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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 6107/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 2424/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile pubblicata il 9 novembre 2018 e pendente
TRA
(c.f. Parte_1
), con sede in Somma Vesuviana (NA), alla Via Pomigliano n. 40, costituitasi in persona P.IVA_1 del dr. , dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa COroparte_1 dagli avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f.: ), (c.f.: C.F._1 Parte_2
), e (c.f.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
Appellante
E
(c.f. ), con sede legale in Torre del Greco (NA), alla Via G. COroparte_2 P.IVA_2
Marconi n. 66, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
SA NA PE (C.F. ) e dall'avv. Giovanni Rajola Pescarini (C.F. C.F._4
) C.F._5
Appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 1685/2014, emesso il 13 dicembre 2014 e notificato il 30 dicembre 2014, il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva all' di pagare COroparte_3 alla l'importo di 101.351,11 €, oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, con Parte_1
1 decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura, nonché le spese e i compensi della procedura monitoria, a titolo di saldo dovuto per le prestazioni svolte nel mese di aprile 2012 ed oggetto della fattura n. 6593 del 2 maggio 2012 di importo pari ad euro 747.1901,36 in virtù del contratto sottoscritto il 27 giugno 2012. CO Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2015, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo, per quel che qui rileva, che la somma ingiunta non era dovuta in quanto risultava superato il tetto di spesa assegnato contrattualmente al centro e comunque l'importo doveva considerarsi non dovuto in applicazione del contratto stipulato per l'anno 2012; in particolare, a fronte del limite di spesa di 8.620.670,00 € stabilito nel contratto stipulato con la quest'ultima Parte_1 aveva emesso fatture per un importo superiore, sforando, quindi, il budget di spesa per l'anno 2012 di euro 817.877,64 (produceva al riguardo la nota prot. n. 598 del 19 gennaio 2015 e la nota prot.
493 del 15 gennaio 2015). Al centro era stata quindi pagata per le prestazioni del mese di agosto 2012, oggetto della fattura n.6593 del 2 maggio 2012 dell'importo complessivo di euro 747.901,36, la sola somma di 646.550,25 € pari al 90% di 1/12 del limite di spesa annuale come previsto dal contratto
(art. 6), residuando una cifra non dovuta pari a 101.351,11 € corrispondente all'importo ingiunto.
Evidenziava altresì che non era dovuta la somma di € 1.250,25 relativa a cinque giornate di degenza non autorizzate.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
La costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Deduceva, tra l'altro, COroparte_4 che per negare il pagamento non era sufficiente addurre il superamento del tetto di spesa di struttura, essendo comunque necessaria la prova del superamento del limite di spesa assegnato alla macroarea CO (branca) di riferimento, per la quale l' non aveva fornito alcuna prova idonea e sufficiente in quanto non aveva prodotto a tal fine le determinazioni del tavolo tecnico.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 2424/2018, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la pagamento delle spese di lite. Parte_4
In particolare, in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa, il Tribunale affermava che la CO aveva specificamente contestato la spettanza degli importi richiesti, deducendo il superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto nella misura di euro 817.877,64. Siffatta circostanza non era stata specificamente contestata dalla la quale si era limitata a richiamare gli Parte_1 orientamenti giurisprudenziali in tema di onere della prova, ma non aveva mai preso chiara posizione sul merito della contestazione, in violazione dell'art. 115 c.p.c. per cui i fatti non contestati devono ritenersi provati. Il Tribunale chiariva che, a fronte di un tetto di spesa fissato per singola struttura e non per macroarea, il fatturato relativo a ciascun anno di riferimento e l'eventuale sforamento
2 rientrava nel potere di controllo della struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie, con la CO conseguenza che il centro ben avrebbe potuto contestare il dato allegato dall'
Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2018, la ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 2424 del 2018 – R.G. 941/2015 pubblicata da Tribunale di Torre Annunziata in data 6 novembre 2018 per i motivi sopra esposti e precisamente quelli esposti nella parte “A” “B” “C” della motivazione e, per l'effetto, revocare la sentenza impugnata;
B. Disporre la revoca della revoca del D.I. n. 1685/2014 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata emesso in favore della C. Condannare, in ogni caso, l' Parte_1 COroparte_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (sui COroparte_3 diritti ed onorari), del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro,
e procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato Parte_2 Parte_3 principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Con comparsa del 18 marzo 2019 si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_5
All'udienza collegiale del 17 giugno 2025, il processo è stato riservato in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.
La ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado deducendo che il Tribunale Parte_1 aveva attribuito rilevanza giuridica alla nota n. 598 del 19 gennaio 2015 nonostante essa, pur se CO indicata nell'indice, non fosse stata richiamata dall' n nessun atto difensivo nel giudizio di primo grado;
sul punto ha evidenziato che il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti abbia formulato una domanda o un'eccezione fondata su quei documenti.
Ha dedotto altresì che il Tribunale aveva attribuito erroneamente alla citata nota nonché a quella n.
493 del 15 gennaio 2015 valore di prova del superamento del tetto di spesa poiché tali note non erano state dal centro specificamente contestate e non aveva considerato che il tetto di spesa indicato nel CO contratto del 2012 era definito dalla stessa come provvisorio e che la stessa non aveva depositato, al fine di dare la prova - su di essa incombente - del superamento del tetto di spesa, né i verbali del tavolo tecnico con i monitoraggi né la determinazione della regressione tariffaria applicabile secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 3 di tale contratto.
3 CO Inoltre il Tribunale aveva affermato che la veva “specificamente contestato” gli importi ingiunti, mentre - a giudizio dell'appellante – essa si era limitata soltanto ad eccepire genericamente un presunto superamento del limite di spesa, richiamando la nota n. 493 del 15 gennaio 2015, a cui il
Tribunale peraltro non avrebbe conferito alcuna valenza probatoria, e non avrebbe dato prova né dell'avvenuta corresponsione al centro appellante della somma di euro 8.620.670,00, pari al tetto di spesa contrattuale annuale, mediante allegazione delle relative disposizioni di pagamento, né dell'intervenuto sforamento del tetto di spesa, mediante allegazione delle determinazioni del tavolo tecnico.
Infine l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva ritenuto dimostrato il superamento del tetto di CO spesa pattuito sulla scorta delle sole allegazioni della e, in particolare, sulla base della non contestazione da parte del centro opposto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Le doglianze dell'appellante sono infondate.
Va in primo luogo osservato che nessun dubbio può esservi sulla natura di tetto di spesa di struttura del limite previsto dall'art. 3 comma 1 del contratto per l'anno 2012 sottoscritto il 27 giugno 2012, nel quale si legge che “il limite complessivo totale entro il quale deve essere contenuta la spesa per
l'anno 2012 per il volume di prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero erogate dalla sottoscritta Casa di Cura è fissato in € 8.620.670,00 (…) e comprende tutte le prestazioni erogate a qualsiasi tipologia di pazienti (…)”.
Non risulta poi che tale limite di struttura sia stato modificato in rialzo, come sembra prospettare il centro appellante, laddove afferma la natura solo provvisoria del detto limite, desumibile dalla premessa del contratto e dal suo art. 3, comma 3, senza tuttavia dare prova di una sua successiva modifica entro il 31 luglio 2012, termine ultimo indicato nella citata premessa per la definizione del tetto di spesa definitivo per l'anno 2012.
