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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 6 marzo 2025
Alla udienza del giorno 5 marzo 2025, alle ore 14,00, è stata data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su sette facciate, costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi dell'articolo 437 cpc.
.
Il Giudice
Roberto Parziale
RGAC 18964 ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 18964 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa all'udienza di discussione ex articolo 437 cpc del giorno 6 marzo 2025 e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Padova, via dei Martiri Giuliani n. e Dalmati n. 2A presso lo studio dell'avv. Federico Gallo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
APPELLANTE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(codice fiscale ), Parte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso i opposizione ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs 150&2011 tempestivamente depositato la società aveva proposto gravame innanzi al giudice di pace di Parte_3
avverso la ordinanza ingiunzione prefettizia n.01493200 del 7 novembre 2018, Pt_2
notificata il 14 gennaio 2019 con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale 126000303677 emesso, ai sensi dell'articolo 126 bis del codice della strada, in data
29 gennaio 2018 per non aver comunicato le generalità del soggetto che si trovava alla guida di un veicolo di sua proprietà contestata con il verbale SCV0005386194 notificato in data 8 settembre 2017.
A sostegno del ricorso al Prefetto aveva dedotto che la violazione relativa alla mancata comunicazione dei dati era stata commessa il 7 novembre 2017 non avendo trasmesso i dati richiesti e da tate data decorrevano i novanta giorni a disposizione della
Amministrazione per passare il nuovo verbale a pena di decadenza e quindi aveva termine per la notifica del verbale fino al 5 febbraio 2018 mentre il verbale in questione era stato notificato il 9 febbraio 2018 e passato per la notifica il 6 febbraio 2018 come risultante dal servizio informativo di consultato. Parte_4
Il prefetto di aveva respinto il ricorso ed avverso la ordinanza ingiunzione ha eccepito Pt_2
il difetto di motivazione della stessa non avendo esaminato i motivi di censura, tenuto conto che La non ha contestato le date indicate ma ha dedotto che iil termine per la Parte_2
contestazione non partiva dalla scadenza del termine per la comunicazione dei dati richiesti ma comportava anche il tempo necessario alla verifica dell'effettivo arrivo della risposta. Ha
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dedotto la erroneità di tale valutazione dovendo essere inglobato l'eventuale tempo necessario ai controlli all'intero dl termine di giorni 90 attributo alla amministrazione per procedere alla trasmissione per la notifica del verbale di accertamento.
Si era costituita la , deducendo la insussistenza del vizio di motivazione Parte_2
dedotto in quanto essendo il giudizio innanzi al giudice di pace esteso anche al merito si trattava di un giudizio sul rapporto e quindi anche sul bverbale di accertamento e non limitato alla ordinanza ingunzione, ed ha allegato la nota della Polizia di Stto che evidenziava come il termine pdi decadenza dper la emissione del verbale di accertamento non fosse costituito dal termine di scadenza per il propietario del veicolo per cmunicarew le generalità del conducnete del veicolo, ma dal la scadenza del tempo tecnico, determinato in trenta giorni, necessario per poter in concreto verificare che l il contravventore non avesse effettivamente risposto, essendo tale comunicazione spesso trasmessa a mezzo posta.
Il giudice di pace, con sentenza n. 24026/2019 ha respinto la opposizione ritenendo che la motivazione della ordinanza ingiunzione non costituisse un vizio a pena di nullità eha valorizzato le indicazioni contenute nella mota della prefettura depositata da parte opponente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società lamentando come il giudice Pt_3
di pace non avesse esaminato le ragioni contenute nella censura proposta avverso la ordinanza ingiunzione ed il verbale di accertamento non vertendosi in materia di valenza delle dichiarazione del pubblico ufficiale.
Non si è costituita la venendo dichiarata contumace. Parte_2
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa alla udienza di discussione ex articolo 437 cpc del 6 marzo 2025 sulle conclusioni precisate al termine della discussione.
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare pacifico tra le parti che il primo verbale di accertamento sia stato correttamente notificato e che la società non abbia ritenuto di comunicare le generalità del Pt_3
conducente del veicolo nel termine assegnato.
La questione che ha dedotto la società, fin dalla proposizione del ricorso attiene alla individuazione del termine a quo dal quale far decorrere il termine di decadenza della
Amministrazione dal potere sanzionatorio
Detto termine è di giorni novanta e trattandosi di un termine di decadenza trova applicazione il principio di scissione della efficacia della notifica nel senso che il solo passaggio dell'atto per la notifica determina il rispetto del termine di decadenza, essendo irrilevante il momento in cui la notifica si sia perfezionata.
