Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado n. R.G. 14403/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mena Parte_1 C.F._1
Chironna, elettivamente domiciliato in Pogliano Milanese (MI), Via G.B. Morgagni n. 40, presso lo studio del difensore
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mario Ambrosio, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Milano, Foro Bonaparte n. 59, presso lo studio del difensore
OPPOSTO
La causa è stata trattenuta in decisione, a mente dell'art 281sexies.3, c.p.c., all'udienza del 21.1.2025 previa precisazione delle seguenti
CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare In via preliminare Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto essendo stato emesso da Giudice incompetente ai sensi dell'art. 66 bis del Codice del Consumo con condanna alle spese di lite. In ulteriore via preliminare pagina 1 di 8
Nel merito, in via principale Respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto non essendoci alcuna prova delle somme dovute;
Nel merito in via riconvenzionale Per i motivi di cui in narrativa condannare il Geom. , al pagamento nei Controparte_1 confronti del sig. della somma di € 25.375,85 a titolo di restituzione di Parte_1 somme non dovute e di risarcimento per i maggiori costi sostenuti per le opere ineseguite o da eseguire in relazione al contratto di appalto per opere di riqualificazione energetica, di € 12.000,00 (pari alla differenza tra il preventivo di € 17.000,00 e i costi di ripristino secondo contratto) per i maggiori costi relativi alle opere ineseguite o da eseguire in relazione al contratto di appalto per opere di manutenzione straordinaria al 50% nonché al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa per il ritardo nella consegna dei lavori, in relazione ad entrambi i contratti di appalto per cui è causa. Nel merito, in via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti eccezioni revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare dovuto il minor importo che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria anche alla luce dei conteggi e delle allegazioni in atti. In via istruttoria. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in replica alla comparsa avversaria, nei termini di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ. si indicano sin d'ora a testimoni sulle circostanze di cui alla premessa in fatto da intendersi precedute dalla locuzione “vero che” i sigg.
[...]
, . CP_2 Persona_1
Con vittoria di spese di lite, e nella denegata ipotesi di soccombenza, di compensazione delle spese di lite stante la palese violazione dei criteri redazionali stabiliti da per i motivi esposti in narrativa.”
Per l'opposto:
“Preliminarmente ci si oppone alla formulata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano per le motivazioni svolte in memoria;
Preliminarmente si chiede concedersi la emissione della provvisoria esecuzione sul decreto ingiuntivo opposto atteso che l'importo dei lavori per i quali lo stesso è stato concesso quanto meno in relazione ai lavori di installazione di impianto fotovoltaico in misura ampiamente superiore a quella indicata in contratto non è stata contestata se non nell'ammontare dalla controparte. Nel merito si insiste per il rigetto della formulata opposizione con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. Si chiede l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria.
pagina 2 di 8 In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova uguale e contraria con i testi indicati da parte attrice con la teste e sulle medesime circostanze indicate da parte avversa Testimone_1 in opposizione.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , titolare della ditta individuale Parte_1 Controparte_1 omonima proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 2487/2024, emesso dal Tribunale di Milano il 7.2.2024, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di euro 77.000,00, portato dalle fatture 2-27, 2-28, 2-29 del 19.12.23, oltre interessi moratori e spese di procedura, in relazione al mancato pagamento delle opere di riqualificazione energetica realizzate dall'opposto a beneficio dell'opponente in esecuzione del contratto di appalto stipulato il 28.8.22 tra le parti e dell'incarico inerente all'installazione di pannelli fotovoltaici con passaggio a kw 14, oltre che di altri lavori.
