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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3237/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . ), difeso da se stesso ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso e nel proprio studio, in Pescara, via G. Carducci, 71 appellante
E
(p.i.- ) nella persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratrice , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giansante, presso Controparte_2
il quale è elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Cincinnato n.37, giusta procura in atti,
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 208 / 2023 (16 - 20 febbraio
2023)
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 9.5.2022 il Sig. traeva in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Pescara il al fine di Controparte_3
pagina 1 di 7 sentir annullare la deliberazione assembleare del 21.12.2021, nella parte in cui gli aveva negato il nulla osta per collocare un espositore mobile sotto il porticato nella parte CP_4
antistante il suo locale commerciale.
2. Si costituiva il Condominio insistendo per la reiezione della domanda, rilevando di non avere competenza a pronunciarsi sulla richiesta dell'attore in quanto l'area ove l'espositore andava collocato non aveva natura condominiale, bensì pubblica, nel caso contrario, proseguiva il condominio, l'attore aveva diritto ad occuparla, senza necessità di autorizzazione.
3. Così radicato il contraddittorio, istruita la causa esclusivamente attraverso la produzione documentale delle parti, con sentenza n. 1299/21 il Giudice di pace di Pescara rigettava l'opposizione e confermava il D.I. n. 1684/17 emesso da GdP di Pescara il 27.9.17,
condannando la opponente alla refusione in favore del condominio opposto delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 1.205,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
4. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, la opponente chiedeva la riforma della mentovata sentenza proponendo gravame nella misura in cui la sentenza impugnata, avrebbe equivocato sulla domanda dell'attore illegittimamente rigettando la stessa “sul presupposto che,
] e ritenuta la pacifica natura CP_1
condominiale della cosa (portico), sia pur assoggettata a pubblico passaggio, vale ciò che lo stesso convenuto ha dichiarato ed attestato nel proprio atto di costituzione e cioè CP_1
che l'attore, quale condòmino (e per esso il suo locatario), ha diritto di occupare la porzione di portico condominiale dinanzi l'ingresso del locale di sua proprietà attraverso la collocazione di espositore mobile di cm. 225 di lunghezza per cm. 80 di altezza, senza necessità alcuna di pagina 2 di 7 autorizzazione da parte del , esercitando il diritto legittimo che gli compete>” CP_1
laddove, invece “il aveva impugnato la decisione del di rigettare la Parte_1 CP_1
richiesta di esso attore intesa ad ottenere il rilascio (sempre da parte del ), del nulla- CP_1
osta per l'occupazione dell'area del porticato (nulla-osta richiesto dalle disposizioni comunali ai fini della concessione per l'occupazione del suolo soggetto a pubblico passaggio)”. (cfr. pag 3
atto di appello)
5. Si costituiva in giudizio il insistendo per la reiezione dell'appello, perché CP_1
inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 cpc, in quanto pur non avendo provveduto formalmente all'annullamento della delibera oggetto di impugnazione, il Giudice CP_4
di Pace aveva accertato il diritto dell'istante a utilizzare il porticato senza alcuna necessità
dell'autorizzazione assembleare, ponendo di fatto nel nulla la delibera in questione, cosicchè
nessun altro utile risultato avrebbe potuto conseguire l'odierno appellante il quale, con l'atto di citazione aveva semplicemente chiesto di “accertare e dichiarare l'illegittimità (nullità, ovvero annullabilità o inefficacia) della deliberazione impugnata, annullando conseguentemente l'atto impugnato”. Aggiungeva a tanto che nel caso di specie nessun ostacolo era stato posto all'appellante il quale, anzi, aveva già da tempo esercitato il proprio diritto occupando lo spazio condominiale. Nè poteva negarsi ai condomini (a tanto sollecitati proprio dall'appellante) di esprimere il loro disappunto in merito a una occupazione del porticato che di fatto impediva finanche il passaggio e tanto meno poteva imporsi al Condominio un onere di facere costituito dall'obbligo di adottare una delibera conforme alla richiesta del singolo condomino, nel caso di specie di rilasciare il “nulla osta” richiesto dal Sig. domanda neppure Parte_1
formulata dall'attore in prime cure.
6. L'appello merita di essere respinto secondo le argomentazioni che seguono. pagina 3 di 7 7. Invero, a parte ogni considerazione sulla formulazione dell'atto di appello, che genericamente impugna l'impianto della sentenza di primo grado, senza alcuna specifica indicazione delle parti del provvedimento appellate e le modifiche richieste, v'è da dire che l'impugnazione appare infondata nel merito.
8. Meritano di essere emarginate le valutazioni attinenti alla natura pubblica o privata dell'area in questione, in quanto non risulta specificatamente contestato (né sarebbe diversamente opinabile il percorso argomentativo assunto dal primo giudice in totale assenza di riscontri delle parti)
l'assunto che ] e ritenuta la CP_1
pacifica natura condominiale della cosa (portico), sia pur assoggettata a pubblico passaggio,
vale ciò che lo stesso convenuto ha dichiarato ed attestato nel proprio atto di CP_1
costituzione e cioè che l'attore, quale condòmino (e per esso il suo locatario), ha diritto di occupare la porzione di portico dinanzi l'ingresso del locale di sua proprietà CP_4
attraverso la collocazione di espositore mobile di cm. 225 di lunghezza per cm. 80 di altezza,
senza necessità alcuna di autorizzazione da parte del , esercitando il diritto legittimo CP_1
che gli compete>.
9. Orbene, la domanda muove ad ottenere da parte del Giudice di Pace (prima) e dell'odierno giudice una dichiarazione non solo di illegittimità della delibera impugnata, ma anche additiva di un nulla osta, in vece del utile ad ottenere un titolo autorizzativo (peraltro mai CP_1
richiesto o respinto) presso l'ente territoriale di competenza.
10. Ebbene limiti di ingresso invalicabili si oppongono al caldeggiato provvedimento, in quanto è
legislativamente previsto, ai sensi dell'art. 1137 c.c., che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e l'annullamento delle stesse possa essere richiesto dal pagina 4 di 7 singolo condomino solo se contrarie alla legge o, come nel caso di specie, se contrarie al regolamento condominiale.
11. Il pacifico mancato deposito del regolamento condominiale impedisce al giudice tale vaglio e pertanto la censura proposta verso la delibera merita di essere respinta.
12. Proseguendo, anche l'ulteriore invocazione dell'appellante merita di essere respinta, atteso che in ordine alle censure proposte dall'appellante occorre rilevare che ogni qualvolta un Giudice è
investito del vaglio sulla legittimità o meno di una delibera assembleare deve attenersi,
nell'apprezzamento della fattispecie, alla corrispondenza di quanto prescritto dalle norme in materia e dal regolamento di condominio, ove esistente come nel caso di specie, seppure non prodotto.
13. Diversamente, non attiene alla competenza della autorità preposta alla valutazione del caso il diverso profilo inerente alla vantaggiosità del decisum dall'assemblea dai condomini sull'attività del singolo condomino sulla cosa comune, non impedito tra l'altro nel caso di specie, come l'installazione di un espositore mobile.
14. In pratica, il Giudicante non può estendere il proprio sindacato sul merito e la discrezionalità
della delibera della assemblea in quanto tali aspetti appartengono al potere che alla stessa appartiene quale organo sovrano della compagine condominiale.
15. A conforto di tali argomentazioni, costante e consolidato orientamento della Giurisprudenza di
Legittimità (ed anche di Merito) ha affermato che "in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere pagina 5 di 7 riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può effettivamente abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'articolo 1137
del codice civile non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. (Cassazione civile sez. VI,
22/04/2022, n.12932; 15320/2022, 20135/2017, Tribunale Taranto sez. I, 13/04/2023, n.824).
16. Dalle argomentazioni sopra richiamate ne deriva, per l'effetto, che la valutazione sulla opportunità di una decisione adottata in assemblea può intervenire solo ove quest'ultima arrechi grave pregiudizio alla cosa comune o dei singoli condomini ovvero sia manifestazione di un eccesso di potere, circostanze non rinvenibili nel caso di specie, alla luce della documentazione versata agli atti.
17. Priva di vizi si palesa, pertanto, la decisione del Giudice di Pace.
18. L'appello va, quindi, rigettato, con ogni conseguenza in punto spese, che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri minimi offerti dal DM 14/55,
scaglione di riferimento ( indeterminabile complessità bassa), previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, così
provvede:
• rigetta l'appello; pagina 6 di 7 • condanna l'appellante alla rifusione, in favore del delle spese del presente grado CP_1
di giudizio, che liquida in €. 2.906,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
• l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater dpr 115/2002.
Così deciso in Pescara, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Luigina Tiziana Marganella
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3237/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . ), difeso da se stesso ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso e nel proprio studio, in Pescara, via G. Carducci, 71 appellante
E
(p.i.- ) nella persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratrice , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giansante, presso Controparte_2
il quale è elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Cincinnato n.37, giusta procura in atti,
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 208 / 2023 (16 - 20 febbraio
2023)
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 9.5.2022 il Sig. traeva in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Pescara il al fine di Controparte_3
pagina 1 di 7 sentir annullare la deliberazione assembleare del 21.12.2021, nella parte in cui gli aveva negato il nulla osta per collocare un espositore mobile sotto il porticato nella parte CP_4
antistante il suo locale commerciale.
2. Si costituiva il Condominio insistendo per la reiezione della domanda, rilevando di non avere competenza a pronunciarsi sulla richiesta dell'attore in quanto l'area ove l'espositore andava collocato non aveva natura condominiale, bensì pubblica, nel caso contrario, proseguiva il condominio, l'attore aveva diritto ad occuparla, senza necessità di autorizzazione.
3. Così radicato il contraddittorio, istruita la causa esclusivamente attraverso la produzione documentale delle parti, con sentenza n. 1299/21 il Giudice di pace di Pescara rigettava l'opposizione e confermava il D.I. n. 1684/17 emesso da GdP di Pescara il 27.9.17,
condannando la opponente alla refusione in favore del condominio opposto delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 1.205,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
4. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, la opponente chiedeva la riforma della mentovata sentenza proponendo gravame nella misura in cui la sentenza impugnata, avrebbe equivocato sulla domanda dell'attore illegittimamente rigettando la stessa “sul presupposto che,
] e ritenuta la pacifica natura CP_1
condominiale della cosa (portico), sia pur assoggettata a pubblico passaggio, vale ciò che lo stesso convenuto ha dichiarato ed attestato nel proprio atto di costituzione e cioè CP_1
che l'attore, quale condòmino (e per esso il suo locatario), ha diritto di occupare la porzione di portico condominiale dinanzi l'ingresso del locale di sua proprietà attraverso la collocazione di espositore mobile di cm. 225 di lunghezza per cm. 80 di altezza, senza necessità alcuna di pagina 2 di 7 autorizzazione da parte del , esercitando il diritto legittimo che gli compete>” CP_1
laddove, invece “il aveva impugnato la decisione del di rigettare la Parte_1 CP_1
richiesta di esso attore intesa ad ottenere il rilascio (sempre da parte del ), del nulla- CP_1
osta per l'occupazione dell'area del porticato (nulla-osta richiesto dalle disposizioni comunali ai fini della concessione per l'occupazione del suolo soggetto a pubblico passaggio)”. (cfr. pag 3
atto di appello)
5. Si costituiva in giudizio il insistendo per la reiezione dell'appello, perché CP_1
inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 cpc, in quanto pur non avendo provveduto formalmente all'annullamento della delibera oggetto di impugnazione, il Giudice CP_4
di Pace aveva accertato il diritto dell'istante a utilizzare il porticato senza alcuna necessità
dell'autorizzazione assembleare, ponendo di fatto nel nulla la delibera in questione, cosicchè
nessun altro utile risultato avrebbe potuto conseguire l'odierno appellante il quale, con l'atto di citazione aveva semplicemente chiesto di “accertare e dichiarare l'illegittimità (nullità, ovvero annullabilità o inefficacia) della deliberazione impugnata, annullando conseguentemente l'atto impugnato”. Aggiungeva a tanto che nel caso di specie nessun ostacolo era stato posto all'appellante il quale, anzi, aveva già da tempo esercitato il proprio diritto occupando lo spazio condominiale. Nè poteva negarsi ai condomini (a tanto sollecitati proprio dall'appellante) di esprimere il loro disappunto in merito a una occupazione del porticato che di fatto impediva finanche il passaggio e tanto meno poteva imporsi al Condominio un onere di facere costituito dall'obbligo di adottare una delibera conforme alla richiesta del singolo condomino, nel caso di specie di rilasciare il “nulla osta” richiesto dal Sig. domanda neppure Parte_1
formulata dall'attore in prime cure.
6. L'appello merita di essere respinto secondo le argomentazioni che seguono. pagina 3 di 7 7. Invero, a parte ogni considerazione sulla formulazione dell'atto di appello, che genericamente impugna l'impianto della sentenza di primo grado, senza alcuna specifica indicazione delle parti del provvedimento appellate e le modifiche richieste, v'è da dire che l'impugnazione appare infondata nel merito.
8. Meritano di essere emarginate le valutazioni attinenti alla natura pubblica o privata dell'area in questione, in quanto non risulta specificatamente contestato (né sarebbe diversamente opinabile il percorso argomentativo assunto dal primo giudice in totale assenza di riscontri delle parti)
l'assunto che ] e ritenuta la CP_1
pacifica natura condominiale della cosa (portico), sia pur assoggettata a pubblico passaggio,
vale ciò che lo stesso convenuto ha dichiarato ed attestato nel proprio atto di CP_1
costituzione e cioè che l'attore, quale condòmino (e per esso il suo locatario), ha diritto di occupare la porzione di portico dinanzi l'ingresso del locale di sua proprietà CP_4
attraverso la collocazione di espositore mobile di cm. 225 di lunghezza per cm. 80 di altezza,
senza necessità alcuna di autorizzazione da parte del , esercitando il diritto legittimo CP_1
che gli compete>.
9. Orbene, la domanda muove ad ottenere da parte del Giudice di Pace (prima) e dell'odierno giudice una dichiarazione non solo di illegittimità della delibera impugnata, ma anche additiva di un nulla osta, in vece del utile ad ottenere un titolo autorizzativo (peraltro mai CP_1
richiesto o respinto) presso l'ente territoriale di competenza.
10. Ebbene limiti di ingresso invalicabili si oppongono al caldeggiato provvedimento, in quanto è
legislativamente previsto, ai sensi dell'art. 1137 c.c., che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e l'annullamento delle stesse possa essere richiesto dal pagina 4 di 7 singolo condomino solo se contrarie alla legge o, come nel caso di specie, se contrarie al regolamento condominiale.
11. Il pacifico mancato deposito del regolamento condominiale impedisce al giudice tale vaglio e pertanto la censura proposta verso la delibera merita di essere respinta.
12. Proseguendo, anche l'ulteriore invocazione dell'appellante merita di essere respinta, atteso che in ordine alle censure proposte dall'appellante occorre rilevare che ogni qualvolta un Giudice è
investito del vaglio sulla legittimità o meno di una delibera assembleare deve attenersi,
nell'apprezzamento della fattispecie, alla corrispondenza di quanto prescritto dalle norme in materia e dal regolamento di condominio, ove esistente come nel caso di specie, seppure non prodotto.
13. Diversamente, non attiene alla competenza della autorità preposta alla valutazione del caso il diverso profilo inerente alla vantaggiosità del decisum dall'assemblea dai condomini sull'attività del singolo condomino sulla cosa comune, non impedito tra l'altro nel caso di specie, come l'installazione di un espositore mobile.
14. In pratica, il Giudicante non può estendere il proprio sindacato sul merito e la discrezionalità
della delibera della assemblea in quanto tali aspetti appartengono al potere che alla stessa appartiene quale organo sovrano della compagine condominiale.
15. A conforto di tali argomentazioni, costante e consolidato orientamento della Giurisprudenza di
Legittimità (ed anche di Merito) ha affermato che "in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere pagina 5 di 7 riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può effettivamente abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'articolo 1137
del codice civile non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. (Cassazione civile sez. VI,
22/04/2022, n.12932; 15320/2022, 20135/2017, Tribunale Taranto sez. I, 13/04/2023, n.824).
16. Dalle argomentazioni sopra richiamate ne deriva, per l'effetto, che la valutazione sulla opportunità di una decisione adottata in assemblea può intervenire solo ove quest'ultima arrechi grave pregiudizio alla cosa comune o dei singoli condomini ovvero sia manifestazione di un eccesso di potere, circostanze non rinvenibili nel caso di specie, alla luce della documentazione versata agli atti.
17. Priva di vizi si palesa, pertanto, la decisione del Giudice di Pace.
18. L'appello va, quindi, rigettato, con ogni conseguenza in punto spese, che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri minimi offerti dal DM 14/55,
scaglione di riferimento ( indeterminabile complessità bassa), previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, così
provvede:
• rigetta l'appello; pagina 6 di 7 • condanna l'appellante alla rifusione, in favore del delle spese del presente grado CP_1
di giudizio, che liquida in €. 2.906,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
• l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater dpr 115/2002.
Così deciso in Pescara, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Luigina Tiziana Marganella
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