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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/07/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1454/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1454/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale finanziamento
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Manzo e Rosita Parte_1
Magazzeno, presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Sandro Barcali e Carmine Renzulli, presso lo studio del secondo elett.te domiciliata in
Salerno, Galleria Mediterraneo – via S. Leonardo n. 52/G, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 16/02/18, esponeva di aver Parte_1 stipulato con la in data 04/04/13, il contratto di finanziamento n. Controparte_1
20114041909615, ancora in corso, che prevedeva la restituzione della somma mutuata in 84 rate mensili di € 304,00 ciascuna, con TAN dell'8,54% e TAEG dell'8,89%; che nel costo complessivo erano compresi anche i premi di due polizze assicurative, stipulate a protezione del credito, per l'importo di € 1.562,40; che il TAEG effettivamente applicato, comprensivo delle spese assicurative, era pari all'11,80%, e dunque era maggiore di quello pattuito, con conseguente nullità
pagina 1 di 5 parziale del contratto e applicabilità dei tassi sostitutivi BOT ex art. 125-bis T.U.B.; che, rielaborando il piano di ammortamento con i tassi sostitutivi fino alla data del 05/02/18, si perveniva ad una quota interessi di € 5.000,00, indebitamente incassata dalla società convenuta;
che, ai sensi del medesimo art. 125-bis T.U.B., andava restituito anche il premio assicurativo versato.
L'attore chiedeva, quindi, che l'adito Tribunale volesse: a) accertare e dichiarare la nullità del
TAEG per i motivi esposti e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione degli interessi non dovuti sino alla data del 05/12/18, pari ad € 5.200,00, o alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, nonchè al rimborso della somma versata a titolo di assicurazione sino alla predetta data, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione dei principi di trasparenza, equità, correttezza e buona fede, per l'erronea indicazione del TAEG, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.200,00 ovvero nella diversa somma da liquidare in via equitativa;
c) ordinare alla convenuta di procedere alla rielaborazione del piano di ammortamento con epurazione dalle rate future sia dell'importo degli interessi che di quello dovuto a titolo di assicurazione;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 09/11/18, si costituiva la la quale Controparte_1 deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze, sia in quanto le spese assicurative, essendo meramente facoltative, non rientravano nel calcolo del TAEG, sia perché sussisteva il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta in relazione alla domanda di restituzione del premio assicurativo. Concludeva per il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, vinte le spese giudiziali.
All'udienza del 03/11/21 il G.I. disponeva il mutamento del rito sommario nel rito ordinario di cognizione.
Acquisita documentazione varia, veniva disposta ed espletata CTU.
All'udienza del 20/06/25 la causa veniva discussa ed assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c., con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 04/04/13, stipulava con la Parte_1 il contratto di finanziamento n. 20114041909615, dell'importo Controparte_1 complessivo di € 25.544,40, da restituire in 84 rate mensili di € 304,00 ciascuna, con TAN dell'8,54% e TAEG dell'8,89%; contestualmente l'attore aderiva a due polizze assicurative collettive (n. 5380/02 e n. 5069/01), a copertura dei rischi di decesso, invalidità, inabilità e perdita pagina 2 di 5 d'impiego del mutuatario, con premio di € 1.562,40, versato “pro quota” mensilmente all'interno di ciascuna rata del piano di ammortamento.
Il ha dedotto una divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, Parte_1 posto che il primo non comprenderebbe i costi assicurativi che, in quanto obbligatori, avrebbero dovuto essere conteggiati. Da tale divergenza discenderebbe, secondo l'attore, l'applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ai sensi dell'art. 125-bis T.U.B.
In proposito, occorre partire dal disposto dell'art. 121 T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), il quale prevede, al co. 2, che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, e, al co. 3, che “La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
In effetti, in data 09/02/11 la Banca d'Italia ha aggiornato il provvedimento relativo alla
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”; il par.
4.2.4 della sezione VII è dedicato al TAEG e recita che “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito
o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Alla luce di tali disposizioni, il debitore è tenuto a provare l'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito e tale onere probatorio può essere assolto mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze, quali la contestualità della stipula dei contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo.
Come già ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, sia pure in relazione al superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96 da parte del TEG, per la ricomprensione della spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova e risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (Cass. n. 3025/22, n. 8806/17).