ha allegato di aver sottoscritto con titolare della ditta individuale Pt_1 Controparte_1 omonima due distinti contratti di appalto, in data 6.4.2022 e 29.8.2022, aventi ad oggetto rispettivamente: i) la manutenzione straordinaria di alcune opere poste all'interno dell'immobile sito in Borgo Ticino, Via Meucci 128, di proprietà del , per l'importo Pt_1 complessivo di euro 68.000,00, oltre IVA al 10%, con termine perentorio per la conclusione dei lavori il 31.7.2022; ii) l'esecuzione di opere di riqualificazione energetica sul predetto immobile, per l'importo a corpo di euro 118.255,29, IVA al 10% inclusa, oltre lavori opzionali per euro 13.624.31, per un totale complessivo pari ad euro 131.879,60, IVA compresa, con termine perentorio per il completamento degli interventi il 31.12.2022. L'opponente ha allegato di aver richiesto, in relazione al secondo contratto, una modifica concernente l'installazione dell'impianto fotovoltaico, con passaggio da kw 6 a kw 14, con conseguente aumento del prezzo iniziale previsto nel contratto, rideterminato in euro 28.000,00 come da preventivi e fatture della NC Impianti S.r.l., incaricata da per l'esecuzione delle relative opere. CP_1
L'opponente ha, poi, esposto che: i) a partire dal 2023, a fronte dei notevoli ritardi nell'esecuzione delle opere concordate, aveva trasmesso al una serie di solleciti (doc. 9 CP_1 opp.te), diffidandolo formalmente ad ultimare i lavori entro il 15.10.2023, pena la perdita del bonus fiscale (doc. 8 opp.te); ii) il 6.11.2023, l'opposto, da parte sua, aveva inviato una generica e non motivata richiesta di pagamento per una somma pari ad euro 70.000,00 (doc. 10 opp.te); iii) con due comunicazioni, del 23.11.2023 e del 29.11.2023, aveva nuovamente Pt_1 contestato il grave ritardo da parte dell'opposto, insieme ai vizi e alle difformità di alcune opere realizzate, lamentando anche che la variazione nei costi era stata comunicata dal solo CP_1 nell'ottobre del 2023; con tali comunicazioni, in aggiunta, il aveva richiesto di svolgere Pt_1 un sopralluogo nel cantiere per procedere nel contradditorio alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori, senza ricevere però riscontro da parte del il quale pochi CP_1 minuti prima dell'incontro aveva comunicato la propria impossibilità a presenziare;
iv) all'esito del sopralluogo l'Ing. , in qualità di direttore dei lavori, aveva comunicato alle CP_2 parti una tabella riepilogativa dei lavori non eseguiti (doc. 12 opp.te); v) nonostante le reiterate pagina 3 di 8 contestazioni formulate dal in merito ai vizi delle opere realizzate e al ritardo nel Pt_1 completamento dei lavori, l'opposto aveva emesso tre fatture (nn. 27-28-29) per euro 77.000,00, che, però, non erano state poi inviate all'opponente, né trasmesse al direttore dei lavori. Ciò premesso, il ha precisato di aver effettuato pagamenti in favore dell'opposto per un Pt_1 totale di euro 151.745,00 , in relazione al contratto di appalto per la riqualificazione energetica dell'immobile sito in Borgo Ticino, Via Meucci 128 e direttamente in favore della NC Impianti S.r.l. per euro 8.000,00 in relazione alla modifica all'impianto fotovoltaico (doc. 15 opp.te), laddove, al momento di cessazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti, i lavori eseguiti ammontavano alla minor somma di € 139.278,44. Inoltre, l'opponente ha evidenziato di aver dovuto contattare altre ditte per il completamento dei lavori, sostenendo costi maggiori rispetto a quelli quantificati dalla direzione lavori, per un totale di euro 4.909,29. Sulla base di tutti questi rilievi, il ha allegato di non dover riconoscere alcunché all'opposto in Pt_1 merito al contratto di appalto per la riqualificazione energetica, essendo viceversa creditore nei confronti del per euro 20.466,56, quale differenza tra gli importi pagati e il costo delle CP_1 opere effettivamente eseguite, per euro 4.909,29, a titolo di risarcimento dei maggior costi sostenuti, oltre al risarcimento del danno conseguente al ritardo nel collaudo delle opere. In relazione al secondo contratto, relativo alla ristrutturazione interna dell'immobile sito in Borgo Ticino, Via Meucci 128, il ha esposto di aver effettuato pagamenti al per euro Pt_1 CP_1
77.000,00, in linea con l'importo previsto nell'accordo originario, che le opere ineseguite o parzialmente eseguite ammontano a euro 5.753,00 e che stando al (contestato) prospetto del DL residua a credito dell'opposto la minor somma di euro 8.824,15. Ha aggiunto l'opponente che anche in relazione a questo contratto era stato costretto a subire un notevole ritardo nell'esecuzione delle opere da parte del CP_1
Ricostruita in questi termini la vicenda negoziale intercorsa tra le parti, il ha eccepito Pt_1 in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo n. 2487/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 7.2.2024, per incompetenza ex art. 66bis del d.lgs. 206 del 2005 (cd. Codice del Consumo). A questo specifico fine, l'opponente ha evidenziato che la clausola inserita nel contratto di appalto azionato in sede monitoria, con cui era stata prevista una diversa competenza territoriale, è affetta da nullità ai sensi dell'art. 33.3, lett. u, del citato decreto. Per l'opponente, nella specie si discute di un contratto stipulato da una persona fisica con un professionista, cui deve applicarsi la disciplina consumeristica, a mente della quale “per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”. Il , nel merito, ha concluso per la revoca del titolo e ha formulato domanda Pt_1 riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo nell'esecuzione delle opere e dei maggiori costi sostenuti per il completamento delle stesse opere.
