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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11217/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BONARDI SABRINA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BONARDI SABRINA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 26/05/2025, con cui e , unitisi Parte_1 CP_1 in matrimonio a Leno-BS in data 21.9.13 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Leno al numero 20 parte II serie A dell'anno 2013), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.6.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 6.10.22;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
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«1) Affidamento condiviso della figlia con residenza anagrafica presso la madre nell'attuale abitazione di proprietà Per_1 esclusiva dei genitori della signora in Leno (BS), Via Ermengarda n. 63/A. Parte_1
2) Il signor continuerà a risiedere in quella che era la casa familiare sita in Castelletto di Leno (BS), via CP_1
Tosini n. 68, dallo stesso condotta in locazione.
3) Il padre potrà sentire, vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo desidera, previo accordo con la madre ed in funzione degli impegni lavorativi dei genitori, degli impegni personali della minore e comunque sempre nei seguenti termini e modalità: - Fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18,30 fino alla domenica sera alle ore 20,00 circa;
- durante la settimana in cui il padre terrà con sé la figlia nel fine settimana, trascorrerà con il padre un giorno Per_1 infrasettimanale, precisamente il martedì, dalle ore 18,30 fino alle 22,00 circa. - Nella settimana in cui la figlia trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre la terrà con sé due sere nei giorni infrasettimanali, precisamente il mercoledì e il giovedì, dalle ore 18,30 fino alle 22,00 circa. - Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia due settimane, anche non consecutive, in periodi che coincideranno con le ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro e che saranno comunicate entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e della Vigilia;
- tre giorni nel corso delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - il signor si obbliga a non prelevare dalla casa CP_1 materna la figlia minore qualora la stessa fosse malata, salva la sua facoltà di farle visita ed eventualmente di modificare il giorno in cui potrà tenerla con sé.
4) Quale contributo al mantenimento ordinario della figlia si obbliga a corrispondere alla signora entro il Parte_1 giorno 20 di ogni mese la somma mensile di euro 300,00 (euro duecentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. I predetti versamenti dovranno essere effettuati a mezzo accredito bancario sul conto corrente intestato alla signora i cui dati sono noti al signor . L'assegno unico universale, destinato al sostegno al Parte_1 CP_1 reddito delle famiglie con figli di età inferiore a 21 anni, verrà percepito interamente dalla madre.
5) I genitori concordano che le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno sostenute dalla madre nella misura del 100%.
6) I coniugi dichiarano altresì che i beni ed arredi di proprietà della signora presenti nell'immobile sito in Pt_1
Castelletto di Leno (BS), Via Tosini n.68, condotto in locazione dal signor resteranno nel suddetto CP_1 immobile a disposizione dello stesso fino a quando non si trasferirà, momento in cui verranno restituiti alla signora
Pt_1
7) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla audizione della figlia minore ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della stessa.
9) I signori e dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto non è previsto alcun genere di Pt_1 CP_1 mantenimento reciproco.
10) Ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
11) I coniugi dichiarano di avere risolto ogni questione economico-patrimoniale tra gli stessi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o titolo in relazione al rapporto di coniugio.
12) i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
13) spese di lite compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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