TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 12606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12606 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 8044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
R.G. 8044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente depositato conveniva la Parte_1
dinanzi l'intestato Tribunale deducendo: di essere Parte_2
stata assunta dalla il 1° febbraio 2016 con contratto Parte_2
a tempo indeterminato, qualifica di dirigente con la funzione di
Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, con inquadramento al livello 1 del CCNL Dirigenti Terziario e retribuzione di euro 5.571,43 mensili;
di aver svolto le mansioni di Responsabile Funzione
Compliance, responsabile Funzione Antiriciclaggio, Delegato
Segnalazione Operazioni Sospette Antiriciclaggio, supervisore e
Coordinatore della Funzione Controllo di Rete;
che con lettera dell'11.05.2018 le veniva comunicato dal datore di lavoro il licenziamento immediato, in ragione di una riorganizzazione ai fini del riequilibrio dei costi e ricavi con esternalizzazione della Funzione
Compliance e Antiriciclaggio e contemporaneamente le veniva proposto, ai fini della conservazione del posto di lavoro, una novazione contrattuale con perdita dell'inquadramento come Dirigente, la decurtazione del 30% della RAL (da 79.400 euro a 60.000 euro annui e previsione di un superminimo riassorbibile); che sottoscriveva dinanzi l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma in data 25 giugno
2018, un verbale di conciliazione per la novazione contrattuale per mutamento della qualifica da dirigente a quadro ex art 2103, comma 6
c.c. in alternativa al licenziamento e retribuzione di euro 60.004 euro annui con efficacia retroattiva alla data del 1° maggio 2018.
2 Ciò premesso la ricorrente rappresentava: di aver continuato di fatto a ricoprire il ruolo di Responsabile della Funzione Compliance e
Antiriciclaggio mantenendo tutti i contatti diretti e personali con gli
Organi aziendali e con la Banca d'Italia; di aver continuato, anche successivamente al giugno 2018, ad avere la delega in materia di segnalazione delle Operazioni Sospette Antiriciclaggio;
di aver continuato a ricoprire la responsabilità della supervisione e coordinamento della Funzione Controllo Rete che le era stata assegnata qualche giorno prima della lettera di risoluzione del contratto dirigenziale;
che le suddette responsabilità vanno riconosciute a personale direttivo dotato di autonomia organizzativa e indipendenza;
che oltre alle suddette funzioni e responsabilità, successivamente al giugno 2018 le aveva assegnato le seguenti ulteriori Parte_2
funzioni e responsabilità: Referente interno della Funzione Risk
Management, Responsabile della procedura aziendale di
Whistleblowing, Responsabile della tenuta dell'Elenco delle Parti
Correlate e della presentazione di una informativa al CdA per ogni operazione con Parte Correlata;
di aver seguitato, anche successivamente al giugno 2018, a redigere in piena autonomia le relazioni annuali delle due Funzioni di controllo delle quali era
Responsabile, le informative e relazioni relative alle ispezioni di Banca
d'Italia di aver provveduto, anche successivamente al giugno 2018, nel ruolo di Responsabile Compliance, alla verifica del sistema retributivo
3 e premiante della Società, rappresentando gli esiti al Consiglio di
Amministrazione; che essendo membro del “Comitato Sconfini”, vi partecipava mensilmente in qualità di Referente della Funzione Risk
Management esternalizzata e, come tale, interveniva anche in CdA, in assenza del Responsabile della Funzione esternalizzata, rappresentando informative e relazioni.
Lamentava pertanto che la posizione e le funzioni, ricoperte anche successivamente alla conciliazione ed al passaggio al livello di Quadro, fossero da considerarsi a pieno titolo di livello dirigenziale in virtù delle responsabilità assunte all'interno della società, del rapporto diretto e di interlocuzione, in nome e per conto di , con la Parte_2
Banca d'Italia, con il Consiglio di Amministrazione, con le posizioni/funzioni apicali aziendali, con il collegio sindacale, della partecipazione della stessa a diversi Comitati direttivi interni alla società, dell'incremento di responsabilità e funzioni ulteriori, sempre apicali e comunque di interfaccia con terzi in nome e per conto della società, assegnate da a partire dal 2018. Parte_2
Lamentava di essere stata sottoposta, in virtù della conciliazione del giugno 2018, alla riduzione della retribuzione annua da euro 79.000 ad euro 60.004, alla restituzione della auto aziendale;
che detta autovettura a gennaio 2019 veniva attribuita a un dipendente nuovo assunto, il dott. nel ruolo di Responsabile Operations, che Persona_1
aveva il medesimo inquadramento di Quadro di essa ricorrente dopo il
4 demansionamento;
che era stata costretta ad acquistare una autovettura nuova per la cifra totale di euro 31.788,84; che il riconoscimento del minore livello di Quadro e della inferiore retribuzione per 4 anni avevano determinato una decurtazione retributiva sia in termini di retribuzione diretta che indiretta e, soprattutto, decurtazioni contributive previdenziali ed assistenziali.
La deduceva altresì che, solo dopo aver firmato la Pt_1
conciliazione in sede di ITL, aveva potuto verificare che il Direttore
Generale non aveva i poteri per assumere, licenziare o variare le Pt_3
condizioni economiche dei Dirigenti e che il provvedimento assunto dal Direttore Generale era stato portato in ratifica al CdA solo il 4 dicembre 2019; che il demansionamento operato dalla società convenuta da Dirigente a Quadro sarebbe in contrasto con quanto prevede la normativa di vigilanza per le Funzioni ricoperte;
di aver richiesto senza esito positivo il supporto di personale che l'adiuvasse nelle numerose e importanti attività svolte e invece la società aveva provveduto, anche successivamente alla denunciata necessità di riorganizzazione aziendale, ad assumere circa 30 risorse per altri uffici ed a riporto di altre funzioni diverse da quelle della ricorrente.
Quindi avendo continuato a svolgere funzioni dirigenziali la ricorrente aveva richiesto alla società le differenze retributive come da conteggi allegati al ricorso per un ammontare complessivo pari ad euro
203.702,14.
5 Lamentava la reiterata discriminazione, anche di genere, da parte di in ragione della riduzione della retribuzione del 30% a Parte_2
fronte dello svolgimento di mansioni dirigenziali (aumentate anche dopo il 2018), del conseguente un danno pensionistico elevato, della sottrazione dell'auto aziendale poi assegnata ad un dipendente di pari grado assunto successivamente, della negata possibilità di dotarsi di personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni primarie e apicali per la società. Allegava infine di aver rassegnato le dimissioni in data 29 aprile 2022.
Quindi non avendo la società convenuta accolta la richiesta di pagamento delle suddette differenze retributive adiva l'intestato
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che tra le parti sia intercorso senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro subordinato di natura e qualifica dirigenziale dalla data del 1° febbraio 2016 alla data del 31 maggio 2022, pertanto, anche successivamente al maggio 2018, per le considerazioni di cui al paragrafo I che precede;
2) conseguentemente e per l'effetto all'accertamento di cui alla conclusione 1), accertare che le somme dovute a titolo di differenze retributive, contributive, TFR e risarcitorio/restitutorio dei costi affrontati dalla ricorrente da parte della alla dott.ssa siano quelle Parte_2 Parte_1
indicate nei conteggi allegati al presente ricorso, ovverosia €
203.702,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nelle diverse e/o
6 minori o maggiori somma che vengano accertate, e condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
al pagamento delle suddette somme;
3) accertare e dichiarare il comportamento discriminatorio anche di genere poste in essere da nei confronti della ricorrente a partire da maggio Parte_2
2018 sino alle dimissioni rese dalla ricorrente ed il conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla ricorrente;
4) conseguentemente e per l'effetto all'accertamento di cui alla conclusione 3), condannare la stessa al risarcimento del danno subito dalla dott.ssa per l'importo di € 50.000 per le Parte_1
considerazioni di cui al paragrafo III che precede o nel diverso importo che verrà ritenuto di giustizia o equità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito della fissazione della prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio la eccependo la carenza di Parte_2
legittimazione attiva della ricorrente per la domanda sulle differenze contributive e chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine la riduzione degli importi delle differenze retributive.
La società deduceva che a far data dell'anno 2018, a fronte delle continue perdite di risultato, aveva avviato un processo di riorganizzazione aziendale per il riequilibrio fra costi e ricavi ed, in alternativa al licenziamento e all'esternalizzazione della funzione, in un'ottica di conservazione del posto di lavoro, aveva proposto alla
7 dipendente la prosecuzione del rapporto di lavoro, con una riduzione della retribuzione annua lorda (ad € 60.000,00) ed un inquadramento nella qualifica di Quadro, procedendo con una novazione contrattuale da sottoscriversi in sede protetta;
che la ricorrente aveva accettato tale proposta per cui era stato sottoscritto in data 25 giugno 2018 verbale di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro di Roma. Nel detto verbale le parti avevano espressamente concordato che in alternativa al licenziamento della dipendente, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 6, a far data dal 1° maggio 2018, la sarebbe stata Pt_1
inquadrata nella categoria dei quadri ai sensi del CCNL Commercio, con mansioni di Responsabile Compliance e Antiriciclaggio ed avrebbe percepito una retribuzione annua lorda di € 60.004,00.
Deduceva altresì che la ricorrente dal giugno 2018 aveva svolto le mansioni proprie del ruolo di Responsabile Compliance e
Antiriciclaggio ed in linea con il nuovo inquadramento di Quadro, che l'organico della Funzione Compliance e Antiriciclaggio era sempre stato composto dal solo Responsabile, che le attività della ricorrente potevano essere svolte da una sola risorsa, che la riportava Pt_1
gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione della Società e le mansioni svolte erano riconducibili alla qualifica di Quadro, in piena coerenza anche con la regolamentazione emessa da Banca d'Italia in merito al Ruolo di Responsabile Compliance e Antiriciclaggio che non richiede tra i requisiti la qualifica dirigenziale e ciò anche in
8 riferimento alle ulteriori e residuali attività svolte dalla ricorrente in relazione ai rapporti con la Funzione di Risk Management nonché nell'ambito delle procedure aziendali di Whistleblowing e della tenuta dell'elenco delle Parti Correlate, anch'esse espletate con modalità tipiche della figura del Quadro;
che il rapporto di lavoro con la Pt_1
si era concluso in data 31 maggio 2022, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla stessa, in data 29 aprile 2022, per raggiungimento dell'età pensionabile;
che per tutto il periodo intercorrente fra la stipula dell'accordo di novazione in sede protetta e la cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente aveva svolto regolarmente le proprie mansioni senza mai lamentare nulla circa la riduzione del suo stipendio e l'inquadramento quale Quadro.
All'udienza del 06.12.2023 veniva esperito il tentativo di conciliazione che non aveva esito positivo e, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata al 27.05.2024. A detta udienza veniva disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'Inps che tuttavia non si costituiva. Infine all'udienza del
09.12.2024 la causa veniva decisa mediante dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
9 La ricorrente chiede il riconoscimento della qualifica dirigenziale per il periodo “successivo” alla stipula dell'accordo in sede protetta stipulato tra le parti in data 25.06.2018 e la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive dal 01 maggio 2018 sino alle dimissioni avvenute in data 29.04.2022.
La ricorrente infatti lamenta che la posizione e le funzioni, ricoperte anche successivamente alla conciliazione ed al passaggio al livello di
Quadro, siano da considerarsi a pieno titolo di livello dirigenziale e rivendica pertanto il diritto di vedersi riconosciuto il livello dirigenziale e le conseguenti differenze retributive, previdenziali, risarcitorie e restitutorie anche per il periodo dal 01.05.2018 alle dimissioni.