Non vi è dubbio che il termine decorra normalmente dal momento in cui il soggetto accertatore costati la esistenza della infrazione, termine che, evidentemente, opera diversamente a secondo che sia prevista la contestazione immediata o sia prevista la contestazione differita nei casi che per ragioni organizzative l'accertamento della commissione della infrazione venga accertato in un momento successivo.
Si pensi, ad esempio alla contestazioni elevate sulla base delle registrazione dagli apparati di rilevazione da remoto nei quali la conoscenza della esistenza della infrazione sussiste nel momento in dui l'incaricato nell'esaminare la documentazione accerta la verificazione della infrazione.
Di conseguenza il termine inizia a decorrere di nuovo dal momento in cui la amministrazione acquisisce la notizia positiva – si pensi alla comunicazione del conducente del veicolo in caso di noleggio dello stesso – o si acquisisce la notizia negativa, vale a dire si accerta che la comunicazione che doveva essere inviante in un termine .- nel caso di specie sessanta giorni – non è arrivata.
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E' evidente che in questo caso, poiché il termine decorre unicamente quando vi sia certezza in ordine alla esistenza della infrazione, vale a dire al momento del suo accertamento, la decorrenza del termine di decadenza non possa decorrere dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato in quanto la certezza della infrazione non può che essere raggiunta a distanza di tempo dalla scadenza del termine stesso, potendo il soggetto enuto alla comunicazione far uso di sistemi di trasmissione delle informazioni non in tempo reale, ad esempio a mezzo posta la quale impiega del tempo prima di essere consegnata e poi deve essere verificata nell'ufficio di arrivo.
In questo modo è corretta l decorrenza dal momento in cui sia ragionevole ritenenre che l'interessato abbia omesso di trasmettere quanto richiesto.
Poiché lo stesso opponente h indicato di aver ricevuto l notifica del verbale di accertamento il giorno 8 settembre 2017 e che il relativo termine per la spedizione della risposta scadeva il giorno 7 novembre 2017, risulta evidente che il termine di decadenza andava a scadere il
5 febbraio 2018 solo ove si affermasse il principio che l'amministrazione deve procedere alla sanzione per la sola scadenza del termine senza verificare se la risposta sia pervenuta.
Poiché è evidente che tale comportamento non sarebbe conforme ai principi di buon andamento imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione, l'accertamento non avrebbe potuto essere posto in essere che almeno il giorno successivo, potendo giungere la informazione fino alla mezzanotte del giorno 8 settembre 2017.
Di conseguenza l'accertamento non avrebbe potuto essere posto in essere prima del giorno 9 novembre 2017 con la conseguenza che il termine di decadenza sarebbe scaduto il 6 febbraio 2018, quando l'appellante assume che sia stata consegnata la racomandata a
, anche se in realtà la informazione indica non la data di consegna dell'atto per CP_1
la notifica a ma il momento in cui la stessa, all'interno del flusso interno a Parte_4
è giunta al punto di smistamento di Fiumicino. Parte_4
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In ogni caso anche se la interpretazioen della noma fosse stata quella propugnata dall'opponente la decadenza non si era verificata il quando l'accertamento non poteva che essere effettuato il giorno successivo alla scadenza del termine a disposizione per l'adempimento ed il termine di decadenza decorreva dal giorno successivo a quello di rilevazione della infrazione.
In ogni caso nel verbale risulta indicata la data di effettuazione della rilevazione della infrazione e lo stesso appare compatibile con la necessità di operare una attenta verifica in relazione al possibile arrivo di una risposta.
Per quanto riguarda la questione relativa alla carenza di motivazione della ordinanza ingiunzione in relazione alle contestazioni operate nel ricorso e del vizio procedurale relativo alla mancata audizione del ricorrente da parte del Prefetto e la mancata valutazione delle sue deduzioni, osserva il giudicante che costituisce oramai orientamento costante della corte di cassazione che in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, o la sua mancata audizione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione,
decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Sez. U, 28 gennaio 2010, n. 1786).
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ritiene il giudicante che non sussistano ragionevoli elementi al fine di discostarsi dal principio formulato dalla sezioni unite civili della corte di cassazione che appare basato sul fatto che la impugnazione della sanzione amministrativa innanzi al giudice ordinario, proprio perché è a cognizione piena, rende inutile la valutazione della motivazione del Prefetto in quanto al di là di ogni possibile motivazione dallo stesso esposta, la decisione attiene alla corretta applicazione della sanzioni amministrativa e non al rispetto da parte del Prefetto di obblighi motivazionali.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza del giudice di pace 24026/2019 previa integrazione della motivazione.
Nulla per le spese non essendosi costituita in appello la . Parte_2
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando respinge l'appello e,
per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace 524026/2019 previa integrazione della motivazione
Nulla per le spese.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 6 marzo 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Alla udienza del giorno 5 marzo 2025, alle ore 14,00, è stata data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su sette facciate, costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi dell'articolo 437 cpc.
