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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/07/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1425/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
, nata ad [...] il [...] e Parte_1
, nato ad [...] il [...], entrambi ivi Parte_2 residenti ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
n.18 presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio Nardulli, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
Contro
pagina 1 di 19 (già già ), in CP_1 CP Controparte_3 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Putignano alla Piazza L. van Beethoven n.12 presso lo studio dell'avv. Marco Gigantesco, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
Nonché
in persona del legale rappresentante, con sede legale in Verona Controparte_4
appellata, contumace
Nonchè
, nato ad [...] il [...] e Controparte_5 CP_6
, nato ad [...] il [...], entrambi ivi residenti
[...]
appellati, contumaci
Nonché
, nata ad [...] il [...], non in proprio ma quale Controparte_7 curatrice speciale della minore , nata a [...] il [...] Persona_1
appellata, contumace
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3027/2021, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 26/7/2021, pubblicata in data 5/8/2021, a definizione del giudizio n.10889/2014 r.g., promosso dalla (già CP [...]
, odierna appellata, in danno dei coniugi Controparte_3 Parte_1
e , odierni appellanti, nonché dei figli,
[...] Parte_2 Controparte_5
, e , in persona della sua procuratrice
[...] Controparte_6 Persona_1 speciale, , avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria”. Controparte_7
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 13/10/2023, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: ”A)in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e di per le Controparte_4 CP
pagina 2 di 19 ragioni diffusamente rilevate in narrativa;
B)ancora in via preliminare, dichiarare
l'estromissione dal processo ex art.111 c.p.c. di per le ragioni diffusamente CP rilevate in narrativa;
C)sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, condannare controparte alla rifusione delle Parte_2 spese processuali e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio;
D)nel merito, rigettare la domanda attorea di cui all'avverso atto di citazione introduttivo del giudizio poiché infondata in fatto e in diritto;
E)condannare l'appellata al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali relativi al presente giudizio ed al giudizio di primo grado ”; per la società appellata costituita, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame
, integrale conferma della impugnata sentenza e condanna degli appellanti in solido alle spese del grado. Nessuna nota perveniva dalle altre parti appellate, persistendo le stesse nella loro contumacia processuale in questa fase.
Svolgimento del processo
Con citazione del 28/6-1/7/2014 la dante causa dell'odierna appellata,
[...]
(in forma abbreviata , conveniva dinanzi il Tribunale di Controparte_3 CP_8
Bari gli odierni coniugi appellanti, e ed i Parte_1 Parte_2 propri figli , e (in Controparte_6 Controparte_9 Persona_1 persona, quest'ultima, minore all'epoca dell'atto dispositivo di cui appresso, della sua procuratrice speciale, ), proponendo in loro danno una domanda Pt_1 CP_7 revocatoria ex art.2901 c.c. a fronte di un contestato atto di donazione inter partes di cui si richiedeva l'inefficacia in quanto pregiudizievole di addotte ragioni creditorie.
In particolare, assumeva la società attorea, a supporto del presupposto circa la sussistenza di un credito in danno dei coniugi convenuti, l'emissione, in data 11/3/2013, da parte del Tribunale barese di una ingiunzione per complessivi €449.859,90 in danno del predetto , , e di un altro Parte_2 Controparte_7 Parte_1 Parte_2
(classe 1937) avverso il quale prestavano acquiescenza i predetti coniugi
[...] convenuti con conseguente declaratoria di esecutività assunto con decreto del 25/9/2013.
Aggiungeva che, a seguito di aggiornamento delle visure ipotecarie, accertava che la Per_ predetta , con atto per notar del 26/11/2009, aveva, Parte_1 nelle more, donato tutti i propri immobili ai propri figli, pure convenuti, Controparte_5
, e , con intervento della in qualità di
[...] CP_6 Persona_1 Controparte_7 pagina 3 di 19 curatrice speciale dei predetti donatari, all'epoca minori, con il quale atto la stessa, in conto della futura successione della legittima e per l'eventuale eccedenza della disponibile donava ai propri figli predetti (all'epoca tutti minori) due fondi rustici di sua proprietà esclusiva (versando in regime patrimoniale di separazione con il proprio coniuge) in agro di Acquaviva delle Fonti, in atto descritti, ritenendo il predetto atto viziato radicalmente per essere lo stesso stato stipulato in frode alle proprie ragioni creditorie, avendo la debitrice donante determinato una indubbia diminuzione, qualitativa e quantitativa, del proprio patrimonio, rendendosi totalmente impossidente, si da rendere il suo adempimento spontaneo o coattivo certamente più incerto e più difficoltoso.
Ad ulteriore suffragio del presupposto soggettivo della scientia damni in danno di essa debitrice disponente, evidenziava la stipulazione, in data 3/11/2009 con la Sun ANt EE SR di Milano, di un contratto per la costituzione del diritto di superficie sui fondi predetti per l'installazione di un impianto fotovoltaico con percezione di congruo canone annuo di
€30.000,00.
Asserendo la sussistenza, nella fattispecie, di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi costitutivi della proposta azione revocatoria, invocava la declaratoria d'inefficacia del predetto atto dispositivo, con le conseguenziali statuizioni di rito, anche in ordine alle spese processuali.
Con distinti atti, si costituivano tutti i convenuti predetti, pendenti due procedure cautelari promosse, rispettivamente, dalla società attorea con ricorso del 2/9/2015 con richiesta di sequestro conservativo in corso di causa ed avente ad oggetto le somme vantate dai convenuti in danno della predetta società beneficiaria del concesso diritto di superficie, e dalla cessionaria, successivamente intervenuta ex art.111 c.p.c.nel giudizio di merito,
con ricorso ex art.700 del 22/1/2016 con il medesimo oggetto. Controparte_4
In particolare, la posizione processuale dei convenuti veniva distintamente evidenziata con i rispettivi atti costitutivi.
, coniuge della , intervenuto all'atto dispositivo per Parte_2 Parte_1 rinunciare a qualsiasi pretesa ed opposizione alla donazione in favore dei figli da parte della moglie, si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto sostanzialmente estraneo alla donazione impugnata, atteso il vigente regime patrimoniale pagina 4 di 19 di separazione dei beni con la moglie e la proprietà esclusiva in capo alla Parte_1 stessa dei medesimi fondi, alcuni mesi prima acquistati, solo formalmente partecipe all'atto al fine di rinunciare al diritto di opposizione ex art.653 4° comma c.p.c. ed a richiedere la condanna dell'attrice alla refusione delle spese processuali, senza entrare minimamente nel merito delle ragioni addotte ex adverso per la revocatoria dell'atto dispositivo de quo.
Si costituiva con separato atto, la disponente , contestando Parte_1
l'insussistenza, nella fattispecie, dei presupposti tutti inderogabilmente richiesti per la fondata proposizione dell'avversa domanda revocatoria, assumendo, in particolare, la insussistenza dell 'eventus damni e del consilium fraudis, avendo proceduto alla donazione in favore dei figli a seguito dell'acquisto dei fondi medesimi, quale investimento di disponibilità economiche rinveniente da regalie accantonate in favore degli stessi.
Con memoria difensiva depositata il 23/11/2015 si costituivano Controparte_5
e , aderendo, sostanzialmente, alla tesi difensiva della madre,
[...] Controparte_6
, assumendo che la donazione dei terreni in loro favore veniva fatta dalla Parte_1 madre dopo che la stessa, con atto del 3/11/2009, aveva acquistato detti beni e corrisposto il relativo prezzo con i risparmi di costoro, non mancando di dedurre in ordine alla inammissibilità del ricorso per sequestro conservativo in corso di causa promosso dalla società attrice.
Infine, con comparsa depositata in data 19/1/2015 si costituiva la , nella Controparte_7 qualità di curatrice speciale della minore , contestando Persona_1
l'inammissibilità della domanda attrice per difetto di legittimazione attiva, nonché il difetto di legittimazione passiva della stessa convenuta nella su estesa qualità, chiedendo altresì, in subordine, il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali.
Il contradittorio processuale veniva inoltre integrato con la costituzione, ex art.111 c.p.c. della quale cessionaria del credito originario di cui innanzi. Controparte_4
Nelle more del giudizio, con ricorso del 12/10/2015, la banca attrice promuoveva un subprocedimento cautelare per il sequestro conservativo delle somme di denaro versate dalla Sun AN EE SR ai donatari in base al suddetto contratto del 3/11/2009 e,
pagina 5 di 19 successivamente, la stessa società cessionaria del credito, intervenuta ex art.111 c.p.c., in data 22/11/2016 depositava un ricorso ex art.700 c.p.c. in relazione alle medesime, così determinando un incidentale giudizio cautelare in corso di causa, definito con il rigetto di entrambe le istanze cautelari e rinvio della regolamentazione delle spese all'esito del giudizio di merito che, istruito con la sola produzione documentale, perveniva all'udienza decisoria dell'11/1/21.
Con successiva sentenza del 5/8/2021, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico definiva la controversia accogliendo la domanda attorea con le conseguenziali statuizioni di rito, regolamentando le spese processuali compensandole per ½, condannando tutti i convenuti secondo soccombenza ed in solido tra di loro alla refusione delle stesse in favore sia della denominazione assunta CP dell'originaria e sia dell'interventrice volontaria Controparte_3 [...]
dichiarando la sentenza medesima provvisoriamente esecutiva per legge. CP_4
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, veniva dal Tribunale preliminarmente trattata la questione della legittimazione processuale attiva della che proponeva il giudizio nel giugno del 2014 Pt_3 sulla scorta di un credito rinveniente da un precedente decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale barese il 2/4/2013, non opposto e passato in giudicato nei confronti dei debitori ingiunti e , credito successivamente ceduto, in Parte_2 Parte_1 data 20/11/2014, ex L.130/99, in favore dell' come da avviso pubblicato Controparte_4 nella G.U. del 25/11/2014, tanto giustificando il successivo intervento della predetta cessionaria nel settembre del 2017 nella causa ordinaria a mezzo della mandataria CP
.
[...]
Sulla scorta di tali circostanze e dei riscontri documentali in atti, disattendeva il primo giudice la ventilata eccezione di difetto di legittimazione attiva, non mancando di evidenziare che, l'avvenuta cessione non faceva venir meno la posizione processuale dell'originaria creditrice (ora atteso che, ai sensi dell'art.111 c.p.c. il CP trasferimento, nel corso del processo, del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare non pregiudica l'interesse ad agire in capo all'originario attore e il processo prosegue tra le parti originarie, ma la sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti pagina 6 di 19 dell'avente causa, ferma restando la facoltà di quest'ultimo, ai sensi del 3° comma dell'art.111 c.p.c. di intervenire nel processo con possibilità per il dante causa di essere estromesso se le altre parti vi consentono.
Alla stregua di tale rilievo, venendo al caso di specie, riteneva il primo giudice che, essendo intervenuta in giudizio la Società cessionaria del credito e non essendo stata estromessa la CA cedente per mancanza di consenso delle parti convenute, la sentenza poteva essere pronunciata nei confronti di entrambe, tenuto conto che la CA cedente aveva insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nel proprio atto di citazione, precisandosi, tuttavia che la perdurante legittimazione della parte alienante, oramai priva della titolarità sostanziale del diritto, non estromessa dal giudizio, avesse una portata meramente processuale, ad adiuvandum o sostitutiva della parte acquirente, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegavano solo nei confronti del nuovo titolare.
Non mancava poi il Tribunale di disattendere anche l'eccezione di conflitto di interessi per il comune difensore (nella specie avv. Marco Gigantesco, subentrato al revocato avv.
Rocco Nanna) delle due società cedente e cessionaria, in base al principio per cui non sussiste conflitto d'interessi tra creditore cedente e creditore cessionario, assistiti in giudizio dal medesimo difensore, quando in concreto emerga il comune interesse a far valere la pretesa creditoria.
Venendo quindi ad esaminare la questione della legittimazione passiva, con riferimento alla posizione processuale sia del e sia della minore donataria Parte_2 [...]
, per le comuni eccezioni preliminari dagli stessi proposte, rilevava che l'azione Persona_1 revocatoria ex art.2901 c.c. andava proposta contro coloro che avevano dato luogo all'atto pregiudizievole e nei confronti dei quali la sentenza avrebbe prodotto i suoi effetti, ovvero, nella specie, in via principale, la debitrice ed i figli donatari nel cui Parte_1 patrimonio i beni donati venivano trasferiti.
Passando poi alla vicenda processuale in esame, con riferimento alla convenuta
[...]
, costituitasi in persona della sua curatrice speciale, nominata all'epoca della Persona_1 donazione ed ai fini dell'accettazione della stessa, , che negava la propria Controparte_7 effettiva legittimazione processuale assumendo che il proprio compito fosse terminato con la stipula della donazione, reputava infondata l'eccezione rilevando che, il curatore pagina 7 di 19 speciale, nominato per rappresentare in sede negoziale un minore in conflitto d'interessi con il suo rappresentante legale, veniva investito di poteri non limitati alla rappresentanza sul piano dei rapporti sostanziali, estensibili anche alla rappresentanza processuale del minore nei giudizi in ordine al predetto rapporto, conseguendone che egli era anche l'unico legittimato ad agire o resistere nel giudizio nel nome del rappresentato nelle controversie che derivano (v. Cass.28/3/2017 n.7889).