Avverso i predetti indici presuntivi il soggetto mutuante è tenuto ad offrire elementi di prova di segno contrario, potendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti pagina 3 di 5 con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento.
Ebbene, nel caso di specie, risultano prevalenti gli elementi presuntivi che depongono per la non obbligatorietà delle due polizze sottoscritte dall'attore, dovendo cioè escludersi che la stipula delle stesse fosse condizione per ottenere l'erogazione del mutuo, ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte, atteso che:
a) a pag. 10 del contratto di finanziamento in esame è ripetutamente richiamata la natura facoltativa delle polizze (“servizi accessori facoltativi”, “Premio per assicurazione facoltativa”);
b) alla medesima pag. 10 del contratto sono dettagliatamente indicati i costi inclusi nel TAEG
e, tra questi, non figurano le spese assicurative;
l'art. 12 delle condizioni generali del finanziamento indica, altrettanto dettagliatamente, gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG, e tra questi risultano proprio i “servizi accessori facoltativi connessi con il Contratto di
Credito”: è, dunque, evidente che il mutuatario è stato reso perfettamente edotto, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza contrattuale, dell'effettiva composizione del TAEG e, soprattutto, del fatto che tale tasso non includeva il premio assicurativo;
c) la facoltatività delle polizze è riportata anche nel c.d. “modulo SECCI / IEBCC” (Standard
European Consumer Credit Information / Informazioni Europee di Base sul Credito al
Consumo), ossia il modulo consegnato alla clientela, che indica, tra l'altro, il costo totale del credito. In tale modulo (pag. 8) è espressamente precisato che, per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio;
d) le polizze sono state stipulate con separato modulo contrattuale;
e) beneficiario delle polizze non è il soggetto finanziatore, ma lo stesso assicurato, ossia il
, senza alcun vincolo di utilizzo degli indennizzi in favore dell'intermediario Parte_1 finanziatore;
f) le condizioni generali di polizza prevedono il diritto di recesso in favore del cliente entro 30 giorni a titolo gratuito (ad eccezione di imposte e del premio eventualmente goduto);
g) la ha prodotto in giudizio altri 3 contratti in cui i clienti, aventi il Controparte_1 medesimo merito creditizio e nello stesso periodo del finanziamento per cui è causa, hanno avuto accesso al credito a condizioni similari senza che gli stessi avessero aderito ad alcuna copertura assicurativa;
pagina 4 di 5 h) l'attore non ha mai sostenuto, nel corso dell'intero giudizio, che la stipula delle polizze abbinate al finanziamento gli sarebbe stata imposta dalla società convenuta, né ha mai specificamente contestato, attesa la genericità delle deduzioni difensive, la previsione di
“facoltatività” delle polizze espressamente riportata nel contratto in esame. Deve, invero, considerarsi che, a parte gli indici presuntivi favorevoli o contrari all'obbligatorietà delle polizze, poiché il dato normativo ricavabile dall'art. 121 T.U.B. - dal quale occorre partire per risolvere la questione interpretativa in esame - prevede l'inclusione nel TAEG dei servizi accessori costituenti “un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, il mutuatario che lamenti la divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato deve, quanto meno, allegare di aver subito una qualche “pressione”, per non dire
“coercizione”, a stipulare anche la polizza per ottenere il finanziamento, o per ottenerlo alle condizioni convenute, perché, in mancanza di una qualche forma di condizionamento psicologico volto ad ottenere l'abbinamento della polizza al finanziamento, non può ritenersi che la copertura assicurativa sia stata “imposta” dal soggetto finanziatore come
“condicio sine qua non” per ottenere il prestito o per ottenerlo alle stesse condizioni.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, non risultando dimostrata la natura obbligatoria delle polizze, non può ritenersi che il TAEG sia stato erroneamente riportato nel contratto solo perché non inclusivo dei costi assicurativi, sicchè le domande dell'attore, in quanto infondate, vanno rigettate.
I contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità “a priori” delle ragioni dell'una o dell'altra parte giustificano la compensazione integrale delle spese giudiziali. Le spese di CTU vanno, però, poste a carico dell'attore in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1454/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU interamente a carico di Parte_1
[...]
Salerno, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1454/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale finanziamento
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Manzo e Rosita Parte_1
Magazzeno, presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Sandro Barcali e Carmine Renzulli, presso lo studio del secondo elett.te domiciliata in
Salerno, Galleria Mediterraneo – via S. Leonardo n. 52/G, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 16/02/18, esponeva di aver Parte_1 stipulato con la in data 04/04/13, il contratto di finanziamento n. Controparte_1
20114041909615, ancora in corso, che prevedeva la restituzione della somma mutuata in 84 rate mensili di € 304,00 ciascuna, con TAN dell'8,54% e TAEG dell'8,89%; che nel costo complessivo erano compresi anche i premi di due polizze assicurative, stipulate a protezione del credito, per l'importo di € 1.562,40; che il TAEG effettivamente applicato, comprensivo delle spese assicurative, era pari all'11,80%, e dunque era maggiore di quello pattuito, con conseguente nullità
pagina 1 di 5 parziale del contratto e applicabilità dei tassi sostitutivi BOT ex art. 125-bis T.U.B.; che, rielaborando il piano di ammortamento con i tassi sostitutivi fino alla data del 05/02/18, si perveniva ad una quota interessi di € 5.000,00, indebitamente incassata dalla società convenuta;
che, ai sensi del medesimo art. 125-bis T.U.B., andava restituito anche il premio assicurativo versato.
L'attore chiedeva, quindi, che l'adito Tribunale volesse: a) accertare e dichiarare la nullità del
TAEG per i motivi esposti e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione degli interessi non dovuti sino alla data del 05/12/18, pari ad € 5.200,00, o alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, nonchè al rimborso della somma versata a titolo di assicurazione sino alla predetta data, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione dei principi di trasparenza, equità, correttezza e buona fede, per l'erronea indicazione del TAEG, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.200,00 ovvero nella diversa somma da liquidare in via equitativa;
c) ordinare alla convenuta di procedere alla rielaborazione del piano di ammortamento con epurazione dalle rate future sia dell'importo degli interessi che di quello dovuto a titolo di assicurazione;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 09/11/18, si costituiva la la quale Controparte_1 deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze, sia in quanto le spese assicurative, essendo meramente facoltative, non rientravano nel calcolo del TAEG, sia perché sussisteva il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta in relazione alla domanda di restituzione del premio assicurativo. Concludeva per il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, vinte le spese giudiziali.
All'udienza del 03/11/21 il G.I. disponeva il mutamento del rito sommario nel rito ordinario di cognizione.
Acquisita documentazione varia, veniva disposta ed espletata CTU.
All'udienza del 20/06/25 la causa veniva discussa ed assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c., con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 04/04/13, stipulava con la Parte_1 il contratto di finanziamento n. 20114041909615, dell'importo Controparte_1 complessivo di € 25.544,40, da restituire in 84 rate mensili di € 304,00 ciascuna, con TAN dell'8,54% e TAEG dell'8,89%; contestualmente l'attore aderiva a due polizze assicurative collettive (n. 5380/02 e n. 5069/01), a copertura dei rischi di decesso, invalidità, inabilità e perdita pagina 2 di 5 d'impiego del mutuatario, con premio di € 1.562,40, versato “pro quota” mensilmente all'interno di ciascuna rata del piano di ammortamento.
Il ha dedotto una divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, Parte_1 posto che il primo non comprenderebbe i costi assicurativi che, in quanto obbligatori, avrebbero dovuto essere conteggiati. Da tale divergenza discenderebbe, secondo l'attore, l'applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ai sensi dell'art. 125-bis T.U.B.
In proposito, occorre partire dal disposto dell'art. 121 T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), il quale prevede, al co. 2, che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, e, al co. 3, che “La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
In effetti, in data 09/02/11 la Banca d'Italia ha aggiornato il provvedimento relativo alla
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”; il par.
4.2.4 della sezione VII è dedicato al TAEG e recita che “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito
o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Alla luce di tali disposizioni, il debitore è tenuto a provare l'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito e tale onere probatorio può essere assolto mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze, quali la contestualità della stipula dei contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo.
Come già ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, sia pure in relazione al superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96 da parte del TEG, per la ricomprensione della spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova e risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (Cass. n. 3025/22, n. 8806/17).
