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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 17.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3781 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Andrea Carrano e Francesco Dipino, presso nil cui studio è elettivamente domiciliato in Amalfi, alla piazza Santo Spirito n. 9
Ricorrente
E
1) in persona del Controparte_1
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cinque e
Ciro Sito, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro
Direzionale, Isola E2 Scala A;
1 2) , in persona del Presidente p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Alba Di Lascio, con la quale è elettivamente domiciliata in
Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
Resistenti
OGGETTO: Violazione del diritto di preferenza all'assunzione e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.5.2021 esponeva: Parte_1
- che aveva lavorato alle dipendenze dell' Controparte_3
(oggi ), quale addetto ai servizi
[...] Controparte_4
della Grotta dello Smeraldo, costituita da una cavità carsica parzialmente invasa dal mare, situata nel territorio del Comune di Conca dei Marini,
accessibile per il tramite di un ascensore dalla S.S. 163;
- che era stato assunto con contratto a tempo determinato ed inquadrato, come operaio, nel livello A1 del c.c.n.l. del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
- che aveva svolto le mansioni di ascensorista”; Parte_2
- che aveva reso la sua prestazione lavorativa per svariati periodi e precisamente: dall'1.6.2004 al 27.11.2004; dall'1.5.2005 al 27.10.2005;
dall'1.5.2006 al 27.10.2006; dall'1.5.2007 al 27.10.2007; dall'1.5/2008 al
27.10.2008; dall'1.5.2009 al 27.10.2009; dall'1.5.2010 al 31.10.2010;
2 dall'1.5.2011 al 31.10.2011; dall'1.5.2012 al 31.10.2012; dall'1.4.2013 al
27.9.2013; dall'1.5.2014 al 31.10.2014; dall'1.5.2015 al 27.10.2015;
dall'1.5.2016 al 27.10.2016; dall'1.4.2017 al 27.9.2017; dall'1.5.2018 al
27.10.2018 e dall'1.5.2019 al 31.10.2019;
- che, sebbene fosse stato contrattualmente fissato un orario di lavoro di 36
ore settimanali, distribuite su sei giorni, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, egli aveva di fatto reso la sua prestazione lavorativa per un maggior numero di ore,
terminando sempre alle 17.00;
- che la parte datoriale non l'aveva retribuito in base al lavoro effettivamente svolto, né gli aveva erogato gli importi a lui spettanti a titolo di permessi, ferie non fruite e tredicesima mensilità, così come non gli aveva corrisposto il trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto lavorativo;
- che, pertanto, era rimasto creditore della complessiva somma di € 41.676,77,
di cui € 46,71 a titolo di retribuzione diretta, € 8,81 per tredicesima mensilità, €
6.204,32 per ferie non godute, € 1.358,26 per permessi non goduti, € 34.058,67
per lavoro straordinario ed € 6.170,21 a titolo di t.f.r., oltre all'indennità di cui all'art. 4, comma 3 del c.c.n.l. “Regioni – Autonomie locali” del 16.7.1996 per €
516,48;
- che l aveva Controparte_3
illegittimamente apposto un termine ai contratti di lavoro da lui sottoscritti nell'arco temporale richiamato e, dal momento che il suo rapporto si era protratto per oltre 36 mesi, aveva altresì violato il suo diritto di precedenza
3 rispetto alle nuove assunzioni, come da lui dedotto con pec del 16.7.2021
inviata alla medesima agenzia e rimasta priva di riscontro;
- che, a fronte della suddetta condotta illecita, la avrebbe dovuto risarcire CP_1
il danno arrecatogli, come pure quello ad esso derivante dalla lesa possibilità
di ottenere l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, nonché la progressione retributiva per anzianità di servizio;
- che, infatti, nonostante egli avesse esercitato il suo diritto di preferenza, ex
art. 24 del D.lgs. n. 81/2015, la senza tenerne conto, negli anni 2020 e CP_1
2021 aveva ingiustificatamente dato corso all'assunzione di altri lavoratori a tempo determinato in sua vece.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno affinché accertasse e dichiarasse, da un lato, l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della l' dall'anno CP_1
2004 all'anno 2019 e, dall'altro, l'inadempimento degli obblighi contrattuali ad opera dell' con Controparte_3
conseguente condanna delle “parti onerate” a corrispondergli la somma in precedenza indicata, oltre agli accessori di legge.
