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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5151 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2340/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra (C.f. ) rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c. e (C.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in calce Parte_2 C.F._2 all'atto di appello dall'avv. Parte_1 appellanti contro
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Henry Alessandro Oliverio appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17914/2019 emessa nel giudizio rubricato al n. 38123/2014 R.G., pubblicata in data 23.9.2019
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“…Il presente giudizio di accertamento si innesta nel procedimento esecutivo iscritto al n. 24021/2012 r.g.e., intrapreso da e nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 CP con il pignoramento delle somme a quest'ultimo dovute da , nell'ambito del quale Controparte_1 il terzo non aveva reso la dichiarazione. I creditori procedenti hanno introdotto il presente giudizio, citando ritualmente l' e CP
e chiedendo: Controparte_1 a) di accertare e dichiarare che nel periodo compreso tra la data di notifica del Controparte_1 pignoramento e quella fissata per l'udienza ex art. 547 c.p.c., era debitrice e custode, a qualsiasi titolo, di somme di pertinenza della;
Parte_3 b) di dichiarare la responsabilità di per non aver assolto agli obblighi, derivanti Controparte_1 dal pignoramento, di accantonamento delle somme detenute e transitate sui conti correnti dell'Ente debitore e di condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione.
, dopo avere rappresentato di non poter escludere di avere omesso di rendere la Controparte_1 dichiarazione a causa della mancata comunicazione della data di udienza da parte del difensore della controparte, concluso chiedendo il rigetto della domanda. L' è rimasta contumace. …”. Parte_3
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda di accertamento proposta ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (testo previgente) da
e nei confronti di e dell' Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
, così provvede:
[...] a) dichiara la cessazione della materia del contendere per avere il terzo reso nel presente giudizio la dichiarazione positiva per l'importo di € 276.685,68; b) condanna al pagamento in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di giudizio, liquidate in € 1.053,00 per compensi e in € 15,40 per spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratasi Parte_1 antistatario;
c) fissa in 90 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza il termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Rileva il tribunale che Controparte_1 costituendosi, ha depositato una dichiarazione di tenore negativo. Nel corso del presente giudizio la convenuta ha però depositato una dichiarazione positiva, datata 6.2.2019, in ordine alla disponibilità della somma di € 276.685,68. Ha inoltre evidenziato di non svolgere servizio di tesoreria per l' CP
, fornendo una precisazione irrilevante nella presente fede, ferma restando ogni valutazione
[...] da parte del giudice dell'esecuzione successivamente alla riassunzione del processo esecutivo, attualmente sospeso. Alla luce della dichiarazione di tenore positivo depositata da Controparte_1
essendo evidentemente venuta meno ogni ragione di contrasto in ordine all'accertamento
[...] oggetto del presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (per tutte, cfr.: Cass., n. 5153/2004, secondo cui "nell'ambito dell'esecuzione forzata mobiliare presso terzi;
il terzo/debitore ha facoltà di effettuare la dichiarazione di debito di cui all'art. 547 c.p.c. anche nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che può aprirsi qualora egli non compaia dinanzi al giudice dell'esecuzione per rendere la propria dichiarazione nel corso dell'udienza all'uopo fissata [...] Tale dichiarazione, se resa nel corso del giudizio di cognizione, determina la cessazione della materia del contendere in ordine all'accertamento dell'obbligo del terzo, salvo che non sia necessario proseguire il giudizio per il regolamento delle spese processuali"; nello stesso senso, cfr. anche Cass., n. 6581/2009). Alla soccombenza, individuata alla stregua del criterio della cd. soccombenza virtuale, segue la condanna di – che, non rendendo la Controparte_1 dichiarazione nel processo esecutivo, ha imposto al creditore procedente di procedere ai sensi dell'art. 548 c.p.c. nel testo previgente – al pagamento in favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della modesta complessità della causa. …”.
§ 3 —Con atto di appello contenente un motivo, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza emessa dal Tribunale di Roma chiedendo la riforma del capo relativo alle spese di lite e domandandone la rideterminazione ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014. In data 14.10.2020 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato Controparte_1 in fatto ed in diritto. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 12.9.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.cit. sulle conclusioni precisate dalle parti riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
§ 4 — L'appello è articolato in un unico motivo.