Avverso i predetti indici presuntivi il soggetto mutuante è tenuto ad offrire elementi di prova di segno contrario, potendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti pagina 3 di 5 con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento.
Ebbene, nel caso di specie, risultano prevalenti gli elementi presuntivi che depongono per la non obbligatorietà delle due polizze sottoscritte dall'attore, dovendo cioè escludersi che la stipula delle stesse fosse condizione per ottenere l'erogazione del mutuo, ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte, atteso che:
a) a pag. 10 del contratto di finanziamento in esame è ripetutamente richiamata la natura facoltativa delle polizze (“servizi accessori facoltativi”, “Premio per assicurazione facoltativa”);
b) alla medesima pag. 10 del contratto sono dettagliatamente indicati i costi inclusi nel TAEG
e, tra questi, non figurano le spese assicurative;
l'art. 12 delle condizioni generali del finanziamento indica, altrettanto dettagliatamente, gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG, e tra questi risultano proprio i “servizi accessori facoltativi connessi con il Contratto di
Credito”: è, dunque, evidente che il mutuatario è stato reso perfettamente edotto, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza contrattuale, dell'effettiva composizione del TAEG e, soprattutto, del fatto che tale tasso non includeva il premio assicurativo;
c) la facoltatività delle polizze è riportata anche nel c.d. “modulo SECCI / IEBCC” (Standard
European Consumer Credit Information / Informazioni Europee di Base sul Credito al
Consumo), ossia il modulo consegnato alla clientela, che indica, tra l'altro, il costo totale del credito. In tale modulo (pag. 8) è espressamente precisato che, per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio;
d) le polizze sono state stipulate con separato modulo contrattuale;
e) beneficiario delle polizze non è il soggetto finanziatore, ma lo stesso assicurato, ossia il
, senza alcun vincolo di utilizzo degli indennizzi in favore dell'intermediario Parte_1 finanziatore;
f) le condizioni generali di polizza prevedono il diritto di recesso in favore del cliente entro 30 giorni a titolo gratuito (ad eccezione di imposte e del premio eventualmente goduto);
g) la ha prodotto in giudizio altri 3 contratti in cui i clienti, aventi il Controparte_1 medesimo merito creditizio e nello stesso periodo del finanziamento per cui è causa, hanno avuto accesso al credito a condizioni similari senza che gli stessi avessero aderito ad alcuna copertura assicurativa;
pagina 4 di 5 h) l'attore non ha mai sostenuto, nel corso dell'intero giudizio, che la stipula delle polizze abbinate al finanziamento gli sarebbe stata imposta dalla società convenuta, né ha mai specificamente contestato, attesa la genericità delle deduzioni difensive, la previsione di
“facoltatività” delle polizze espressamente riportata nel contratto in esame. Deve, invero, considerarsi che, a parte gli indici presuntivi favorevoli o contrari all'obbligatorietà delle polizze, poiché il dato normativo ricavabile dall'art. 121 T.U.B. - dal quale occorre partire per risolvere la questione interpretativa in esame - prevede l'inclusione nel TAEG dei servizi accessori costituenti “un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, il mutuatario che lamenti la divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato deve, quanto meno, allegare di aver subito una qualche “pressione”, per non dire
“coercizione”, a stipulare anche la polizza per ottenere il finanziamento, o per ottenerlo alle condizioni convenute, perché, in mancanza di una qualche forma di condizionamento psicologico volto ad ottenere l'abbinamento della polizza al finanziamento, non può ritenersi che la copertura assicurativa sia stata “imposta” dal soggetto finanziatore come
“condicio sine qua non” per ottenere il prestito o per ottenerlo alle stesse condizioni.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, non risultando dimostrata la natura obbligatoria delle polizze, non può ritenersi che il TAEG sia stato erroneamente riportato nel contratto solo perché non inclusivo dei costi assicurativi, sicchè le domande dell'attore, in quanto infondate, vanno rigettate.
I contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità “a priori” delle ragioni dell'una o dell'altra parte giustificano la compensazione integrale delle spese giudiziali. Le spese di CTU vanno, però, poste a carico dell'attore in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1454/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU interamente a carico di Parte_1
[...]
Salerno, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi pagina 5 di 5