Ne consegue che, sulla base dell'art. 3, co. 1 del contratto il solo superamento del tetto di spesa di struttura, cioè 8.620.670,00 €, era idoneo ad escludere la remunerazione per le prestazioni rese in CO eccedenza rispetto ad esso. Né l' era tenuta a dare prova di tale superamento mediante l'allegazione di tutte le disposizioni di pagamento effettuate, avendo essa affermato che per l'anno
2012 vi era stato uno sforamento di soli euro 817.877,64 (ciò che presupponeva il pagamento di quanto previsto come tetto di struttura) ed il non aveva specificamente contestato tale Pt_1
CO circostanza, contestazione che faceva poi sorgere l'onere della prova a carico della
Un onere che, in ogni caso, non poteva estendersi alla prova dell'esistenza del cd. tavolo tecnico ed alla conseguente applicazione della regressione tariffaria (cd. r.t.u.), operante per il solo limite di spesa di macroarea, giacchè l'art. 5 del contratto – pure invocato dall'appellante - non statuisce affatto che la convocazione del tavolo tecnico è necessaria a verificare il rispetto del tetto di spesa,
4 limitandosi a disporre genericamente che la stessa è finalizzata a “monitorare la compiuta e corretta applicazione del contratto e l'attuazione di quanto previsto dal verbale di intesa del 10/5/2012”. Del resto l'art. 3 comma 2 del contratto stabilisce che la casa di cura “non potrà erogare nel 2012 un volume di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero che comporti un onere economico a carico CO della in cui opera maggiore del limite di spesa fissato al comma precedente (…)” senza fare alcun riferimento al tavolo tecnico.
E, in presenza di un limite di struttura, l'art. 4 comma 2 stabilisce che “le prestazioni eccedenti il CO limite di spesa di cui al precedente art. 3 non saranno riconosciute a carico dell' in cui opera la
e, se fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo”. CP_6
CO Quanto poi alle (richieste di) note di credito invocate dalla ritenute dal centro appellante prive di rilevanza giuridica e comunque non idonee a dare prova del superamento del tetto di spesa, l'art. 6 del contratto disciplina le modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie rese, prevedendo da un lato il versamento del saldo di tutte le fatture mensili entro il 30 aprile 2013 e, comunque, entro sessanta giorni “dal completamento della documentazione necessaria per le verifiche ed i controlli previa comunicazione (…) della determinazione del saldo liquidabile” alla casa di cura tenuta ad emettere nota di credito a storno dell'eventuale fatturato eccedente, e dall'altro lato subordinando la CO liquidazione del saldo fino al ricevimento da parte della delle eventuali note di credito per la parte eccedente.
Da tanto consegue che la nota prot. 493 del 15 gennaio 2015, a firma del Direttore del
[...]
, avente ad oggetto “richiesta nota di credito su prestazioni di Ass. Parte_5
Ospedaliera cod. 75 Anno 2012” con la quale veniva richiesto al Centro di emettere nota di credito sul fatturato anno 2012 per un importo di euro 817.877,64, con la precisazione che “tale addebito risulta consequenziale sia alle contestazioni…. riferite ad inappropriatezza clinica sia al superamento del limite complessivo totale entro il quale deve essere contenuta la spesa Anno 2012
(euro 8.620.670.00 contratto sottoscritto in data 27.06.2012) pari ad € 817.877,64”, non risulta affatto irrilevante ai fini della prova del superamento del tetto di spesa di struttura, non avendo il
, come detto, mai contestato il contenuto di tale nota, cioè lo sforamento del citato tetto di Pt_1 spesa, rispetto al quale l'importo ingiunto di euro 101.351,11 rappresentava il saldo del maggior importo di euro 747.901,36 fatturato dal per il solo mese di aprile 2012 per prestazioni Pt_1 effettuate in eccedenza.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente tenuto conto CO anche della nota n. 598 del 19 gennaio 2015, inserita nell'indice del fascicolo dell'opponente
(allegato n. 4 depositato al momento della costituzione in giudizio il 13 febbraio 2015), ma non
5 menzionata negli atti, in quanto compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta.
La suddetta nota a firma del Direttore Distretto 48 dr F. , chiariva che “a fronte della fattura Pt_5
CO n. 6593 del 2.05.2012 di € 747.901,36 l' liquidava il 90% di 1/12 del limite di spesa anno 2012
(tetto € 8620.670,00) ossia € 646.550,25” nel rispetto delle disposizioni contrattuali, residuando quindi l'importo di € 101.351,11 corrispondente all'eventuale saldo, non dovuto in assenza di trasmissione delle note di credito richieste.
A fronte di tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado, il si era limitato a richiamare la disciplina da applicare in caso di superamento del limite di Pt_1 spesa, sull'onere probatorio gravante sulle parti, a contestare che la prova di tali circostanze non potesse essere fornita dalle dette note senza tuttavia negarne il contenuto, come invece avrebbe dovuto fare. Solo a seguito dell'espressa negazione di tali circostanze sarebbe sorto - come già detto- l'onere CO per l di dare adeguata dimostrazione delle stesse.
Sicché, l'odierna appellante avrebbe dovuto svolgere delle contestazioni specifiche in ordine ai fatti CO riportati, deducendo espressamente che non era vero quanto affermato dall' e che, invece, erano stati fatturati importi diversi e minori o che il tetto di spesa assegnato alla struttura era differente e non limitarsi ad invocare la prova di tali circostanze da parte dell'ente sanitario. CO Né può esservi alcun dubbio che l'importo indicato dall' si riferisca al fatturato complessivo annuale. Ciò lo si ricava, oltre che dal tenore complessivo dell'atto di opposizione, anche dal contenuto del contratto che fissa su base annuale sia il limite di spesa (art. 3 comma 1) che il calcolo degli acconti da corrispondere mensilmente (art. 6 del contratto). È appena il caso di aggiungere poi che se anche si volesse ritenere, come sembrerebbe sostenere l'appellante, che l'importo indicato CO dalla possa riferirsi al fatturato relativo al solo mese di aprile 2012, a maggior ragione risulterebbe superato il tetto di spesa annuo.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della
[...]
delle spese del presente grado di giudizio. CP_2
Il compenso va liquidato - in base ai parametri indicati nella tabella 12 del d.m. Giustizia 55/2014
(come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro
260.000,00 - in Euro 7.160,00 (Euro 1.489,00 per la fase di studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase istruttoria, Euro 2.552,00 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione, della ricorrenza delle condizioni indicate nell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02 (come inserito dall'art. 17 L. 228/12), per il
6 versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2424/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 6-9 novembre 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a rifondere all' le spese del presente grado di giudizio COroparte_2 che liquida in Euro 7.160,00 per compensi, oltre euro 1074,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 14 ottobre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 6107/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 2424/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile pubblicata il 9 novembre 2018 e pendente
TRA
(c.f. Parte_1
), con sede in Somma Vesuviana (NA), alla Via Pomigliano n. 40, costituitasi in persona P.IVA_1 del dr. , dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa COroparte_1 dagli avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f.: ), (c.f.: C.F._1 Parte_2
), e (c.f.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
Appellante
E
(c.f. ), con sede legale in Torre del Greco (NA), alla Via G. COroparte_2 P.IVA_2
Marconi n. 66, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
SA NA PE (C.F. ) e dall'avv. Giovanni Rajola Pescarini (C.F. C.F._4
) C.F._5
Appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 1685/2014, emesso il 13 dicembre 2014 e notificato il 30 dicembre 2014, il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva all' di pagare COroparte_3 alla l'importo di 101.351,11 €, oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, con Parte_1
1 decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura, nonché le spese e i compensi della procedura monitoria, a titolo di saldo dovuto per le prestazioni svolte nel mese di aprile 2012 ed oggetto della fattura n. 6593 del 2 maggio 2012 di importo pari ad euro 747.1901,36 in virtù del contratto sottoscritto il 27 giugno 2012. CO Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2015, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo, per quel che qui rileva, che la somma ingiunta non era dovuta in quanto risultava superato il tetto di spesa assegnato contrattualmente al centro e comunque l'importo doveva considerarsi non dovuto in applicazione del contratto stipulato per l'anno 2012; in particolare, a fronte del limite di spesa di 8.620.670,00 € stabilito nel contratto stipulato con la quest'ultima Parte_1 aveva emesso fatture per un importo superiore, sforando, quindi, il budget di spesa per l'anno 2012 di euro 817.877,64 (produceva al riguardo la nota prot. n. 598 del 19 gennaio 2015 e la nota prot.