§ 4.1. Con l'unico motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe liquidato erroneamente le spese di lite in € 1.053,00 per compensi ed in € 15,40 per spese vive. A sostegno delle loro pretese, gli appellanti hanno dapprima esposto che, in ragione del valore della causa compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, il valore minimo liquidabile, con applicazione della riduzione massima ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014, sarebbe pari ad € 5.636,00. Risulterebbe, inoltre, incongrua la liquidazione delle spese per esborsi statuita in sentenza per € 15,40 atteso che le stesse avrebbero dovuto essere liquidate in quantomeno € 669,42 pari alla somma delle spese per l'iscrizione a ruolo e delle spese di notifica dell'atto introduttivo. Con note autorizzate depositate in data 4.9.2024 gli appellanti hanno rettificato le precedenti deduzioni, indicando come valore della causa € 276.685,68 pari all'ammontare del credito azionato in via esecutiva aumentato della metà, indicando come dovuto un compenso pari a € 12.676,50 oltre
€ 669,40 per spese vive di cui € 660,00 a titolo di contributo unificato, € 27,00 per bollo ed € 12,40 quali spese di notificazione dell'atto introduttivo.
Il motivo è fondato per quanto di ragione. La Corte ritiene ammissibile la rettifica delle deduzioni riguardanti il valore della causa operata dagli appellanti con le note del 4.9.2024, perché il motivo di appello non ne risulta modificato, essendo volto a ottenere una liquidazione dei compensi conforme ai minimi di legge (e una quantificazione delle spese vive conforme a quanto documentato). Il valore del giudizio di primo grado è effettivamente pari a € 276.685,68, valore dell'importo precettato aumentato della metà, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ormai consolidato secondo il quale “…nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, l'oggetto della domanda, al quale va parametrata la liquidazione delle spese processuali, è costituito dal credito che il creditore intende sottopone ad espropriazione forzata, quale risulta dall'atto di pignoramento, pari - ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ. - all'importo precettato aumentato dalla metà, indipendentemente dal contenuto della dichiarazione eventualmente contestata o dal valore del rapporto accertato da cui trae origine il debito del terzo pignorato…" (Cass. civ. ord. n. 19104/2020). Occorre tuttavia considerare che la massima riduzione apportabile al compenso per la fase istruttoria/trattazione, secondo l'art.4 D.M.n.55/14 nel testi in vigore alla data della decisione di primo grado, era pari al 70%, il che significa che il compenso minimo liquidabile era pari al 30% del medio (Cass.ord.n.23798/2019). Atteso quanto sopra, il compenso minimo liquidabile ex DM 55/2014 vigente al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado risulta essere pari a € 8.710,50. Tale compenso non è suscettibile di riduzione atteso che, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass civ. sent. n. 9815/2023). Atteso quanto sopra, la liquidazione delle spese di lite deve essere rideterminata come di seguito secondo i valori di cui al D.M. 44/2014 ante modifica operata dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 e € 520.000,00 applicando i valori minimi a tutte le fasi attesa la modesta entità delle questioni di diritto analizzate nella causa di primo grado nonché la bassa complessità delle medesime e quindi in € 8.710,50 (di cui € 1.687,50 per la fase di studio, € 1.113,50 per la fase introduttiva, € 2974,50 per la fase istruttoria/trattazione e € 2.935,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri di legge. Risultano inoltre provate le spese vive sostenute dagli appellanti sostenute nel giudizio di primo grado così come indicate nelle note conclusive, che pertanto devono essere liquidate in € 669,00 di cui € 660,00 a titolo di contributo unificato, € 27,00 per bollo ed € 12,40 quali spese di notificazione dell'atto introduttivo.
