo relativo alla reconventio reconventionis, concernente una questione processuale di mero diritto, non soggetta all'obbligo di segnalazione d'ufficio ai sensi art. 101 c.p.c. CP_ Alla luce di tali considerazioni, l'appellata chiedeva la conferma della sentenza impugnata, in quanto riteneva la riconvenzionale inammissibile per indeterminatezza e infondata per mancanza di prova.
4) I motivi della decisione
4.1. Con il primo motivo di appello la parte appellante lamenta il rigetto della sua eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza di prova certa in ordine alla data di notifica del decreto ingiuntivo.
Dalle argomentazioni della parte sembrerebbe sussistere un obbligo di produzione documentale a carico dell'opponente, entro i termini preclusivi di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. all'epoca vigente, al fine di attestare in modo certo la data di ricezione della notifica del decreto ingiuntivo poi opposto.
Tuttavia, tale obbligo non sussiste. Infatti in base agli art. 641 e seg. c.p.c. il termine per adempiere all'ingiunzione o per opporvisi è fissato in 40 giorni, decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo. Ne consegue che la prova della data di notifica del decreto ingiuntivo nel
15 corso del giudizio di opposizione serve solo a dimostrare la tempestività della opposizione stessa e non è necessaria al di fuori di tali limiti.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 29/07/2021: tale data non è mai stata oggetto di contestazione e il decreto ingiuntivo era un atto a disposizione del giudice di primo grado che aveva accesso diretto agli atti del giudizio monitorio. Il Tribunale di Vercelli, nel rigettare l'eccezione di parte, ha preso in esame tale data come la prima di possibile notifica del D.I. partendo dall'attestazione di conformità apposta in calce allo stesso dall'allora difensore Co di in base alla documentazione prodotta da con le note di trattazione Parte_1
scritta del 24/10/2022, che la parte appellante ritiene produzione tardiva e, quindi, inammissibile.
Tuttavia, in alcun caso il decreto ingiuntivo avrebbe potuto essere notificato prima della data della sua emissione.
Partendo, dunque, dalla data di emissione del D.I., il 29/07/2021, ed a prescindere
Co dall'ammissibilità o meno della produzione documentale effettuata da a ottobre 2022,
l'opposizione notificata in data 30/09/2021 da risulta tempestiva, scadendo i 40 giorni in CP_1
data 08/10/2021 in forza della sospensione feriale dei termini. Una volta provata la tempestività dell'opposizione alcun onere probatorio residuava in capo alla parte opponente in merito all'esatta data di notificazione dell'atto.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.2. Con il secondo motivo di appello la parte lamenta il rigetto della propria domanda riconvenzionale sul presupposto della mancata allegazione dei fatti costitutivi della stessa, con conseguente irrilevanza della documentazione prodotta, in quanto atta a provare fatti non allegati, ritenendo che nel caso in cui la domanda non fosse stata comprensibile per mancata specificazione della causa petendi o del petitum si sarebbe incorsi in un'ipotesi di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c. 3 c.p.c. cui avrebbe dovuto conseguire l'ordine di integrazione ai sensi dei commi 4 e 5 della medesima norma.
Tuttavia il rispetto dei commi 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. costituisce il minimum necessario per l'espletamento del diritto di difesa, cosicchè non qualsiasi deficit nella domanda o nell'allegazione dei fatti può comportare nullità della citazione e, conseguentemente, determinare l'ordine di integrazione di cui ai successivi commi 4 e 5 della medesima disposizione.
Non a caso il legislatore, proprio nell'ottica conservativa, impone al giudice di valutare l'atto nella sua interezza, in modo da poter individuare dalla complessiva esposizione gli elementi
16 essenziali delle domande avanzate prima di poter dichiarare la nullità della citazione o azionare i rimedi previsti dall'art. 164 c. 4 e 5 c.p.c. (v. per tutte Cass. Civ. Sez. Un. N. 8077 del
22/05/2012 - Rv. 622362 – 01, in cui si è affermato che La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza).
Nel caso specifico il fatto che dalla comparsa di costituzione di si potesse comprendere Pt_1
che con la reconventio reconventionis la parte chiedeva la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro (determinata in € 712.878,27) alla stessa dovuta in base ai Co pregressi rapporti commerciali intercorsi tra le parti, permettendo a di contraddire sul punto, se da un lato impediva di ritenere la nullità della citazione, dall'altro non esauriva il dovere di allegazione cui la parte era tenuta.
Non è, infatti, vero quanto sostenuto dall'appellante di aver adeguatamente allegato i fatti costitutivi a sostegno della propria domanda nella parte espositiva del ricorso per decreto ingiuntivo allorchè riferiva, come riportato a pag. 12 e 13 dell'atto di appello:
“a) che la svolgeva attività di lavorazione del risone per la Parte_4 [...] necessario all'attività dell'azienda; b) che il contratto di lavorazione si rinnovava CP_1
tacitamente ogni anno, aggiornando ogniqualvolta i prezzi relativi alla lavorazione del risone
e dei sottoprodotti (doc. 1); c) che la si impegnava nuovamente per Parte_1
l'anno 2015 a lavorare per la il risone necessario all'attività dell'azienda e l'accordo CP_1
era da intendersi rinnovato tacitamente di anno in anno salvo revoca da parte di uno o entrambi
i contraenti (doc. 2); d) che il predetto contratto prevedeva il pagamento delle fatture emess4e da nei confronti di a sessanta giorni dall'emissione delle fatture Parte_1 CP_1
medesime; e) che la già Parte_1 Controparte_4
pertanto, prestava attività di lavorazione risone e sottoprodotti per da
[...] CP_1 tempo ed in modo continuativo”, tanto che le medesime deduzioni fattuali erano del resto contenute nella sentenza impugnata, al punto 3.1 (pagg. 7 e segg.).
Dalla lettura dell'ultimo contratto intervenuto tra le parti a luglio 2019 si evince come lo stesso riguardasse la lavorazione del risone e, a differenza dei precedenti, non si rinnovasse tacitamente di anno in anno.
Dal momento che tale pattuizione era limitata al periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 è evidente
17 che , per chiedere la condanna al pagamento di crediti maturati nel primo semestre del Pt_1
2021, doveva, innanzitutto, allegare il titolo in base al quale tali crediti erano maturati. In mancanza di tale allegazione correttamente il giudice di primo grado ha considerato la successiva produzione documentale come inerente a fatti non allegati.
Né la decisione del giudice costituisce una terza via non preannunciata alle parti, con conseguenze violazione dell'art. 101 c.p.c., dal momento che la locuzione "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, diversamente opinando, la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato dal legislatore (v. per tutte Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 35974 del 22/11/2021 - Rv. 662917 - 01).
