Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00948/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2022, proposto da
ST EP, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierantonio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lung.Re n. Sauro, 31-33;
nei confronti
GI GO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Eugenio Casto, Maria Luisa Avellis e Dario Duggento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione n. 152 dell’11/07/2022 del Dirigente delegato della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, nella parte in cui non include la domanda di sostegno comunitario del ricorrente tra quelle (ulteriori 171 domande) ammesse all'istruttoria tecnico amministrativa nel rispetto della graduatoria provvisoria approvata con D.D. n. 116 del 25/5/2022 in quanto non formulata “con erogazione dell'aiuto anticipato a fideiussione” (bensì con “pagamento a collaudo delle opere”), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
e per l'accertamento, anche in via cautelare, del diritto del ricorrente all'ammissione della propria domanda di sostegno all'istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla lex specialis.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di GI GO;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori l’avv.to F. Settanni in sostituzione dell'avv.to B. Volini e gli avv.ti M. L. Avellis e D. Duggento anche in sostituzione dell'avv.to A. Casto;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare infondato in quanto:
- l’impugnato provvedimento dirigenziale n. 152 del 11 luglio 2022, con il quale la Regione Puglia, prendendo atto della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie destinabili alla “Misura” (ristrutturazione e riconversione di vigneti) in esame, ha provveduto allo scorrimento della graduatoria provvisoria approvata con D.D. n. 116 del 25/5/2022 ammettendo all'istruttoria tecnico-amministrativa ulteriori 171 domande di sostegno, appare aver legittimamente limitato lo scorrimento alle istanze di aiuto anticipato “a fidejussione” (ossia alle domande con pagamento anticipato dell' 80% del contributo finanziato), il cui termine di pagamento del saldo risultava ancora pendente (al 20.06.2023), e non già a quelle con pagamento “a collaudo delle opere” (con obbligo di presentazione della domanda di pagamento a saldo - previo collaudo - entro il termine del 20.06.2022);
-osserva il Tribunale che tale decisione appare (logicamente e razionalmente) fondata sulla impossibilità di ammettere a finanziamento le domande della seconda tipologia, trattandosi di domande di pagamento a saldo per le quali i lavori di realizzazione delle opere avrebbero dovuto essere terminati e la domanda di pagamento del saldo (previo collaudo) avrebbe dovuto essere inderogabilmente formulata entro il termine fissato al 20 giugno 2022, con conseguente insussistenza della denunciata disparità di trattamento in ordine alle domande della prima tipologia, stante l’intuibile ed evidente differenza di termini e presupposti;
-la lex specialis, poi, non prevedeva affatto l’obbligatorietà dello scorrimento delle graduatorie per entrambe le tipologie delle domande né l’obbligo di proroga del termine fissato al 20 giugno 2022 e, comunque, le risorse aggiuntive in questione non risultano fra quelle “supplementari assegnate da parte del MIPAAF”, risultando invece rivenienti da economie derivanti da altre procedure regionali.
- non appare sussistente neppure il contrasto con l’art. 49 del Reg. Del. UE 2016/1149, il quale si limita a rimettere agli Stati membri la previsione di un “sostegno…da anticipare ai beneficiari” ma non prevede la possibilità di prescindere dai termini di presentazione delle domande;
- e non sussiste neppure il requisito del periculum in mora, avuto riguardo all’esiguità del contributo economico (pari ad un massimo di € 8.411,40), eventualmente ristorabile nella fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO