Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1254/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 17/06/2024 al n. 1254 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1582 del 2024
promossa da
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici
è ope legis domiciliato
- parte appellante - contro rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Marta STEFANI che li rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
[...]
CP_1
Spese vinte o compensate”; per la parte appellata: “Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'impugnazione proposta e confermare la sentenza appellata n. 1582/2024, emessa dal
Tribunale di Firenze Giudice Dott. Monteverde in data 20.05.2024 nel procedimento n. 3471/2023 RG., Con vittoria di spese del giudizio di primo e secondo grado”; per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I.
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze accoglieva il ricorso presentato dalla Sig.ra e dal Sig. ai fini del Controparte_1 Controparte_2
rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, per coesione con il figlio Per_1
già negato loro dalla Questura di Pistoia con identici decreti in data 22.02.2023,
notificati in data 26.02.2023 ; rilevava a riguardo che, fermo il riconoscimento da parte dell'Amministrazione del requisito costituito dalla certificazione della idoneità
alloggiativa, ricorreva pure l'ulteriore requisito, invece disatteso, relativo alla vivenza a carico del figlio anche per il periodo in cui i predetti (attualmente residenti Per_1
presso lo stesso indirizzo dei figli) si trovavano in IA, non disponendo di ulteriori fonti di sostentamento;
rilevava, inoltre, che i ricorrenti, pur non avendo potuto reperire le ricevute della Western Union circa l'invio di denaro per il proprio mantenimento a carico dei figli, avevano tuttavia fornito una ricevuta del 17.2.2022
per l'invio di € 250 da parte del figlio anch'egli regolarmente soggiornante in Per_2
Italia, osservando pure che era verosimile che questi, più libero da impegni lavorativi rispetto al fratello potesse consegnare loro denaro in contanti in occasione Per_1
del frequenti viaggi in IA (come risultanti dai timbri apposti sul relativo
2 passaporto). Infine, osservava che il requisito della vivenza a carico non risultava comunque più necessario per di sessantacinque anni di età al Controparte_2
19.12.2023, ai sensi dell'art. 29 TUI mentre la coniuge risultava titolare di trattamento pensionistico a decorrere dal 1.9.2021, con 44 anni e 3 mesi di lavoro per anzianità
Sulla scorta dei motivi indicati il Tribunale, con sentenza emessa ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., annullava i sopra citati decreti di rigetto del 22.02.2023, emessi dal
Questore di Pistoia e, per l'effetto, ordinava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari per coesione con il figlio in favore di entrambi i ricorrenti, con Per_1
integrale compensazione delle spese.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il con unico, articolato, motivo Parte_1
così rubricato: Difetto e contraddittorietà della motivazione. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 29 T.U.I.
L'Amministrazione ha impugnato la sentenza nel capo in cui ha ritenuto sussistente la prova del requisito della c.d. vivenza a carico per chiedendone Controparte_1
la relativa riforma in relazione alla insussistenza dei presupposti di cui all'art. 29 c.
1 lett. d) T.U.I. D. Lgs. n. 286/1998 per il ricongiungimento familiare in capo alla suddetta (essendo venuto meno tale requisito per il coniuge ultrasessantacinquenne).
A fondamento del proposto gravame, ha dedotto la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove dava atto della percezione di trattamenti pensionistici da parte di entrambi i coniugi (integrati nel caso del marito dal riconoscimento di prestazione di invalidità) in termini confliggenti con la ritenuta dipendenza economica dal figlio regolarmente soggiornante in Italia, fino a valorizzare elementi non decisivi, Per_1
quali i numerosi viaggi dei figli in IA, a giustificazione della mancata allegazione di ricevute di denaro tramite Western Union.
Ha pertanto concluso come in epigrafe.
La parte appellata si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle censure mosse ex adverso;
ha rilevato a riguardo che il Tribunale aveva correttamente valorizzato la circostanza dell'attuale residenza dei ricorrenti presso lo stesso indirizzo dei figli in Italia, quale elemento fortemente indiziante della vivenza a carico, in via
3 primaria del figlio di entrambi i genitori, anche per il periodo in cui gli stessi Per_1
si trovavano in IA, non essendo ivi presente alcun altro familiare in grado di provvedere alle loro esigenze (sopperite tramite le somme di denaro inviate dal figlio tramite Western Union o anche direttamente per mezzo del fratello;
Per_1 Per_2
secondo gli assunti dell'appellata, tale ricostruzione troverebbe riscontro documentale nella ricevuta di € 250,00 della Western Union del 17.02.2022, così come nei timbri sui passaporti di entrambi i figli, in relazione ai loro frequenti viaggi nel Paese di provenienza.
Ha peraltro contestato il rilievo dei trattamenti pensionistici da parte di entrambi gli originari ricorrenti, atteso che la percezione di tali emolumenti non escludeva comunque il relativo mantenimento da parte del figlio, anche alla luce del relativo importo e del costo della vita in IA.
Infine, ha evidenziato come, nel caso in esame, debba essere attribuito rilievo anche al diritto al rispetto della vita privata e familiare dei Sig.ri tutelato dall'art. CP_1
8 C.E.D.U., atteso che – diversamente operando - l'accoglimento dell'impugnazione giungerebbe ad isolare l'attuale appellata dal contesto socio-familiare di riferimento, anche alla luce della attuale inesistenza di legami familiari, culturali o sociali con l'IA (la ricorrente si trova in Italia già dall'agosto 2022, convivendo con entrambi i figli ed il coniuge - tutti regolarmente soggiornanti, così come lei stessa dopo la decisione del primo grado – e inoltre la stessa, a luglio del 2025, compirà 65 anni, venendo pertanto in rilievo anche ragioni di pura opportunità a rendere l'appello ex adverso proposto del tutto superfluo).
Ha pertanto concluso come in epigrafe.
4. Disposta la trasmissione degli atti al Procuratore Generale in Sede per consentirne l'intervento, senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
4 II. Il merito.
La questione verte sulla effettiva sussistenza del requisito del sostentamento economico pregresso da parte del figlio in favore dei Sigg. posto Per_1 CP_1
dall'Amministrazione a fondamento del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dai medesimi, dopo aver dichiarato la propria presenza in Italia a far data dall'agosto 2022 (data in cui i suddetti si stabilivano in Italia presso l'abitazione dei figli e . Per_1 Per_2
In merito a tale presupposto, nel ricorso introduttivo del giudizio, l'attuale appellata rappresentava di aver ricevuto in IA, unitamente al coniuge, aiuti economici dai figli, per il proprio sostentamento, fin da quando questi ultimi si erano trasferiti in Italia, sull'originario assunto, espresso nel ricorso introduttivo del giudizio, per cui
“in IA nessuno dei due genitori aveva una attività lavorativa e neppure una pensione, vista la loro età.”
Tale circostanza era in seguito palesemente contraddetta dalla produzione (sub doc. 9
di parte ricorrente) delle attestazioni relative alle prestazioni pensionistiche da parte di entrambi i coniugi con decorrenza dal 13.11.2017 per il marito e dal 01.09.2021 per la moglie (rapportata per quest'ultima a 44 anni e tre mesi di anzianità lavorativa con percezione di 31.364 lek al mese, e per il coniuge a 22 anni e 2 mesi di anzianità
lavorativa, con percezione di lek 16.267 al mese).
Tanto premesso, la titolarità di trattamento pensionistico legato al pregresso svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi esclude in radice lo stato di dipendenza economica dai figli allorché i medesimi si trovavano in IA,
dovendo i redditi in tal modo percepiti essere rapportati coerentemente al costo della vita in tale Paese;
a tale riguardo non risultano dedotti dall'appellata specifici elementi circa la inadeguatezza delle risorse di natura pensionistica percepite rispetto alle concrete esigenze di sostentamento del nucleo familiare nel Paese di origine venendo piuttosto dato atto nel ricorso originario “del minor costo della vita nel paese di provenienza”.
5 Tali dati si saldano con la mancata dimostrazione della continuativa erogazione di contributi economici in favore dei genitori non rivestendo - in tale contesto -
decisivo rilievo la, peraltro isolata, ricevuta Western Union del 17.2.2022 allegata in atti (tanto che gli argomenti sostenuti nella sentenza impugnata si fondano su elementi meramente presuntivi contraddetti dai dati obiettivi sopra richiamati).
Rispetto a tali circostanze in fatto, da ritenersi decisive ai fini dell'esclusione del diritto azionato dall'odierna appellata, la parte appellata non fornisce elementi suscettibili di consentire una diversa lettura della fattispecie.
Risulta evidente, alla luce degli argomenti sopra esposti, la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto del ricongiungimento della odierna appellata al figlio né peraltro può essere invocata in questa sede la dedotta Per_1
violazione dell'art. 8 CEDU sotto il profilo del rispetto della vita familiare, in quanto sostanzialmente collegata a una pretesa di riconoscimento del permesso per altro titolo in relazione al sopravvenuto permesso di soggiorno in favore del coniuge,
integrante domanda nuova nell'odierno giudizio di appello, fondata su presupposti richiedenti una specifica indagine di fatto sull'attuale situazione personale dei coniugi
(rispetto alla quale, peraltro, l'Amministrazione rappresenta– come emerso dalla consultazione delle banche dati disponibili (controlli alla frontiera) – “una non occasionale tendenza da parte di entrambi nel recarsi all'estero, talvolta neanche in coppia, circostanza peraltro indicativa del fatto che il legame con il Paese di origine è ancora consistente”).
Fermo restando che le esigenze di tutela dei diritti derivanti dall'art. 8 CEDU in favore dell'appellata potranno dunque trovare opportuna valutazione attraverso gli ordinari strumenti disponibili, deve comunque evidenziarsi la irrilevanza, ai fini dell'odierno giudizio di gravame, del prossimo compimento del 65mo anno di età da parte della medesima.
L'appello risulta pertanto meritevole di accoglimento, con spese compensate alla stregua della stessa richiesta formulata dall'Amministrazione appellante, seppure in via alternativa (ferma la compensazione già disposta per il primo grado di giudizio).
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PQM
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Firenze con il n. 1582/2024 nella causa civile iscritta con il n. R.G. 3471/2023, in parziale riforma, così provvede:
1) accerta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 29 d.lgs. 286/98 per il ricongiungimento familiare richiesto con domanda al Questore di Pistoia in data 12.8.2022 in capo alla Sig.ra Controparte_1
2) conferma nel resto;
3) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE est.
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