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.3. Con il terzo motivo di appello la parte censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto non provata la reconventio reconventionis, quando, invece, doveva ritenersi provata per non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla Suprema Corte, in tanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione - quale indice, in positivo
e di per sè, di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, - in quanto
l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l'attribuzione del diritto;
altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere - dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art. 167 cod. proc. civ., e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ. (v. Cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004 - Rv. 571977 – 01; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020 - Rv. 659902 - 01).
Allora, in un caso come quello in esame, in cui la domanda della parte è stata genericamente avanzata, senza nemmeno allegare il titolo in base al quale il credito sarebbe asseritamente
18 maturato, deve essere ritenuta contestazione sufficiente a paralizzare l'operatività dell'art. 115 Co c.p.c. anche quella sintetica e generica svolta da e già evidenziata e riportata in sentenza a pag. 14.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.4. Con il quarto motivo di appello la parte censura l'affermazione del giudice di primo grado laddove ritiene la reconventio reconventionis non provata e, nel contempo, non ammette le prove articolate dalla parte per genericità, accollando di fatto alla società opposta un onere probatorio che spettava invece a controparte ex art. 2697 c. 2 c.c.
Infatti, secondo la prospettazione di parte appellante, la sua domanda doveva ritenersi adeguatamente provata dalla documentazione allegata, tra cui la scheda contabile dettagliata con riferimento a tutte le fatture di lavorazione del risone non pagate da , nonché le CP_1
fatture stesse (doc. 9, 13, 14, 15), come indicato a pag. 24 dell'atto di appello.
Tuttavia, come già rilevato in precedenza, il contratto da ultimo stipulato tra le parti per la lavorazione del risone era scaduto al 31.12.2020 senza tacito rinnovo e le fatture del 2021, doc.
15, contengono indicazioni non equivoche sulle lavorazioni, facendo riferimento a volte al riso bianco tondo (v. per es. fatture 1, 25, 334, 423), altre volte al risetto 2 (v. per es. fatture 149), altre ancora alla (v. per es. fatture 306, 348, 422), le quali, in mancanza di Parte_5
adeguata allegazione del titolo in base al quale il credito sarebbe maturato, impediscono di ritenerlo provato sulla base delle confusionarie indicazioni contenute nelle fatture stesse.
In un simile contesto è evidente che la richiesta CTU sia esplorativa, volendo con la stessa sopperire alle mancanze delle parti.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.4. Con il quinto motivo di appello la parte ripropone tutte le censure formulate con il secondo, il terzo e il quarto motivo, ma in relazione al mancato riconoscimento della debenza degli importi portati dalle fatture n. 163 del 16.11.2020 e n. 199 del 24.11.2020.
In relazione a tali importi vi è corretta allegazione del titolo, in quanto le stesse sono state emesse nel corso del 2020, quando ancora non era scaduto il contratto per la lavorazione del risone sottoscritto a luglio 2019 con decorrenza da gennaio dello stesso anno.
Tuttavia, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, si tratta di un contratto aperto, con conseguente necessità di singoli ordini per giustificare il credito indicato nelle relative fatture. Rispetto alle altre fatture azionate nel procedimento monitorio, queste ultime due non erano ricomprese nel contratto di riscadenziamento, né nell'elenco di fatture inserite negli accordi intercorsi alla fine del 2020 con soggetto interessato a subentrare in CP_5
19 Co
rilevando le partecipazioni in capo alla famiglia , e quindi, il loro credito non si può Tes_3
considerare riconosciuto dalla controparte.
Né tali carenze possono essere sopperite dal generico capo di prova allegato, con il quale si intendeva chiedere al teste conferma della documentazione prodotta, senza alcun riferimento ad un ordine specifico o ad un diverso contratto atto a giustificare la pretesa creditoria indicata nelle fatture.
Inoltre, nemmeno in questo caso può trovare applicazione il principio di non contestazione dal momento che la controparte ha adeguatamente contestato la sussistenza dei crediti portati da queste due fatture, uniche delle quali ha contestato il supporto probatorio, considerata la genericità delle allegazioni della società opposta alla luce dei principi giurisprudenziali già sopra riportati.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.4. Con il sesto motivo di appello l'appellante chiede la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado come conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello avanzati.
Il rigetto dei precedenti motivi di appello rende infondata anche la suddetta domanda, con conseguente integrale rigetto dell'appello proposto.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito azionato con i motivi di appello, ovvero dall'importo della reconventio reconventionis unitamente a quello delle due fatture del
2020 non riconosciute in primo grado (scaglione euro 520.001,00-1.000.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi
è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 22.333,00 per compensi (euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro 3.822,00 per la fase istruttoria, euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
20 Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1093/2022 del
Tribunale di Vercelli, pubblicata in data 11.11.2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 22.333,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico della parte appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 10.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1643/2022 promossa da in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Pollini (P.E.C.:
[...]
) e AL AL (P.E.C.: Email_1
), presso cui è elettivamente domiciliata in Vercelli, Email_2
Via Monte di Pietà n. 28
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente sig.ra CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Mazzoleni
[...]
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1093/2022 del Tribunale di Vercelli, pubblicata in data 11.11.2022
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto da piaccia all'Ill.ma Corte Parte_1
d'Appello di Torino - respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso anche incidentali;
IN VIA PRELIMINARE:
dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversaria opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto è contestata e, comunque, non è provata la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA PRINCIPALE:
respingere l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
IN SUBORDINE:
condannare a pagare le seguenti somme (€ 148.979,02 + € 103.083,28 + € CP_1
108.630,15 + € 118.739,17 + € 22.277,00 + € 16.536,802=) € 518.245,42, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002;
IN VIA RICONVENZIONALE:
condannare a pagare a la somma di € 712.878,27, relativa alle CP_1 Parte_1
fatture scadute fino al 22.07.2021, oltre gli interessi nella misura di cui al D. Lgs 231/2002;
IN VIA SUBORDINATA:
qualora venisse dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta al CP_1
pagamento di quanto dovuto come da contratto di riscadenziamento del debito anche disponendo la compensazione del credito di S.P. nella misura che verrà accertata in corso di causa, tenendo conto degli importi di debito e credito tra le parti.
IN OGNI CASO:
condannare a restituire all'appellante la somma capitale di € 103.818,11 corrisposta CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali sino alla effettiva restituzione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A..
2 IN VIA ISTRUTTORIA:
ammettere il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:
1) Vero che la ha effettuato le lavorazioni di cui all'estratto conto Parte_1
prodotto dalla stessa sub doc. 9 e alle fatture prodotte sub docc. da 13 a 18 (da rammostrarsi al teste), ai prezzi concordati inter partes indicati nelle fatture medesime.