In sede di verifiche preliminari, con decreto ex art. 171bis c.p.c., emesso il 13.9.2024, il giudice ha dichiarato la contumacia di . Controparte_1
pagina 4 di 8 Il 22.10.2024, si è costituito contestando le argomentazioni formulate Controparte_1 dell'opponente; quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, ha evidenziato come la clausola relativa alla competenza del Tribunale di Milano sia valida in quanto oggetto di trattativa, essendo inserita in un contratto di appalto sottoscritto dal committente e dall'appaltatore e che, per l'effetto, ogni suo elemento deve intendersi specificatamente accettato. Nel merito, ha allegato di aver correttamente svolto i lavori richiesti e di aver dovuto eseguire opere originariamente non previste, rappresentate dal potenziamento dell'impianto fotovoltaico, avendo poi emesso le relative fatture in modo regolare. In ordine alla domanda riconvenzionale di controparte, il ha precisato di essere stato estromesso senza alcun CP_1 motivo dal cantiere, contestando in radice la fondatezza della pretesa avversaria;
secondo la tesi esposta nella comparsa, inoltre, la circostanza che l'opponente abbia deciso di affidare l'esecuzione dei lavori ad altra ditta non può comportare l'addebito di alcun costo allo stesso
Ha quindi concluso l'opposto per il rigetto dell'eccezione di incompetenza per CP_1 territorio del Tribunale di Milano e nel merito, dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo cui ha chiesto di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.
L'opponente ha depositato le memorie ex art. 171ter, n. 1, 2 e 3, c.p.c., con le quali: in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, ha contestato la prospettazione avversaria, con l'argomento per cui se la firma di un contratto dimostrasse in ogni caso la validità della deroga alla competenza territoriale non avrebbe alcun senso la normativa consumeristica sulla vessatorietà delle clausole contrattuali;
nel merito, ha evidenziato il ritardo imputabile al nella conclusione delle opere e nella rimozione dei vizi contestati, deducendo di aver CP_1 anche dovuto pagare, in conseguenza della cessione del credito di NC Impianti, per due volte gli interventi sull'impianto fotovoltaico;
sul piano istruttorio ha articolato capitoli di prova testimoniale.
L'opposto ha depositato le memorie ex art. 171ter, n. 1 e 2 c.p.c., mettendo in evidenza come nessuna contestazione fosse stata avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori e che lo stesso era stato all'improvviso estromesso dal cantiere senza alcun preavviso. Ha poi CP_1 contestato le tesi dell'opponente in relazione all'asserita, e a suo dire non dimostrata, cessione del credito di NC Impianti, rimarcando l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal Ha formulato le sue istanze istruttorie. CP_1
All'udienza di prima comparizione, il 21.1.2025, il giudice, stante la costituzione del convenuto intervenuta il 22.10.2024, ne ha revocato la dichiarazione di contumacia;
quindi, vista l'eccezione di carattere pregiudiziale, ha invitato le parti a discutere e a precisare le rispettive conclusioni, all'esito riservando la pronuncia della sentenza nel termine di cui all'art 281sexies.3 c.p.c.
