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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Viviana Urso Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 869/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a cartella - contributi previdenziali Parte_1 promossa da
( , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'avv. Carmelo Guidotto – Appellante contro
Controparte_1
[...]
( , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e dife- P.IVA_1 so dall'avv. Andrea Marsili –
Appellata contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (13756881002) – Controparte_3
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1124 del 23.3.2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da avver- Parte_2 so la cartella di pagamento n. 29320190020159218000, avente ad oggetto con- tributi previdenziali e sanzioni per gli anni 2012, 2013 e 2014 CP_1 per un importo complessivo pari ad € 17.063,70.
R.G. 869_2022 2
Il primo giudice rigettava l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica, non- ché le eccezioni di difetto di motivazione e di decadenza.
Nel merito, rigettava l'eccezione di prescrizione a fronte dei plurimi atti inter- ruttivi intermedi, documentati dalla ribadendo la natura tragiudiziale Pt_1 degli atti di costituzione in mora, l'applicabilità ai predetti dell'art. 1335 c.c., la validità della notifica «al domicilio del destinatario mediante consegna a per- sona qualificatasi quale moglie o figlia», l'inapplicabilità della riserva di legge a della notifica avendo l'atto impugnato natura di atto ammini- CP_4 strativo, laddove l'esclusività di è limitata alla notifica degli atti CP_4 giudiziari.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 23.9.2022. Resisteva al gravame , mentre rimaneva contumace . CP_1 CP_5
La causa veniva posta in decisione in data 11.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il collegio che la notifica dell'appello nei confronti di
, nei cui confronti non sono state formulate domande, ha nella specie va- CP_5 lenza di mera denuntiatio litis.
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante si duole dell'errata valutazio- ne, da parte del tribunale, del regime della prescrizione in relazione agli artt.
36, 37 e 38 dello Statuto di . CP_1
Rileva che «la prescrizione decorre dal momento in cui devono essere effettuati i pagamenti (ossia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere)». Indi aggiunge che «i contributi minimi (soggettivi e integrativi) ed il contributo di maternità devono essere versati nell'anno di riferimento, in due rate di pari im- porto - 30 giugno e 30 settembre (cfr. nota 30 dell'art. 37) - oppure (dal 2013) in sei rate bimestrali di pari importo, e che è pertanto da tali date (30 giugno e
30 settembre dell'anno di riferimento) che comincia a decorrere il loro termine di prescrizione».
Afferma quindi che, avendo l'appellante «effettuato le relative comunicazioni rispettivamente, il 23.10.2013, il 23.10.2014 e l'11.09.2015 (cfr. estratto conto
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previdenziale, doc. 1 di )» alla data di notifica della cartella il CP_1
«03.01.2020, tutte le somme il cui pagamento scadeva in data antecedente al
03.01.2015, avrebbero dovuto essere dichiarate prescritte».
A tali fine censura la sentenza in merito alla valutazione degli atti interruttivi.
2. L'appello è infondato.
2.1. Va osservato che la Corte di Cassazione (Cass. n. 29751/2022), esaminan- do la questione della prescrizione dei crediti contributivi di , ha rico- CP_1 struito la cornice normativa in cui si inscrive l'obbligo di comunicazione del professionista, a iniziare dall'art. 16 della legge n.6 del 1981 - che appunto im- pone a tutti gli iscritti a l'obbligo di comunicare alla stessa, entro CP_1 trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione an- nuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichia- rato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno - evi- denziando come l'obbligatorietà della comunicazione risulti confermata anche dalla circostanza che il professionista è tenuto alla comunicazione anche se le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative (art.16, comma
1, legge n. 6 cit.). La Corte ha quindi individuato il dies a quo per il «decorso del termine per il recupero dei contributi e per l'esercizio della potestà sanzio- natoria» della ancorandolo «al compimento del tempo concesso Pt_1 all'iscritto per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali così come previsto dall'articolo 18 che recita: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione de- corre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della co- Pt_1 municazione di cui all'articolo 16”».
2.2. Va osservato che la doglianza attiene a tutti e tre gli anni di riferimento e non solo agli anni 2012 e 2013, come reputa la Pt_1
Lo statuto Inarcassa del 1995/2012 in atti è quello che contiene i citati artt.
36/37/38; l'art. 11 del regolamento del 2012, relativo al regime della prescri- zione, riproduce l'art. 38 del reg. 1995/2012; il nuovo statuto del 2012, all'art. 20 rimanda ai regolamenti. Per cui, gli artt. 36/37/38 dello statuto del
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1995/2012, si applicano ratione temporis al caso in esame anche per gli anni
2013 e 2014. È soltanto con il regolamento del 2021 – non applicabile ratione temporis – che l'art. 11 è stato modificato.
È incontestato (come confermato dallo stesso appellante), che il ave- Pt_2 va inviato alla le comunicazioni in data 23.10.2013, 23.10.2014 e Pt_1
11.09.2015. Da tali date decorre il dies a quo della prescrizione da fissarsi, ri- spettivamente al: 1) 23.10.2018 per l'anno 2012; 2) 23.10.2019 per l'anno
2013 e 3) 11.9.2020 per il 2014. In relazione a tali date va valutata l'idoneità degli atti interruttivi.
Tra questi assume rilievo dirimente l'allegato 19 prodotto da , costi- CP_1 tuito dalla raccomandata AR , protocollo 0082706.23-01-2017, Matr. CP_1
360502 - Rif. 20.2.39/B118, avente ad oggetto “aggiornamento posizione con- tributiva”, con il quale la comunicava all'appellante che «è emerso un Pt_1 saldo a debito complessivo di Euro 39.386,35» per gli anni dal 2000 al 2015, con la precisa indicazione che «La presente comunicazione è interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art.2943, 4° comma del Codice Civile e dell'art. 11 del Regolamento Generale Previdenza».
La ha, altresì, prodotto la busta di ricevimento dell'allegato che riporta Pt_1 anche il numero 360502/20.2.39 indicato nella nota del 23.1.2017, con la stam- pigliatura “compiuta giacenza”, “assente – avvisato il 3.2.2017”.
Pertanto, con la citata raccomandata la ha interrotto i termini di prescri- Pt_1 zione dall'annualità più risalente, 2012, a quella del 2015, poiché le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, l'invio della raccomandata informati- va del deposito degli atti notificati presso l'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, ini- doneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento posta- le (d.m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abi- litata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art.
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24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25).
Di conseguenza, il recapito della raccomandata si è perfezionato in data
5.3.2017 e, quindi, entro il 23.10.2018. Alla data di notifica della cartella,
3.1.2020, il termine prescrizionale relativo ai contributi per cui è causa non era dunque ancora decorso.
L'allegato non risulta contestato in primo grado dall'originario ricorrente che, soltanto nelle note conclusive del 16.11.2021, si è limitato ad affermare «Alleg.
19 e 20) comunicazione sui debiti complessivi, riguardante anche gli anni
2012, 2013 e 2014, asseritamente notificata il 07.03.2017».
Allo stesso modo la prescrizione è stata ulteriormente interrotta con la nota
“Inarcassa.1510456.21-11-2018” (all. 23 della , ricevuta dalla moglie Pt_1 dell'appellante in data 10.4.2019, con la quale sono state richieste le contribu- zioni e gli accessori dal 2012 al 2014.
È poi infondata la contestazione formale contenuta a pagina 7 dell'appello se- condo la quale le notifiche dei documenti di cui agli alleg. 13, 15, 17 e 19, sono affette da nullità insanabile per violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 8, l. n.
890/1982, non essendo specificato negli avvisi di ricevimento l'invio della
CAD ed il relativo numero.
Invero la legge 890/1982 riguarda esclusivamente la «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari», e non si applica dunque alle comunicazioni aventi natura di atti di costituzione in mora.
3.
Per questi motivi
l'appello deve essere respinto.
4. Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, seguono la soccombenza.
5. Nulla per le spese nei confronti di , rimasta contumace. CP_5
6. In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del cita- to articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un
R.G. 869_2022 6
ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese processuali del grado, liquidate in euro 2.906,00, oltre rimborso forfeta- rio delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
nulla per spese processuali nei confronti di . CP_5
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 869_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Viviana Urso Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 869/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a cartella - contributi previdenziali Parte_1 promossa da
( , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'avv. Carmelo Guidotto – Appellante contro
Controparte_1
[...]
( , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e dife- P.IVA_1 so dall'avv. Andrea Marsili –
Appellata contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (13756881002) – Controparte_3
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1124 del 23.3.2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da avver- Parte_2 so la cartella di pagamento n. 29320190020159218000, avente ad oggetto con- tributi previdenziali e sanzioni per gli anni 2012, 2013 e 2014 CP_1 per un importo complessivo pari ad € 17.063,70.
R.G. 869_2022 2
Il primo giudice rigettava l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica, non- ché le eccezioni di difetto di motivazione e di decadenza.
Nel merito, rigettava l'eccezione di prescrizione a fronte dei plurimi atti inter- ruttivi intermedi, documentati dalla ribadendo la natura tragiudiziale Pt_1 degli atti di costituzione in mora, l'applicabilità ai predetti dell'art. 1335 c.c., la validità della notifica «al domicilio del destinatario mediante consegna a per- sona qualificatasi quale moglie o figlia», l'inapplicabilità della riserva di legge a della notifica avendo l'atto impugnato natura di atto ammini- CP_4 strativo, laddove l'esclusività di è limitata alla notifica degli atti CP_4 giudiziari.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 23.9.2022. Resisteva al gravame , mentre rimaneva contumace . CP_1 CP_5
La causa veniva posta in decisione in data 11.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il collegio che la notifica dell'appello nei confronti di
, nei cui confronti non sono state formulate domande, ha nella specie va- CP_5 lenza di mera denuntiatio litis.
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante si duole dell'errata valutazio- ne, da parte del tribunale, del regime della prescrizione in relazione agli artt.
36, 37 e 38 dello Statuto di . CP_1
Rileva che «la prescrizione decorre dal momento in cui devono essere effettuati i pagamenti (ossia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere)». Indi aggiunge che «i contributi minimi (soggettivi e integrativi) ed il contributo di maternità devono essere versati nell'anno di riferimento, in due rate di pari im- porto - 30 giugno e 30 settembre (cfr. nota 30 dell'art. 37) - oppure (dal 2013) in sei rate bimestrali di pari importo, e che è pertanto da tali date (30 giugno e
30 settembre dell'anno di riferimento) che comincia a decorrere il loro termine di prescrizione».
Afferma quindi che, avendo l'appellante «effettuato le relative comunicazioni rispettivamente, il 23.10.2013, il 23.10.2014 e l'11.09.2015 (cfr. estratto conto
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previdenziale, doc. 1 di )» alla data di notifica della cartella il CP_1
«03.01.2020, tutte le somme il cui pagamento scadeva in data antecedente al
03.01.2015, avrebbero dovuto essere dichiarate prescritte».
A tali fine censura la sentenza in merito alla valutazione degli atti interruttivi.
2. L'appello è infondato.
2.1. Va osservato che la Corte di Cassazione (Cass. n. 29751/2022), esaminan- do la questione della prescrizione dei crediti contributivi di , ha rico- CP_1 struito la cornice normativa in cui si inscrive l'obbligo di comunicazione del professionista, a iniziare dall'art. 16 della legge n.6 del 1981 - che appunto im- pone a tutti gli iscritti a l'obbligo di comunicare alla stessa, entro CP_1 trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione an- nuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichia- rato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno - evi- denziando come l'obbligatorietà della comunicazione risulti confermata anche dalla circostanza che il professionista è tenuto alla comunicazione anche se le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative (art.16, comma
1, legge n. 6 cit.). La Corte ha quindi individuato il dies a quo per il «decorso del termine per il recupero dei contributi e per l'esercizio della potestà sanzio- natoria» della ancorandolo «al compimento del tempo concesso Pt_1 all'iscritto per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali così come previsto dall'articolo 18 che recita: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione de- corre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della co- Pt_1 municazione di cui all'articolo 16”».
2.2. Va osservato che la doglianza attiene a tutti e tre gli anni di riferimento e non solo agli anni 2012 e 2013, come reputa la Pt_1
Lo statuto Inarcassa del 1995/2012 in atti è quello che contiene i citati artt.
