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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 430/2024 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 20.05.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
rilevato che non sono mai pervenute istanze delle parti per la fissazione di udienza in presenza (ex art. 127 ter, co. 2, c.p.c.); verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ha emesso la presente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 430/2024 avente ad oggetto:
“opposizione a precetto”, vertente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Avellino Parte_1 C.F._1
(AV), alla Via P.S. Mancini n.14 presso lo studio dell'Avv. Annamaria Miele (c.f.
), (indirizzo pec: , che C.F._2 Email_1
lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine dell'atto di opposizione
Attore
E
, (c.f. , elettivamente domiciliata in San Controparte_1 C.F._3
Giorgio del Sannio (BN), alla Via dei Sanniti - Polo Tecnologico, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Oliviero (c.f. ), (indirizzo pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti Email_2
a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto, con cui gli aveva intimato il Controparte_1
pagamento dell'importo di € 17.500, (oltre spese legali), atteso il mancato versamento delle rate mensili per il mantenimento dei figli e Persona_1 Controparte_2
L'intimazione di pagamento veniva notificata unitamente alla sentenza n. 711/2015
(r.g. n. 2077/2011), con la quale il Tribunale di Avellino dichiarava la cessazione degli pag. 2/7 effetti civili del matrimonio concordatario tra e . Parte_1 Controparte_1
La sentenza, inoltre, stabiliva la corresponsione da parte di Parte_1
dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili in favore dei due figli (€ 250,00
ciascuno), oltre che l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del
50%.
A sostegno dell'opposizione, l'attore deduceva che i due ex-coniugi,
successivamente al deposito della sentenza di divorzio, avevano pattuito di ridurre l'assegno mensile di mantenimento stabilito dal Tribunale nella minore somma di €
250,00/300,00. Tale accordo traeva origine dallo stato di disoccupazione dell'attore e dalle sue difficoltà economiche di corrispondere l'integrale somma dell'assegno di mantenimento. Inoltre, l'attore, nel rilevare che i figli avevano raggiunto la maggiore età e, con essa, la capacità di attendere ad un'occupazione lavorativa, deduceva che il figlio aveva cominciato a lavorare come dipendente presso varie Controparte_2
aziende. Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva, previa sospensione del titolo esecutivo, di accogliere l'opposizione per l'inesistenza del credito precettato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1
premetteva che: l'opponente era stato condannato dal Tribunale di Avellino per il delitto di cui all'art. 570 c.p. con sentenza n. 3348/2016; dall'anno 2018 l'attore aveva versato la somma di € 250,00 mensili per l'assegno di mantenimento, in luogo del maggiore importo di € 500,00 stabilito dal Tribunale;
dal mese di agosto 2023, l'attore non aveva più provveduto ad alcuna contribuzione. Eccepiva: 1) l'assenza di accordi aventi ad oggetto la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento;
2) l'irrilevanza dei fatti pag. 3/7 sopravvenuti e successivi alla formazione del titolo esecutivo, dovendo questi essere dedotti con il procedimento di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 18.10.2024, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, assegnando i termini per le memorie integrative. L'ordinanza non veniva reclamata.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e rinviata all'udienza del 20.05.2025, con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in assenza di istanze per la fissazione di udienza in presenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità afferma che,
nei giudizi di opposizione al precetto per crediti di mantenimento stabiliti in sede di separazione o di divorzio in favore della prole, possono essere dedotte soltanto le questioni relative alla validità ed efficacia del titolo esecutivo e non anche fatti sopravvenuti, per i quali è possibile ricorrere al procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla legge n.
898/1970, art. 9 (cfr. Cass. Civ. 17689/2019; Cass. Civ. 20303/2014). Ne consegue che siffatta modifica non può essere richiesta o comunque fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione promossa per il soddisfacimento dei relativi crediti.
pag. 4/7 Va, inoltre, rilevato che, pur essendo consentita alla libera autonomia delle parti di raggiungere un accordo di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o di divorzio, tale accordo deve ritenersi improduttivo di effetti allorché abbia ad oggetto diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli o si ponga in contrasto con norme inderogabili.
Nel caso di specie, deve osservarsi che l'attore propone come unico motivo di opposizione l'esistenza di un accordo relativamente alla riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio, producendo, come prova,
copia di messaggi WhatsApp intercorsi con l'ex coniuge.
Ebbene, dall'esame dei messaggi deve, innanzitutto, rilevarsi che essi sono circoscritti ad un limitato arco temporale (ottobre – novembre 2020), e si riferiscono ad estratti di conversazioni, dalle quali può unicamente desumersi l'esistenza di un atteggiamento dell'opposta, teso ad evitare conflitti, ma che non si è mai tradotto in un effettivo accordo modificativo dei precedenti patti di divorzio.
Va, inoltre, precisato che tali messaggi hanno comunque ad oggetto diritti indisponibili dei figli e , ponendosi in contrasto con le Persona_1 Controparte_2
esigenze della prole, in quanto di contenuto peggiorativo.