pagina 5 di 8 Ciò premesso, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sollevata dall'opponente va accolta, essendo competente ad esaminare la pretesa creditoria azionata da il Tribunale di Novara in quanto foro del consumatore. Controparte_1
Invero, la disciplina di cui al d.lgs. 206/2005 prevede all'art. 66bis, quale foro inderogabile per le controversie civili inerenti all'applicazione delle sezioni da I a IV del capo I, intitolato “dei diritti dei consumatori nei contratti”, quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato;
per la definizione di consumatore o utente soccorre la previsione di cui all' art. 3 lett a) del medesimo d.lgs., secondo cui è tale la persona fisica che conclude il contratto per soddisfare esigenze estranee all'esercizio di attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale, che eventualmente svolga. Solo il consumatore può derogare al foro del suo domicilio o residenza;
così si esprime infatti la Corte Suprema di Cassazione, sez. VI civ., nell'ordinanza n. 1875 del 2012 (seppur con riferimento alla norma ratione temporis applicabile – ora art 66bis cod. cons.): “Il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi”. In tempi più recenti, la Corte di legittimità, sez. VI civ., ordinanza n. 497 del 2021, ha precisato che, in tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto). Nel caso di specie va rilevato che il è pacificamente un consumatore che ha incaricato Pt_1 un professionista (appaltatore), per l'esecuzione di opere afferenti all'edificio unifamiliare sito in Borgo Ticino, Via Meucci 128, di sua proprietà, per la soddisfazione di esigenze di carattere personale, estranee all'esercizio di una attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale. Ne deriva che il rapporto è soggetto alla normativa a tutela del consumatore. In particolare, il contratto di riqualificazione energetica sottoscritto da e da CP_1 Pt_1 rispettivamente il 29.8.22 e 9.9.22 - cui entrambe le parti fanno riferimento in tema di competenza territoriale mentre l'altro contratto del 6.4.2022, neppure risulta sottoscritto, stando al documento prodotto da entrambe le parti - contiene, all'art. 24, una clausola che individua nel Tribunale di Milano il foro competente a dirimere eventuali liti, con la precisazione per cui “di tutte le controversie, anche se di natura tecnica, derivanti pagina 6 di 8 dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, che potessero insorgere, sia durante che al termine del contratto stesso e che non sia stato possibile definire bonariamente, è competente il Foro di Milano”. Intanto, però, è possibile escludere la vessatorietà di una simile clausola, in quanto essa sia il frutto di una trattativa tra le parti caratterizzata dai requisiti della serietà, della effettività e della individualità. L'opposto, a fronte dell' eccezione formulata dal - che ha riconosciuto aver agito in veste di consumatore -, non ha né Pt_1 allegato né tantomeno offerto prova che vi sia stata tra le parti una trattativa avente le caratteristiche appena evidenziate, né che, comunque, il abbia esercitato un potere Pt_1 negoziale, di tipo non formale, idoneo a determinare il contenuto di tale clausola;
si è CP_1 limitato a sostenere che la sottoscrizione del contratto di appalto da parte del implica Pt_1 una specifica accettazione di ogni sua clausola e che “nel caso di specie è inequivocabile la volontà delle parti di attribuire in via esclusiva al foro di Milano la competenza per tutte le controversie nascenti dal contratto”. In questo modo, però, l'opposto ha considerato il contratto in oggetto alla stregua di un qualsiasi altro contratto, obliterando le specificità della normativa posta a tutela del contraente consumatore, e, per quanto più interessa, senza offrire alcun elemento utile per superare la presunzione di vessatorietà in questione. A ciò consegue la dichiarazione di nullità della clausola inserita all'art. 24 del contratto sottoscritto dalle parti il 29.8.2022 ed azionato in sede monitoria;
clausola che deve, pertanto, ritenersi priva di efficacia tra le parti ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. Per tutte queste ragioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo perché emesso da Tribunale territorialmente incompetente, essendo invece competente, avuto riguardo al luogo di residenza dell'opponente, il Tribunale di Novara, avanti al quale la pretesa creditoria andrà riassunta a mente dell'art 50 c.p.c. Il provvedimento decisorio deve rivestire la forma della sentenza, posto che, come statuito dalla Corte di Cassazione, sez. VI, ord. n. 14594 del 2012, “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. Segue la statuizione in punto spese processuali, che spetta al giudice che con la sentenza definisce il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016: “il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento”); l'opposto deve pertanto rifondere a le spese processuali, liquidate in dispositivo ex Parte_1
D.M. 55/14 e D.M. 47/22, con la riduzione del 50% sia per la fase di istruttoria e/o trattazione, sia per quella decisionale, in proporzione all'attività ivi effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, pagina 7 di 8 decidendo l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 2487/2024, Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in favore di , titolare della ditta individuale Controparte_1 omonima, dichiara la nullità della clausola inserita all'art. 24 del contratto sottoscritto dalle parti il 29.8.2022 – 9.9.2022 ai sensi dell'art. 33 lett. u) del Codice del Consumo;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2487/2024, emesso dal Tribunale di Milano, territorialmente incompetente, competente essendo il Tribunale di Novara;
condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese processuali, liquidate in € 406,50 per spese, euro 9.142,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA. Milano, 29.1.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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