Testi:
- residente in [...]; Testimone_1 Parte_1
- , residente in [...] Testimone_2
- , residente in [...] Testimone_3 Parte_1
- , con studio in Vercelli via Duchessa Iolanda n.27. Testimone_4
Nel denegato caso di ammissione di uno o più dei capitoli di prova dedotti dalla opponente, si chiede di essere ammessi in prova contraria-diretta per interpello e testi, con gli stessi testi già indicati in memoria del 19.04.2022.
Ammettere la CTU contabile richiesta da parte opponente sub lett. A delle proprie istanze istruttorie (“Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler disporre una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare e quantificare, letti gli atti e i documenti di causa e svolta ogni opportuna
Co ispezione, sentite anche le parti e i loro addetti, il credito vantato da nei confronti di Pt_1
e viceversa …”), limitando la stessa alle fatture emesse dalle parti, con esclusione quindi dei documenti avversari nn. 16, 17, 18, che non sono fatture e si riferiscono a richieste di pagamento di S.P. assolutamente contestate, non provate e mai contabilizzate.
Rimettere all'occorrenza la società opposta in termini per integrare le proprie domande, produzioni e istanze istruttorie, stante la denunciata violazione degli artt. 164 u.c., 167 2° comma e 101, 2° comma, c.p.c., e per la produzione dei documenti prodotti con le note scritte di udienza del 21.9.22, per le ragioni ivi indicate.
Per la parte appellata:
voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così pronunciare:
IN VIA PRELIMINARE:
3 accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c. della domanda proposta “in subordine” dall'appellante relativa al pagamento del non meglio specificato importo di Euro 518.245,42 oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. 231/2002.
IN VIA PRINCIPALE:
rigettare l'appello proposto da nella sua interezza, in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1093/2022 e n. 1272/2022 Rep., emessa dal Tribunale di Vercelli - Sezione I Civile, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Trotta, in data 11 novembre 2022 e pubblicata in pari data, a definizione del giudizio n. 1626/2021
R.G. e munita di formula esecutiva in data 5 dicembre 2022 (la “Sentenza”).
Rigettare, in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande proposte da poiché infondate Pt_1 in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza.
IN OGNI CASO:
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 494/2021, emesso il 29/7/2021, il Tribunale di Vercelli, su richiesta di ingiungeva a il pagamento di euro 667.866,92 (di cui Parte_1 CP_1
euro 585.211,08 per sorte capitale e la restante parte per interessi e spese) a titolo di saldo di alcune fatture emesse in seguito a prestazioni di lavorazione del risone eseguite a favore di
[...]
(fatture nn. 1/2010, 27, 31, 42, 45, 163, 199 del 2020). CP_1
Con atto di opposizione del 30.09. 2021, la chiedeva la revoca del decreto ingiunto, CP_1 eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Vercelli in favore del Tribunale di
Milano quale foro esclusivo contrattualmente pattuito tra le parti, nonché la prescrizione del credito riportato dalla fattura n. 1/2010. Parte ingiunta contestava, inoltre, la natura liquida ed esigibile del credito azionato in via monitoria, sostenendo l'esistenza di una scrittura privata CP_ sottoscritta tra le parti in data 17/12/2020 con cui il pregresso debito di era stato forfettizzato, riscadenzato e sottoposto a conguaglio sulla base di reciproche posizioni di debito credito tra le parti. In via subordinata, eccepiva, infine, la sussistenza di un controcredito di S.P. nei confronti di per euro 758.800,11 da porsi in compensazione con Parte_1
l'eventuale debito monitorio.
4 Con comparsa di costituzione dell'08.11.2021, si costituiva in giudizio Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e la conseguente conferma del decreto
[...] ingiunto, in quanto non riconosceva alcuna efficacia novativa all'accordo di riscadenziamento del 17/12/2020, elemento che legittimava la parte opposta ad agire in via monitoria per far valere il maggior credito originario, non avendo parte opponente ottemperato al pagamento di tutte le rate previste nell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti, da ritenersi ormai risolto per inadempimento della La convenuta contestava, infine, l'eccezione di CP_1
compensazione come ex adverso formulata, poiché riteneva sussistente in capo a un Pt_1
ulteriore controcredito pari, alla data del 22/7/2021, a euro 1.298.08935, di cui euro 585.211,08 ricompresi nel decreto ingiuntivo ed ulteriori euro 712.878,27, di cui parte opposta domandava in via riconvenzionale il pagamento.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., all'udienza del 11/11/2021, tenutasi con modalità a trattazione scritta, erano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 1093/2022 dell'11.11.2022, il Tribunale di Vercelli rigettava sia la domanda della società opposta in ordine all'inammissibilità dell'opposizione per mancata dimostrazione del rispetto del termine perentorio di 40 giorni per la notifica dell'opposizione, sia la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vercelli in favore del Tribunale di
Milano.
Il Giudice di prime cure riteneva, invece, fondata la pretesa monitoria nella minor somma di euro 479.431,62 per sorte capitale e, dopo aver dichiarato prescritto il credito residuo della in ordine alla fattura n. 1 del 26.1.2010, riconosceva l'esistenza di un Parte_1
controcredito di nella misura di euro 597.738,41 indicata dalla . CP_1 Parte_1
Per tali motivi, il Tribunale di Vercelli revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 494/2021, statuiva la compensazione giudiziale tra le posizioni creditorie, e ordinava alla
[...]
a corrispondere alla la somma di euro n. 86.413,41, con conseguente Parte_1 CP_1
condanna della a corrispondere a a titolo di spese di lite, la Parte_1 CP_1 somma di euro13.400,00”, oltre accessori di legge.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello chiedendo la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 494/2021, previa dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione ex art. 641 c.p.c., rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla società
5 opponente ed accoglimento della reconventio reconventionis proposta dalla parte opposta
(odierna appellante). L'appellante sosteneva, inoltre, la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697
c.c. nella ripartizione dell'onere probatorio e nella valutazione delle contestazioni e l'omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali offerte dalle parti, con particolare riferimento al valore probatorio delle fatture non contestate;
infine contestava la violazione degli artt. 164 e 101 c.p.c. per mancata concessione del termine.
Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza n. 1093/2022 e il rigetto dell'appello proposto, in quanto inammissibile in via preliminare ai sensi degli artt. 342
e 345 c.p.c., relativamente al pagamento del non meglio specificato importo di Euro 518.245,42 oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. 231/2002; oltre che inammissibile e infondato nel merito, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte da e vittoria delle spese di Pt_1
lite di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 19/03/20925 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Vercelli aveva ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, basata sulla mancata dimostrazione del rispetto del termine perentorio per l'introduzione della causa, sollevata dalla parte opposta con la comparsa conclusionale, poiché la data di notifica del decreto ingiuntivo (4/8/2021) era stata specificatamente indicata dall'opponente e non era mai stata contestata dal creditore opposto, il quale non aveva mai prodotto la relata di notifica per dimostrare la fondatezza delle sue asserzioni, rendendo il fatto pacifico.
La tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo andava, inoltre, ricavata dal contegno processuale della parte opposta, che aveva certamente interesse al rilievo tempestivo, al fine di evitare, inutili, maggiori tempi di giudizio e spese di lite. Nel caso di specie, il Giudice di primo grado aveva ritenuto anzi la condotta processuale dell'opposta al limite della contrarierà a buona fede ex art. 88 c.p.c. poiché non aveva contestato immediatamente la data di intervenuta notifica del decreto (4/8/2021), lasciando così intendere alla controparte che non vi era
6 contestazione in ordine a tale circostanza e consentendo il decorso dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., per poi sollevare l'eccezione in fase di decisione, addirittura dopo il deposito delle note conclusive, e peraltro dopo che controparte e giudice avevano provveduto alla disamina nel merito di tutti gli atti e documenti di causa. In ogni caso il giudice di prime cure rilevava come dagli atti depositati emergesse la tempestività dell'opposizione, in quanto la relata di conformità del D.I. era del 29/07/2021, quindi, la notifica era stata effettuata a partire da tale data, con scadenza dei 40 giorni, considerata la sospensione feriale dei termini, all'08/10/2021, mentre l'opposizione era stata notificata il 30/09/2021.
Sosteneva, infine, il Tribunale che la circostanza che la prova della tempestività dell'opposizione potesse essere rilevata d'ufficio dal giudice anche durante la fase delle comparse conclusionali e, quindi, anche successivamente al decorso dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., rendeva semplicemente ammissibile la produzione documentale effettuata dalla parte opposta dopo la contestazione della data di notifica contenuta nella conclusionale avversaria.
Il Tribunale di Vercelli aveva ritenuto, invece, fondata la pretesa monitoria nella minor somma di euro 479.431,62 per sorte capitale e aveva dichiarato prescritto il credito residuo della
[...]
in ordine alla fattura n. 1 del 26.1.2010, riconoscendo l'esistenza di un Parte_1
controcredito di S.P. S.p.A. nella misura di euro 597.738,41 indicata dalla . Parte_1
Con riguardo alla reconventio reconventionis proposta da in relazione al proprio ulteriore CP_3
credito di euro 712.878,27, invece, la stessa è stata ritenuta infondata per mancata allegazione dei fatti costitutivi, prima ancora che per mancata prova della sua sussistenza
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 494/2021, disponeva la compensazione giudiziale tra le posizioni creditorie, e ordinava alla di corrispondere Parte_1
alla a somma di euro 86.413,41, con conseguente condanna della CP_1 Parte_1
a corrispondere a a titolo di spese di lite, CP_1 la somma di euro 13.400,00”, oltre accessori di legge.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Primo motivo
L'appellante sosteneva che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere provata la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da per contrasto con CP_1
7 consolidati principi processuali e con la corretta interpretazione delle norme che regolano l'onere della prova dei presupposti processuali.
A sostegno delle proprie ragioni, parte appellante deduceva che la mera indicazione della data di notifica contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non aveva, di per sé, alcun valore probatorio precostituito idoneo a surrogare l'indispensabile produzione documentale del titolo esecutivo notificato, necessaria per verificare il rispetto del termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Secondo l'appellante l'art. 183, comma 6, c.p.c. stabilisce termini perentori per le produzioni documentali e la loro scadenza vieta nuove produzioni oltre i termini stabiliti dalla legge o dal
Giudice, impedendo di sanare decadenze istruttorie ormai irrimediabilmente maturate, e ciò altresì qualora la prova della tempestività possa essere valutata d'ufficio dal Giudice in fase decisionale.
Tale tardività, inoltre, non sarebbe suscettibile di sanatoria neppure nel giudizio di appello, stante il divieto assoluto di nuove produzioni documentali sancito, nel testo applicabile ratione temporis, dall'art. 345 c.p.c.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame la parte appellante impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava inammissibile e/o infondata la reconventio reconventionis proposta dalla società opposta, nonostante questa fosse stata resa necessaria dalla domanda riconvenzionale avversaria e fosse supportata da adeguate allegazioni e prove documentali.
Secondo il Tribunale di Vercelli la suddetta reconventio reconventionis era da considerarsi
“astrattamente” ammissibile per la somma di € 712.878,27, ma “in concreto” inammissibile e comunque infondata. Il Giudice di prime cure sosteneva, infatti, che la Parte_1 aveva genericamente affermato l'esistenza di un credito senza fornire allegazioni specifiche in ordine al titolo posto a fondamento di tale credito, per cui riteneva la produzione documentale successiva inidonea a compensare il difetto di allegazione originario, poiché ciò avrebbe costituito un ampliamento del “thema decidendum”.
A fondamento delle proprie ragioni, la sosteneva invece di aver, seppure Parte_1
sinteticamente, chiaramente allegato il petitum e la causa petendi della propria domanda riconvenzionale, affermando di aver premesso nel ricorso per decreto ingiuntivo di aver svolto da tempo ed in modo continuativo attività di lavorazione del risone per la con un CP_1
contratto che si sarebbe rinnovato tacitamente ogni anno, con aggiornamento dei prezzi.
L'appellante asseriva, quindi, di essersi nuovamente impegnata per il 2015 a lavorare il risone
8 per la con tacito rinnovo annuale dell'accordo, salvo revoca da parte di uno o CP_1
entrambi i contraenti.
Tali circostanze fattuali risultavano peraltro contenute nella sentenza impugnata ed erano confermate anche dalla nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. CP_1
Parte appellante sosteneva, inoltre, che l'ingiunzione di pagamento riguardava solo il periodo fino al dicembre 2020, mentre il petitum della reconventio reconventionis era facilmente desumibile dalla richiesta di pagamento della somma di euro 712.878,27 relativa alle fatture scadute fino al 22.07.2021, come peraltro specificatamente indicato nella dettagliata scheda contabile di cui al sub documento n. 9.
Per quanto concerne, invece, la “ragione della domanda”, il titolo su cui si fonda l'azione, la c.d. “causa petendi”, e cioè l'insieme dei fatti che costituiscono il diritto fatto valere in giudizio,
l'appellante deduceva di averlo indicato chiaramente nell'esecuzione delle lavorazioni di risone commissionate da di cui alle fatture specificate dettagliatamente nella suddetta CP_1
scheda contabile e poi successivamente prodotte in giudizio.