Tali evidenze trovano conferma anche nelle statuizioni assunte dal Tribunale di
Avellino nel giudizio proposto dall'attore per la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio, definito con la sentenza n. 2179/2024 – r.g. n. 1219/2024 (cfr.
copia sentenza allegata alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta).
In tale sentenza, infatti, il Tribunale ha ritenuto che i messaggi prodotti dall'attore non potessero avere valore di prova giuridica di un accordo negoziale, rilevante ai fini pag. 5/7 della modifica delle condizioni di divorzio. Nella sentenza, si evidenzia che l'eventuale accordo avrebbe leso l'interesse dei figli. Il Tribunale, inoltre, ha modificato l'assegno mantenimento (revocando quello del figlio e riducendo Controparte_2
l'importo di quello in favore figlia ), con decorrenza dalla data della Persona_1
domanda del 30.04.2024.
Dunque, sulla base delle risultanze documentali in atti, non può ritenersi raggiunta la prova che l'intera somma oggetto di precetto per i periodi maturati non sia dovuta. I
bonifici di pagamento prodotti dall'attore riguardano: 1) spese mediche e universitarie,
che erano stato poste a carico di nella misura del 50% secondo la Parte_1
sentenza di divorzio n. 711/2015; 2) quote ordinarie dell'assegno di mantenimento versate nella minore somma di € 250,00 per sette mensilità dell'anno 2023 e per una mensilità dell'anno 2022. Le somme documentate risultano, inoltre, già decurtate nei conteggi contenuti nell'atto di precetto, avendo la convenuta agito per il periodo ottobre
2018-gennaio 2024, ai fini pagamento delle mensilità maturate e non versate nonché per la differenza di quelle pagate nella somma di € 250,00.
In definitiva, l'opposizione è infondata.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96
c.p.c.. Il risarcimento del danno da responsabilità aggravata soggiace ai principi generali in tema di onere della prova, non concretando l'istituto una sanzione civile (cfr.
Cass. Civ. 21798/2015). Nel caso di specie, la convenuta non ha provato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
tenendo conto del valore della controversia, scaglione da e 5.200,01 a € 26.000,00, e pag. 6/7 con parametri professionali minimi del D.M. 147 del 13.08.2022, attesa la semplicità
della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , disattesa ogni diversa istanza, così Parte_1
provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna , al pagamento in favore della convenuta Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.538,50, oltre
[...]
accessori di legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 430/2024 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 20.05.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
rilevato che non sono mai pervenute istanze delle parti per la fissazione di udienza in presenza (ex art. 127 ter, co. 2, c.p.c.); verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ha emesso la presente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 430/2024 avente ad oggetto:
“opposizione a precetto”, vertente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Avellino Parte_1 C.F._1
(AV), alla Via P.S. Mancini n.14 presso lo studio dell'Avv. Annamaria Miele (c.f.
), (indirizzo pec: , che C.F._2 Email_1
lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine dell'atto di opposizione
Attore
E
, (c.f. , elettivamente domiciliata in San Controparte_1 C.F._3
Giorgio del Sannio (BN), alla Via dei Sanniti - Polo Tecnologico, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Oliviero (c.f. ), (indirizzo pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti Email_2
a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto, con cui gli aveva intimato il Controparte_1
pagamento dell'importo di € 17.500, (oltre spese legali), atteso il mancato versamento delle rate mensili per il mantenimento dei figli e Persona_1 Controparte_2
L'intimazione di pagamento veniva notificata unitamente alla sentenza n. 711/2015
(r.g. n. 2077/2011), con la quale il Tribunale di Avellino dichiarava la cessazione degli pag. 2/7 effetti civili del matrimonio concordatario tra e . Parte_1 Controparte_1
La sentenza, inoltre, stabiliva la corresponsione da parte di Parte_1
dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili in favore dei due figli (€ 250,00
ciascuno), oltre che l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del
50%.
A sostegno dell'opposizione, l'attore deduceva che i due ex-coniugi,
successivamente al deposito della sentenza di divorzio, avevano pattuito di ridurre l'assegno mensile di mantenimento stabilito dal Tribunale nella minore somma di €
250,00/300,00. Tale accordo traeva origine dallo stato di disoccupazione dell'attore e dalle sue difficoltà economiche di corrispondere l'integrale somma dell'assegno di mantenimento. Inoltre, l'attore, nel rilevare che i figli avevano raggiunto la maggiore età e, con essa, la capacità di attendere ad un'occupazione lavorativa, deduceva che il figlio aveva cominciato a lavorare come dipendente presso varie Controparte_2
aziende. Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva, previa sospensione del titolo esecutivo, di accogliere l'opposizione per l'inesistenza del credito precettato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1
premetteva che: l'opponente era stato condannato dal Tribunale di Avellino per il delitto di cui all'art. 570 c.p. con sentenza n. 3348/2016; dall'anno 2018 l'attore aveva versato la somma di € 250,00 mensili per l'assegno di mantenimento, in luogo del maggiore importo di € 500,00 stabilito dal Tribunale;
dal mese di agosto 2023, l'attore non aveva più provveduto ad alcuna contribuzione. Eccepiva: 1) l'assenza di accordi aventi ad oggetto la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento;
2) l'irrilevanza dei fatti pag. 3/7 sopravvenuti e successivi alla formazione del titolo esecutivo, dovendo questi essere dedotti con il procedimento di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 18.10.2024, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, assegnando i termini per le memorie integrative. L'ordinanza non veniva reclamata.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e rinviata all'udienza del 20.05.2025, con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in assenza di istanze per la fissazione di udienza in presenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità afferma che,
nei giudizi di opposizione al precetto per crediti di mantenimento stabiliti in sede di separazione o di divorzio in favore della prole, possono essere dedotte soltanto le questioni relative alla validità ed efficacia del titolo esecutivo e non anche fatti sopravvenuti, per i quali è possibile ricorrere al procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla legge n.
898/1970, art. 9 (cfr. Cass. Civ. 17689/2019; Cass. Civ. 20303/2014). Ne consegue che siffatta modifica non può essere richiesta o comunque fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione promossa per il soddisfacimento dei relativi crediti.
pag. 4/7 Va, inoltre, rilevato che, pur essendo consentita alla libera autonomia delle parti di raggiungere un accordo di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o di divorzio, tale accordo deve ritenersi improduttivo di effetti allorché abbia ad oggetto diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli o si ponga in contrasto con norme inderogabili.
Nel caso di specie, deve osservarsi che l'attore propone come unico motivo di opposizione l'esistenza di un accordo relativamente alla riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio, producendo, come prova,
copia di messaggi WhatsApp intercorsi con l'ex coniuge.
Ebbene, dall'esame dei messaggi deve, innanzitutto, rilevarsi che essi sono circoscritti ad un limitato arco temporale (ottobre – novembre 2020), e si riferiscono ad estratti di conversazioni, dalle quali può unicamente desumersi l'esistenza di un atteggiamento dell'opposta, teso ad evitare conflitti, ma che non si è mai tradotto in un effettivo accordo modificativo dei precedenti patti di divorzio.
Va, inoltre, precisato che tali messaggi hanno comunque ad oggetto diritti indisponibili dei figli e , ponendosi in contrasto con le Persona_1 Controparte_2
esigenze della prole, in quanto di contenuto peggiorativo.
Tali evidenze trovano conferma anche nelle statuizioni assunte dal Tribunale di
Avellino nel giudizio proposto dall'attore per la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio, definito con la sentenza n. 2179/2024 – r.g. n. 1219/2024 (cfr.
copia sentenza allegata alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta).
In tale sentenza, infatti, il Tribunale ha ritenuto che i messaggi prodotti dall'attore non potessero avere valore di prova giuridica di un accordo negoziale, rilevante ai fini pag. 5/7 della modifica delle condizioni di divorzio. Nella sentenza, si evidenzia che l'eventuale accordo avrebbe leso l'interesse dei figli. Il Tribunale, inoltre, ha modificato l'assegno mantenimento (revocando quello del figlio e riducendo Controparte_2
l'importo di quello in favore figlia ), con decorrenza dalla data della Persona_1
domanda del 30.04.2024.
Dunque, sulla base delle risultanze documentali in atti, non può ritenersi raggiunta la prova che l'intera somma oggetto di precetto per i periodi maturati non sia dovuta. I
bonifici di pagamento prodotti dall'attore riguardano: 1) spese mediche e universitarie,
che erano stato poste a carico di nella misura del 50% secondo la Parte_1
sentenza di divorzio n. 711/2015; 2) quote ordinarie dell'assegno di mantenimento versate nella minore somma di € 250,00 per sette mensilità dell'anno 2023 e per una mensilità dell'anno 2022. Le somme documentate risultano, inoltre, già decurtate nei conteggi contenuti nell'atto di precetto, avendo la convenuta agito per il periodo ottobre
2018-gennaio 2024, ai fini pagamento delle mensilità maturate e non versate nonché per la differenza di quelle pagate nella somma di € 250,00.
In definitiva, l'opposizione è infondata.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96
c.p.c.. Il risarcimento del danno da responsabilità aggravata soggiace ai principi generali in tema di onere della prova, non concretando l'istituto una sanzione civile (cfr.
Cass. Civ. 21798/2015). Nel caso di specie, la convenuta non ha provato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
tenendo conto del valore della controversia, scaglione da e 5.200,01 a € 26.000,00, e pag. 6/7 con parametri professionali minimi del D.M. 147 del 13.08.2022, attesa la semplicità
della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , disattesa ogni diversa istanza, così Parte_1
provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna , al pagamento in favore della convenuta Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.538,50, oltre
[...]
accessori di legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7