Pertanto non si tratta di accertare se vi è stato demansionamento rispetto alla posizione della lavoratrice pregressa all'accordo del
25.06.2018 ma di accertare se le mansioni e l'inquadramento della ricorrente espletate nel periodo intercorrente dal 01.05.2018 al
29.04.2022 siano corrispondenti alle statuizioni di cui al “patto di dequalificazione” siglato dalle parti con l'accordo in questione, in altri termini se le parti nel dare esecuzione al detto patto lo abbiano rispettato.
E' evidente quindi che non si dibatte della validità o meno dell'accordo non avendo la ricorrente dedotto alcuno specifico vizio o richiesto alcun accertamento al riguardo, limitandosi nel ricorso e nelle
10 conclusioni a richiedere il l'accertamento della sussistenza della qualifica dirigenziale per tutto il rapporto di lavoro.
Ciò posto, punto di partenza non può che essere il contenuto dell'accordo conciliativo sottoscritto in data 25.06.2018 dalle parti.
Fin dalle premesse il patto chiarisce che si tratta di novazione contrattuale per il mutamento della qualifica da dirigente a quadro ai sensi dell'art. 2103 comma 6 c.c.
Premettendo che la società aveva avviato una riorganizzazione finalizzata ad ottimizzare la gestione delle risorse e recuperare efficienza attraverso la riduzione del costo del lavoro, che aveva previsto la esternalizzazione delle funzioni coperte da personale con qualifica dirigenziale, che per salvaguardare i posti di lavoro in alternativa aveva previsto previo accordo dei dipendenti la ridefinizione degli inquadramenti contrattuali e del trattamento retributivo dei dipendenti di cui alle indicate funzioni risultati sopra inquadrati come dirigenti, in alternativa al licenziamento ai sensi dell'art. 2103 comma 6 c.p.c. con l'accordo conciliativo del
25.06.2018 le parti hanno statuito:
- la rinuncia all'inquadramento della ricorrente nella categoria dei
Dirigenti e rinuncia al livello retributivo da ultimo assegnato come dirigente,
11 - l'inquadramento della ricorrente nella categoria dei quadri del
CCNL per i Dipendenti delle Aziende del Terziario,
Distribuzioni e Servizi con mansioni di responsabile Compliance
e antiriciclaggio,
- la retribuzione annua lorda di euro 60.004,00 da erogare in 14 mensilità,
- la decorrenza dei diversi regimi normativi ed economici a far data dal 01.05.2018;
- l'impegno della ricorrente a restituire l'auto aziendale.
Al punto 7 dell'accordo si legge: “la lavoratrice, in relazione alle mansioni assegnate ed effettivamente svolte, riconosce come corretto
l'inquadramento nella categoria dei Quadri del CCNL per i
Dipendenti delle Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi ed il trattamento retributivo stabilito ai precedenti punti 2), 3) 4) e 6) e pertanto dichiara di non aver nulla a pretendere e comunque di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni eventuale ragione, pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile, di qualsiasi natura, sia contrattuale che extracontrattuale e/o risarcitoria, anche se qui non espressamente richiamata, relativa o anche solo implicitamente collegata, al mutamento di categoria e trattamento retributivo, alla perdita dei trattamenti normativi e collettivi correlati al precedente inquadramento, e a qualsiasi pretesa connessa con le modifiche delle condizioni contrattuali qui contenute, ivi comprese eventuali richieste
12 di natura risarcitoria, anche in relazione all'art. 2103 c.c. come modificato dal D. Lgs n. 81/2015”.
Il tenore letterale dell'accordo è chiaro e non consente differenti interpretazioni in quanto le parti hanno volutamente pattuito che la continuasse a svolgere le mansioni di responsabile Compliance Pt_1
ed Antiriciclaggio ma con un inquadramento differente, ossia non più
l'inquadramento come dirigente ma come quadro.
L'accordo è incentrato sulla riduzione della categoria di appartenenza e sulla riduzione della retribuzione quale strumento per salvaguardare il posto di lavoro.
Del resto la ricorrente nel ricorso non deduce che le mansioni e l'inquadramento non fossero corrispondenti al contenuto dell'accordo, consapevole di averlo sottoscritto nei termini suddetti.
Nel ricorso ci si limita a chiedere il riconoscimento della qualifica di dirigente per il periodo successivo all'accordo stesso e il relativo trattamento retributivo, ossia proprio la qualifica alla quale la ricorrente ha rinunciato espressamente con l'accordo siglato per la salvaguardia del posto di lavoro.
Essendo intervenuto un accordo volto ad evitare il licenziamento, la ricorrente non può rivendicare la qualifica dirigenziale e il relativo trattamento retributivo avendovi rinunciato.
L'art. 2103 c.c., comma sesto,così dispone: “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di
13 certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19522 del 8 luglio 2021, ha ribadito il principio secondo cui è valido il patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisca al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali sia stato assunto o che successivamente abbia acquisito, per la prevalenza dell'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art. 2103 c.c., qualora vi sia il suo consenso, libero e non affetto da vizi della volontà e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo.
Nel caso di specie trattasi di accordo siglato dinanzi all'Ispettorato del
Lavoro e con l'assistenza del rappresentante sindacali delle parti.
Il ruolo della sede protetta si esplica nell'assicurare la piena informazione e consapevolezza del lavoratore in merito alle condizioni e alle conseguenze del patto.