A giudizio di parte appellante, la domanda, sebbene sintetica, era quindi comprensibile sin dagli atti introduttivi;
ed infatti, la giurisprudenza stabilisce che la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. si verifica solo se l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è omessa o risulta assolutamente incerta, con valutazioni da compiersi caso per caso. Tale incertezza deve, comunque, essere valutata considerando l'intero contesto dell'atto introduttivo, la natura del relativo oggetto e il comportamento di controparte, nonché l'obiettiva capacità del convenuto di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nell'apprestare adeguate difese.
Nel caso di specie, la società opponente aveva ben compreso la domanda riconvenzionale, come ampiamente dimostrato dal suo comportamento processuale nel corso del giudizio di primo grado e dalla mancanza di eccezioni sulla sua comprensione.
Nonostante la sinteticità della domanda riconvenzionale, la società opponente si era difesa senza mai contestare e/o eccepire in udienza di non aver compreso la domanda riconvenzionale, ma aveva solo successivamente sostenuto che la riconvenzionale era “strumentale” e
“infondata” e che le fatture non erano dovute in quanto oggetto di conguaglio.
Terzo motivo
Sosteneva l'appallante che il Tribunale aveva altresì errato nella parte in cui aveva ritenuto infondata la reconventio reconventionis per mancanza di prova, in quanto la carenza di una allegazione specifica dei fatti da parte della in merito alla suddetta domanda Parte_1
9 dispensava la controparte dall'effettuare una contestazione circostanziata.
In realtà, a giudizio della parte appellante, la reconventio reconventionis proposta, che aveva palesemente ad oggetto il pagamento delle lavorazioni di risone successive al 22.07.2021, pur essendo stata sinteticamente esposta, era stata chiaramente compresa dalla controparte, che avrebbe, comunque, potuto contestarla eccependo la mancata o cattiva esecuzione delle lavorazioni oppure l'applicazione di prezzi difformi;
tutto ciò avrebbe in ogni caso dovuto farlo con la stessa specificità della domanda riconvenzionale, come sostenuto anche dalla giurisprudenza richiamata che qualifica una affermazione difensiva generica non sufficiente a contestarla.
Tale contestazione doveva, quindi, avvenire con la prima difesa utile, ovvero non oltre la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Per tali motivi, il giudice di prime cure doveva considerare tardiva e generica la contestazione della controparte, in quanto non equiparabile a una specifica contestazione, così come previsto e disciplinato ex art. 115 c.p.c., e in ogni caso avvenuta ad opera della solo con la CP_1
terza memoria e senza far alcun richiamo alla sussistenza o alla qualità delle lavorazioni, ma facendo riferimento unicamente all'asserito adempimento tramite compensazioni o cessioni di credito.
In merito a tale condotta processuale, l'appellante evidenziava il principio di diritto contenuto nell'art. 2697, 2 co., c.c. riguardante l'adempimento dell'obbligo di pagamento, il cui onere della prova spetta nel caso di specie alla odierna appellata, sostenendo allo stesso tempo la pretestuosità, l'infondatezza e la tardività delle deduzioni svolte da CP_1
Quarto motivo
A giudizio di parte appellante, il giudice di Vercelli aveva errato nel ritenere non provata la reconventio reconventionis nella parte in cui non ammetteva le prove articolate dalle parti in ordine alla stessa, ma accollava alla società opposta un onere probatorio che spettava invece alla controparte ex art. 2697, 2 co, c.c.
Osservava l'appellante che la non si era “limitata a formulare un Parte_1 capitolo di prova generico ed inidoneo a consentire la prova di quanto affermato…”, ma aveva prodotto documentazione dettagliata, incluse schede contabili e fatture relative a lavorazioni non pagate.
Nel caso de quo, il Giudice di primo grado non aveva preso in considerazione l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla fattura efficacia probatoria non solo contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma anche contro il destinatario, facendo
10 piena prova dell'esistenza di un contratto accettato da entrambe le parti, allorché la fattura risulta accettata dal contraente della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione, sosteneva l'appellante, non richiede formule specifiche ma può avvenire anche tramite comportamenti concludenti da parte del destinatario.
Secondo la giurisprudenza, prosegue l'appellante, costituiscono prova scritta dell'esistenza di un credito anche le annotazioni nei registri IVA e le scritture contabili delle imprese, giacché la registrazione delle fatture costituisce di per se stessa un atto di ricognizione di un rapporto giuridico sfavorevole al destinatario, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c..
Nel caso specifico, le fatture non erano state contestate o respinte dalla controparte, che le aveva invece accettate e registrate nei propri libri contabili, pur sostenendo di averle estinte tramite compensazioni o cessioni di credito.
In merito alla fondatezza del capitolo di prova testualmente richiamato, l'appellante riportava, inoltre, una pronuncia della Cassazione sulla corretta interpretazione da attribuire all'art. 244
c.p.c. circa la necessità di una indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni, per cui sosteneva che la Suprema Corte aveva chiarito che l'indicazione di tali fatti non deve essere intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova.
Alla luce di tale principio, l'appellante riteneva quindi sufficiente l'indicazione della natura del comportamento o dell'attività, anche se questa si frazioni in circostanze molteplici per permettere alla controparte di contrastare la prova, spettando poi al difensore e al giudice l'individuazione dei dettagli durante l'istruttoria, una volta che i fatti essenziali fossero stati indicati.
Al fine della risoluzione della controversia, il Tribunale non si era neanche espresso sulla rilevanza e ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, benché la stessa fosse stata proposta da entrambe le parti.
L'appellante riteneva invece necessario tale mezzo di prova al fine di poter accertare e quantificare i crediti vantati e i debiti reciproci delle parti in causa, indispensabile per la decisione di merito della causa e per il conguaglio dei crediti, come previsto dal Contratto di
Riscadenziamento.
L'importanza fondamentale della consulenza tecnica veniva poi ribadita anche dalla controparte nelle sue note conclusive, in quanto strumento idoneo a chiarire previo esame di atti, documenti e ispezioni, i complessi rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti, le fatture emesse, le cessioni di credito e le compensazioni.
Motivi di doglianze non erano mai state l'esecuzione delle lavorazioni fatturate dalla società
11 opposta, ma l'adempimento da parte di CP_1
Contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Vercelli, l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento non doveva pertanto gravare sulla , che aveva sollevato Parte_1
l'eccezione di inadempimento, ma doveva ricadere sulla convenuta in senso sostanziale, CP_ l'opponente società ai sensi dell'art. 2697, 2 co., del Codice Civile, giacché spetta a chi eccepisce l'estinzione di un diritto l'onere di provare i fatti che ne sono alla base.