36/37/38; l'art. 11 del regolamento del 2012, relativo al regime della prescri- zione, riproduce l'art. 38 del reg. 1995/2012; il nuovo statuto del 2012, all'art. 20 rimanda ai regolamenti. Per cui, gli artt. 36/37/38 dello statuto del
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1995/2012, si applicano ratione temporis al caso in esame anche per gli anni
2013 e 2014. È soltanto con il regolamento del 2021 – non applicabile ratione temporis – che l'art. 11 è stato modificato.
È incontestato (come confermato dallo stesso appellante), che il ave- Pt_2 va inviato alla le comunicazioni in data 23.10.2013, 23.10.2014 e Pt_1
11.09.2015. Da tali date decorre il dies a quo della prescrizione da fissarsi, ri- spettivamente al: 1) 23.10.2018 per l'anno 2012; 2) 23.10.2019 per l'anno
2013 e 3) 11.9.2020 per il 2014. In relazione a tali date va valutata l'idoneità degli atti interruttivi.
Tra questi assume rilievo dirimente l'allegato 19 prodotto da , costi- CP_1 tuito dalla raccomandata AR , protocollo 0082706.23-01-2017, Matr. CP_1
360502 - Rif. 20.2.39/B118, avente ad oggetto “aggiornamento posizione con- tributiva”, con il quale la comunicava all'appellante che «è emerso un Pt_1 saldo a debito complessivo di Euro 39.386,35» per gli anni dal 2000 al 2015, con la precisa indicazione che «La presente comunicazione è interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art.2943, 4° comma del Codice Civile e dell'art. 11 del Regolamento Generale Previdenza».
La ha, altresì, prodotto la busta di ricevimento dell'allegato che riporta Pt_1 anche il numero 360502/20.2.39 indicato nella nota del 23.1.2017, con la stam- pigliatura “compiuta giacenza”, “assente – avvisato il 3.2.2017”.
Pertanto, con la citata raccomandata la ha interrotto i termini di prescri- Pt_1 zione dall'annualità più risalente, 2012, a quella del 2015, poiché le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, l'invio della raccomandata informati- va del deposito degli atti notificati presso l'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, ini- doneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento posta- le (d.m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abi- litata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art.
R.G. 869_2022 5
24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25).
Di conseguenza, il recapito della raccomandata si è perfezionato in data
5.3.2017 e, quindi, entro il 23.10.2018. Alla data di notifica della cartella,
3.1.2020, il termine prescrizionale relativo ai contributi per cui è causa non era dunque ancora decorso.
L'allegato non risulta contestato in primo grado dall'originario ricorrente che, soltanto nelle note conclusive del 16.11.2021, si è limitato ad affermare «Alleg.
19 e 20) comunicazione sui debiti complessivi, riguardante anche gli anni
2012, 2013 e 2014, asseritamente notificata il 07.03.2017».
Allo stesso modo la prescrizione è stata ulteriormente interrotta con la nota
“Inarcassa.1510456.21-11-2018” (all. 23 della , ricevuta dalla moglie Pt_1 dell'appellante in data 10.4.2019, con la quale sono state richieste le contribu- zioni e gli accessori dal 2012 al 2014.
È poi infondata la contestazione formale contenuta a pagina 7 dell'appello se- condo la quale le notifiche dei documenti di cui agli alleg. 13, 15, 17 e 19, sono affette da nullità insanabile per violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 8, l. n.
890/1982, non essendo specificato negli avvisi di ricevimento l'invio della
CAD ed il relativo numero.
Invero la legge 890/1982 riguarda esclusivamente la «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari», e non si applica dunque alle comunicazioni aventi natura di atti di costituzione in mora.
3.
Per questi motivi
l'appello deve essere respinto.
4. Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, seguono la soccombenza.
5. Nulla per le spese nei confronti di , rimasta contumace. CP_5
6. In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del cita- to articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un
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ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese processuali del grado, liquidate in euro 2.906,00, oltre rimborso forfeta- rio delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
nulla per spese processuali nei confronti di . CP_5
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 869_2022