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Il Giudice
Roberto Parziale
RGAC 18964 ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 18964 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa all'udienza di discussione ex articolo 437 cpc del giorno 6 marzo 2025 e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Padova, via dei Martiri Giuliani n. e Dalmati n. 2A presso lo studio dell'avv. Federico Gallo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
APPELLANTE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(codice fiscale ), Parte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso i opposizione ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs 150&2011 tempestivamente depositato la società aveva proposto gravame innanzi al giudice di pace di Parte_3
avverso la ordinanza ingiunzione prefettizia n.01493200 del 7 novembre 2018, Pt_2
notificata il 14 gennaio 2019 con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale 126000303677 emesso, ai sensi dell'articolo 126 bis del codice della strada, in data
29 gennaio 2018 per non aver comunicato le generalità del soggetto che si trovava alla guida di un veicolo di sua proprietà contestata con il verbale SCV0005386194 notificato in data 8 settembre 2017.
A sostegno del ricorso al Prefetto aveva dedotto che la violazione relativa alla mancata comunicazione dei dati era stata commessa il 7 novembre 2017 non avendo trasmesso i dati richiesti e da tate data decorrevano i novanta giorni a disposizione della
Amministrazione per passare il nuovo verbale a pena di decadenza e quindi aveva termine per la notifica del verbale fino al 5 febbraio 2018 mentre il verbale in questione era stato notificato il 9 febbraio 2018 e passato per la notifica il 6 febbraio 2018 come risultante dal servizio informativo di consultato. Parte_4
Il prefetto di aveva respinto il ricorso ed avverso la ordinanza ingiunzione ha eccepito Pt_2
il difetto di motivazione della stessa non avendo esaminato i motivi di censura, tenuto conto che La non ha contestato le date indicate ma ha dedotto che iil termine per la Parte_2
contestazione non partiva dalla scadenza del termine per la comunicazione dei dati richiesti ma comportava anche il tempo necessario alla verifica dell'effettivo arrivo della risposta. Ha
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dedotto la erroneità di tale valutazione dovendo essere inglobato l'eventuale tempo necessario ai controlli all'intero dl termine di giorni 90 attributo alla amministrazione per procedere alla trasmissione per la notifica del verbale di accertamento.
Si era costituita la , deducendo la insussistenza del vizio di motivazione Parte_2
dedotto in quanto essendo il giudizio innanzi al giudice di pace esteso anche al merito si trattava di un giudizio sul rapporto e quindi anche sul bverbale di accertamento e non limitato alla ordinanza ingunzione, ed ha allegato la nota della Polizia di Stto che evidenziava come il termine pdi decadenza dper la emissione del verbale di accertamento non fosse costituito dal termine di scadenza per il propietario del veicolo per cmunicarew le generalità del conducnete del veicolo, ma dal la scadenza del tempo tecnico, determinato in trenta giorni, necessario per poter in concreto verificare che l il contravventore non avesse effettivamente risposto, essendo tale comunicazione spesso trasmessa a mezzo posta.
Il giudice di pace, con sentenza n. 24026/2019 ha respinto la opposizione ritenendo che la motivazione della ordinanza ingiunzione non costituisse un vizio a pena di nullità eha valorizzato le indicazioni contenute nella mota della prefettura depositata da parte opponente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società lamentando come il giudice Pt_3
di pace non avesse esaminato le ragioni contenute nella censura proposta avverso la ordinanza ingiunzione ed il verbale di accertamento non vertendosi in materia di valenza delle dichiarazione del pubblico ufficiale.
Non si è costituita la venendo dichiarata contumace. Parte_2
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa alla udienza di discussione ex articolo 437 cpc del 6 marzo 2025 sulle conclusioni precisate al termine della discussione.
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare pacifico tra le parti che il primo verbale di accertamento sia stato correttamente notificato e che la società non abbia ritenuto di comunicare le generalità del Pt_3
conducente del veicolo nel termine assegnato.
La questione che ha dedotto la società, fin dalla proposizione del ricorso attiene alla individuazione del termine a quo dal quale far decorrere il termine di decadenza della
Amministrazione dal potere sanzionatorio
Detto termine è di giorni novanta e trattandosi di un termine di decadenza trova applicazione il principio di scissione della efficacia della notifica nel senso che il solo passaggio dell'atto per la notifica determina il rispetto del termine di decadenza, essendo irrilevante il momento in cui la notifica si sia perfezionata.