Quinto motivo
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado in ordine al rigetto della domanda di pagamento delle fatture n. 163/2020 e n. 199/2020, in quanto il
Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che l'opponente avesse contestato specificatamente il titolo della relativa domanda;
aveva considerato la stessa domanda “sfornita di prova del titolo specificatamente dedotto” e pertanto sfornito di prova la richiesta di pagamento;
aveva ritenuto inammissibile un capitolo di prova per testi presentato dalla società appellante;
ed, infine, non aveva ammesso la C.T.U. specificatamente richiesta da entrambe le parti.
Il Tribunale aveva ritenuto infondata la richiesta di pagamento della , in Parte_1
quanto sosteneva che le fatture non erano supportate da prova del titolo e che il capitolo di prova era generico e inammissibile.
Parte appellante contestava questa decisione per cui affermava che la generica deduzione di assenza di prova non equivale a una specifica contestazione del fatto storico, come stabilito dall'art. 115 c.p.c. e tale assunto veniva confermato anche da diverse sentenze della Cassazione.
Ad ogni modo, evidenziava l'appellante, la aveva comunque effettuato le Parte_1 lavorazioni a prezzi concordati, come dimostrato dall'estratto conto e dalle fatture prodotte.
La si era opposta al decreto ingiuntivo affermando che le fatture erano prive di CP_1
supporto probatorio, ma tale contestazione era stata ritenuta infondata dal Tribunale che riteneva invece la domanda di pagamento delle fatture “sfornita di prova del titolo”, contraddicendo tuttavia a quanto affermato dall'appellante circa la pacifica esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti risalente al 2019.
Infatti, tale rapporto contrattuale tra la e la riguardava appunto CP_1 Parte_1
la lavorazione del risone ed era stato disciplinato da un contratto di lavorazione conto terzi, richiamato anche nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di risposta.
Pertanto, il “titolo” su cui si fondava l'azione di pagamento si basava proprio su questo contratto di lavorazione conto terzi del 31.07.2019, relativo appunto alle lavorazioni svolte dalla . Pt_1
12 Ad ogni modo, qualora fosse stato incerto il titolo della domanda, il Giudice avrebbe comunque dovuto ex art. 164 u.c. c.p.c. fissare uno specifico termine perentorio per integrarla la richiesta di pagamento.
In ordine alla prova del credito vantato, l'appellante riteneva quindi incomprensibile la decisione del Giudice di prime cure sia in ordine alla valenza probatoria della fattura: richiamando, ancora una volta, quella parte della giurisprudenza che riconosce alla fattura piena efficacia probatoria dell'esistenza di un contratto corrispondente tra le parti, se accettata dal destinatario, sia in merito all'inammissibilità del capitolo di prova per testi dedotto dalla
. Pt_1
L'appellante chiedeva, infine, la restituzione del pagamento delle spese legale e delle somme portate in sentenza, per l'importo complessivo di euro 103.818,11, maggiorata degli interessi legali, effettuato con bonifico in data 12.12.2022 in esecuzione della sentenza impugnata, a seguito di notifica di precetto non preceduta da richiesta di pagamento stragiudiziale
3) La difesa di CP_1
L'appellata in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c. della domanda proposta per la prima volta in appello (Corte d'Appello di Milano sentenza n.
2774 del 26.08.2022),“in subordine”, da , relativa al pagamento dell'importo di euro Pt_1
518.245,42 oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. 231/2002, in quanto non adeguatamente motivata, priva di indicazioni e allegazioni necessarie, nonché manifestamente infondata poiché oggetto di compensazione giudiziale nella sentenza di primo grado.
In merito ai motivi di gravame e all'inammissibilità dell'impugnazione, l'appellante sosteneva in primo luogo che la data di intervenuta notifica del decreto ingiuntivo era stata specificamente indicata (4/8/2021), senza alcuna contestazione da parte della creditrice, e affermava poi che l'atto di citazione in opposizione era stato in ogni caso notificato entro il termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c., il giorno 30 settembre 2021.
Deduceva l'appellata che la difesa di aveva cercato nel fascicolo telematico il decreto Pt_1
ingiuntivo notificato solo il 21 ottobre 2021, e precisamente dieci mesi dopo aver ottenuto l'autorizzazione alla consultazione, ma pur avendo avuto tutto il tempo necessario, la difesa avversa aveva comunque sollevato tardivamente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, addirittura dopo il deposito delle note conclusive, e peraltro dopo che l'opponente e il giudice avevano provveduto alla disanima nel merito di tutti gli atti e documenti di causa, con la definitiva cristallizzazione degli elementi di prova dei fatti acquisiti al giudizio.
Riteneva l'appellata che la non contestazione, o la contestazione tardiva, equivalgono in ogni
13 caso all'ammissione del fatto allegato dalla controparte, rendendolo così un dato processualmente acquisito (art. 115 c.p.c.), come l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo in data 4 agosto 2021, non avendo alcun rilievo, nel caso specifico, la regola della officiosità della tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione non può essere considerata presunta, ma può essere pronunciata solo se risulta ex actis.
Nel caso in esame, tenuto conto della sospensione feriale, l'opposizione era stata considerata tempestiva perché scadeva l'8 ottobre 2021 mentre la notifica dell'atto di citazione era avvenuta in data 30 settembre 2021, e quindi entro il termine perentorio di 40 gg. previsto dall'art. 641
c.p.c.. Infatti, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità per inosservanza del termine prescritto ex art. 641 c.p.c. solo se la tardività è certa in relazione sia alla data di notifica del decreto (dies a quo) sia alla data dell'opposizione
(dies a quem).
Parte appellata sosteneva, quindi, pretestuosa e infondata l'eccezione di parte opposta, ma soprattutto evidenziava la malafede della che non aveva comunque Parte_1
prodotto la relata di notifica del decreto ingiuntivo originale al fine di dimostrare la fondatezza delle sue asserzioni anche dopo aver sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esito del giudizio. Tale condotta processuale veniva altresì censurata dal Giudice di prime cure che la riteneva al limite della contrarietà a buona fede ex art. 88 c.p.c.
In merito agli altri motivi di impugnazione, l'appellata riteneva non ricollegabile ad alcun contratto di lavorazione e non provato il titolo posto a fondamento della richiesta di pagamento della somma di euro 712.878,27, azionata con la “reconventio reconventionis”, relativa CP_ all'esecuzione delle lavorazioni di per conto di in quanto il Contratto di lavorazione Pt_3 per conto terzi, richiamato dall'appellante, era scaduto senza alcuna proroga in data 31.12.2020, mentre le fatture richiamate in atti si riferivano unicamente al periodo 1.1.2021 – 22.07.2021.
Inoltre, proseguiva l'appellato, nessun valore probatorio poteva essere attribuito, come prova del titolo contrattuale, al documento presentato da nel procedimento monitorio, in cui Pt_1
erano allegati una richiesta di “revisione contratto lavorazione” datata 27.08.2009 e una lettera
CP_ di accompagnamento datata 31.12.2009 inviata da a , senza contenere tuttavia il Pt_1
presunto titolo: il nuovo contratto.
Osservava l'appellato che le fatture e le schede contabili non costituiscono un contratto e non possono provare il rapporto contrattuale o l'esistenza e la liquidità di un credito, in quanto mero documento contabile (Cass. 30309/2022). Infatti, sebbene le fatture e gli estratti contabili
14 possano giustificare l'emissione di un decreto ingiuntivo, non possono comunque essere considerate fonte di prova in un giudizio a cognizione piena, essendo documenti di formazione unilaterale.
Sosteneva parte appellata che la richiesta di di essere rimessa in termine per integrare Pt_1 la domanda e svolgere produzioni istruttorie, doveva considerarsi anch'essa inammissibile, in quanto l'appellante avrebbe dovuto richiedere al Giudice di primo grado, in assenza di una assegnazione d'ufficio, la fissazione di un termine perentorio per integrare la domanda incompleta e sanare così la nullità, non potendo il giudice del gravame, per costante giurisprudenza, stabilire alcun termine per l'integrazione dell'atto nullo, ma solo definire il processo con una pronuncia di rito che accerti la sussistenza del vizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , il Tribunale non aveva neppure Pt_1 violato il principio del contraddittorio, disattendendo il disposto dell'art. 101, 2 comma c.p.c., sia in quanto l'indeterminatezza della riconvenzionale per difetto di allegazione non era stata sollevata d'ufficio dal Giudice di primo grado, ma era stata eccepita per la prima volta CP_ dall'appellata nella prima memoria, sia in quanto l'obbligo del Giudice di stimolare il contraddittorio si applica alle sole questioni di fatto, non a quelle di diritto, come nel caso di specie era la nullità per mancata allegazione del titolo relativo alla reconventio reconventionis, concernente una questione processuale di mero diritto, non soggetta all'obbligo di segnalazione d'ufficio ai sensi art. 101 c.p.c. CP_ Alla luce di tali considerazioni, l'appellata chiedeva la conferma della sentenza impugnata, in quanto riteneva la riconvenzionale inammissibile per indeterminatezza e infondata per mancanza di prova.
4) I motivi della decisione
4.1. Con il primo motivo di appello la parte appellante lamenta il rigetto della sua eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza di prova certa in ordine alla data di notifica del decreto ingiuntivo.
Dalle argomentazioni della parte sembrerebbe sussistere un obbligo di produzione documentale a carico dell'opponente, entro i termini preclusivi di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. all'epoca vigente, al fine di attestare in modo certo la data di ricezione della notifica del decreto ingiuntivo poi opposto.
Tuttavia, tale obbligo non sussiste. Infatti in base agli art. 641 e seg. c.p.c. il termine per adempiere all'ingiunzione o per opporvisi è fissato in 40 giorni, decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo. Ne consegue che la prova della data di notifica del decreto ingiuntivo nel
15 corso del giudizio di opposizione serve solo a dimostrare la tempestività della opposizione stessa e non è necessaria al di fuori di tali limiti.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 29/07/2021: tale data non è mai stata oggetto di contestazione e il decreto ingiuntivo era un atto a disposizione del giudice di primo grado che aveva accesso diretto agli atti del giudizio monitorio. Il Tribunale di Vercelli, nel rigettare l'eccezione di parte, ha preso in esame tale data come la prima di possibile notifica del D.I. partendo dall'attestazione di conformità apposta in calce allo stesso dall'allora difensore Co di in base alla documentazione prodotta da con le note di trattazione Parte_1
scritta del 24/10/2022, che la parte appellante ritiene produzione tardiva e, quindi, inammissibile.
Tuttavia, in alcun caso il decreto ingiuntivo avrebbe potuto essere notificato prima della data della sua emissione.
Partendo, dunque, dalla data di emissione del D.I., il 29/07/2021, ed a prescindere
Co dall'ammissibilità o meno della produzione documentale effettuata da a ottobre 2022,
l'opposizione notificata in data 30/09/2021 da risulta tempestiva, scadendo i 40 giorni in CP_1
data 08/10/2021 in forza della sospensione feriale dei termini. Una volta provata la tempestività dell'opposizione alcun onere probatorio residuava in capo alla parte opponente in merito all'esatta data di notificazione dell'atto.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.2. Con il secondo motivo di appello la parte lamenta il rigetto della propria domanda riconvenzionale sul presupposto della mancata allegazione dei fatti costitutivi della stessa, con conseguente irrilevanza della documentazione prodotta, in quanto atta a provare fatti non allegati, ritenendo che nel caso in cui la domanda non fosse stata comprensibile per mancata specificazione della causa petendi o del petitum si sarebbe incorsi in un'ipotesi di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c. 3 c.p.c. cui avrebbe dovuto conseguire l'ordine di integrazione ai sensi dei commi 4 e 5 della medesima norma.
Tuttavia il rispetto dei commi 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. costituisce il minimum necessario per l'espletamento del diritto di difesa, cosicchè non qualsiasi deficit nella domanda o nell'allegazione dei fatti può comportare nullità della citazione e, conseguentemente, determinare l'ordine di integrazione di cui ai successivi commi 4 e 5 della medesima disposizione.
Non a caso il legislatore, proprio nell'ottica conservativa, impone al giudice di valutare l'atto nella sua interezza, in modo da poter individuare dalla complessiva esposizione gli elementi
16 essenziali delle domande avanzate prima di poter dichiarare la nullità della citazione o azionare i rimedi previsti dall'art. 164 c. 4 e 5 c.p.c. (v. per tutte Cass. Civ. Sez. Un. N. 8077 del
22/05/2012 - Rv. 622362 – 01, in cui si è affermato che La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza).
Nel caso specifico il fatto che dalla comparsa di costituzione di si potesse comprendere Pt_1
che con la reconventio reconventionis la parte chiedeva la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro (determinata in € 712.878,27) alla stessa dovuta in base ai Co pregressi rapporti commerciali intercorsi tra le parti, permettendo a di contraddire sul punto, se da un lato impediva di ritenere la nullità della citazione, dall'altro non esauriva il dovere di allegazione cui la parte era tenuta.
Non è, infatti, vero quanto sostenuto dall'appellante di aver adeguatamente allegato i fatti costitutivi a sostegno della propria domanda nella parte espositiva del ricorso per decreto ingiuntivo allorchè riferiva, come riportato a pag. 12 e 13 dell'atto di appello:
“a) che la svolgeva attività di lavorazione del risone per la Parte_4 [...] necessario all'attività dell'azienda; b) che il contratto di lavorazione si rinnovava CP_1
tacitamente ogni anno, aggiornando ogniqualvolta i prezzi relativi alla lavorazione del risone
e dei sottoprodotti (doc. 1); c) che la si impegnava nuovamente per Parte_1
l'anno 2015 a lavorare per la il risone necessario all'attività dell'azienda e l'accordo CP_1
era da intendersi rinnovato tacitamente di anno in anno salvo revoca da parte di uno o entrambi
i contraenti (doc. 2); d) che il predetto contratto prevedeva il pagamento delle fatture emess4e da nei confronti di a sessanta giorni dall'emissione delle fatture Parte_1 CP_1
medesime; e) che la già Parte_1 Controparte_4
pertanto, prestava attività di lavorazione risone e sottoprodotti per da
[...] CP_1 tempo ed in modo continuativo”, tanto che le medesime deduzioni fattuali erano del resto contenute nella sentenza impugnata, al punto 3.1 (pagg. 7 e segg.).
Dalla lettura dell'ultimo contratto intervenuto tra le parti a luglio 2019 si evince come lo stesso riguardasse la lavorazione del risone e, a differenza dei precedenti, non si rinnovasse tacitamente di anno in anno.
Dal momento che tale pattuizione era limitata al periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 è evidente
17 che , per chiedere la condanna al pagamento di crediti maturati nel primo semestre del Pt_1
2021, doveva, innanzitutto, allegare il titolo in base al quale tali crediti erano maturati. In mancanza di tale allegazione correttamente il giudice di primo grado ha considerato la successiva produzione documentale come inerente a fatti non allegati.
Né la decisione del giudice costituisce una terza via non preannunciata alle parti, con conseguenze violazione dell'art. 101 c.p.c., dal momento che la locuzione "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, diversamente opinando, la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato dal legislatore (v. per tutte Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 35974 del 22/11/2021 - Rv. 662917 - 01).
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.3. Con il terzo motivo di appello la parte censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto non provata la reconventio reconventionis, quando, invece, doveva ritenersi provata per non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla Suprema Corte, in tanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione - quale indice, in positivo
e di per sè, di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, - in quanto
l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l'attribuzione del diritto;
altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere - dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art. 167 cod. proc. civ., e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ. (v. Cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004 - Rv. 571977 – 01; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020 - Rv. 659902 - 01).
Allora, in un caso come quello in esame, in cui la domanda della parte è stata genericamente avanzata, senza nemmeno allegare il titolo in base al quale il credito sarebbe asseritamente
18 maturato, deve essere ritenuta contestazione sufficiente a paralizzare l'operatività dell'art. 115 Co c.p.c. anche quella sintetica e generica svolta da e già evidenziata e riportata in sentenza a pag. 14.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.4. Con il quarto motivo di appello la parte censura l'affermazione del giudice di primo grado laddove ritiene la reconventio reconventionis non provata e, nel contempo, non ammette le prove articolate dalla parte per genericità, accollando di fatto alla società opposta un onere probatorio che spettava invece a controparte ex art. 2697 c. 2 c.c.
Infatti, secondo la prospettazione di parte appellante, la sua domanda doveva ritenersi adeguatamente provata dalla documentazione allegata, tra cui la scheda contabile dettagliata con riferimento a tutte le fatture di lavorazione del risone non pagate da , nonché le CP_1
fatture stesse (doc. 9, 13, 14, 15), come indicato a pag. 24 dell'atto di appello.
Tuttavia, come già rilevato in precedenza, il contratto da ultimo stipulato tra le parti per la lavorazione del risone era scaduto al 31.12.2020 senza tacito rinnovo e le fatture del 2021, doc.
15, contengono indicazioni non equivoche sulle lavorazioni, facendo riferimento a volte al riso bianco tondo (v. per es. fatture 1, 25, 334, 423), altre volte al risetto 2 (v. per es. fatture 149), altre ancora alla (v. per es. fatture 306, 348, 422), le quali, in mancanza di Parte_5
adeguata allegazione del titolo in base al quale il credito sarebbe maturato, impediscono di ritenerlo provato sulla base delle confusionarie indicazioni contenute nelle fatture stesse.
In un simile contesto è evidente che la richiesta CTU sia esplorativa, volendo con la stessa sopperire alle mancanze delle parti.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.4. Con il quinto motivo di appello la parte ripropone tutte le censure formulate con il secondo, il terzo e il quarto motivo, ma in relazione al mancato riconoscimento della debenza degli importi portati dalle fatture n. 163 del 16.11.2020 e n. 199 del 24.11.2020.
In relazione a tali importi vi è corretta allegazione del titolo, in quanto le stesse sono state emesse nel corso del 2020, quando ancora non era scaduto il contratto per la lavorazione del risone sottoscritto a luglio 2019 con decorrenza da gennaio dello stesso anno.
Tuttavia, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, si tratta di un contratto aperto, con conseguente necessità di singoli ordini per giustificare il credito indicato nelle relative fatture. Rispetto alle altre fatture azionate nel procedimento monitorio, queste ultime due non erano ricomprese nel contratto di riscadenziamento, né nell'elenco di fatture inserite negli accordi intercorsi alla fine del 2020 con soggetto interessato a subentrare in CP_5
19 Co
rilevando le partecipazioni in capo alla famiglia , e quindi, il loro credito non si può Tes_3
considerare riconosciuto dalla controparte.
Né tali carenze possono essere sopperite dal generico capo di prova allegato, con il quale si intendeva chiedere al teste conferma della documentazione prodotta, senza alcun riferimento ad un ordine specifico o ad un diverso contratto atto a giustificare la pretesa creditoria indicata nelle fatture.
Inoltre, nemmeno in questo caso può trovare applicazione il principio di non contestazione dal momento che la controparte ha adeguatamente contestato la sussistenza dei crediti portati da queste due fatture, uniche delle quali ha contestato il supporto probatorio, considerata la genericità delle allegazioni della società opposta alla luce dei principi giurisprudenziali già sopra riportati.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.4. Con il sesto motivo di appello l'appellante chiede la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado come conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello avanzati.
Il rigetto dei precedenti motivi di appello rende infondata anche la suddetta domanda, con conseguente integrale rigetto dell'appello proposto.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito azionato con i motivi di appello, ovvero dall'importo della reconventio reconventionis unitamente a quello delle due fatture del
2020 non riconosciute in primo grado (scaglione euro 520.001,00-1.000.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi
è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 22.333,00 per compensi (euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro 3.822,00 per la fase istruttoria, euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
20 Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1093/2022 del
Tribunale di Vercelli, pubblicata in data 11.11.2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 22.333,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico della parte appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 10.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
21