14 “La previsione dell'art. 2113 cod.civ., che prevede la impugnabilità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti
o accordi collettivi concernenti i rapporti di lavoro di cui all'art. 409 cod.proc.civ., non trova applicazione per le conciliazioni avvenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod.proc. civ.; in particolare, posto che il terzo comma dello stesso art. 2113 cod.civ. richiama tutto l'art. 411 cod.proc.civ., ai sensi del terzo comma di quest'ultimo articolo anche le rinunzie e transazioni concluse in sede sindacale sono sottratte a detta impugnazione, indipendentemente dal rispetto o meno delle formalità previste dall'art. 411 cod.proc.civ. (deposito presso l'ufficio del lavoro, deposito presso la cancelleria della pretura) che costituiscono adempimenti successivi estranei rispetto all'essenza negoziale della conciliazione, diretti rispettivamente a dare autenticità all'atto e a conferire efficacia esecutiva al verbale”. (Cass. civ., sez. lav., 30.8.91 n. 9241).
Tale principio è stato confermato anche con la sentenza n. 24024 del
23/10/2013 “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore
15 equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le
"reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.”.
Va altresì evidenziato che più correttamente l'ipotesi di cui al comma 6 costituisce una novazione oggettiva del rapporto obbligatorio ai sensi dell'art. 1230 c.c.: le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, possono operare delle modificazioni anche plurime all'oggetto della prestazione, posto che si può intervenire in merito alle mansioni, al salario, all'inquadramento contrattuale ed alla categoria legale, modificando in modo radicale il regolamento negoziale (aliquid novi); inoltre, ricorrendo l'ipotesi della novazione la modifica eventualmente intervenuta è di carattere definitivo e non temporaneo, considerato che all'obbligazione originaria se ne sostituisce una con titolo diverso.
E' evidente che la ricorrente per il futuro svolgimento del rapporto di lavoro ha accettato che lo stesso si svolgesse con un inquadramento diverso e con una retribuzione inferiore.
Del resto per tutto il periodo del rapporto di lavoro che va dal
01.05.2018 e sino alla cessazione la ricorrente non ha mai messo in discussione l'accordo in questione e vi ha dato esecuzione così come il datore di lavoro.
16 Fermo pertanto l'accordo del 25 giugno 2018 che non è oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, restano superate e assorbite anche le deduzioni in ordine alla non riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica di quadro per essere mansioni di rango dirigenziale e le deduzioni in ordine al fatto che il demansionamento operato dalla società convenuta da Dirigente a Quadro sarebbe in contrasto con quanto prevede la normativa di vigilanza per le Funzioni ricoperte dalla perché appannaggio esclusivo dei dirigenti. Pt_1
Per inciso neppure la ricorrente ha provato che vi sia una riserva delle dette funzioni in capo ai dirigenti in base alla normativa richiamata.
A ben vedere il suddetto contrasto, ove sussistente, avrebbe comportato che la ricorrente se avesse ritenuto di non essere qualificata, in ossequio ai requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, all'autonomia di giudizio e al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa antiriciclaggio, avrebbe dovuto “astenersi” dal compiere le relative mansioni, laddove invece la ricorrente per il periodo oggetto di causa ha svolto le mansioni di responsabile
Compliance e Antiriciclaggio assumendosi le relative responsabilità.
Responsabilità per le quali la società al punto 8 del patto si impegnava anche a stipulare apposita copertura: “ la società accetta tutte le suddette rinunce di cui ai precedenti punti 3), 5) e 6) e si impegna a stipulare in favore della lavoratrice, alla luce della confermata mansione di responsabile compliance e antiriciclaggio e delle connesse
17 responsabilità personali attribuite dall'apparato sanzionatorio previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia e dal
Decreto legislativo n. 231/2007 (come modificato dal Decreto
Legislativo n. 90/2017), una apposita copertura assicurativa”.
Anche tale clausola veniva accettata e sottoscritta dalla ricorrente che quindi riconosceva in tal modo la compatibilità della qualifica con le mansioni di responsabile compliance ed antiriciclaggio, tanto che in suo favore veniva anche pattuita la stipula di relativa copertura assicurativa.
E' quindi infondata e deve essere rigetta la domanda con la quale la ricorrente rivendica il diritto di vedersi riconosciuto il livello dirigenziale e le conseguenti differenze retributive, previdenziali, risarcitorie e restitutorie (anche) per il periodo dal 01.05.2018 e sino alle dimissioni.
Parimenti infondata la domanda volta a far accertare e dichiarare il presunto comportamento discriminatorio anche di genere poste in essere da nei confronti della dipendente a partire da Parte_2
maggio 2018 sino alle dimissioni ed il conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla ricorrente.
Trattasi di domanda fondata sui medesimi argomenti su cui è basata la richiesta di riconoscimento del livello dirigenziale per il periodo successivo all'accordo e pertanto insussistenti per le motivazioni sopra addotte.
18 Si consideri altresì che il danno patrimoniale che la ricorrente lamenta come conseguenza della presunta discriminazione diretta ed indiretta viene identificato nella perdita della retribuzione a partire dal 2018 e nella minore pensione, mentre il danno non patrimoniale è solo enunciato come categoria generica ma non viene allegato in dettaglio.
La riduzione della retribuzione e la restituzione dell'auto aziendale, lungi dall'essere conseguenza di condotte discriminatorie, sono state oggetto di espressa pattuizione nell'accordo del 25.06.2018 in funzione della conservazione del posto di lavoro e quindi il presunto “danno patrimoniale” coincide proprio con il trattamento retributivo (e il benefit dell'auto aziendale) cui la ricorrente ha rinunciato con la dequalificazione al fine di evitare il licenziamento.
Quanto all'ulteriore argomento sostenuto, ossia la “negata” possibilità di dotarsi di personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni primarie e apicali per la società, è evidente la mancanza di nesso causale con i danni lamentati (perdita della retribuzione e minore pensione) oltre che la insussistenza delle deduzioni sulla presunta connotazione discriminatoria della mancanza di ausilio di collaboratori.
Pertanto anche la domanda di accertamento del comportamento discriminatorio della società convenuta deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza e pertanto sono poste a carico della ricorrente.
Tali i motivi della decisione.
19 come in dispositivo.
Roma, decisa il 9.12.2024
P.Q.M.
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
20
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FATTO E DIRITTO
R.G. 8044/2023
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QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente depositato conveniva la Parte_1
dinanzi l'intestato Tribunale deducendo: di essere Parte_2
stata assunta dalla il 1° febbraio 2016 con contratto Parte_2
a tempo indeterminato, qualifica di dirigente con la funzione di
Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, con inquadramento al livello 1 del CCNL Dirigenti Terziario e retribuzione di euro 5.571,43 mensili;
di aver svolto le mansioni di Responsabile Funzione
Compliance, responsabile Funzione Antiriciclaggio, Delegato
Segnalazione Operazioni Sospette Antiriciclaggio, supervisore e
Coordinatore della Funzione Controllo di Rete;
che con lettera dell'11.05.2018 le veniva comunicato dal datore di lavoro il licenziamento immediato, in ragione di una riorganizzazione ai fini del riequilibrio dei costi e ricavi con esternalizzazione della Funzione
Compliance e Antiriciclaggio e contemporaneamente le veniva proposto, ai fini della conservazione del posto di lavoro, una novazione contrattuale con perdita dell'inquadramento come Dirigente, la decurtazione del 30% della RAL (da 79.400 euro a 60.000 euro annui e previsione di un superminimo riassorbibile); che sottoscriveva dinanzi l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma in data 25 giugno
2018, un verbale di conciliazione per la novazione contrattuale per mutamento della qualifica da dirigente a quadro ex art 2103, comma 6
c.c. in alternativa al licenziamento e retribuzione di euro 60.004 euro annui con efficacia retroattiva alla data del 1° maggio 2018.
2 Ciò premesso la ricorrente rappresentava: di aver continuato di fatto a ricoprire il ruolo di Responsabile della Funzione Compliance e
Antiriciclaggio mantenendo tutti i contatti diretti e personali con gli
Organi aziendali e con la Banca d'Italia; di aver continuato, anche successivamente al giugno 2018, ad avere la delega in materia di segnalazione delle Operazioni Sospette Antiriciclaggio;
di aver continuato a ricoprire la responsabilità della supervisione e coordinamento della Funzione Controllo Rete che le era stata assegnata qualche giorno prima della lettera di risoluzione del contratto dirigenziale;
che le suddette responsabilità vanno riconosciute a personale direttivo dotato di autonomia organizzativa e indipendenza;
che oltre alle suddette funzioni e responsabilità, successivamente al giugno 2018 le aveva assegnato le seguenti ulteriori Parte_2
funzioni e responsabilità: Referente interno della Funzione Risk
Management, Responsabile della procedura aziendale di
Whistleblowing, Responsabile della tenuta dell'Elenco delle Parti
Correlate e della presentazione di una informativa al CdA per ogni operazione con Parte Correlata;
di aver seguitato, anche successivamente al giugno 2018, a redigere in piena autonomia le relazioni annuali delle due Funzioni di controllo delle quali era
Responsabile, le informative e relazioni relative alle ispezioni di Banca
d'Italia di aver provveduto, anche successivamente al giugno 2018, nel ruolo di Responsabile Compliance, alla verifica del sistema retributivo
3 e premiante della Società, rappresentando gli esiti al Consiglio di
Amministrazione; che essendo membro del “Comitato Sconfini”, vi partecipava mensilmente in qualità di Referente della Funzione Risk
Management esternalizzata e, come tale, interveniva anche in CdA, in assenza del Responsabile della Funzione esternalizzata, rappresentando informative e relazioni.
Lamentava pertanto che la posizione e le funzioni, ricoperte anche successivamente alla conciliazione ed al passaggio al livello di Quadro, fossero da considerarsi a pieno titolo di livello dirigenziale in virtù delle responsabilità assunte all'interno della società, del rapporto diretto e di interlocuzione, in nome e per conto di , con la Parte_2
Banca d'Italia, con il Consiglio di Amministrazione, con le posizioni/funzioni apicali aziendali, con il collegio sindacale, della partecipazione della stessa a diversi Comitati direttivi interni alla società, dell'incremento di responsabilità e funzioni ulteriori, sempre apicali e comunque di interfaccia con terzi in nome e per conto della società, assegnate da a partire dal 2018. Parte_2
Lamentava di essere stata sottoposta, in virtù della conciliazione del giugno 2018, alla riduzione della retribuzione annua da euro 79.000 ad euro 60.004, alla restituzione della auto aziendale;
che detta autovettura a gennaio 2019 veniva attribuita a un dipendente nuovo assunto, il dott. nel ruolo di Responsabile Operations, che Persona_1
aveva il medesimo inquadramento di Quadro di essa ricorrente dopo il
4 demansionamento;
che era stata costretta ad acquistare una autovettura nuova per la cifra totale di euro 31.788,84; che il riconoscimento del minore livello di Quadro e della inferiore retribuzione per 4 anni avevano determinato una decurtazione retributiva sia in termini di retribuzione diretta che indiretta e, soprattutto, decurtazioni contributive previdenziali ed assistenziali.
La deduceva altresì che, solo dopo aver firmato la Pt_1
conciliazione in sede di ITL, aveva potuto verificare che il Direttore
Generale non aveva i poteri per assumere, licenziare o variare le Pt_3
condizioni economiche dei Dirigenti e che il provvedimento assunto dal Direttore Generale era stato portato in ratifica al CdA solo il 4 dicembre 2019; che il demansionamento operato dalla società convenuta da Dirigente a Quadro sarebbe in contrasto con quanto prevede la normativa di vigilanza per le Funzioni ricoperte;
di aver richiesto senza esito positivo il supporto di personale che l'adiuvasse nelle numerose e importanti attività svolte e invece la società aveva provveduto, anche successivamente alla denunciata necessità di riorganizzazione aziendale, ad assumere circa 30 risorse per altri uffici ed a riporto di altre funzioni diverse da quelle della ricorrente.
Quindi avendo continuato a svolgere funzioni dirigenziali la ricorrente aveva richiesto alla società le differenze retributive come da conteggi allegati al ricorso per un ammontare complessivo pari ad euro
203.702,14.
5 Lamentava la reiterata discriminazione, anche di genere, da parte di in ragione della riduzione della retribuzione del 30% a Parte_2
fronte dello svolgimento di mansioni dirigenziali (aumentate anche dopo il 2018), del conseguente un danno pensionistico elevato, della sottrazione dell'auto aziendale poi assegnata ad un dipendente di pari grado assunto successivamente, della negata possibilità di dotarsi di personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni primarie e apicali per la società. Allegava infine di aver rassegnato le dimissioni in data 29 aprile 2022.
Quindi non avendo la società convenuta accolta la richiesta di pagamento delle suddette differenze retributive adiva l'intestato
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che tra le parti sia intercorso senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro subordinato di natura e qualifica dirigenziale dalla data del 1° febbraio 2016 alla data del 31 maggio 2022, pertanto, anche successivamente al maggio 2018, per le considerazioni di cui al paragrafo I che precede;
2) conseguentemente e per l'effetto all'accertamento di cui alla conclusione 1), accertare che le somme dovute a titolo di differenze retributive, contributive, TFR e risarcitorio/restitutorio dei costi affrontati dalla ricorrente da parte della alla dott.ssa siano quelle Parte_2 Parte_1
indicate nei conteggi allegati al presente ricorso, ovverosia €
203.702,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nelle diverse e/o
6 minori o maggiori somma che vengano accertate, e condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
al pagamento delle suddette somme;
3) accertare e dichiarare il comportamento discriminatorio anche di genere poste in essere da nei confronti della ricorrente a partire da maggio Parte_2
2018 sino alle dimissioni rese dalla ricorrente ed il conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla ricorrente;
4) conseguentemente e per l'effetto all'accertamento di cui alla conclusione 3), condannare la stessa al risarcimento del danno subito dalla dott.ssa per l'importo di € 50.000 per le Parte_1
considerazioni di cui al paragrafo III che precede o nel diverso importo che verrà ritenuto di giustizia o equità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito della fissazione della prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio la eccependo la carenza di Parte_2
legittimazione attiva della ricorrente per la domanda sulle differenze contributive e chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine la riduzione degli importi delle differenze retributive.
La società deduceva che a far data dell'anno 2018, a fronte delle continue perdite di risultato, aveva avviato un processo di riorganizzazione aziendale per il riequilibrio fra costi e ricavi ed, in alternativa al licenziamento e all'esternalizzazione della funzione, in un'ottica di conservazione del posto di lavoro, aveva proposto alla
7 dipendente la prosecuzione del rapporto di lavoro, con una riduzione della retribuzione annua lorda (ad € 60.000,00) ed un inquadramento nella qualifica di Quadro, procedendo con una novazione contrattuale da sottoscriversi in sede protetta;
che la ricorrente aveva accettato tale proposta per cui era stato sottoscritto in data 25 giugno 2018 verbale di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro di Roma. Nel detto verbale le parti avevano espressamente concordato che in alternativa al licenziamento della dipendente, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 6, a far data dal 1° maggio 2018, la sarebbe stata Pt_1
inquadrata nella categoria dei quadri ai sensi del CCNL Commercio, con mansioni di Responsabile Compliance e Antiriciclaggio ed avrebbe percepito una retribuzione annua lorda di € 60.004,00.
Deduceva altresì che la ricorrente dal giugno 2018 aveva svolto le mansioni proprie del ruolo di Responsabile Compliance e
Antiriciclaggio ed in linea con il nuovo inquadramento di Quadro, che l'organico della Funzione Compliance e Antiriciclaggio era sempre stato composto dal solo Responsabile, che le attività della ricorrente potevano essere svolte da una sola risorsa, che la riportava Pt_1
gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione della Società e le mansioni svolte erano riconducibili alla qualifica di Quadro, in piena coerenza anche con la regolamentazione emessa da Banca d'Italia in merito al Ruolo di Responsabile Compliance e Antiriciclaggio che non richiede tra i requisiti la qualifica dirigenziale e ciò anche in
8 riferimento alle ulteriori e residuali attività svolte dalla ricorrente in relazione ai rapporti con la Funzione di Risk Management nonché nell'ambito delle procedure aziendali di Whistleblowing e della tenuta dell'elenco delle Parti Correlate, anch'esse espletate con modalità tipiche della figura del Quadro;
che il rapporto di lavoro con la Pt_1
si era concluso in data 31 maggio 2022, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla stessa, in data 29 aprile 2022, per raggiungimento dell'età pensionabile;
che per tutto il periodo intercorrente fra la stipula dell'accordo di novazione in sede protetta e la cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente aveva svolto regolarmente le proprie mansioni senza mai lamentare nulla circa la riduzione del suo stipendio e l'inquadramento quale Quadro.
All'udienza del 06.12.2023 veniva esperito il tentativo di conciliazione che non aveva esito positivo e, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata al 27.05.2024. A detta udienza veniva disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'Inps che tuttavia non si costituiva. Infine all'udienza del
09.12.2024 la causa veniva decisa mediante dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
9 La ricorrente chiede il riconoscimento della qualifica dirigenziale per il periodo “successivo” alla stipula dell'accordo in sede protetta stipulato tra le parti in data 25.06.2018 e la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive dal 01 maggio 2018 sino alle dimissioni avvenute in data 29.04.2022.
La ricorrente infatti lamenta che la posizione e le funzioni, ricoperte anche successivamente alla conciliazione ed al passaggio al livello di
Quadro, siano da considerarsi a pieno titolo di livello dirigenziale e rivendica pertanto il diritto di vedersi riconosciuto il livello dirigenziale e le conseguenti differenze retributive, previdenziali, risarcitorie e restitutorie anche per il periodo dal 01.05.2018 alle dimissioni.
Pertanto non si tratta di accertare se vi è stato demansionamento rispetto alla posizione della lavoratrice pregressa all'accordo del
25.06.2018 ma di accertare se le mansioni e l'inquadramento della ricorrente espletate nel periodo intercorrente dal 01.05.2018 al
29.04.2022 siano corrispondenti alle statuizioni di cui al “patto di dequalificazione” siglato dalle parti con l'accordo in questione, in altri termini se le parti nel dare esecuzione al detto patto lo abbiano rispettato.
E' evidente quindi che non si dibatte della validità o meno dell'accordo non avendo la ricorrente dedotto alcuno specifico vizio o richiesto alcun accertamento al riguardo, limitandosi nel ricorso e nelle
10 conclusioni a richiedere il l'accertamento della sussistenza della qualifica dirigenziale per tutto il rapporto di lavoro.
Ciò posto, punto di partenza non può che essere il contenuto dell'accordo conciliativo sottoscritto in data 25.06.2018 dalle parti.
Fin dalle premesse il patto chiarisce che si tratta di novazione contrattuale per il mutamento della qualifica da dirigente a quadro ai sensi dell'art. 2103 comma 6 c.c.
Premettendo che la società aveva avviato una riorganizzazione finalizzata ad ottimizzare la gestione delle risorse e recuperare efficienza attraverso la riduzione del costo del lavoro, che aveva previsto la esternalizzazione delle funzioni coperte da personale con qualifica dirigenziale, che per salvaguardare i posti di lavoro in alternativa aveva previsto previo accordo dei dipendenti la ridefinizione degli inquadramenti contrattuali e del trattamento retributivo dei dipendenti di cui alle indicate funzioni risultati sopra inquadrati come dirigenti, in alternativa al licenziamento ai sensi dell'art. 2103 comma 6 c.p.c. con l'accordo conciliativo del
25.06.2018 le parti hanno statuito:
- la rinuncia all'inquadramento della ricorrente nella categoria dei
Dirigenti e rinuncia al livello retributivo da ultimo assegnato come dirigente,
11 - l'inquadramento della ricorrente nella categoria dei quadri del
CCNL per i Dipendenti delle Aziende del Terziario,
Distribuzioni e Servizi con mansioni di responsabile Compliance
e antiriciclaggio,
- la retribuzione annua lorda di euro 60.004,00 da erogare in 14 mensilità,
- la decorrenza dei diversi regimi normativi ed economici a far data dal 01.05.2018;
- l'impegno della ricorrente a restituire l'auto aziendale.
Al punto 7 dell'accordo si legge: “la lavoratrice, in relazione alle mansioni assegnate ed effettivamente svolte, riconosce come corretto
l'inquadramento nella categoria dei Quadri del CCNL per i
Dipendenti delle Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi ed il trattamento retributivo stabilito ai precedenti punti 2), 3) 4) e 6) e pertanto dichiara di non aver nulla a pretendere e comunque di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni eventuale ragione, pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile, di qualsiasi natura, sia contrattuale che extracontrattuale e/o risarcitoria, anche se qui non espressamente richiamata, relativa o anche solo implicitamente collegata, al mutamento di categoria e trattamento retributivo, alla perdita dei trattamenti normativi e collettivi correlati al precedente inquadramento, e a qualsiasi pretesa connessa con le modifiche delle condizioni contrattuali qui contenute, ivi comprese eventuali richieste
12 di natura risarcitoria, anche in relazione all'art. 2103 c.c. come modificato dal D. Lgs n. 81/2015”.
Il tenore letterale dell'accordo è chiaro e non consente differenti interpretazioni in quanto le parti hanno volutamente pattuito che la continuasse a svolgere le mansioni di responsabile Compliance Pt_1
ed Antiriciclaggio ma con un inquadramento differente, ossia non più
l'inquadramento come dirigente ma come quadro.
L'accordo è incentrato sulla riduzione della categoria di appartenenza e sulla riduzione della retribuzione quale strumento per salvaguardare il posto di lavoro.
Del resto la ricorrente nel ricorso non deduce che le mansioni e l'inquadramento non fossero corrispondenti al contenuto dell'accordo, consapevole di averlo sottoscritto nei termini suddetti.
Nel ricorso ci si limita a chiedere il riconoscimento della qualifica di dirigente per il periodo successivo all'accordo stesso e il relativo trattamento retributivo, ossia proprio la qualifica alla quale la ricorrente ha rinunciato espressamente con l'accordo siglato per la salvaguardia del posto di lavoro.
Essendo intervenuto un accordo volto ad evitare il licenziamento, la ricorrente non può rivendicare la qualifica dirigenziale e il relativo trattamento retributivo avendovi rinunciato.
L'art. 2103 c.c., comma sesto,così dispone: “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di
13 certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19522 del 8 luglio 2021, ha ribadito il principio secondo cui è valido il patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisca al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali sia stato assunto o che successivamente abbia acquisito, per la prevalenza dell'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art. 2103 c.c., qualora vi sia il suo consenso, libero e non affetto da vizi della volontà e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo.
Nel caso di specie trattasi di accordo siglato dinanzi all'Ispettorato del
Lavoro e con l'assistenza del rappresentante sindacali delle parti.
Il ruolo della sede protetta si esplica nell'assicurare la piena informazione e consapevolezza del lavoratore in merito alle condizioni e alle conseguenze del patto.