Con riguardo alla ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto , intervenuto nel contratto di donazione al solo fine di Parte_2 rinunciare, quale legittimario del coniuge donante, all'opposizione alla donazione ex art.563 comma 4 c.c., veniva dal primo giudice ritenuta parimenti infondata sulla scorta della dirimente circostanza che anche il predetto fosse stato convenuto quale fideiussore e debitore solidale della insieme alla moglie, effettiva donataria, ed aveva poi Pt_4 partecipato all'atto dispositivo pregiudizievole oggetto dell'azione revocatoria.
A tale riguardo, reputava il primo giudice che la sua rinuncia all'opposizione alla donazione in favore di figli donatari fosse, evidentemente, conseguenza di un presumibile accordo preventivo con la moglie donataria, parte dell'operazione contrattuale revocabile, tanto legittimando la cognizione del giudice anche all'esame degli accordi connessi che avevano dato causa al trasferimento, senza necessità di una specifica impugnazione contro gli stessi (cfr. Cass. 22/1/2015 n.1144; conf. Cass. 13/5/2008 n.11914).
Ad ulteriore supporto del rilievo, aggiungeva il Tribunale che, sotto diverso profilo, la rinuncia operata dal integrasse pur sempre un atto di gestione dei propri Pt_2 interessi, sia pure di natura abdicativa, ritenuto dalla giurisprudenza aggredibile con l'azione revocatoria, in quanto idoneo ad influire negativamente sulla garanzia patrimoniale dovuta dal debitore.
Superate le due eccezione preliminari, perveniva quindi il primo giudice alla delibazione circa il merito della proposta azione revocatoria, ritenendo la stessa fondata ed accoglibile.
A tale riguardo, premessa la indicazione dei “classici” presupposti, oggettivi e soggettivi, costitutivi dell'azione revocatoria, ovvero il c.d. eventus damni, quale requisito oggettivo, oltre alla esistenza di un credito, anteriore o posteriore, all'atto dispositivo e i due presupposti soggettivi della c.d. scientia damni in capo al disponente nel caso di credito pagina 8 di 19 anteriore all'atto, ovvero della dolosa preordinazione, c.d. consilium fraudis, nella diversa ipotesi di credito sorto successivamente all'atto ed infine, per i soli atti a titolo oneroso, la c.d. partecipatio fraudis, ovvero la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie anche in capo ai terzi beneficiari dell'atto, veniva a verificarne la sussistenza nel caso di specie con esclusione, quindi, trattandosi di una atto di liberalità, del presupposto soggettivo gravante sul terzo beneficiario.
Con specifico riferimento alla collocazione temporale del credito rispetto all'atto, rilevante, come detto, al fine della necessità di un dolo generico o specifico in capo al disponente, rilevava il Tribunale, avendo quale riferimento temporale di costituzione del credito la sottoscrizione della fideiussione bancaria da parte della , l'anteriorità Parte_1 dell'insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo del 2009 “ in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare
l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art.2901 c.c., occorre far riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito
l'esperimento- in concorso con gli altri requisiti di legge- anche a garanzia di crediti solidali, non scaduti o soltanto eventuali”(V. Cass. 10824/2019).
Pacifica era anche la sussistenza del credito, avvalorato dal decreto ingiuntivo, reso dal
Tribunale barese in danno della società garantita e dei suoi fideiussori (tra i quali la
[...]
ed il coniuge ), quali coobbligati solidali, dichiarato esecutivo, Pt_1 Parte_2
a seguito dell'acquiescenza processuale proprio dei suddetti codebitori, in data 25/9/2013, cosi' come incontestata doveva ritenersi la ricorrenza del requisito oggettivo del pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale generica della predetta debitrice, avendo la donazione predetta, sicuramente reso quanto meno più difficoltoso il soddisfacimento del credito di una certa rilevanza, a nulla rilevando la contestata acquisizione dei fondi, successivamente donati ai figli, pochi giorni prima dell'atto dispositivo predetto, attesa la chiara disposizione normativa, comprensiva, anche di beni
“futuri”, intendendosi che la garanzia per il creditore comprendeva anche i beni entrati nel patrimonio del debitore successivamente all'assunzione dell'obbligazione fideiussoria, senza peraltro, alcuna prova di un “residualità patrimoniale” sufficiente a garantire, in pagina 9 di 19 ogni caso, un agevole soddisfacimento, volontario o coatto, del credito conseguente alla predetta obbligazione.
Quanto poi alla scientia damni in capo alla , reputava il primo giudice Parte_1 integrato lo stesso dalla mera consapevolezza, cui andava equiparata la agevole conoscibilità, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, costituito anche da un mero danno potenziale, nella specie pienamente sussistente, a nulla rilevando la circostanza di una richiesta di adempimento da parte della banca solo con richieste del novembre e dicembre del 2010, posteriormente all'atto dispositivo che si assume essere fraudolento, atteso che l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, concludendo quindi per la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti di legge e, conseguentemente, per l'accoglimento della attorea domanda revocatoria con le conseguenziali statuizioni condannatorie per le spese processuali, ritenendo di operare un parziale compensazione nei termini del 50% in ragione della parziale soccombenza reciproca determinata dal rigetto delle due istanze cautelari proposte in corso di causa dalla banca attorea.
Avverso la suddetta motivazione insorgevano i coniugi proponendo il Parte_5 gravame che ci occupa, a supporto del quale articolavano molteplici censure.
In particolare, con un primo motivo, censuravano la dichiarata provvisoria esecutività della sentenza, incompatibile con la incontestata natura costituiva della stessa;
con un secondo motivo, contestavano la ritenuta legittimazione attiva della intervenuta
[...] quale cessionaria del credito, la cui titolarità originaria spettava alla CP_4
; con un terzo motivo si dolevano per il non rilevato difetto d'interesse Controparte_10 ad agire della e, in particolare, per non aver ritenuto manifestato, anche CP tacitamente, il consenso alla richiesta estromissione della stessa da parte degli altri convenuti;
con un quarto motivo, articolato dal solo , si censurava il Parte_2 mancato accoglimento della proposta eccezione preliminare di difetto di propria legittimazione passiva;
con un quinto ed ultimo motivo, contestava la la ritenuta Pt_1 sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglibilità dell'avversa domanda revocatoria, censurando quindi le ragioni di merito addotte, a tale riguardo, dal primo giudice.
Sulla scorta delle predette censure, concludevano come in epigrafe.
pagina 10 di 19 Si costituiva l'appellata cui subentrava, in corso di causa, la , CP CP_1 eccependo preliminarmente la formale ammissibilità dell'appello, contestando la fondatezza dell'avverso gravame ex art.348 bis c.p.c. e, quanto al merito, insistendo per l'integrale rigetto dello stesso con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado a carico solidale degli appellanti.
Rimanevano contumaci gli altri appellati, ovvero la ed i tre germani Controparte_11
, e (costei in persona della sua curatrice Controparte_5 CP_6 Persona_1 speciale ). Controparte_7
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11/2/2022, essendo state espressamente reiterate tanto la richiesta inibitoria da parte appellante quanto la eccezione di inammissibilità formale ex art.348 bis da parte appellata, il Collegio, con motivata ordinanza del successivo 16/2/2022, disattendeva entrambe le richieste, fissando per la p.c. la successiva udienza del 13/10/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe dell'8/3/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata a sentenza sulle trascritte reciproche conclusioni, previa concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle difese conclusionali ed eventuali repliche.
Motivazione della decisione
La delibazione della prima censura articolata con il gravame è già stata sostanzialmente anticipata con la ordinanza del 16/2/2022 e con una motivazione che si reitera in questa fase decisionale, nel senso che, giusto un corretto criterio interpretativo della dichiarata provvisoria esecutività della sentenza, tale dichiarazione andava riferita, evidentemente, al solo capo condannatorio delle spese processuali, dovendo pacificamente escludersi, sulla scorta della incontestata natura costitutiva della declaratoria d'inefficacia dell'atto, al capo principale della statuizione stessa in punto di accoglimento della domanda revocatoria e conseguenziale declaratoria d'inefficacia dell'atto dispositivo contestato.
Passando alle successive censure e riservando solo all'ultima la delibazione circa il merito della proposta domanda, devono scrutinarsi quelle (la seconda, terza e quarta) relative alle proposte eccezione di legittimazione attiva della cessionaria della Controparte_4 mancata estromissione della cedente per carente di difetto d'interesse Controparte_12
pagina 11 di 19 successivamente alla cessione predetta e del difetto di legittimazione passiva in capo al
. Parte_2
Le due censure attinenti il contestato difetto di legittimazione attiva processuale e sostanziale della società cessionaria del credito e l'eccepito difetto d'interesse della società cedente, originaria titolare dello stesso, possono trattarsi congiuntamente attesa la loro evidente connessione.