Chiedeva, altresì, che fosse accertata l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro da lui sottoscritti nel dedotto periodo.
Formulava, ancora, richiesta di riconoscimento dell'anzianità di servizio acquisita nel richiamato arco temporale e domandava la regolarizzazione della
4 stessa ai fini previdenziali, in virtù del lavoro svolto alle dipendenze dell' Controparte_3
Avanzava, poi, istanza risarcitoria e richiesta di condanna dei soggetti a ciò
tenuti, in solido tra loro o per chi di dovere, al pagamento, in suo favore, di una somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto goduta, per un importo di € 1.547,70 o della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Domandava, infine, accertarsi e dichiararsi violato il suo diritto di preferenza all'assunzione relativamente agli anni 2020 e 2021 e, per l'effetto, condannarsi i soggetti tenuti a corrispondergli una somma, a titolo di risarcimento, avendo come base di calcolo la medesima retribuzione indicata, per 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito fino al saldo o, in subordine, costituirsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' Controparte_1
e la si costituivano in giudizio ed
[...] Controparte_2
evidenziavano l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocavano il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
L' deduceva, in particolare, la sua carenza di legittimazione passiva CP_1
rispetto alle domande ex adverso formulate, evidenziando che i rapporti di lavoro per cui è causa erano stati costituiti, per periodi inferiori al semestre,
5 nella stagione estiva, esclusivamente tra il e l'Ente Soggiorno e Pt_1
Turismo di Amalfi.
Rimarcava, altresì, di non aver mai instaurato alcun rapporto di impiego con il
, in conformità a quanto prescritto dall'art. 22 della Legge della Pt_1 CP_2
n. 18 del 2014, dal momento che il ricorrente, quando l
[...] [...]
è entrata in funzione ed ha sostituito i disciolti Controparte_1
enti (nel caso specifico, l' , CP_3 Controparte_3
era sfornito dei requisiti richiesti dalla predetta normativa ai fini del trasferimento nella sua dotazione organica.
Sottolineava, inoltre, l'insussistenza di un diritto alla stabilizzazione del , Pt_1
essendo l'attività da lui espletata di tipo stagionale.
Rispetto al preteso diritto di precedenza di cui all'art. 24 d.lgs. 81/15, eccepiva la decadenza del ricorrente da farlo valere e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti da lavoro azionati, oltre che l'infondatezza, nel merito, della domanda volta al loro conseguimento.
La , costituendosi in giudizio, eccepiva del pari il suo difetto Controparte_2
di legittimazione passiva in ordine alle pretese azionate dal e ciò per Pt_1
difetto di allegazione e prova da parte del ricorrente in ordine all'instaurazione di un rapporto di lavoro alle sue dipendenze.
Eccepiva, altresì, la prescrizione della pretesa retributiva del lavoratore.
6 Deduceva, inoltre, l'inammissibilità, per decadenza, della domanda risarcitoria legata alla dedotta illegittimità della reiterazione dei contratti a termine sottoscritti dal ricorrente nell'arco temporale di riferimento.
Con provvedimento reso in data 13.12.2022 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc.
civ.
Indi, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni,
decideva la controversia, dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da nei confronti della e della Parte_1 CP_1 CP_2
è infondato e va, pertanto, rigettato.
[...]
Come già evidenziato nella parte espositiva, il ricorrente ha dedotto che nel periodo compreso tra il 2004 e il 2019 aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato, mediante la sottoscrizione di diversi contratti a termine, alle dipendenze della confluita, dopo la Controparte_5
sua abolizione, nell' e ha Controparte_1 CP_1
pertanto formulato una domanda di pagamento delle differenze retributive maturate in costanza di rapporto, nonché il riconoscimento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro da lui sottoscritti, la lesione del suo diritto
7 di precedenza all'assunzione e l'illegittimità della condotta tenuta, tanto dall' quanto dalla per non aver dato continuità CP_1 Controparte_2
giuridica ed economica al suo impiego e, in conseguenza di ciò, ha chiesto un risarcimento del danno, oltre che una declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell' e/o della CP_1 CP_2
[...]
Le domande testè descritte, tuttavia, risultano formulate nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, per cui non possono trovare accoglimento.
Al fine di esplicitare le ragioni poste a base del proprio decisum, questo giudice ritiene utile effettuare un breve excursus della normativa applicabile alla fattispecie in esame, nonché ripercorrere l'iter cronologico dei fatti di causa.
In merito, va sottolineato che l'Agenzia Autonoma Soggiorno e Turismo di
Amalfi, con la quale il ha intrattenuto formalmente un rapporto di lavoro, Pt_1
mediante la sottoscrizione di diversi contratti a termine nel corso degli anni, è
stata abolita, in data 31 dicembre 2019, per effetto del provvedimento adottato dalla , in attuazione della Legge Regionale n. 18/2014. Controparte_2
Più specificamente, la Giunta regionale della con deliberazione n. CP_2
683 del 30.12.2019, ha disposto la conclusione di ogni attività istituzionale,
nonché la chiusura della fase liquidatoria degli e Controparte_6
delle Aziende e la Controparte_7
conseguente loro estinzione ed ha stabilito la piena operatività dell'
[...]
[...] a partire dal 1° gennaio 2020 (si veda, sul punto, Controparte_8
il doc. versato in atti dall' e denominato “ DGR 620 CP_1 Controparte_2
del 28.12.2021).
Ciò nonostante, il rapporto di impiego del ricorrente non è transitato alle dipendenze della costituita per Controparte_1
difetto di titolarità, in capo allo stesso, dei requisiti utili a tal fine e dei quali si dirà nel prosieguo.
Al riguardo, va precisato che l' Controparte_9
un ente, di diritto pubblico - originariamente istituito a livello nazionale
[...]
dalla legge n. 765 del 1926, avente la finalità di promuovere e coordinare le politiche turistiche - che è stato disciolto dalla , in virtù del Controparte_2
suo potere legislativo concorrente, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.,
nell'ambito della riorganizzazione e dell'implementazione del sistema turistico regionale, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 18 del 2014.
La norma da ultimo richiamata ha prescritto, nel dettaglio, l'estinzione delle
Agenzie Autonome di Soggiorno e Turismo a livello provinciale – tal era quella di Amalfi – e la loro sostituzione con altre di rilievo regionale.
Con riguardo alla sorte dei contratti di lavoro in essere alle dipendenze dei prefati enti provinciali, la medesima disposizione ha previsto che: “le procedure
per lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome
di cura, soggiorno e turismo sono portate a compimento entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione
9 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti enti previsti dal
comma 1, con esclusione di quelli relativi al personale. Il personale dei
disciolti enti di cui al comma 1, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, è trasferito nei ruoli del personale della costituenda agenzia
regionale per la promozione del turismo della Campania con le qualifiche
e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione
di continuità e fatto salvo la determinazione dei rapporti di lavoro con il
personale che afferisce alle competenze dirette della Giunta regionale.
Allo stesso personale è riconosciuto il mantenimento del trattamento
economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento
nell'organico della;
eventuali differenze tra la retribuzione Controparte_2
fondamentale in godimento presso l'ente di provenienza e quella spettante a
seguito del trasferimento nei ruoli del personale regionale, saranno corrisposte
a titolo di assegno personale riassorbibile in sede di applicazione di futuri
miglioramenti contrattuali, discendenti da rinnovi del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali. Fino alla data
dell'effettivo esercizio dell'agenzia regionale gli enti provinciali per il turismo e
le aziende continuano ad esercitare le loro funzioni presso l'attuale sede”.
Sulla scorta di tale previsione legislativa, dunque, è stata introdotta la CP_1
con operatività dal 1° gennaio 2020, che ha correttamente dato continuità
giuridica ed economica ai rapporti di lavoro dei soggetti che erano alle
10 dipendenze dell'Agenzia per il Soggiorno e Turismo di Amalfi e che soddisfacevano due condizioni, da valutarsi all'atto dell'entrata in vigore della richiamata legge regionale (intervenuta il 22 agosto 2014): essere in forza,
nonché titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, applicando la regola normativa così delineata, giammai l' avrebbe potuto assumere alle proprie Controparte_1
dipendenze il ricorrente, dando continuità giuridica ed economica al rapporto di lavoro intercorso tra lo stesso e l' Controparte_9
di Amalfi.
Invero, sebbene al momento dell'entrata in vigore della legge n. 18 del 2014 il fosse in servizio presso l'ente provinciale da abolire, egli era sfornito Pt_1
dell'altro requisito imprescindibile al fine di transitare nei ruoli dell'
[...]
, ossia l'essere titolare di un contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato (cfr., al riguardo, l'accordo di lavoro a termine, sottoscritto dal e avente efficacia temporale dall'1.5.2014 al 31.10.2014, versato in atti Pt_1
dallo stesso ricorrente).
Dunque, in presenza di una preclusione normativa di tal fatta in ordine all'instaurazione di un rapporto contrattuale alle dipendenze dell va CP_1
rilevata la correttezza della condotta tenuta dall'ente e, per l'effetto, il suo difetto di legittimazione passiva relativamente alle pretese retributive azionate da . Parte_1
11 Considerazioni di analogo tenore possono essere svolte con riferimento alla
, altresì convenuta nel presente giudizio, la quale non Controparte_2
riveste, né tantomeno ha mai rivestito, la qualifica di parte datoriale del ricorrente e, pertanto, non può farsi carico dei crediti (in ipotesi) maturati dal lavoratore in costanza di rapporto.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare che il ricorrente non ha formulato nei confronti del suddetto Ente regionale richieste diverse da quelle di natura strettamente contrattuale, legate al dispiegarsi del suo rapporto di impiego nel dedotto periodo, sicché nessuna considerazione ulteriore va riservata alla condotta serbata dalla nell'ambito della procedura di Controparte_2
riorganizzazione del sistema turistico cui ha dato corso.
Per completezza espositiva, si pone in luce, in ogni caso, che è destituita di fondamento, per intervenuta decadenza, la richiesta risarcitoria formulata dal e da lui legata alla lesione del diritto di precedenza all'assunzione, di Pt_1
cui all'art. 24 del D. Lgs n. 81/2015, spiegata tanto nei confronti della (disciolta)
in persona del Controparte_3
commissario ad acta, quanto della CP_1
Al riguardo, si richiama la citata disposizione, che ai commi 3 e 4, testualmente,
prevede: “ll lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di
attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo
determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività
stagionali. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato
12 nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a
condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal
senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel
caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta
trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha esercitato il suo diritto di precedenza all'assunzione solo con pec del 16.7.2021, per cui egli è ampiamente decaduto dalla possibilità di far valere tale facoltà.
Invero, l'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato da lui sottoscritto e,
presente agli atti del giudizio, ha come termine di durata quello del 31.10.2019,
data da individuarsi quale dies a quo per l'esercizio del prefato diritto.
Logico corollario delle argomentazioni sin qui esposte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da nei confronti della e della Parte_1 CP_1 CP_2
[...]
Le spese di lite, in virtù della complessità e della novità delle questioni trattate,
vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3718 del ruolo generale Lavoro dell'anno
2022, promosso da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_10
[...]
[...] , in persona del Direttore Generale p.t., e della
[...] CP_2
in persona del Presidente p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 17.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
14