§ 5. Le spese per compensi seguono la soccombenza e si liquidano per compensi secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi eccetto la fase istruttoria/trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in
€ 4.888,00 (di cui € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 17914/2019 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata condanna a corrispondere a Controparte_1 e a titolo di spese legali, € 8.710,50 per compensi, oltre spese Parte_1 Parte_2 generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, e € 669,00 per spese vive;
2. condanna a rifondere in favore di e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese processuali del giudizio di appello che si liquidano in € 4.888,00 per compensi oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge,
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 12.9.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2340/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra (C.f. ) rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c. e (C.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in calce Parte_2 C.F._2 all'atto di appello dall'avv. Parte_1 appellanti contro
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Henry Alessandro Oliverio appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17914/2019 emessa nel giudizio rubricato al n. 38123/2014 R.G., pubblicata in data 23.9.2019
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“…Il presente giudizio di accertamento si innesta nel procedimento esecutivo iscritto al n. 24021/2012 r.g.e., intrapreso da e nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 CP con il pignoramento delle somme a quest'ultimo dovute da , nell'ambito del quale Controparte_1 il terzo non aveva reso la dichiarazione. I creditori procedenti hanno introdotto il presente giudizio, citando ritualmente l' e CP
e chiedendo: Controparte_1 a) di accertare e dichiarare che nel periodo compreso tra la data di notifica del Controparte_1 pignoramento e quella fissata per l'udienza ex art. 547 c.p.c., era debitrice e custode, a qualsiasi titolo, di somme di pertinenza della;
Parte_3 b) di dichiarare la responsabilità di per non aver assolto agli obblighi, derivanti Controparte_1 dal pignoramento, di accantonamento delle somme detenute e transitate sui conti correnti dell'Ente debitore e di condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione.
, dopo avere rappresentato di non poter escludere di avere omesso di rendere la Controparte_1 dichiarazione a causa della mancata comunicazione della data di udienza da parte del difensore della controparte, concluso chiedendo il rigetto della domanda. L' è rimasta contumace. …”. Parte_3
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda di accertamento proposta ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (testo previgente) da
e nei confronti di e dell' Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
, così provvede:
[...] a) dichiara la cessazione della materia del contendere per avere il terzo reso nel presente giudizio la dichiarazione positiva per l'importo di € 276.685,68; b) condanna al pagamento in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di giudizio, liquidate in € 1.053,00 per compensi e in € 15,40 per spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratasi Parte_1 antistatario;
c) fissa in 90 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza il termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Rileva il tribunale che Controparte_1 costituendosi, ha depositato una dichiarazione di tenore negativo. Nel corso del presente giudizio la convenuta ha però depositato una dichiarazione positiva, datata 6.2.2019, in ordine alla disponibilità della somma di € 276.685,68. Ha inoltre evidenziato di non svolgere servizio di tesoreria per l' CP
, fornendo una precisazione irrilevante nella presente fede, ferma restando ogni valutazione
[...] da parte del giudice dell'esecuzione successivamente alla riassunzione del processo esecutivo, attualmente sospeso. Alla luce della dichiarazione di tenore positivo depositata da Controparte_1
essendo evidentemente venuta meno ogni ragione di contrasto in ordine all'accertamento
[...] oggetto del presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (per tutte, cfr.: Cass., n. 5153/2004, secondo cui "nell'ambito dell'esecuzione forzata mobiliare presso terzi;
il terzo/debitore ha facoltà di effettuare la dichiarazione di debito di cui all'art. 547 c.p.c. anche nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che può aprirsi qualora egli non compaia dinanzi al giudice dell'esecuzione per rendere la propria dichiarazione nel corso dell'udienza all'uopo fissata [...] Tale dichiarazione, se resa nel corso del giudizio di cognizione, determina la cessazione della materia del contendere in ordine all'accertamento dell'obbligo del terzo, salvo che non sia necessario proseguire il giudizio per il regolamento delle spese processuali"; nello stesso senso, cfr. anche Cass., n. 6581/2009). Alla soccombenza, individuata alla stregua del criterio della cd. soccombenza virtuale, segue la condanna di – che, non rendendo la Controparte_1 dichiarazione nel processo esecutivo, ha imposto al creditore procedente di procedere ai sensi dell'art. 548 c.p.c. nel testo previgente – al pagamento in favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della modesta complessità della causa. …”.
§ 3 —Con atto di appello contenente un motivo, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza emessa dal Tribunale di Roma chiedendo la riforma del capo relativo alle spese di lite e domandandone la rideterminazione ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014. In data 14.10.2020 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato Controparte_1 in fatto ed in diritto. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 12.9.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.cit. sulle conclusioni precisate dalle parti riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
§ 4 — L'appello è articolato in un unico motivo.