14 “La previsione dell'art. 2113 cod.civ., che prevede la impugnabilità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti
o accordi collettivi concernenti i rapporti di lavoro di cui all'art. 409 cod.proc.civ., non trova applicazione per le conciliazioni avvenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod.proc. civ.; in particolare, posto che il terzo comma dello stesso art. 2113 cod.civ. richiama tutto l'art. 411 cod.proc.civ., ai sensi del terzo comma di quest'ultimo articolo anche le rinunzie e transazioni concluse in sede sindacale sono sottratte a detta impugnazione, indipendentemente dal rispetto o meno delle formalità previste dall'art. 411 cod.proc.civ. (deposito presso l'ufficio del lavoro, deposito presso la cancelleria della pretura) che costituiscono adempimenti successivi estranei rispetto all'essenza negoziale della conciliazione, diretti rispettivamente a dare autenticità all'atto e a conferire efficacia esecutiva al verbale”. (Cass. civ., sez. lav., 30.8.91 n. 9241).
Tale principio è stato confermato anche con la sentenza n. 24024 del
23/10/2013 “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore
15 equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le
"reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.”.
Va altresì evidenziato che più correttamente l'ipotesi di cui al comma 6 costituisce una novazione oggettiva del rapporto obbligatorio ai sensi dell'art. 1230 c.c.: le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, possono operare delle modificazioni anche plurime all'oggetto della prestazione, posto che si può intervenire in merito alle mansioni, al salario, all'inquadramento contrattuale ed alla categoria legale, modificando in modo radicale il regolamento negoziale (aliquid novi); inoltre, ricorrendo l'ipotesi della novazione la modifica eventualmente intervenuta è di carattere definitivo e non temporaneo, considerato che all'obbligazione originaria se ne sostituisce una con titolo diverso.
E' evidente che la ricorrente per il futuro svolgimento del rapporto di lavoro ha accettato che lo stesso si svolgesse con un inquadramento diverso e con una retribuzione inferiore.
Del resto per tutto il periodo del rapporto di lavoro che va dal
01.05.2018 e sino alla cessazione la ricorrente non ha mai messo in discussione l'accordo in questione e vi ha dato esecuzione così come il datore di lavoro.
16 Fermo pertanto l'accordo del 25 giugno 2018 che non è oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, restano superate e assorbite anche le deduzioni in ordine alla non riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica di quadro per essere mansioni di rango dirigenziale e le deduzioni in ordine al fatto che il demansionamento operato dalla società convenuta da Dirigente a Quadro sarebbe in contrasto con quanto prevede la normativa di vigilanza per le Funzioni ricoperte dalla perché appannaggio esclusivo dei dirigenti. Pt_1
Per inciso neppure la ricorrente ha provato che vi sia una riserva delle dette funzioni in capo ai dirigenti in base alla normativa richiamata.
A ben vedere il suddetto contrasto, ove sussistente, avrebbe comportato che la ricorrente se avesse ritenuto di non essere qualificata, in ossequio ai requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, all'autonomia di giudizio e al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa antiriciclaggio, avrebbe dovuto “astenersi” dal compiere le relative mansioni, laddove invece la ricorrente per il periodo oggetto di causa ha svolto le mansioni di responsabile
Compliance e Antiriciclaggio assumendosi le relative responsabilità.
Responsabilità per le quali la società al punto 8 del patto si impegnava anche a stipulare apposita copertura: “ la società accetta tutte le suddette rinunce di cui ai precedenti punti 3), 5) e 6) e si impegna a stipulare in favore della lavoratrice, alla luce della confermata mansione di responsabile compliance e antiriciclaggio e delle connesse
17 responsabilità personali attribuite dall'apparato sanzionatorio previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia e dal
Decreto legislativo n. 231/2007 (come modificato dal Decreto
Legislativo n. 90/2017), una apposita copertura assicurativa”.
Anche tale clausola veniva accettata e sottoscritta dalla ricorrente che quindi riconosceva in tal modo la compatibilità della qualifica con le mansioni di responsabile compliance ed antiriciclaggio, tanto che in suo favore veniva anche pattuita la stipula di relativa copertura assicurativa.
E' quindi infondata e deve essere rigetta la domanda con la quale la ricorrente rivendica il diritto di vedersi riconosciuto il livello dirigenziale e le conseguenti differenze retributive, previdenziali, risarcitorie e restitutorie (anche) per il periodo dal 01.05.2018 e sino alle dimissioni.
Parimenti infondata la domanda volta a far accertare e dichiarare il presunto comportamento discriminatorio anche di genere poste in essere da nei confronti della dipendente a partire da Parte_2
maggio 2018 sino alle dimissioni ed il conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla ricorrente.
Trattasi di domanda fondata sui medesimi argomenti su cui è basata la richiesta di riconoscimento del livello dirigenziale per il periodo successivo all'accordo e pertanto insussistenti per le motivazioni sopra addotte.
18 Si consideri altresì che il danno patrimoniale che la ricorrente lamenta come conseguenza della presunta discriminazione diretta ed indiretta viene identificato nella perdita della retribuzione a partire dal 2018 e nella minore pensione, mentre il danno non patrimoniale è solo enunciato come categoria generica ma non viene allegato in dettaglio.
La riduzione della retribuzione e la restituzione dell'auto aziendale, lungi dall'essere conseguenza di condotte discriminatorie, sono state oggetto di espressa pattuizione nell'accordo del 25.06.2018 in funzione della conservazione del posto di lavoro e quindi il presunto “danno patrimoniale” coincide proprio con il trattamento retributivo (e il benefit dell'auto aziendale) cui la ricorrente ha rinunciato con la dequalificazione al fine di evitare il licenziamento.
Quanto all'ulteriore argomento sostenuto, ossia la “negata” possibilità di dotarsi di personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni primarie e apicali per la società, è evidente la mancanza di nesso causale con i danni lamentati (perdita della retribuzione e minore pensione) oltre che la insussistenza delle deduzioni sulla presunta connotazione discriminatoria della mancanza di ausilio di collaboratori.
Pertanto anche la domanda di accertamento del comportamento discriminatorio della società convenuta deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza e pertanto sono poste a carico della ricorrente.
Tali i motivi della decisione.
19 come in dispositivo.
Roma, decisa il 9.12.2024
P.Q.M.
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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