493 del 15 gennaio 2015). Al centro era stata quindi pagata per le prestazioni del mese di agosto 2012, oggetto della fattura n.6593 del 2 maggio 2012 dell'importo complessivo di euro 747.901,36, la sola somma di 646.550,25 € pari al 90% di 1/12 del limite di spesa annuale come previsto dal contratto
(art. 6), residuando una cifra non dovuta pari a 101.351,11 € corrispondente all'importo ingiunto.
Evidenziava altresì che non era dovuta la somma di € 1.250,25 relativa a cinque giornate di degenza non autorizzate.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
La costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Deduceva, tra l'altro, COroparte_4 che per negare il pagamento non era sufficiente addurre il superamento del tetto di spesa di struttura, essendo comunque necessaria la prova del superamento del limite di spesa assegnato alla macroarea CO (branca) di riferimento, per la quale l' non aveva fornito alcuna prova idonea e sufficiente in quanto non aveva prodotto a tal fine le determinazioni del tavolo tecnico.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 2424/2018, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la pagamento delle spese di lite. Parte_4
In particolare, in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa, il Tribunale affermava che la CO aveva specificamente contestato la spettanza degli importi richiesti, deducendo il superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto nella misura di euro 817.877,64. Siffatta circostanza non era stata specificamente contestata dalla la quale si era limitata a richiamare gli Parte_1 orientamenti giurisprudenziali in tema di onere della prova, ma non aveva mai preso chiara posizione sul merito della contestazione, in violazione dell'art. 115 c.p.c. per cui i fatti non contestati devono ritenersi provati. Il Tribunale chiariva che, a fronte di un tetto di spesa fissato per singola struttura e non per macroarea, il fatturato relativo a ciascun anno di riferimento e l'eventuale sforamento
2 rientrava nel potere di controllo della struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie, con la CO conseguenza che il centro ben avrebbe potuto contestare il dato allegato dall'
Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2018, la ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 2424 del 2018 – R.G. 941/2015 pubblicata da Tribunale di Torre Annunziata in data 6 novembre 2018 per i motivi sopra esposti e precisamente quelli esposti nella parte “A” “B” “C” della motivazione e, per l'effetto, revocare la sentenza impugnata;
B. Disporre la revoca della revoca del D.I. n. 1685/2014 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata emesso in favore della C. Condannare, in ogni caso, l' Parte_1 COroparte_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (sui COroparte_3 diritti ed onorari), del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro,
e procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato Parte_2 Parte_3 principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Con comparsa del 18 marzo 2019 si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_5
All'udienza collegiale del 17 giugno 2025, il processo è stato riservato in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.
La ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado deducendo che il Tribunale Parte_1 aveva attribuito rilevanza giuridica alla nota n. 598 del 19 gennaio 2015 nonostante essa, pur se CO indicata nell'indice, non fosse stata richiamata dall' n nessun atto difensivo nel giudizio di primo grado;
sul punto ha evidenziato che il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti abbia formulato una domanda o un'eccezione fondata su quei documenti.
Ha dedotto altresì che il Tribunale aveva attribuito erroneamente alla citata nota nonché a quella n.
493 del 15 gennaio 2015 valore di prova del superamento del tetto di spesa poiché tali note non erano state dal centro specificamente contestate e non aveva considerato che il tetto di spesa indicato nel CO contratto del 2012 era definito dalla stessa come provvisorio e che la stessa non aveva depositato, al fine di dare la prova - su di essa incombente - del superamento del tetto di spesa, né i verbali del tavolo tecnico con i monitoraggi né la determinazione della regressione tariffaria applicabile secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 3 di tale contratto.
3 CO Inoltre il Tribunale aveva affermato che la veva “specificamente contestato” gli importi ingiunti, mentre - a giudizio dell'appellante – essa si era limitata soltanto ad eccepire genericamente un presunto superamento del limite di spesa, richiamando la nota n. 493 del 15 gennaio 2015, a cui il
Tribunale peraltro non avrebbe conferito alcuna valenza probatoria, e non avrebbe dato prova né dell'avvenuta corresponsione al centro appellante della somma di euro 8.620.670,00, pari al tetto di spesa contrattuale annuale, mediante allegazione delle relative disposizioni di pagamento, né dell'intervenuto sforamento del tetto di spesa, mediante allegazione delle determinazioni del tavolo tecnico.
Infine l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva ritenuto dimostrato il superamento del tetto di CO spesa pattuito sulla scorta delle sole allegazioni della e, in particolare, sulla base della non contestazione da parte del centro opposto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Le doglianze dell'appellante sono infondate.
Va in primo luogo osservato che nessun dubbio può esservi sulla natura di tetto di spesa di struttura del limite previsto dall'art. 3 comma 1 del contratto per l'anno 2012 sottoscritto il 27 giugno 2012, nel quale si legge che “il limite complessivo totale entro il quale deve essere contenuta la spesa per
l'anno 2012 per il volume di prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero erogate dalla sottoscritta Casa di Cura è fissato in € 8.620.670,00 (…) e comprende tutte le prestazioni erogate a qualsiasi tipologia di pazienti (…)”.
Non risulta poi che tale limite di struttura sia stato modificato in rialzo, come sembra prospettare il centro appellante, laddove afferma la natura solo provvisoria del detto limite, desumibile dalla premessa del contratto e dal suo art. 3, comma 3, senza tuttavia dare prova di una sua successiva modifica entro il 31 luglio 2012, termine ultimo indicato nella citata premessa per la definizione del tetto di spesa definitivo per l'anno 2012.
Ne consegue che, sulla base dell'art. 3, co. 1 del contratto il solo superamento del tetto di spesa di struttura, cioè 8.620.670,00 €, era idoneo ad escludere la remunerazione per le prestazioni rese in CO eccedenza rispetto ad esso. Né l' era tenuta a dare prova di tale superamento mediante l'allegazione di tutte le disposizioni di pagamento effettuate, avendo essa affermato che per l'anno
2012 vi era stato uno sforamento di soli euro 817.877,64 (ciò che presupponeva il pagamento di quanto previsto come tetto di struttura) ed il non aveva specificamente contestato tale Pt_1
CO circostanza, contestazione che faceva poi sorgere l'onere della prova a carico della
Un onere che, in ogni caso, non poteva estendersi alla prova dell'esistenza del cd. tavolo tecnico ed alla conseguente applicazione della regressione tariffaria (cd. r.t.u.), operante per il solo limite di spesa di macroarea, giacchè l'art. 5 del contratto – pure invocato dall'appellante - non statuisce affatto che la convocazione del tavolo tecnico è necessaria a verificare il rispetto del tetto di spesa,
4 limitandosi a disporre genericamente che la stessa è finalizzata a “monitorare la compiuta e corretta applicazione del contratto e l'attuazione di quanto previsto dal verbale di intesa del 10/5/2012”. Del resto l'art. 3 comma 2 del contratto stabilisce che la casa di cura “non potrà erogare nel 2012 un volume di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero che comporti un onere economico a carico CO della in cui opera maggiore del limite di spesa fissato al comma precedente (…)” senza fare alcun riferimento al tavolo tecnico.
E, in presenza di un limite di struttura, l'art. 4 comma 2 stabilisce che “le prestazioni eccedenti il CO limite di spesa di cui al precedente art. 3 non saranno riconosciute a carico dell' in cui opera la
e, se fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo”. CP_6
CO Quanto poi alle (richieste di) note di credito invocate dalla ritenute dal centro appellante prive di rilevanza giuridica e comunque non idonee a dare prova del superamento del tetto di spesa, l'art. 6 del contratto disciplina le modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie rese, prevedendo da un lato il versamento del saldo di tutte le fatture mensili entro il 30 aprile 2013 e, comunque, entro sessanta giorni “dal completamento della documentazione necessaria per le verifiche ed i controlli previa comunicazione (…) della determinazione del saldo liquidabile” alla casa di cura tenuta ad emettere nota di credito a storno dell'eventuale fatturato eccedente, e dall'altro lato subordinando la CO liquidazione del saldo fino al ricevimento da parte della delle eventuali note di credito per la parte eccedente.
Da tanto consegue che la nota prot. 493 del 15 gennaio 2015, a firma del Direttore del
[...]