Non vi è dubbio che il termine decorra normalmente dal momento in cui il soggetto accertatore costati la esistenza della infrazione, termine che, evidentemente, opera diversamente a secondo che sia prevista la contestazione immediata o sia prevista la contestazione differita nei casi che per ragioni organizzative l'accertamento della commissione della infrazione venga accertato in un momento successivo.
Si pensi, ad esempio alla contestazioni elevate sulla base delle registrazione dagli apparati di rilevazione da remoto nei quali la conoscenza della esistenza della infrazione sussiste nel momento in dui l'incaricato nell'esaminare la documentazione accerta la verificazione della infrazione.
Di conseguenza il termine inizia a decorrere di nuovo dal momento in cui la amministrazione acquisisce la notizia positiva – si pensi alla comunicazione del conducente del veicolo in caso di noleggio dello stesso – o si acquisisce la notizia negativa, vale a dire si accerta che la comunicazione che doveva essere inviante in un termine .- nel caso di specie sessanta giorni – non è arrivata.
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E' evidente che in questo caso, poiché il termine decorre unicamente quando vi sia certezza in ordine alla esistenza della infrazione, vale a dire al momento del suo accertamento, la decorrenza del termine di decadenza non possa decorrere dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato in quanto la certezza della infrazione non può che essere raggiunta a distanza di tempo dalla scadenza del termine stesso, potendo il soggetto enuto alla comunicazione far uso di sistemi di trasmissione delle informazioni non in tempo reale, ad esempio a mezzo posta la quale impiega del tempo prima di essere consegnata e poi deve essere verificata nell'ufficio di arrivo.
In questo modo è corretta l decorrenza dal momento in cui sia ragionevole ritenenre che l'interessato abbia omesso di trasmettere quanto richiesto.
Poiché lo stesso opponente h indicato di aver ricevuto l notifica del verbale di accertamento il giorno 8 settembre 2017 e che il relativo termine per la spedizione della risposta scadeva il giorno 7 novembre 2017, risulta evidente che il termine di decadenza andava a scadere il
5 febbraio 2018 solo ove si affermasse il principio che l'amministrazione deve procedere alla sanzione per la sola scadenza del termine senza verificare se la risposta sia pervenuta.
Poiché è evidente che tale comportamento non sarebbe conforme ai principi di buon andamento imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione, l'accertamento non avrebbe potuto essere posto in essere che almeno il giorno successivo, potendo giungere la informazione fino alla mezzanotte del giorno 8 settembre 2017.
Di conseguenza l'accertamento non avrebbe potuto essere posto in essere prima del giorno 9 novembre 2017 con la conseguenza che il termine di decadenza sarebbe scaduto il 6 febbraio 2018, quando l'appellante assume che sia stata consegnata la racomandata a
, anche se in realtà la informazione indica non la data di consegna dell'atto per CP_1
la notifica a ma il momento in cui la stessa, all'interno del flusso interno a Parte_4
è giunta al punto di smistamento di Fiumicino. Parte_4
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In ogni caso anche se la interpretazioen della noma fosse stata quella propugnata dall'opponente la decadenza non si era verificata il quando l'accertamento non poteva che essere effettuato il giorno successivo alla scadenza del termine a disposizione per l'adempimento ed il termine di decadenza decorreva dal giorno successivo a quello di rilevazione della infrazione.
In ogni caso nel verbale risulta indicata la data di effettuazione della rilevazione della infrazione e lo stesso appare compatibile con la necessità di operare una attenta verifica in relazione al possibile arrivo di una risposta.
Per quanto riguarda la questione relativa alla carenza di motivazione della ordinanza ingiunzione in relazione alle contestazioni operate nel ricorso e del vizio procedurale relativo alla mancata audizione del ricorrente da parte del Prefetto e la mancata valutazione delle sue deduzioni, osserva il giudicante che costituisce oramai orientamento costante della corte di cassazione che in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, o la sua mancata audizione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione,
decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Sez. U, 28 gennaio 2010, n. 1786).
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ritiene il giudicante che non sussistano ragionevoli elementi al fine di discostarsi dal principio formulato dalla sezioni unite civili della corte di cassazione che appare basato sul fatto che la impugnazione della sanzione amministrativa innanzi al giudice ordinario, proprio perché è a cognizione piena, rende inutile la valutazione della motivazione del Prefetto in quanto al di là di ogni possibile motivazione dallo stesso esposta, la decisione attiene alla corretta applicazione della sanzioni amministrativa e non al rispetto da parte del Prefetto di obblighi motivazionali.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza del giudice di pace 24026/2019 previa integrazione della motivazione.
Nulla per le spese non essendosi costituita in appello la . Parte_2
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando respinge l'appello e,
per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace 524026/2019 previa integrazione della motivazione
Nulla per le spese.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 6 marzo 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 18964 ANNO 2020 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale