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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Dameglio Chantal GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10320/2024
avente per oggetto: interdizione; promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
“Chiede che il Tribunale di Torino pronunci l'interdizione – o, in subordine, l'inabilitazione – della predetta con ogni consequenziale provvedimento a norma di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 11/06/2024 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere Controparte_1
ai propri interessi perché affetta da “Sindrome dello spettro autistico di livello 3 secondo il DSMV, disabilità intellettiva grave”. Rilevava il PM quanto segue: “risulta che la stessa versa in condizioni psichiche tali da renderla incapace di provvedere ai propri interesse, o quanto meno di attendere con sufficiente discernimento e consapevolezza all'amministrazione delle proprie sostanze”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva, in data 02/10/2024, all'esame della persona interdicenda e. all'esito, nominava un tutore provvisorio in suo favore. Veniva, altresì, fissata udienza per la rimessione della causa in decisione mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Perveniva visto da parte del PM che insisteva nelle richieste già rassegnate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “autismo – disturbo dello Controparte_1
spettro autistico livello 3”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. Relazione
Regione Piemonte ASL TO 2, nonché Relazione Centro Medico Legale INPS di Torino tramesse il
17/04/2024).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto alle domande “in quanto non in grado di comunicare verbalmente”, manifestando “la volontà di abbandonare la stanza”, con conseguente sospensione del suo esame (cfr. verbale di udienza del 02/10/2024). A fronte di ciò, veniva confermata la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di Controparte_1
ulteriore attività istruttoria.
In ogni caso, dai documenti in atti risulta che “ presenta un quadro di grave deficit CP_1
cognitivo, non è verbale ed attività motoria accelerata/afinalistica con stereotipie di movimento” (cfr.
Relazione Servizi sociali del 09/04/2024). E ancora: “ presenta un quadro di grave deficit CP_1
pagina 2 di 4 cognitivo, non è verbale, non riesce a utilizzare una forma di comunicazione aumentativa alternativa e scarso è in generale l'intento comunicativo” (cfr. Relazione del Centro Paolo VI del 26/03/2024). Ciò trova conferma, altresì, nella Relazione educativa e nel Programma di intervento del 29/01/2024.
Dunque, risulta provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr., ex multis, Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie, difatti, non si ritiene siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve ritenersi pertanto, che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...], attualmente Controparte_1
inserita presso RAF “Uliveto” CO Valdese di Luserna San Giovanni (TO) – Strada Vecchia di San
Giovanni n. 93;
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Dameglio Chantal GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10320/2024
avente per oggetto: interdizione; promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
“Chiede che il Tribunale di Torino pronunci l'interdizione – o, in subordine, l'inabilitazione – della predetta con ogni consequenziale provvedimento a norma di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 11/06/2024 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere Controparte_1
ai propri interessi perché affetta da “Sindrome dello spettro autistico di livello 3 secondo il DSMV, disabilità intellettiva grave”. Rilevava il PM quanto segue: “risulta che la stessa versa in condizioni psichiche tali da renderla incapace di provvedere ai propri interesse, o quanto meno di attendere con sufficiente discernimento e consapevolezza all'amministrazione delle proprie sostanze”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva, in data 02/10/2024, all'esame della persona interdicenda e. all'esito, nominava un tutore provvisorio in suo favore. Veniva, altresì, fissata udienza per la rimessione della causa in decisione mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Perveniva visto da parte del PM che insisteva nelle richieste già rassegnate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “autismo – disturbo dello Controparte_1
spettro autistico livello 3”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. Relazione
Regione Piemonte ASL TO 2, nonché Relazione Centro Medico Legale INPS di Torino tramesse il
17/04/2024).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto alle domande “in quanto non in grado di comunicare verbalmente”, manifestando “la volontà di abbandonare la stanza”, con conseguente sospensione del suo esame (cfr. verbale di udienza del 02/10/2024). A fronte di ciò, veniva confermata la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di Controparte_1
ulteriore attività istruttoria.
In ogni caso, dai documenti in atti risulta che “ presenta un quadro di grave deficit CP_1
cognitivo, non è verbale ed attività motoria accelerata/afinalistica con stereotipie di movimento” (cfr.
Relazione Servizi sociali del 09/04/2024). E ancora: “ presenta un quadro di grave deficit CP_1
pagina 2 di 4 cognitivo, non è verbale, non riesce a utilizzare una forma di comunicazione aumentativa alternativa e scarso è in generale l'intento comunicativo” (cfr. Relazione del Centro Paolo VI del 26/03/2024). Ciò trova conferma, altresì, nella Relazione educativa e nel Programma di intervento del 29/01/2024.
Dunque, risulta provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr., ex multis, Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie, difatti, non si ritiene siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve ritenersi pertanto, che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...], attualmente Controparte_1
inserita presso RAF “Uliveto” CO Valdese di Luserna San Giovanni (TO) – Strada Vecchia di San
Giovanni n. 93;
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 4 di 4