, avente ad oggetto “richiesta nota di credito su prestazioni di Ass. Parte_5
Ospedaliera cod. 75 Anno 2012” con la quale veniva richiesto al Centro di emettere nota di credito sul fatturato anno 2012 per un importo di euro 817.877,64, con la precisazione che “tale addebito risulta consequenziale sia alle contestazioni…. riferite ad inappropriatezza clinica sia al superamento del limite complessivo totale entro il quale deve essere contenuta la spesa Anno 2012
(euro 8.620.670.00 contratto sottoscritto in data 27.06.2012) pari ad € 817.877,64”, non risulta affatto irrilevante ai fini della prova del superamento del tetto di spesa di struttura, non avendo il
, come detto, mai contestato il contenuto di tale nota, cioè lo sforamento del citato tetto di Pt_1 spesa, rispetto al quale l'importo ingiunto di euro 101.351,11 rappresentava il saldo del maggior importo di euro 747.901,36 fatturato dal per il solo mese di aprile 2012 per prestazioni Pt_1 effettuate in eccedenza.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente tenuto conto CO anche della nota n. 598 del 19 gennaio 2015, inserita nell'indice del fascicolo dell'opponente
(allegato n. 4 depositato al momento della costituzione in giudizio il 13 febbraio 2015), ma non
5 menzionata negli atti, in quanto compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta.
La suddetta nota a firma del Direttore Distretto 48 dr F. , chiariva che “a fronte della fattura Pt_5
CO n. 6593 del 2.05.2012 di € 747.901,36 l' liquidava il 90% di 1/12 del limite di spesa anno 2012
(tetto € 8620.670,00) ossia € 646.550,25” nel rispetto delle disposizioni contrattuali, residuando quindi l'importo di € 101.351,11 corrispondente all'eventuale saldo, non dovuto in assenza di trasmissione delle note di credito richieste.
A fronte di tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado, il si era limitato a richiamare la disciplina da applicare in caso di superamento del limite di Pt_1 spesa, sull'onere probatorio gravante sulle parti, a contestare che la prova di tali circostanze non potesse essere fornita dalle dette note senza tuttavia negarne il contenuto, come invece avrebbe dovuto fare. Solo a seguito dell'espressa negazione di tali circostanze sarebbe sorto - come già detto- l'onere CO per l di dare adeguata dimostrazione delle stesse.
Sicché, l'odierna appellante avrebbe dovuto svolgere delle contestazioni specifiche in ordine ai fatti CO riportati, deducendo espressamente che non era vero quanto affermato dall' e che, invece, erano stati fatturati importi diversi e minori o che il tetto di spesa assegnato alla struttura era differente e non limitarsi ad invocare la prova di tali circostanze da parte dell'ente sanitario. CO Né può esservi alcun dubbio che l'importo indicato dall' si riferisca al fatturato complessivo annuale. Ciò lo si ricava, oltre che dal tenore complessivo dell'atto di opposizione, anche dal contenuto del contratto che fissa su base annuale sia il limite di spesa (art. 3 comma 1) che il calcolo degli acconti da corrispondere mensilmente (art. 6 del contratto). È appena il caso di aggiungere poi che se anche si volesse ritenere, come sembrerebbe sostenere l'appellante, che l'importo indicato CO dalla possa riferirsi al fatturato relativo al solo mese di aprile 2012, a maggior ragione risulterebbe superato il tetto di spesa annuo.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della
[...]
delle spese del presente grado di giudizio. CP_2
Il compenso va liquidato - in base ai parametri indicati nella tabella 12 del d.m. Giustizia 55/2014
(come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro
260.000,00 - in Euro 7.160,00 (Euro 1.489,00 per la fase di studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase istruttoria, Euro 2.552,00 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione, della ricorrenza delle condizioni indicate nell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02 (come inserito dall'art. 17 L. 228/12), per il
6 versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2424/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 6-9 novembre 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a rifondere all' le spese del presente grado di giudizio COroparte_2 che liquida in Euro 7.160,00 per compensi, oltre euro 1074,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 14 ottobre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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