§ 4.1. Con l'unico motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe liquidato erroneamente le spese di lite in € 1.053,00 per compensi ed in € 15,40 per spese vive. A sostegno delle loro pretese, gli appellanti hanno dapprima esposto che, in ragione del valore della causa compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, il valore minimo liquidabile, con applicazione della riduzione massima ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014, sarebbe pari ad € 5.636,00. Risulterebbe, inoltre, incongrua la liquidazione delle spese per esborsi statuita in sentenza per € 15,40 atteso che le stesse avrebbero dovuto essere liquidate in quantomeno € 669,42 pari alla somma delle spese per l'iscrizione a ruolo e delle spese di notifica dell'atto introduttivo. Con note autorizzate depositate in data 4.9.2024 gli appellanti hanno rettificato le precedenti deduzioni, indicando come valore della causa € 276.685,68 pari all'ammontare del credito azionato in via esecutiva aumentato della metà, indicando come dovuto un compenso pari a € 12.676,50 oltre
€ 669,40 per spese vive di cui € 660,00 a titolo di contributo unificato, € 27,00 per bollo ed € 12,40 quali spese di notificazione dell'atto introduttivo.
Il motivo è fondato per quanto di ragione. La Corte ritiene ammissibile la rettifica delle deduzioni riguardanti il valore della causa operata dagli appellanti con le note del 4.9.2024, perché il motivo di appello non ne risulta modificato, essendo volto a ottenere una liquidazione dei compensi conforme ai minimi di legge (e una quantificazione delle spese vive conforme a quanto documentato). Il valore del giudizio di primo grado è effettivamente pari a € 276.685,68, valore dell'importo precettato aumentato della metà, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ormai consolidato secondo il quale “…nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, l'oggetto della domanda, al quale va parametrata la liquidazione delle spese processuali, è costituito dal credito che il creditore intende sottopone ad espropriazione forzata, quale risulta dall'atto di pignoramento, pari - ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ. - all'importo precettato aumentato dalla metà, indipendentemente dal contenuto della dichiarazione eventualmente contestata o dal valore del rapporto accertato da cui trae origine il debito del terzo pignorato…" (Cass. civ. ord. n. 19104/2020). Occorre tuttavia considerare che la massima riduzione apportabile al compenso per la fase istruttoria/trattazione, secondo l'art.4 D.M.n.55/14 nel testi in vigore alla data della decisione di primo grado, era pari al 70%, il che significa che il compenso minimo liquidabile era pari al 30% del medio (Cass.ord.n.23798/2019). Atteso quanto sopra, il compenso minimo liquidabile ex DM 55/2014 vigente al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado risulta essere pari a € 8.710,50. Tale compenso non è suscettibile di riduzione atteso che, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass civ. sent. n. 9815/2023). Atteso quanto sopra, la liquidazione delle spese di lite deve essere rideterminata come di seguito secondo i valori di cui al D.M. 44/2014 ante modifica operata dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 e € 520.000,00 applicando i valori minimi a tutte le fasi attesa la modesta entità delle questioni di diritto analizzate nella causa di primo grado nonché la bassa complessità delle medesime e quindi in € 8.710,50 (di cui € 1.687,50 per la fase di studio, € 1.113,50 per la fase introduttiva, € 2974,50 per la fase istruttoria/trattazione e € 2.935,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri di legge. Risultano inoltre provate le spese vive sostenute dagli appellanti sostenute nel giudizio di primo grado così come indicate nelle note conclusive, che pertanto devono essere liquidate in € 669,00 di cui € 660,00 a titolo di contributo unificato, € 27,00 per bollo ed € 12,40 quali spese di notificazione dell'atto introduttivo.
§ 5. Le spese per compensi seguono la soccombenza e si liquidano per compensi secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi eccetto la fase istruttoria/trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in
€ 4.888,00 (di cui € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 17914/2019 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata condanna a corrispondere a Controparte_1 e a titolo di spese legali, € 8.710,50 per compensi, oltre spese Parte_1 Parte_2 generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, e € 669,00 per spese vive;
2. condanna a rifondere in favore di e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese processuali del giudizio di appello che si liquidano in € 4.888,00 per compensi oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge,
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 12.9.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo