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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 340/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 340/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PANARELLI Parte_1 C.F._1
MAURO FLORIANO
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PANARELLI Controparte_1 C.F._2
MAURO FLORIANO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in LC (PI) il 15/05/2010 dalla cui unione nascevano le figlie, il 02/12/2011 in Pisa le figlie e . Le parti allegavano, quindi, Persona_1 Persona_2
il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio in LC (PI) il 15/05/2010, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di LC al n°2, Parte II, Serie A dell'anno 2010.
2 AFFIDA le figlie minori e ad entrambi i genitori secondo il criterio Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso con collocamento paritario alternato, con fissazione della residenza anagrafica presso la residenza di LC (PI), Via Oberdan Brogiotti n. 67. Le parti hanno concordano che la casa coniugale, di proprietà del Sig. resta nella Pt_1 disponibilità di quest'ultimo, che continua ad abitarvi. I genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita dei figli (istruzione, educazione, religione, salute, residenza del minore), che vengono da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi al solo scopo di garantirne la crescita equilibrata e serena. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i coniugi esercitano la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei minori presso di sé. Per accordo consolidato tra le parti, le figlie restano affidate a entrambi i genitori secondo il criterio dell'affidamento condiviso con collocamento paritario alternato, secondo la seguente organizzazione settimanale prevedendo che entrambi le minori stiano con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e rispettivamente: 1 settimana. Venerdì mamma,
Sabato mamma, Domenica mamma, Lunedì mamma, Martedì mamma, Mercoledì papà,
Giovedì papà, 2 settimana. Venerdì papà, Sabato papà, Domenica papà, Lunedì mamma,
Martedì mamma, Mercoledì papà, Giovedì papà. Le minori pernottano con il padre sino a che la madre non ha reperito una sistemazione consona che permetta alle minori stessa di avere adeguati spazi abitativi. La madre comunica al padre l'indirizzo della propria nuova residenza provvedendo al cambio della stessa presso l'anagrafe del relativo comune. Tali condizioni potranno essere oggetto di modifiche congiunte tra le parti di volta in volta secondo le diverse esigenze che si dovessero presentare, previo congruo preavviso. Nei periodi estivi le parti tengono con sé le figlie 15 giorni anche non consecutivi in periodi da concordare entro il 10 giugno. In tutti i casi i genitori si sono obbligati a rispettare le esigenze e le disponibilità delle loro figlie nell'eseguire l'anzidetto calendario. In ogni caso, i genitori, in generale e in particolare nei periodi in cui avranno con sé le figlie si sono impegnati a scambiarsi tempestivamente qualsiasi informazione relativa alle stesse, riferirsi i luoghi nei quali risiederanno con i figli durante i periodi di vacanza, garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri con le minori. Le festività natalizie, pasquali ed altre feste civili e religiose sono regolate secondo principio di alternanza.
3. DISPONE che, per il mantenimento economico, le parti hanno dichiarato di non vantare alcuna richiesta, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri;
le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, ecc) sono corrisposte in pari misura dai genitori e saranno preventivamente concordate e documentate. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro anche a mezzo di posta elettronica, indicando se possibile la spesa presunta;
l'altro genitore dovrà rispondere entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso, una proposta alternativa o il proprio dissenso. La mancata risposta nel predetto termine determinerà il silenzio assenso. Effettuata la spesa l'altro genitore rimborserà chi l'ha eseguita nel termine di 10 giorni dalla presentazione del giustificativo di spesa. Le figlie e resteranno fiscalmente a carico nella misura del 50% di ciascun genitore. Per_2 Per_1
Le parti di comune accordo hanno stabilito altresì che entrambi usufruiscono nella misura del
50% dell'assegno unico previsto per Legge nonchè di ogni relativa agevolazione. Le parti si sono autorizzate, reciprocamente, al rilascio dei passaporti e delle carte d'identità. Entrambi i genitori si sono impegnati a garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, tale da consentire una crescita equilibrata delle figlie nell'armonia dei rapporti familiari.
4. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
5. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di LC (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 03/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 340/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PANARELLI Parte_1 C.F._1
MAURO FLORIANO
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PANARELLI Controparte_1 C.F._2
MAURO FLORIANO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in LC (PI) il 15/05/2010 dalla cui unione nascevano le figlie, il 02/12/2011 in Pisa le figlie e . Le parti allegavano, quindi, Persona_1 Persona_2
il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio in LC (PI) il 15/05/2010, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di LC al n°2, Parte II, Serie A dell'anno 2010.
2 AFFIDA le figlie minori e ad entrambi i genitori secondo il criterio Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso con collocamento paritario alternato, con fissazione della residenza anagrafica presso la residenza di LC (PI), Via Oberdan Brogiotti n. 67. Le parti hanno concordano che la casa coniugale, di proprietà del Sig. resta nella Pt_1 disponibilità di quest'ultimo, che continua ad abitarvi. I genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita dei figli (istruzione, educazione, religione, salute, residenza del minore), che vengono da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi al solo scopo di garantirne la crescita equilibrata e serena. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i coniugi esercitano la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei minori presso di sé. Per accordo consolidato tra le parti, le figlie restano affidate a entrambi i genitori secondo il criterio dell'affidamento condiviso con collocamento paritario alternato, secondo la seguente organizzazione settimanale prevedendo che entrambi le minori stiano con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e rispettivamente: 1 settimana. Venerdì mamma,
Sabato mamma, Domenica mamma, Lunedì mamma, Martedì mamma, Mercoledì papà,
Giovedì papà, 2 settimana. Venerdì papà, Sabato papà, Domenica papà, Lunedì mamma,
Martedì mamma, Mercoledì papà, Giovedì papà. Le minori pernottano con il padre sino a che la madre non ha reperito una sistemazione consona che permetta alle minori stessa di avere adeguati spazi abitativi. La madre comunica al padre l'indirizzo della propria nuova residenza provvedendo al cambio della stessa presso l'anagrafe del relativo comune. Tali condizioni potranno essere oggetto di modifiche congiunte tra le parti di volta in volta secondo le diverse esigenze che si dovessero presentare, previo congruo preavviso. Nei periodi estivi le parti tengono con sé le figlie 15 giorni anche non consecutivi in periodi da concordare entro il 10 giugno. In tutti i casi i genitori si sono obbligati a rispettare le esigenze e le disponibilità delle loro figlie nell'eseguire l'anzidetto calendario. In ogni caso, i genitori, in generale e in particolare nei periodi in cui avranno con sé le figlie si sono impegnati a scambiarsi tempestivamente qualsiasi informazione relativa alle stesse, riferirsi i luoghi nei quali risiederanno con i figli durante i periodi di vacanza, garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri con le minori. Le festività natalizie, pasquali ed altre feste civili e religiose sono regolate secondo principio di alternanza.
3. DISPONE che, per il mantenimento economico, le parti hanno dichiarato di non vantare alcuna richiesta, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri;
le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, ecc) sono corrisposte in pari misura dai genitori e saranno preventivamente concordate e documentate. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro anche a mezzo di posta elettronica, indicando se possibile la spesa presunta;
l'altro genitore dovrà rispondere entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso, una proposta alternativa o il proprio dissenso. La mancata risposta nel predetto termine determinerà il silenzio assenso. Effettuata la spesa l'altro genitore rimborserà chi l'ha eseguita nel termine di 10 giorni dalla presentazione del giustificativo di spesa. Le figlie e resteranno fiscalmente a carico nella misura del 50% di ciascun genitore. Per_2 Per_1
Le parti di comune accordo hanno stabilito altresì che entrambi usufruiscono nella misura del
50% dell'assegno unico previsto per Legge nonchè di ogni relativa agevolazione. Le parti si sono autorizzate, reciprocamente, al rilascio dei passaporti e delle carte d'identità. Entrambi i genitori si sono impegnati a garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, tale da consentire una crescita equilibrata delle figlie nell'armonia dei rapporti familiari.
4. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
5. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di LC (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 03/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori