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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/07/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1107/2023
promossa da
, in persona del legale rapp.te protempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in La Spezia, Viale S. Bartolomeo n. 169, presso lo studio degli avv.ti Federico Pardini e Francesco Giromini, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, elettivamente domiciliata in Lucca, Viale Controparte_1 Luporini n.307, presso lo studio dell'avv. Costanza Cecchini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Reggio Emilia, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 29.07.2018.
Più in dettaglio l'attrice ha dedotto:
- che, in data 29.07.2018, si trovava all'interno del comprensorio sciistico gestito dalla società convenuta, sito a Ventasso (RE), in località Cerreto Laghi;
- che, mentre era seduta sul prato posto in fondo alla pista da sci n. 2, veniva colpita alla schiena da un grosso masso, rotolato lungo il pendio verso la valle;
- che il violento urto le aveva provocato un trauma toracico consistente in fratture multiple.
Tanto premesso in fatto, ha dedotto la responsabilità della società convenuta, che gestiva il comprensorio sciistico, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non aver svolto l'attività di controllo e quanto necessario per la messa in sicurezza della zona e, per l'effetto, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi € 59.084,28, di cui € 3.000 per assistenza legale stragiudiziale ed € 500 per la fase di negoziazione assistita, rimasta priva di esito.
1 pur regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichia- Parte_1 rata la contumacia.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 617/2023, all'esito della espletata istruttoria, consistita nell'escussione dei testimoni indicati da parte attrice, nel conferimento dell'incarico al CTU medico-le- gale e nella disamina della documentazione in atti, ha accolto la domanda con la seguente motivazione:
“In punto di diritto, la vicenda va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il quale prevede che “Cia- scuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La disposizione citata prevede un criterio “oggettivo” di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e si basa, da un lato, sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno ed il soggetto che viene chiamato a rispondere dello stesso e, dall'altro lato, sul nesso di causalità fra la cosa, appunto, e il danno (cfr. da ultimo C. Sez. U. 20943/22). In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., la custodia cui è tenuto il proprietario /ge- store del luogo in cui si verifica il sinistro si concretizza anche nell'espletamento di un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, porti a predisporre quanto è necessario per preve- nire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita.
Sul piano della ripartizione degli oneri probatori, spetta al danneggiato dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, è tenuto
a fornire la prova del caso fortuito, ossia di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a inter- rompere quel nesso causale. Il caso fortuito liberatorio va inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto naturale, del fatto del terzo o della stessa vittima che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Dunque, in linea generale, il proprietario o gestore di un impianto sportivo è responsabile degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o al fatto di terzi (cfr. C. n. 19998/2013).
Fatte queste premesse, nel caso di specie la dinamica del sinistro riportata in citazione ha trovato piena conferma nell'istruttoria orale svolta. Entrambi i testi escussi, e – rispettivamente marito e madre dell'at- Testimone_1 Testimone_2 trice – hanno infatti dichiarato:
- che il giorno 29.07.2018 si trovavano in compagnia dell'attrice presso il comprensorio sciistico gestito dalla società convenuta;
- che l'attrice, dopo aver disceso a piedi la pista da sci n. 2, si è seduta sul prato di fronte al lago - ove erano presenti molte altre persone, tra cui bambini - con le spalle rivolte verso la pista;
- che ella è stata improvvisamente colpita sulla schiena da un grosso sasso che rotolava verso valle. Essi hanno confermato che le foto di cui al doc. 2 del fascicolo attoreo ritraggono rispettivamente il masso in questione e il luogo del sinistro, e hanno dichiarato altresì che sul posto non vi erano né reti paramassi né cartelli di pericolo caduta massi.
I testi devono ritenersi particolarmente attendibili, sia in quanto – essendo personalmente presenti – hanno assistito al sinistro, sia in quanto le deposizioni rese sono coerenti e circostanziate. Ulteriore conferma dell'incidente si rinviene nell'articolo pubblicato in data 29.07.2018 sul quotidiano
“Il Resto del Carlino” di Reggio Emilia, allegato all'atto di citazione (cfr. doc. 3).
2 Parte attrice ha quindi assolto all'onere probatorio che le incombeva, avendo dimostrato il rapporto di causalità fra la res in custodia della convenuta e l'evento lesivo. CP_2 Quest'ultima, dal canto suo, è rimasta contumace, dunque non ha eccepito né tantomeno provato l'inter- vento del c.d. caso fortuito;
né, comunque, ha fornito elementi che consentano di ipotizzare uno svolgi- mento dei fatti diverso da quello prospettato da parte attrice e dimostrato dalle emergenze istruttorie. pertanto, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni patiti dall'attrice in con- Parte_1 seguenza del sinistro de quo. Così accertato l'an del danno, per la sua quantificazione occorre rifarsi alle conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale svolta in corso di causa, dalle quali non vi è motivo di discostarsi in quanto esaustive, immuni da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante) e frutto di un'analisi appro- fondita degli atti e dei documenti di causa, nonché della visita della danneggiata;
il consulente tecnico di parte attrice non ha svolto alcuna osservazione in merito.
…La liquidazione dei danni va effettuata all'attualità, utilizzando quale parametro di riferimento le Ta- belle di Milano vigenti.
…Il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'attrice è dunque pari complessivamente a € 28.598,75. L'attrice ha poi subìto danni patrimoniali pari a € 3.322,38, consistenti nelle spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente, documentate in atti e ritenute congrue dal CTU sulla base delle lesioni ri- portate e dell'iter clinico seguito. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi, il quantum è oggi pari a € 3.979,03, su cui matureranno gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo. In definitiva, la società convenuta va condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro de quo, la somma complessiva di € 32.577,78, oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22, applicabile ratione temporis), tenendo conto del valore del decisum, dell'attività svolta e della fase di negoziazione assistita.
La liquidazione deve ritenersi comprensiva anche dei compensi per l'attività stragiudiziale in quanto non
è stato dimostrato che essa abbia avuto rilevanza autonoma rispetto a quella di assistenza giudiziale.
Le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M
…CONDANNA la convenuta a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro oggetto di causa, la somma complessiva di € 32.577,78, oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo;
CONDANNA la convenuta a pagare all'attrice le spese di lite che liquida in € 545,00 per anticipazioni, € 5.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge...”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta l'assoluta incertezza nell'individuazione della res in custodia in violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 c.c.
Sostiene che si tratta di una fattispecie del tutto atipica, in quanto il sinistro non è accaduto in occasione dell'esercizio di attività sciistica, ovvero per una c.d. insidia o trabocchetto riferibile ad una cattiva e/o omessa manutenzione della cosa in custodia, ma a causa di un sasso che ha colpito alla schiena parte attrice, mentre era seduta a fondo pista con le spalle rivolte al monte.
Rileva che il danno, per stessa ammissione del Tribunale, è stato causato dal sasso.
3 Osserva però che non è emerso, nel corso del giudizio, chi avesse la custodia di tale masso e da dove provenisse.
La cosa che ha in custodia l'esponente, secondo quanto ricostruito dallo stesso Giudice, in base alle di- chiarazioni testimoniali rese dal marito e dalla madre dell'attrice, parrebbe essere il “prato” a fine corsa delle piste da sci su cui era seduta (di schiena). A tale riguardo il Tribunale ha dichiarato “in linea generale, il proprietario o gestore di un impianto sportivo è responsabile degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo…”. Evidenzia, però, che la sig.ra aveva ormai concluso la fruizione dell'impianto sportivo Parte_2 dal momento che – per sua stessa ammissione e come risulta dalla sentenza- “dopo aver disceso a piedi la pista da sci n. 2, si è seduta sul prato di fronte al lago - ove erano presenti molte altre persone, tra cui bambini - con le spalle rivolte verso la pista”. Sostiene che l'individuazione giudiziale del “prato di fronte al lago”, come luogo del sinistro, lo colloca al di fuori degli impianti. Tale area, infatti, non fa parte dell'impianto sciistico, ma è invece un luogo aperto al pubblico - per il cui accesso non è necessario l'acquisto di un biglietto- che fa parte della più ampia area e via di comunica- zione generale e che consente a chiunque di percorrere il perimetro del lago stesso, come si evince dalle foto che produce e che ritraggono i luoghi di causa (doc. 2 fasc. appellante).
Rileva ancora che non può parlarsi di impianto sciistico perché era agosto e non c'era neve sulle piste;
parte attrice ha solo usufruito degli impianti di risalita, che è una cosa ben diversa. Il sinistro non è avvenuto in occasione dell'uso degli impianti di risalita e tale circostanza – pacifica – esclude di per sé il nesso e la correlazione, paventata dal Tribunale, tra gestione/uso degli impianti, il sinistro e la presunta responsabilità dell'esercente/custode.
Difatti la fruizione dell'impianto da parte dell'appellata era finita e pertanto non può essere ragionevol- mente sostenuta la relazione del danno con la cosa in custodia, fondata sulla gestione di un impianto sportivo e posta a base della sua responsabilità.
Con il secondo motivo, lamenta la mancata specifica individuazione e prova della correlazione tra la cosa che ha causato il danno e la cosa in custodia, in riferimento al fondamento della responsabilità ex art. 2051
c.c. nonché la mancata prova della legittimazione passiva di parte appellante.
Sostiene che non è stata data alcuna prova del fatto che il masso si sia staccato da terreni di proprietà esclusiva dell'esponente.
A tale fine deposita planimetrie e certificazioni catastali, attestanti la proprietà dei terreni in capo a vari soggetti.
Sostiene che la prova liberatoria, cui è tenuta l'esponente, è meramente sussidiaria e dipendente dalla prova primaria, a carico di parte attrice, della correlazione con la res in custodia ed il conseguente nesso di causalità, che è stato ritenuto erroneamente assolto dal Tribunale. Rileva quindi che laddove questa Corte d'Appello ritenesse “correttamente individuato l'esponente nel soggetto responsabile in quanto proprietario dei terreni posti a monte del luogo in cui si è verificato il sinistro, attese le odierne risultanze probatorie (nuovi documenti sempre ammessi anche in appello se attengono alla corretta individuazione della legittimazione attiva e/o passiva e comunque ritenuti indi- spensabili per la decisione) che hanno individuato una molteplice comproprietà degli stessi, andrà ordi- nata l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti”. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 c.c. e sostiene che dall'espletata istruttoria è emersa la prova liberatoria del caso fortuito, trattan- dosi di evento del tutto imprevedibile.
4 Evidenzia che, dalla cronistoria e dall'esegesi dei fatti così come espressamente ricostruiti dalla sentenza impugnata, è emersa una conclamata straordinarietà ed imprevedibilità dei fatti di causa.
Difatti è chiaramente emerso – e la mancanza di precedenti in tal senso sui luoghi di causa lo testimonia
– che il fatto storico è assolutamente da annoverare nel caso fortuito, che fuoriesce dalla sfera di controllo dell'esponente, in quanto imprevisto ed imprevedibile. Richiama giurisprudenza secondo la quale anche l'imprevedibilità vale a connotare il fortuito (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31106 del 2022).
Con il quarto motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e osserva che è paci- ficamente emerso che l'attrice fosse imprudentemente seduta con le spalle rivolte alle piste e che la madre ha sentito rotolare il masso proveniente da tergo. Richiamando quanto esposto nel precedente motivo di appello in punto di “reciproca e speculare” so- stiene che laddove l'evento non dovesse essere considerato imprevedibile, la conseguente prevedibilità attiene necessariamente e specularmente anche parte attrice, con le conseguenze ex art. 1227 c.c. che derivano in suo danno.
Evidenzia che parte appellata ha tenuto un comportamento imprudente sedendosi con le spalle a monte.
Difatti se, viceversa, si fosse posta nel senso opposto, con lo sguardo rivolto verso le piste da sci da cui è rotolato il masso, certamente lo avrebbe visto arrivare e lo avrebbe potuto scansare, evitando il danno. Rileva che l'omissione imputata all'esponente in relazione alla mancata predisposizione di reti paramassi a fondo pista, è assolutamente avulsa e incompatibile con la stessa struttura dei luoghi, che devono essere lasciati in libero transito a chiunque.
Ribadisce che in quell'area, non vi si accede con un biglietto, ma è un'area aperta al pubblico, certamente in estate.
Richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, l'indiscriminata estensione del bene de- tenuto in custodia, la conseguente sottrazione al suo potere di controllo, nonché l'imprevedibilità dell'evento che ha causato il sinistro, esimono da specifica responsabilità il custode (nella fattispecie l'in- tero comprensorio sciistico si sviluppa per migliaia di ettari e risulta pressoché impossibile avere una oculata e preventiva messa in sicurezza di esso per evitare cadute di massi).
Infine richiama ancora quella giurisprudenza secondo la quale : “ … quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve conside- rarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dan- noso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o ac- cettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si
è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno" (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27445 del 2022;
Tribunale Aosta, sez. I 03/02/2023 n. 44).
Chiede quindi, in via meramente subordinata, la riduzione della condanna nei confronti dell'esponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. Con il quinto motivo, si duole di una condanna alle spese processuali eccessiva a fronte della sostanziale riduzione del risarcimento del danno originariamente richiesto con l'atto introduttivo e della sua contu- macia in primo grado che ha inevitabilmente avuto riflessi sull'attività difensiva svolta da parte attrice.
5 Quindi conclude chiedendo, in accoglimento del proposto appello, il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni. Sul primo motivo di appello: sull'asserita incertezza sull'individuazione della res in custodia. Sostiene che, la sentenza del Giudice di prime cure è chiara nell'indicare in cosa consiste la “res” oggetto di custodia, riportandosi anche a quanto l'appellata ha dimostrato nel corso del giudizio: si legge a pagina 3 del provvedimento “la custodia cui è tenuto il proprietario/gestore del luogo in cui si verifica il sini- stro”. Osserva che la sig.ra ha sempre affermato che il sinistro si è verificato sul prato al termine CP_1 della pista da sci numero 2, circostanza allegata già nell'atto di citazione e confermata dai testimoni escussi sig. e sig.ra Tes_1 Tes_2 Pertanto, oggetto di custodia è sempre stato indicato il prato della pista da sci nr.2, di cui l'appellante ha la piena ed esclusiva gestione, sia nel periodo invernale che in quello estivo.
Quanto sempre affermato da questa difesa, condiviso anche dal Giudice di primo grado, trova riscontro nella visura camerale della società appellante (all.3) dove nell'oggetto sociale sono indicate, tra le varie, le seguenti attività: “la gestione in proprio e/o da affidare a terzi di impianti sportivi in particolare piste da sci, campi scuola e palaghiaccio (…). la gestione di parchi giochi e di divertimento, l'organizzazione di passeggiate, gite, competizioni sportive di qualsiasi tipo nonché l'esercizio di attività agro-forestali”. Rileva quindi che non può parlarsi quindi di “incertezza nell'individuazione della res in custodia”, in quanto, solo l'omessa custodia della pista da sci, ha determinato il verificarsi del sinistro e quindi i danni subìti dall'appellata. Osserva ancora che non ha alcun rilievo la circostanza che il sinistro si sia verificato in un mese estivo, ovvero che lo stesso “non è avvenuto in una fase dinamica”: dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che il gestore di impianti sciistici deve garantire la sicurezza degli utenti anche rispetto ai c.d. pericoli atipici ossia i rischi emergenti sulla pista o nelle sue vicinanze, non prevedibili per l'utente né evitabili con l'ordinaria diligenza, rispetto ai quali sorge, in capo al gestore, l'obbligo/dovere di attivarsi per eliminarli, ove possibile, e segnalarli e proteggerli con materiali adeguati se ineliminabili.
Nel caso in esame, l'appellante non ha adottato alcuna misura preventiva e/o di controllo, né ha informato gli utenti della sussistenza di possibili pericoli, prescrivendo quali condotte dovessero essere tenute per la sicurezza dei fruitori stessi. Sul secondo motivo di appello: sul difetto di legittimazione passiva di parte appellante.
Sostiene che si tratta di un'eccezione inammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto tardiva e non rilevabile d'ufficio; così come inammissibili devono considerarsi i documenti n. 3 e 4 (oltre il n.2) allegati all'atto di appello, in quanto trattasi di prove documentali che l'appellante avrebbe potuto e dovuto allegare nel corso del primo grado di giudizio, se solo si fosse costituita. Sul terzo motivo di appello: sulla sussistenza del caso fortuito, quale fattore straordinario ed imprevedi- bile.
Sostiene che nella valutazione della straordinarietà ed imprevedibilità del fatto storico, non si può non tener conto delle caratteristiche dello stato dei luoghi, nonché della conoscenza degli stessi e dell'espe- rienza maturata da controparte nella gestione del territorio. Proprio le caratteristiche dello stato dei luoghi, escludono tanto la straordinarietà quanto l'imprevedibilità del fatto: non a caso la legge impone ai gestori delle piste, non solo la messa in sicurezza delle stesse, ma anche l'attività di manutenzione e l'adozione di adeguati mezzi di protezione, a tutela dell'incolumità degli
6 utenti che si servono delle piste, segnalando eventuali situazioni di pericolo (Cass. Civ. 10.02.2005 n. 2704).
La stessa appellante ha confermato quanto indicato da questa difesa, quando nell'atto di appello ha sotto- lineato come “gli impianti sciistici sono soggetti a stringenti oneri di sicurezza e collaudo che impongono periodiche revisioni generali” (pag. 16 dell'atto di appello). L'imprevedibilità è da ritenersi esclusa anche sotto un altro aspetto: il gestore ha infatti l'obbligo/dovere di garantire l'incolumità degli utenti anche dai c.d. pericoli atipici, ossia garantire la loro sicurezza dai rischi emergenti sulla pista o nelle sue vicinanze, non prevedibili, né evitabili con l'ordinaria diligenza.
Situazione ben differente invece da quella della sig.ra che da semplice utente, certamente CP_1 non poteva prevedere che, stando seduta sul prato alla fine della pista da sci, un masso l'avrebbe colpita.
I testimoni escussi hanno confermato che non vi erano né reti paramassi, né cartelli di pericolo e quindi l'appellata, legittimamente, poteva sentirsi libera e sicura di poter sedere su quel prato senza correre rischi.
Rileva che l'appellante non ha fornito alcuna prova in ordine alla straordinarietà ed imprevedibilità di quanto accaduto, come invece richiede l'art. 2051 cc.
Sul quarto motivo di appello: sulla sussistenza del caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato.
Osserva che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha valutato il comportamento della sig.ra e tuttavia, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, ha escluso che tale CP_1 condotta potesse aver avuto una qualche rilevanza.
Rileva che non si può in alcun modo sostenere che, il solo fatto di stare seduti su un prato, possa conside- rarsi imprudente;
così come non vi è motivo di valutare imprudente il comportamento consistito nel dare le spalle alla pista. Evidenzia che il Tribunale ha indicato nella motivazione del provvedimento che i testimoni hanno con- fermato la circostanza che non vi fossero né reti paramassi, né cartelli di pericolo.
Pertanto, la sig.ra non poteva in alcun modo prevedere, con l'ordinaria diligenza che, dare CP_1 le spalle alla pista, avrebbe determinato un pericolo per la propria sicurezza.
Sul quinto motivo di appello: sulla compensazione delle spese legali. Sostiene che la riduzione della domanda risarcitoria è stata conseguente al fatto che la CTU medico-legale
è stata eseguita a distanza di quattro anni dal sinistro, quando la situazione clinica della danneggiata era sicuramente migliorata e peraltro solo la voce risarcitoria relativa al danno morale non è stata accolta dal
Giudice di primo grado.
Evidenzia ancora che, in merito all'attività difensiva svolta, la contumacia dell'avversario non implica né l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., né fa venir meno quello dell'onere della prova che prescinde dalla costituzione in giudizio della controparte e regola l'intero processo civile.
Infatti l'appellata ha dovuto svolgere l'intera attività istruttoria per ottenere l'accoglimento della domanda.
Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello, con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.05.2025, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento. Trattandosi di infortunio avvenuto all'interno della struttura (impianto sciistico) gestito dall'appellante, sito a Ventasso (RE), in località Cerreto Laghi, la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 2051 c.c. A tale fine è utile richiamare alcuni principi, rilevanti nella decisione della fattispecie di cui è causa, espressi dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20943/2022, successivamente confermati
7 e ulteriormente chiariti da pronunce successive (fra le altre, Cass. Civ. 11152/2023, 21675/2023 e 14228/2023, 14228/2023 e 2376/2024).
L'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque con- notato di colpa, ha carattere oggettivo, e non presunto, prescinde dalla colpa, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore, cui incombe l'onere, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che abbia rilevanza la diligenza o meno del custode stesso. In quest'ottica, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento inter- rompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astratta- mente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio proba- bilistico di regolarità causale.
Nella sentenza n. 21675/2023 la Corte di Cassazione ha precisato che la condotta imprudente del danneg- giato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. Di recente, nelle sentenze n. 14228/2023 e n. 2376/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che l'inci- denza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, ecce- zionale, imprevedibile e inevitabile. Ciò premesso, all'esito di un riesame degli atti e dei documenti alla luce dei motivi di appello, deve essere confermata la sentenza impugnata che ha accertato che il sinistro avvenuto in data 29.07.2018, che ha visto coinvolta la sig.ra si è effettivamente verificato con la dinamica descritta nell'atto Parte_3 introduttivo e che, di detto evento, è responsabile l'appellante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Difatti, esaminando più in dettaglio i motivi di appello, si osserva quanto segue.
Non è fondato il primo motivo di appello, in quanto il Tribunale ha chiaramente affermato (pag.3) che la riconosciuta responsabilità ex art. 2051 c.c., trova il suo fondamento nel fatto che l'appellante, pacifica- mente, è gestore dell'impianto sciistico e, in quanto tale, è responsabile degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo. Il Tribunale ha altresì correttamente precisato che “In tema di responsabilità extracontrattuale ex art.
2051 c.c., la custodia cui è tenuto il proprietario /gestore del luogo in cui si verifica il sinistro si concre- tizza anche nell'espletamento di un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, porti a predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita”.
8 Si osserva al riguardo che l'odierna appellata, ha sempre affermato che il sinistro si è verificato sul prato al termine della pista da sci numero 2, circostanza allegata già nell'atto di citazione e confermata dai testimoni escussi sig. e sig.ra Tes_1 Tes_2
Pertanto, oggetto di custodia, è sempre stato indicato il prato della pista da sci nr.2, di cui l'appellante ha la piena ed esclusiva gestione sia nel periodo invernale che in quello estivo.
Quanto sopra dedotto, trova riscontro nella visura camerale dell'appellante (doc. 4 fasc. I grado
[...]
dalla quale emerge che detta società svolge le seguenti attività: “la gestione in proprio e/o da Pt_3 affidare a terzi di impianti sportivi in particolare piste da sci, campi scuola e palaghiaccio (…). la ge- stione di parchi giochi e di divertimento, l'organizzazione di passeggiate, gite, competizioni sportive di qualsiasi tipo nonché l'esercizio di attività agro-forestali”. Da ciò consegue che è del tutto irrilevante il fatto che il luogo in cui si è verificato il sinistro fosse aperto al pubblico e che quindi il relativo accesso non richiedesse alcun biglietto di entrata. Dall'espletata istruttoria è emerso che l'appellante non ha adottato alcuna misura preventiva e/o di con- trollo, né ha informato gli utenti della sussistenza di possibili pericoli, prescrivendo quali condotte doves- sero essere tenute per la sicurezza dei fruitori stessi.
È inammissibile e infondato il secondo motivo per le seguenti ragioni. È inammissibile in quanto la contestazione sulla proprietà dei terreni è stata sollevata solo nel presente grado di giudizio e provata da documenti prodotti solo in questa sede, in violazione dell'art. 345 c.p.c. In ogni caso, si tratta di un'eccezione del tutto infondata, in quanto si dovrebbe ravvisare vieppiù una responsabilità solidale di più soggetti coinvolti e, secondo la consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. Un.
13143/2022) “la responsabilità è solidale anche quando il medesimo evento sia dovuto a cause tra loro del tutto indipendenti, e pure se i titoli di responsabilità cui conduce ciascuna causa siano diversi a loro volta (ad esempio perché uno risponde ex art. 2051 c.c. e l'altro per 2043 c.c. o altro)”. Pertanto è privo di rilievo il fatto che l'appellata abbia agito nei confronti di uno solo dei debitori in solido.
Infatti (V. Cass. ordinanza n.22923/2023) “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà …… può pretendere la totalità della presta- zione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili.” Non è fondato il terzo motivo di appello, in quanto, nella valutazione della straordinarietà ed imprevedi- bilità del fatto storico, si deve necessariamente tenere conto delle caratteristiche dello stato dei luoghi, nonché della conoscenza degli stessi e dell'esperienza maturata dall'appellante nella gestione del territo- rio.
Nel caso in esame, proprio le caratteristiche dello stato dei luoghi, escludono sia la straordinarietà, sia l'imprevedibilità del fatto.
Si ribadisce, al riguardo che, condivisibilmente, il Tribunale ha affermato che “In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., la custodia cui è tenuto il proprietario /gestore del luogo in cui si verifica il sinistro si concretizza anche nell'espletamento di un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, porti a predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologica- mente attinenti alla cosa custodita”. A tale riguardo, i testimoni escussi hanno dichiarato che non vi erano né reti paramassi, né cartelli di pericolo e quindi l'appellata, legittimamente, poteva sentirsi libera e sicura di potersi sedere sul prato senza correre rischi.
9 Si osserva che l'appellante, gravata del relativo onere ai sensi dell'art. 2051 c.c. non ha fornito alcuna prova sulla straordinarietà ed imprevedibilità dell'evento.
Non è fondato il quarto motivo in quanto non può ritenersi imprudente il comportamento della danneg- giata, seduta sul prato con le spalle alla pista, in considerazione del fatto che non poteva in alcun modo prevedere, con l'ordinaria diligenza, che tale postura avrebbe potuto determinare un pericolo per la propria sicurezza e ciò a fronte del fatto che, come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni, non vi erano cartelli di pericolo massi, né vi erano reti paramassi.
Infine non è fondato il quinto motivo di appello in quanto è evidente che le spese di lite, liquidate dal
Tribunale, rientrano ampiamente nello scaglione di riferimento, corrispondente al valore del decisum; non solo il Tribunale ha altresì espressamente compreso, nel totale liquidato, anche le spese relative alle fasi di negoziazione assistita e di attività stragiudiziale. Si osserva poi che il solo fatto che, in primo grado, fosse stata dichiarata la contumacia dell'appellante non ha sostanzialmente inciso sull'attività difensiva svolta, come emerge dalla sentenza impugnata e dalla disamina del relativo fascicolo telematico. Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
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La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 8.469 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1107/2023
promossa da
, in persona del legale rapp.te protempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in La Spezia, Viale S. Bartolomeo n. 169, presso lo studio degli avv.ti Federico Pardini e Francesco Giromini, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, elettivamente domiciliata in Lucca, Viale Controparte_1 Luporini n.307, presso lo studio dell'avv. Costanza Cecchini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Reggio Emilia, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 29.07.2018.
Più in dettaglio l'attrice ha dedotto:
- che, in data 29.07.2018, si trovava all'interno del comprensorio sciistico gestito dalla società convenuta, sito a Ventasso (RE), in località Cerreto Laghi;
- che, mentre era seduta sul prato posto in fondo alla pista da sci n. 2, veniva colpita alla schiena da un grosso masso, rotolato lungo il pendio verso la valle;
- che il violento urto le aveva provocato un trauma toracico consistente in fratture multiple.
Tanto premesso in fatto, ha dedotto la responsabilità della società convenuta, che gestiva il comprensorio sciistico, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non aver svolto l'attività di controllo e quanto necessario per la messa in sicurezza della zona e, per l'effetto, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi € 59.084,28, di cui € 3.000 per assistenza legale stragiudiziale ed € 500 per la fase di negoziazione assistita, rimasta priva di esito.
1 pur regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichia- Parte_1 rata la contumacia.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 617/2023, all'esito della espletata istruttoria, consistita nell'escussione dei testimoni indicati da parte attrice, nel conferimento dell'incarico al CTU medico-le- gale e nella disamina della documentazione in atti, ha accolto la domanda con la seguente motivazione:
“In punto di diritto, la vicenda va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il quale prevede che “Cia- scuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La disposizione citata prevede un criterio “oggettivo” di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e si basa, da un lato, sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno ed il soggetto che viene chiamato a rispondere dello stesso e, dall'altro lato, sul nesso di causalità fra la cosa, appunto, e il danno (cfr. da ultimo C. Sez. U. 20943/22). In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., la custodia cui è tenuto il proprietario /ge- store del luogo in cui si verifica il sinistro si concretizza anche nell'espletamento di un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, porti a predisporre quanto è necessario per preve- nire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita.
Sul piano della ripartizione degli oneri probatori, spetta al danneggiato dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, è tenuto
a fornire la prova del caso fortuito, ossia di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a inter- rompere quel nesso causale. Il caso fortuito liberatorio va inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto naturale, del fatto del terzo o della stessa vittima che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Dunque, in linea generale, il proprietario o gestore di un impianto sportivo è responsabile degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o al fatto di terzi (cfr. C. n. 19998/2013).
Fatte queste premesse, nel caso di specie la dinamica del sinistro riportata in citazione ha trovato piena conferma nell'istruttoria orale svolta. Entrambi i testi escussi, e – rispettivamente marito e madre dell'at- Testimone_1 Testimone_2 trice – hanno infatti dichiarato:
- che il giorno 29.07.2018 si trovavano in compagnia dell'attrice presso il comprensorio sciistico gestito dalla società convenuta;
- che l'attrice, dopo aver disceso a piedi la pista da sci n. 2, si è seduta sul prato di fronte al lago - ove erano presenti molte altre persone, tra cui bambini - con le spalle rivolte verso la pista;
- che ella è stata improvvisamente colpita sulla schiena da un grosso sasso che rotolava verso valle. Essi hanno confermato che le foto di cui al doc. 2 del fascicolo attoreo ritraggono rispettivamente il masso in questione e il luogo del sinistro, e hanno dichiarato altresì che sul posto non vi erano né reti paramassi né cartelli di pericolo caduta massi.
I testi devono ritenersi particolarmente attendibili, sia in quanto – essendo personalmente presenti – hanno assistito al sinistro, sia in quanto le deposizioni rese sono coerenti e circostanziate. Ulteriore conferma dell'incidente si rinviene nell'articolo pubblicato in data 29.07.2018 sul quotidiano
“Il Resto del Carlino” di Reggio Emilia, allegato all'atto di citazione (cfr. doc. 3).
2 Parte attrice ha quindi assolto all'onere probatorio che le incombeva, avendo dimostrato il rapporto di causalità fra la res in custodia della convenuta e l'evento lesivo. CP_2 Quest'ultima, dal canto suo, è rimasta contumace, dunque non ha eccepito né tantomeno provato l'inter- vento del c.d. caso fortuito;
né, comunque, ha fornito elementi che consentano di ipotizzare uno svolgi- mento dei fatti diverso da quello prospettato da parte attrice e dimostrato dalle emergenze istruttorie. pertanto, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni patiti dall'attrice in con- Parte_1 seguenza del sinistro de quo. Così accertato l'an del danno, per la sua quantificazione occorre rifarsi alle conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale svolta in corso di causa, dalle quali non vi è motivo di discostarsi in quanto esaustive, immuni da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante) e frutto di un'analisi appro- fondita degli atti e dei documenti di causa, nonché della visita della danneggiata;
il consulente tecnico di parte attrice non ha svolto alcuna osservazione in merito.
…La liquidazione dei danni va effettuata all'attualità, utilizzando quale parametro di riferimento le Ta- belle di Milano vigenti.
…Il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'attrice è dunque pari complessivamente a € 28.598,75. L'attrice ha poi subìto danni patrimoniali pari a € 3.322,38, consistenti nelle spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente, documentate in atti e ritenute congrue dal CTU sulla base delle lesioni ri- portate e dell'iter clinico seguito. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi, il quantum è oggi pari a € 3.979,03, su cui matureranno gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo. In definitiva, la società convenuta va condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro de quo, la somma complessiva di € 32.577,78, oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22, applicabile ratione temporis), tenendo conto del valore del decisum, dell'attività svolta e della fase di negoziazione assistita.
La liquidazione deve ritenersi comprensiva anche dei compensi per l'attività stragiudiziale in quanto non
è stato dimostrato che essa abbia avuto rilevanza autonoma rispetto a quella di assistenza giudiziale.
Le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M
…CONDANNA la convenuta a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro oggetto di causa, la somma complessiva di € 32.577,78, oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo;
CONDANNA la convenuta a pagare all'attrice le spese di lite che liquida in € 545,00 per anticipazioni, € 5.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge...”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta l'assoluta incertezza nell'individuazione della res in custodia in violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 c.c.
Sostiene che si tratta di una fattispecie del tutto atipica, in quanto il sinistro non è accaduto in occasione dell'esercizio di attività sciistica, ovvero per una c.d. insidia o trabocchetto riferibile ad una cattiva e/o omessa manutenzione della cosa in custodia, ma a causa di un sasso che ha colpito alla schiena parte attrice, mentre era seduta a fondo pista con le spalle rivolte al monte.
Rileva che il danno, per stessa ammissione del Tribunale, è stato causato dal sasso.
3 Osserva però che non è emerso, nel corso del giudizio, chi avesse la custodia di tale masso e da dove provenisse.
La cosa che ha in custodia l'esponente, secondo quanto ricostruito dallo stesso Giudice, in base alle di- chiarazioni testimoniali rese dal marito e dalla madre dell'attrice, parrebbe essere il “prato” a fine corsa delle piste da sci su cui era seduta (di schiena). A tale riguardo il Tribunale ha dichiarato “in linea generale, il proprietario o gestore di un impianto sportivo è responsabile degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo…”. Evidenzia, però, che la sig.ra aveva ormai concluso la fruizione dell'impianto sportivo Parte_2 dal momento che – per sua stessa ammissione e come risulta dalla sentenza- “dopo aver disceso a piedi la pista da sci n. 2, si è seduta sul prato di fronte al lago - ove erano presenti molte altre persone, tra cui bambini - con le spalle rivolte verso la pista”. Sostiene che l'individuazione giudiziale del “prato di fronte al lago”, come luogo del sinistro, lo colloca al di fuori degli impianti. Tale area, infatti, non fa parte dell'impianto sciistico, ma è invece un luogo aperto al pubblico - per il cui accesso non è necessario l'acquisto di un biglietto- che fa parte della più ampia area e via di comunica- zione generale e che consente a chiunque di percorrere il perimetro del lago stesso, come si evince dalle foto che produce e che ritraggono i luoghi di causa (doc. 2 fasc. appellante).
Rileva ancora che non può parlarsi di impianto sciistico perché era agosto e non c'era neve sulle piste;
parte attrice ha solo usufruito degli impianti di risalita, che è una cosa ben diversa. Il sinistro non è avvenuto in occasione dell'uso degli impianti di risalita e tale circostanza – pacifica – esclude di per sé il nesso e la correlazione, paventata dal Tribunale, tra gestione/uso degli impianti, il sinistro e la presunta responsabilità dell'esercente/custode.
Difatti la fruizione dell'impianto da parte dell'appellata era finita e pertanto non può essere ragionevol- mente sostenuta la relazione del danno con la cosa in custodia, fondata sulla gestione di un impianto sportivo e posta a base della sua responsabilità.
Con il secondo motivo, lamenta la mancata specifica individuazione e prova della correlazione tra la cosa che ha causato il danno e la cosa in custodia, in riferimento al fondamento della responsabilità ex art. 2051
c.c. nonché la mancata prova della legittimazione passiva di parte appellante.
Sostiene che non è stata data alcuna prova del fatto che il masso si sia staccato da terreni di proprietà esclusiva dell'esponente.
A tale fine deposita planimetrie e certificazioni catastali, attestanti la proprietà dei terreni in capo a vari soggetti.
Sostiene che la prova liberatoria, cui è tenuta l'esponente, è meramente sussidiaria e dipendente dalla prova primaria, a carico di parte attrice, della correlazione con la res in custodia ed il conseguente nesso di causalità, che è stato ritenuto erroneamente assolto dal Tribunale. Rileva quindi che laddove questa Corte d'Appello ritenesse “correttamente individuato l'esponente nel soggetto responsabile in quanto proprietario dei terreni posti a monte del luogo in cui si è verificato il sinistro, attese le odierne risultanze probatorie (nuovi documenti sempre ammessi anche in appello se attengono alla corretta individuazione della legittimazione attiva e/o passiva e comunque ritenuti indi- spensabili per la decisione) che hanno individuato una molteplice comproprietà degli stessi, andrà ordi- nata l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti”. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 c.c. e sostiene che dall'espletata istruttoria è emersa la prova liberatoria del caso fortuito, trattan- dosi di evento del tutto imprevedibile.
4 Evidenzia che, dalla cronistoria e dall'esegesi dei fatti così come espressamente ricostruiti dalla sentenza impugnata, è emersa una conclamata straordinarietà ed imprevedibilità dei fatti di causa.
Difatti è chiaramente emerso – e la mancanza di precedenti in tal senso sui luoghi di causa lo testimonia
– che il fatto storico è assolutamente da annoverare nel caso fortuito, che fuoriesce dalla sfera di controllo dell'esponente, in quanto imprevisto ed imprevedibile. Richiama giurisprudenza secondo la quale anche l'imprevedibilità vale a connotare il fortuito (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31106 del 2022).
Con il quarto motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e osserva che è paci- ficamente emerso che l'attrice fosse imprudentemente seduta con le spalle rivolte alle piste e che la madre ha sentito rotolare il masso proveniente da tergo. Richiamando quanto esposto nel precedente motivo di appello in punto di “reciproca e speculare” so- stiene che laddove l'evento non dovesse essere considerato imprevedibile, la conseguente prevedibilità attiene necessariamente e specularmente anche parte attrice, con le conseguenze ex art. 1227 c.c. che derivano in suo danno.
Evidenzia che parte appellata ha tenuto un comportamento imprudente sedendosi con le spalle a monte.
Difatti se, viceversa, si fosse posta nel senso opposto, con lo sguardo rivolto verso le piste da sci da cui è rotolato il masso, certamente lo avrebbe visto arrivare e lo avrebbe potuto scansare, evitando il danno. Rileva che l'omissione imputata all'esponente in relazione alla mancata predisposizione di reti paramassi a fondo pista, è assolutamente avulsa e incompatibile con la stessa struttura dei luoghi, che devono essere lasciati in libero transito a chiunque.
Ribadisce che in quell'area, non vi si accede con un biglietto, ma è un'area aperta al pubblico, certamente in estate.
Richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, l'indiscriminata estensione del bene de- tenuto in custodia, la conseguente sottrazione al suo potere di controllo, nonché l'imprevedibilità dell'evento che ha causato il sinistro, esimono da specifica responsabilità il custode (nella fattispecie l'in- tero comprensorio sciistico si sviluppa per migliaia di ettari e risulta pressoché impossibile avere una oculata e preventiva messa in sicurezza di esso per evitare cadute di massi).
Infine richiama ancora quella giurisprudenza secondo la quale : “ … quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve conside- rarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dan- noso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o ac- cettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si
è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno" (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27445 del 2022;
Tribunale Aosta, sez. I 03/02/2023 n. 44).
Chiede quindi, in via meramente subordinata, la riduzione della condanna nei confronti dell'esponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. Con il quinto motivo, si duole di una condanna alle spese processuali eccessiva a fronte della sostanziale riduzione del risarcimento del danno originariamente richiesto con l'atto introduttivo e della sua contu- macia in primo grado che ha inevitabilmente avuto riflessi sull'attività difensiva svolta da parte attrice.
5 Quindi conclude chiedendo, in accoglimento del proposto appello, il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni. Sul primo motivo di appello: sull'asserita incertezza sull'individuazione della res in custodia. Sostiene che, la sentenza del Giudice di prime cure è chiara nell'indicare in cosa consiste la “res” oggetto di custodia, riportandosi anche a quanto l'appellata ha dimostrato nel corso del giudizio: si legge a pagina 3 del provvedimento “la custodia cui è tenuto il proprietario/gestore del luogo in cui si verifica il sini- stro”. Osserva che la sig.ra ha sempre affermato che il sinistro si è verificato sul prato al termine CP_1 della pista da sci numero 2, circostanza allegata già nell'atto di citazione e confermata dai testimoni escussi sig. e sig.ra Tes_1 Tes_2 Pertanto, oggetto di custodia è sempre stato indicato il prato della pista da sci nr.2, di cui l'appellante ha la piena ed esclusiva gestione, sia nel periodo invernale che in quello estivo.
Quanto sempre affermato da questa difesa, condiviso anche dal Giudice di primo grado, trova riscontro nella visura camerale della società appellante (all.3) dove nell'oggetto sociale sono indicate, tra le varie, le seguenti attività: “la gestione in proprio e/o da affidare a terzi di impianti sportivi in particolare piste da sci, campi scuola e palaghiaccio (…). la gestione di parchi giochi e di divertimento, l'organizzazione di passeggiate, gite, competizioni sportive di qualsiasi tipo nonché l'esercizio di attività agro-forestali”. Rileva quindi che non può parlarsi quindi di “incertezza nell'individuazione della res in custodia”, in quanto, solo l'omessa custodia della pista da sci, ha determinato il verificarsi del sinistro e quindi i danni subìti dall'appellata. Osserva ancora che non ha alcun rilievo la circostanza che il sinistro si sia verificato in un mese estivo, ovvero che lo stesso “non è avvenuto in una fase dinamica”: dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che il gestore di impianti sciistici deve garantire la sicurezza degli utenti anche rispetto ai c.d. pericoli atipici ossia i rischi emergenti sulla pista o nelle sue vicinanze, non prevedibili per l'utente né evitabili con l'ordinaria diligenza, rispetto ai quali sorge, in capo al gestore, l'obbligo/dovere di attivarsi per eliminarli, ove possibile, e segnalarli e proteggerli con materiali adeguati se ineliminabili.
Nel caso in esame, l'appellante non ha adottato alcuna misura preventiva e/o di controllo, né ha informato gli utenti della sussistenza di possibili pericoli, prescrivendo quali condotte dovessero essere tenute per la sicurezza dei fruitori stessi. Sul secondo motivo di appello: sul difetto di legittimazione passiva di parte appellante.
Sostiene che si tratta di un'eccezione inammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto tardiva e non rilevabile d'ufficio; così come inammissibili devono considerarsi i documenti n. 3 e 4 (oltre il n.2) allegati all'atto di appello, in quanto trattasi di prove documentali che l'appellante avrebbe potuto e dovuto allegare nel corso del primo grado di giudizio, se solo si fosse costituita. Sul terzo motivo di appello: sulla sussistenza del caso fortuito, quale fattore straordinario ed imprevedi- bile.
Sostiene che nella valutazione della straordinarietà ed imprevedibilità del fatto storico, non si può non tener conto delle caratteristiche dello stato dei luoghi, nonché della conoscenza degli stessi e dell'espe- rienza maturata da controparte nella gestione del territorio. Proprio le caratteristiche dello stato dei luoghi, escludono tanto la straordinarietà quanto l'imprevedibilità del fatto: non a caso la legge impone ai gestori delle piste, non solo la messa in sicurezza delle stesse, ma anche l'attività di manutenzione e l'adozione di adeguati mezzi di protezione, a tutela dell'incolumità degli
6 utenti che si servono delle piste, segnalando eventuali situazioni di pericolo (Cass. Civ. 10.02.2005 n. 2704).
La stessa appellante ha confermato quanto indicato da questa difesa, quando nell'atto di appello ha sotto- lineato come “gli impianti sciistici sono soggetti a stringenti oneri di sicurezza e collaudo che impongono periodiche revisioni generali” (pag. 16 dell'atto di appello). L'imprevedibilità è da ritenersi esclusa anche sotto un altro aspetto: il gestore ha infatti l'obbligo/dovere di garantire l'incolumità degli utenti anche dai c.d. pericoli atipici, ossia garantire la loro sicurezza dai rischi emergenti sulla pista o nelle sue vicinanze, non prevedibili, né evitabili con l'ordinaria diligenza.
Situazione ben differente invece da quella della sig.ra che da semplice utente, certamente CP_1 non poteva prevedere che, stando seduta sul prato alla fine della pista da sci, un masso l'avrebbe colpita.
I testimoni escussi hanno confermato che non vi erano né reti paramassi, né cartelli di pericolo e quindi l'appellata, legittimamente, poteva sentirsi libera e sicura di poter sedere su quel prato senza correre rischi.
Rileva che l'appellante non ha fornito alcuna prova in ordine alla straordinarietà ed imprevedibilità di quanto accaduto, come invece richiede l'art. 2051 cc.
Sul quarto motivo di appello: sulla sussistenza del caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato.
Osserva che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha valutato il comportamento della sig.ra e tuttavia, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, ha escluso che tale CP_1 condotta potesse aver avuto una qualche rilevanza.
Rileva che non si può in alcun modo sostenere che, il solo fatto di stare seduti su un prato, possa conside- rarsi imprudente;
così come non vi è motivo di valutare imprudente il comportamento consistito nel dare le spalle alla pista. Evidenzia che il Tribunale ha indicato nella motivazione del provvedimento che i testimoni hanno con- fermato la circostanza che non vi fossero né reti paramassi, né cartelli di pericolo.
Pertanto, la sig.ra non poteva in alcun modo prevedere, con l'ordinaria diligenza che, dare CP_1 le spalle alla pista, avrebbe determinato un pericolo per la propria sicurezza.
Sul quinto motivo di appello: sulla compensazione delle spese legali. Sostiene che la riduzione della domanda risarcitoria è stata conseguente al fatto che la CTU medico-legale
è stata eseguita a distanza di quattro anni dal sinistro, quando la situazione clinica della danneggiata era sicuramente migliorata e peraltro solo la voce risarcitoria relativa al danno morale non è stata accolta dal
Giudice di primo grado.
Evidenzia ancora che, in merito all'attività difensiva svolta, la contumacia dell'avversario non implica né l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., né fa venir meno quello dell'onere della prova che prescinde dalla costituzione in giudizio della controparte e regola l'intero processo civile.
Infatti l'appellata ha dovuto svolgere l'intera attività istruttoria per ottenere l'accoglimento della domanda.
Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello, con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.05.2025, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento. Trattandosi di infortunio avvenuto all'interno della struttura (impianto sciistico) gestito dall'appellante, sito a Ventasso (RE), in località Cerreto Laghi, la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 2051 c.c. A tale fine è utile richiamare alcuni principi, rilevanti nella decisione della fattispecie di cui è causa, espressi dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20943/2022, successivamente confermati
7 e ulteriormente chiariti da pronunce successive (fra le altre, Cass. Civ. 11152/2023, 21675/2023 e 14228/2023, 14228/2023 e 2376/2024).
L'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque con- notato di colpa, ha carattere oggettivo, e non presunto, prescinde dalla colpa, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore, cui incombe l'onere, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che abbia rilevanza la diligenza o meno del custode stesso. In quest'ottica, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento inter- rompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astratta- mente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio proba- bilistico di regolarità causale.
Nella sentenza n. 21675/2023 la Corte di Cassazione ha precisato che la condotta imprudente del danneg- giato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. Di recente, nelle sentenze n. 14228/2023 e n. 2376/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che l'inci- denza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, ecce- zionale, imprevedibile e inevitabile. Ciò premesso, all'esito di un riesame degli atti e dei documenti alla luce dei motivi di appello, deve essere confermata la sentenza impugnata che ha accertato che il sinistro avvenuto in data 29.07.2018, che ha visto coinvolta la sig.ra si è effettivamente verificato con la dinamica descritta nell'atto Parte_3 introduttivo e che, di detto evento, è responsabile l'appellante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Difatti, esaminando più in dettaglio i motivi di appello, si osserva quanto segue.
Non è fondato il primo motivo di appello, in quanto il Tribunale ha chiaramente affermato (pag.3) che la riconosciuta responsabilità ex art. 2051 c.c., trova il suo fondamento nel fatto che l'appellante, pacifica- mente, è gestore dell'impianto sciistico e, in quanto tale, è responsabile degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo. Il Tribunale ha altresì correttamente precisato che “In tema di responsabilità extracontrattuale ex art.
2051 c.c., la custodia cui è tenuto il proprietario /gestore del luogo in cui si verifica il sinistro si concre- tizza anche nell'espletamento di un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, porti a predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita”.
8 Si osserva al riguardo che l'odierna appellata, ha sempre affermato che il sinistro si è verificato sul prato al termine della pista da sci numero 2, circostanza allegata già nell'atto di citazione e confermata dai testimoni escussi sig. e sig.ra Tes_1 Tes_2
Pertanto, oggetto di custodia, è sempre stato indicato il prato della pista da sci nr.2, di cui l'appellante ha la piena ed esclusiva gestione sia nel periodo invernale che in quello estivo.
Quanto sopra dedotto, trova riscontro nella visura camerale dell'appellante (doc. 4 fasc. I grado
[...]
dalla quale emerge che detta società svolge le seguenti attività: “la gestione in proprio e/o da Pt_3 affidare a terzi di impianti sportivi in particolare piste da sci, campi scuola e palaghiaccio (…). la ge- stione di parchi giochi e di divertimento, l'organizzazione di passeggiate, gite, competizioni sportive di qualsiasi tipo nonché l'esercizio di attività agro-forestali”. Da ciò consegue che è del tutto irrilevante il fatto che il luogo in cui si è verificato il sinistro fosse aperto al pubblico e che quindi il relativo accesso non richiedesse alcun biglietto di entrata. Dall'espletata istruttoria è emerso che l'appellante non ha adottato alcuna misura preventiva e/o di con- trollo, né ha informato gli utenti della sussistenza di possibili pericoli, prescrivendo quali condotte doves- sero essere tenute per la sicurezza dei fruitori stessi.
È inammissibile e infondato il secondo motivo per le seguenti ragioni. È inammissibile in quanto la contestazione sulla proprietà dei terreni è stata sollevata solo nel presente grado di giudizio e provata da documenti prodotti solo in questa sede, in violazione dell'art. 345 c.p.c. In ogni caso, si tratta di un'eccezione del tutto infondata, in quanto si dovrebbe ravvisare vieppiù una responsabilità solidale di più soggetti coinvolti e, secondo la consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. Un.
13143/2022) “la responsabilità è solidale anche quando il medesimo evento sia dovuto a cause tra loro del tutto indipendenti, e pure se i titoli di responsabilità cui conduce ciascuna causa siano diversi a loro volta (ad esempio perché uno risponde ex art. 2051 c.c. e l'altro per 2043 c.c. o altro)”. Pertanto è privo di rilievo il fatto che l'appellata abbia agito nei confronti di uno solo dei debitori in solido.
Infatti (V. Cass. ordinanza n.22923/2023) “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà …… può pretendere la totalità della presta- zione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili.” Non è fondato il terzo motivo di appello, in quanto, nella valutazione della straordinarietà ed imprevedi- bilità del fatto storico, si deve necessariamente tenere conto delle caratteristiche dello stato dei luoghi, nonché della conoscenza degli stessi e dell'esperienza maturata dall'appellante nella gestione del territo- rio.
Nel caso in esame, proprio le caratteristiche dello stato dei luoghi, escludono sia la straordinarietà, sia l'imprevedibilità del fatto.
Si ribadisce, al riguardo che, condivisibilmente, il Tribunale ha affermato che “In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., la custodia cui è tenuto il proprietario /gestore del luogo in cui si verifica il sinistro si concretizza anche nell'espletamento di un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, porti a predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologica- mente attinenti alla cosa custodita”. A tale riguardo, i testimoni escussi hanno dichiarato che non vi erano né reti paramassi, né cartelli di pericolo e quindi l'appellata, legittimamente, poteva sentirsi libera e sicura di potersi sedere sul prato senza correre rischi.
9 Si osserva che l'appellante, gravata del relativo onere ai sensi dell'art. 2051 c.c. non ha fornito alcuna prova sulla straordinarietà ed imprevedibilità dell'evento.
Non è fondato il quarto motivo in quanto non può ritenersi imprudente il comportamento della danneg- giata, seduta sul prato con le spalle alla pista, in considerazione del fatto che non poteva in alcun modo prevedere, con l'ordinaria diligenza, che tale postura avrebbe potuto determinare un pericolo per la propria sicurezza e ciò a fronte del fatto che, come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni, non vi erano cartelli di pericolo massi, né vi erano reti paramassi.
Infine non è fondato il quinto motivo di appello in quanto è evidente che le spese di lite, liquidate dal
Tribunale, rientrano ampiamente nello scaglione di riferimento, corrispondente al valore del decisum; non solo il Tribunale ha altresì espressamente compreso, nel totale liquidato, anche le spese relative alle fasi di negoziazione assistita e di attività stragiudiziale. Si osserva poi che il solo fatto che, in primo grado, fosse stata dichiarata la contumacia dell'appellante non ha sostanzialmente inciso sull'attività difensiva svolta, come emerge dalla sentenza impugnata e dalla disamina del relativo fascicolo telematico. Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
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La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 8.469 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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