CA
Decreto 7 marzo 2025
Decreto 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/25 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dott.ssa Annalisa Giusti visti gli atti del procedimento n.r.g. 95/25 V.G. proposto da
– C.F. e P. IVA – con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Grandate (CO), via Saldarini Catelli n. 1, in persona del Procuratore
Speciale dott. Niccolò Gilardini;
rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Goldoni e Nicolò Goldoni nei confronti di
, (CF ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro tempore ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001, n. 89 e successive modifiche, depositato in data 18.2.2025; esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che:
il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento della società “
[...]
con sentenza n. 80/14 del 23.7.2014, depositata Parte_2 il successivo 9 giugno 2014; il 27.01.2015 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo, nel quale il credito della ricorrente, veniva ammesso al chirografo per complessivi
5.530,69 euro il 24.3.2024 veniva dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale, dal quale si desume che il credito della ricorrente rimaneva del tutto insoddisfatto;
la procedura fallimentare veniva dichiarata chiusa con decreto del
Tribunale di Ancona del 18.7.2024; ritenuta l'ammissibilità del ricorso in esame, non essendo decorso alla data di deposito dello stesso (18.2.2025) il termine semestrale di decadenza, dovendosi evidenziare che la sospensione nel periodo feriale si applica anche al termine di sei mesi per la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo (Cassazione civile sez. II, 02/05/2024, n.11777); che, invero, è insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello
(Cassazione civile sez. II, 21/02/2024, (ud. 08/02/2024, dep.
21/02/2024), n.4601) e, quindi, ex art 26 LF quando è decorso il termine di 10 giorni per la proposizione del reclamo;
considerato che
la procedura fallimentare, da cui traggono origine gli odierni ricorsi, ha avuto una durata complessiva di 9 anni, 5 mesi e 21 giorni computati, appunto, dalla data del 27.1.2015 (in assenza della data di deposito della domanda di ammissione, si procederà al calcolo dalla data di verifica ed ammissione allo stato passivo) alla data del 18 luglio 2024 [data del decreto di chiusura della procedura fallimentare]; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art 2 della L. 24 marzo 2001
n 89, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni;
ritenuto, quindi, che il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevolezza per 3 anni, 5 mesi e 21 giorni;
ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, della irragionevole durata dei processi, non ricorrendo, nel caso in esame, circostanze particolari che ne inducono ad escluderne l'esistenza (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024,
n.29050); considerato che, a norma dell'art. 2 bis della L.24 marzo 2001 n. 89, il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a 800,00 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo … tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte e comunque in misura che, anche in deroga al comma 1,non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice;
ritenuto di liquidare in favore della ricorrente la somma di €. 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, considerata la natura degli interessi coinvolti, nonché l'entità del credito ammesso al passivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (in considerazione della natura indennitaria del relativo credito, riguardando la disposizione dell'art. 1284 IV comma c.c. – invocato dalla parte ricorrente – le obbligazioni da contratto, Cass. n. 28409/2018;
10096/2023); ritenuto che non sono ravvisabili ragioni per aumentare né per ridurre l'indennizzo come sopra determinato, in base all'art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1ter L. cit.; rilevato che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art. 2 quinquies, sexies e septies L. n. 89/2001 e che la somma come sopra liquidata non è superiore ai limiti determinati ex art. 2 bis comma 3 L. 89/2001; ritenuto, infine, di liquidare in favore della ricorrente le spese, come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio, attese le analogie esistenti fra i due pur diversi procedimenti, come riaffermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 16512/2020), tenendo presente l'entità della somma liquidata e disponendo, altresì, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, essendo l'atto introduttivo redatto con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione o la fruizione, consentendo la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati, maggiorazione che ben può essere riconosciuta anche nel caso in esame nonostante la particolare snellezza del procedimento (cfr Cass civ ordinanza 23 dicembre 2022,
n. 37692)
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare, in favore della Controparte_1 ricorrente a titolo di equa riparazione, senza Parte_1
dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, la somma di € 1200.00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, nonché le spese di lite, che liquida in favore dell'Avv Mario
Goldoni dichiaratosi anticipatario, pari ad €.614.90 per compensi ed €
101.73 per esborsi, comprensivi degli aumenti di cui in motivazione, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP nella misura di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001
e le comunicazioni di rito.
Ancona, così deciso il 28.2.2025
Il Consigliere designato dott. ssa Annalisa Giusti
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dott.ssa Annalisa Giusti visti gli atti del procedimento n.r.g. 95/25 V.G. proposto da
– C.F. e P. IVA – con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Grandate (CO), via Saldarini Catelli n. 1, in persona del Procuratore
Speciale dott. Niccolò Gilardini;
rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Goldoni e Nicolò Goldoni nei confronti di
, (CF ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro tempore ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001, n. 89 e successive modifiche, depositato in data 18.2.2025; esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che:
il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento della società “
[...]
con sentenza n. 80/14 del 23.7.2014, depositata Parte_2 il successivo 9 giugno 2014; il 27.01.2015 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo, nel quale il credito della ricorrente, veniva ammesso al chirografo per complessivi
5.530,69 euro il 24.3.2024 veniva dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale, dal quale si desume che il credito della ricorrente rimaneva del tutto insoddisfatto;
la procedura fallimentare veniva dichiarata chiusa con decreto del
Tribunale di Ancona del 18.7.2024; ritenuta l'ammissibilità del ricorso in esame, non essendo decorso alla data di deposito dello stesso (18.2.2025) il termine semestrale di decadenza, dovendosi evidenziare che la sospensione nel periodo feriale si applica anche al termine di sei mesi per la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo (Cassazione civile sez. II, 02/05/2024, n.11777); che, invero, è insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello
(Cassazione civile sez. II, 21/02/2024, (ud. 08/02/2024, dep.
21/02/2024), n.4601) e, quindi, ex art 26 LF quando è decorso il termine di 10 giorni per la proposizione del reclamo;
considerato che
la procedura fallimentare, da cui traggono origine gli odierni ricorsi, ha avuto una durata complessiva di 9 anni, 5 mesi e 21 giorni computati, appunto, dalla data del 27.1.2015 (in assenza della data di deposito della domanda di ammissione, si procederà al calcolo dalla data di verifica ed ammissione allo stato passivo) alla data del 18 luglio 2024 [data del decreto di chiusura della procedura fallimentare]; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art 2 della L. 24 marzo 2001
n 89, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni;
ritenuto, quindi, che il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevolezza per 3 anni, 5 mesi e 21 giorni;
ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, della irragionevole durata dei processi, non ricorrendo, nel caso in esame, circostanze particolari che ne inducono ad escluderne l'esistenza (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024,
n.29050); considerato che, a norma dell'art. 2 bis della L.24 marzo 2001 n. 89, il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a 800,00 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo … tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte e comunque in misura che, anche in deroga al comma 1,non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice;
ritenuto di liquidare in favore della ricorrente la somma di €. 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, considerata la natura degli interessi coinvolti, nonché l'entità del credito ammesso al passivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (in considerazione della natura indennitaria del relativo credito, riguardando la disposizione dell'art. 1284 IV comma c.c. – invocato dalla parte ricorrente – le obbligazioni da contratto, Cass. n. 28409/2018;
10096/2023); ritenuto che non sono ravvisabili ragioni per aumentare né per ridurre l'indennizzo come sopra determinato, in base all'art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1ter L. cit.; rilevato che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art. 2 quinquies, sexies e septies L. n. 89/2001 e che la somma come sopra liquidata non è superiore ai limiti determinati ex art. 2 bis comma 3 L. 89/2001; ritenuto, infine, di liquidare in favore della ricorrente le spese, come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio, attese le analogie esistenti fra i due pur diversi procedimenti, come riaffermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 16512/2020), tenendo presente l'entità della somma liquidata e disponendo, altresì, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, essendo l'atto introduttivo redatto con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione o la fruizione, consentendo la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati, maggiorazione che ben può essere riconosciuta anche nel caso in esame nonostante la particolare snellezza del procedimento (cfr Cass civ ordinanza 23 dicembre 2022,
n. 37692)
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare, in favore della Controparte_1 ricorrente a titolo di equa riparazione, senza Parte_1
dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, la somma di € 1200.00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, nonché le spese di lite, che liquida in favore dell'Avv Mario
Goldoni dichiaratosi anticipatario, pari ad €.614.90 per compensi ed €
101.73 per esborsi, comprensivi degli aumenti di cui in motivazione, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP nella misura di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001
e le comunicazioni di rito.
Ancona, così deciso il 28.2.2025
Il Consigliere designato dott. ssa Annalisa Giusti