A tale riguardo, deve prioritariamente evidenziarsi un contradittorio comportamento processuale della difesa di entrambi gli appellanti e, in particolare, di quella della
[...]
che, dopo aver omesso in sede di precisazione dalle conclusioni, la formale Pt_1 proposizione di entrambe le eccezioni, svolgeva le stesse ex novo solamente in fase decisionale, con la propria comparsa conclusionale.
Il rilievo non è di poco conto atteso che, non avendo formalizzato le eccezioni predette in sede di p.c., limitandosi a contestare, nel merito, la fondatezza dell'avversa domanda revocatoria originariamente introdotta dalla società cedente e, nel corso del processo, reiterata da quella cessionaria, l'introduzione solamente in comparsa conclusionale delle eccezioni in esame, evidenzia rilevanti profili di irritualità, dovendo, per consolidata giurisprudenza, le difese conclusionali limitarsi a supportare le conclusioni ritualmente rassegnate.
Le comparse conclusionali, invero, hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande ed eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (cfr. Cass. 14/3/2006
n.5478).
Ancora più incisivamente si è enunciato il principio per cui : “L'art.190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi il giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito oggettivo della pagina 12 di 19 controversia, quale precisato nella fase istruttoria”(cfr. Cass. ordinanza n.11547 del
2/5/2019).
Nella dinamica processuale della controversia in esame, l'atto di costituzione della società cessionaria, in disparte l'attività processuale già svolta nell'ambito dell'incidentale procedimento cautelare in corso di causa, avveniva con deposito rituale di “atto di intervento” del 17/9/2017 (cui si allegava, tra l'altro, anche copia della G.U. del
25/11/2014 per la pubblicazione dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti) e confermato nel corso della successiva udienza del 18/9/2017 cui non partecipava la Parte_1 ma, oltre ad altri convenuti, il coniuge il quale precisava limitandosi a Parte_2 reiterare la già formulata eccezione di difetto di propria legittimazione passiva di cui appresso;
alla successiva udienza del 17/9/2018 poi, la , pur presente, nulla Parte_1 obiettava circa l'avvenuto intervento ex art.111 c.p.c. della società cessionaria, precisando le proprie conclusioni riportandosi a quelle già depositate alla scorsa udienza del 18/9/2017 (malgrado un'omessa partecipazione a tale udienza); attività processuale ripetuta nella successiva udienza del 16/9/2019 ed in quella successive fino all'udienza effettivamente decisoria nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'eccezione in esame pertanto, veniva introdotta solamente con la comparsa conclusionale con conseguente tardività della stessa.
D'altronde, come innanzi rilevato, il comportamento processuale assunto dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado, successivamente al formalizzato intervento della cessionaria, assume rilevo anche in ordine alla decadenza processuale di eccepire la mancata titolarità delle posizione soggettiva attorea atteso che: “la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere , titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Può essere provata in positivo dall'attore ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità(cfr. Cass. SS.UU. 16/2/2016 n.2951).
Principio nomofilattico sovrapponibile al caso di specie, laddove alcuna contestazione veniva tempestivamente formulata dai convenuti e allo Parte_1 Parte_2 spiegato intervento della società cessionaria ed anzi, nell'omettere tra le rassegnate pagina 13 di 19 conclusioni una richiesta declaratoria di difetto della legittimazione attiva della stessa società, gli stessi evidenziavano un contegno processuale palesemente incompatibile con il disconoscimento di tale legittimazione, operato poi dalla sola , Parte_1 irritualmente e tardivamente in sede decisionale, peraltro infondatamente, atteso la pacifica facoltà della società cessionaria di intervenire in giudizio prima della precisazione delle conclusioni, documentalmente supportando la acquisita titolarità del rapporto, allegando pertinente ed esaustiva documentazione.
Quanto poi alla contestata persistenza in giudizio della società cedente, originaria titolare del credito, deve evidenziarsi che in motivazione il Tribunale supportava il rigetto dell'eccezione in esame sulla scorta di una duplice circostanza quale, in primo luogo, la rilevata mancanza del consenso delle parti convenute e, in secondo luogo, la limitata portata meramente processuale ad adiuvandum o sostititutiva della parte acquirente intervenuta nel giudizio “, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegavano solo nei confronti del nuovo titolare.
Quanto poi al mancato consenso dei convenuti, odierni appellanti, va rilevato che gli stessi, all'esito dell'atto d'intervento della cessionaria e nel corso delle successive udienze non aderivano espressamente alla richiesta di estromissione della società cedente e mai esplicitivano una autonoma richiesta di estromissione della stessa, così consentendo la partecipazione attiva al processo anche nella fase decisionale con il deposito delle proprie difese conclusionali, attività legittimante la condanna alla refusione delle spese processuali anche nei confronti di tale società, ferma restando la conseguenza sostanziale dell'accolta domanda revocatoria solamente con riguardo alla nuova titolare del credito
(v. Cass. 7/2/2017 n.3236), tanto anche in disparte la esplicitata rinuncia alla richiesta di estromissione processuale da parte della società cedente in sede decisionale.
La quarta censura da scrutinare attiene alla posizione processuale del solo Parte_2 ed alla eccepita propria carenza di legittimazione passiva supportata dalla
[...] partecipazione, solo formale, all'atto di donazione oggetto di revocatoria, al solo scopo di consentire alla moglie, titolare esclusiva dei fondi donati, acquistati dalla stessa pochi giorni prima, in dichiarato regime patrimoniale di separazione, di poter anticipare la successione legittima dei tre figli con espressa rinuncia all'opposizione alla donazione integrale dei fondi medesimi. pagina 14 di 19 Il primo giudice ha delibato in senso negativo la proposta eccezione sulla scorta dell'incontestata solidarietà passiva del , insieme alla disponente, Parte_2 dell'obbligazione debitoria fideiussoria con la CA , nonché su di un presumibile accordo preventivo tra gli stessi coniugi integrativo dell'operazione contrattuale revocabile.
Ritiene il Collegio di poter condividere la suddetta motivazione.
Invero, come si rileverà con riguardo alla doglianza di merito di cui appresso, il Parte_2
fideiussore della società debitrice principale insieme alla moglie, non poteva
[...] ignorare sia la posizione debitoria predetta e sia la possibilità per la moglie di “svincolare”
i fondi, oggetto di un lucroso investimento per il contestuale conferimento del diritto di superficie alla società installatrice di un impianto eolico, da una presumibile attività giudiziale della CA originaria o di quella alla stessa succedute per il recupero del credito garantito dagli stessi coniugi sin dal 1999, così precludendo di fatto la rendita rilevante di
€30.000,00 a titolo di canone annua derivante dal concesso diritto di superficie.
Occorreva, tuttavia, per attribuire alla donazione una parvenza di irrevocabilità, una sostanziale dismissione anche della propria aspettativa ereditaria sui fondi medesimi da realizzarsi con una formale rinuncia all'opposizione alla liberalità, oltre la disponibile, quale legittimario, così configurandosi, nella specie, “un accordo connesso che abbia dato causa al trasferimento”, sicuramente soggetto alla cognizione del giudice adito per la revocatoria dell'atto principale allo stesso connesso, senza necessità di autonoma e specifica impugnazione avverso il solo atto integrativo e connesso (in tal senso c. Cass. 22/1/2015
n.1144).
Infine, con il quinto motivo, riferibile, peraltro, alla posizione processuale della sola CP_13
avendo l'altro appellante limitato espressamente il gravame all'eccepito difetto
[...] di propria legittimazione passiva, come da comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio, senza alcuna contestazione nel merito della proposta revocatoria, si duole la della ritenuta sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglibilità dell'avversa Pt_1 domanda attorea ex art.2901 c.c. e, in particolare, della presunta scientia damni in capo alla stessa, e tanto sulla scorta della circostanza fattuale di una persistente inerzia della
CA creditrice della società garantita (fallita sin dal 2001) protrattasi dalla costituzione della propria obbligazione fideiussoria (24/6/1998 e 22/10/1999) sino al 2010 (ovvero dopo l'atto di donazione del novembre del 2009) ignorando, tra l'altro, le innumerevoli pagina 15 di 19 modificazioni in ordine alla effettiva titolarità del credito garantito (originariamente contratto con la per giungere, dopo molteplici e consecutive Controparte_14 cessioni, fino alla titolarità in capo alla parte attorea).
Il concorso di tali circostanze fattuali, in tesi appellante, avrebbe escluso qualsiasi consapevolezza del pregiudizio arrecabile con l'atto di donazione del novembre 2009
(precedente quindi alla costituzione in mora del 2010) in quanto “al momento dell'atto impugnato mancava qualsivolgia elemento utile ad individuare quale fosse e di chi fosse l'aspettativa del credito e, addirittura, trattandosi di fideiussione, se sussistesse o meno un debito per il quale potesse in quel momento operare la garanzia prestata”.
L'assunto difensivo predetto è insufficiente a supportare la pretesa fondatezza della censura, attesi i condivisibili rilievi operati, in parte qua, dal primo giudice.
In particolare, il richiamo al rilevante lasso temporale tra la costituzione fideiussoria e l'atto dispositivo (circa nove anni) in uno all'inerzia del titolare del credito, non possono escludere la consapevolezza della disponente sulla sussistenza della propria obbligazione debitoria (in disparte la conoscenza dell'attuale effettivo titolare del credito), non avendo provato alcun atto abdicativo da parte dell'originaria CA creditrice e, conseguentemente, del pregiudizio arrecabile a tali ragioni creditorie con la dismissione della proprietà dei due fondi.
A nulla può rilevare che l'acquisto di tali fondi fosse rilevantemente successivo alla fideiussione prestata atteso che la revocabilità ex art.2901 c.c. riguardava anche beni
“futuri” ovvero non ancora facenti parte del patrimonio della debitrice.
D'altronde, la contestualità dell'acquisto dei fondi con il trasferimento del diritto di superficie degli stessi alla società operante nell'installazione di impianti eolici con il rilevante profitto di un canone annuo, integrante una indubbia disponibilità reddituale da preservare a garanzia del credito della banca, tempestivamente elusa con la donazione, successiva di pochi giorni, in capo ai figli minorenni con rinuncia alla quota di successione legittima del proprio coniuge, evidenzia proprio quell'intento fraudolento delle ragioni creditorie perseguibile con l'azione revocatoria.
In definitiva, l'odierna appellante non poteva ragionevolmente escludere la persistenza del debito, solidalmente assunto con la prestata fideiussione di alcuni anni precedente, pagina 16 di 19 costituente la effettiva insorgenza del credito, desumendola solamente da una prolungata inerzia della creditrice, in assenza di uno specifico atto abdicativo della stessa o di una inesistente prescrizione del credito stesso di la da venire, ben potendo quindi essere consapevole che, avendo acquistato i due fondi, gli stessi non potevano più essere trasferiti, né tantomeno donati, senza recare pregiudizio alle preesistenti e persistenti ragioni creditorie della titolare del credito verso la società garantita e poi fallita. Pt_4
Palesemente infondato si configura poi il richiamo ad una pretesa carenza probatoria di una dolosa preordinazione dell'atto, in conseguenza della collocazione temporale del credito, in tesi costituito dal decreto ingiuntivo del 2013, di ben quattro anni successivo all'atto della donazione oggetto di richiesta revocatoria, atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice, sulla scorta di un granitico principio giurisprudenziale, il credito derivante da una presta fideiussione sorge contestualmente alla sottoscrizione della stessa a nulla rilevando la effettiva richiesta giudiziale.
In tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della scientia damni, cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore e – trattandosi di atto non oneroso – senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo. (cfr. Cass. 22465 del 19/10/2006).
Conclusivamente, il gravame in esame non si configura supportato da condivisibili e pregnanti argomentazioni difensive idonee ad avallare la richiesta integrale riforma della gravata sentenza, apprezzabilmente supportata da consolidati principi di legittimità.
In punto di regolamentazione delle spese, la contumacia della società cessionaria, induce a disporre la integrale compensazione delle spese del grado nei rapporti processuali tra gli appellanti e la stessa, così come nei rapporti processuali con gli altri appellati pure contumaci.
PQM
pagina 17 di 19 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n.3027/2021, resa dal Tribunale di Bari,
[...] Parte_2 in composizione monocratica, in data 5/8/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido, alla integrale refusione, in favore dell'appellata
, in persona del legale rappresentante, delle competenze difensive relative CP_1 al presente grado, liquidate le stesse in complessivi €20.119,00 oltre accessori di legge;
3) Dichiara integralmente compensate le spese del grado tra gli appellanti e gli altri appellati contumaci;
4) Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare gli appellanti tenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato pagato con l'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 24/6/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 18 di 19 pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
, nata ad [...] il [...] e Parte_1
, nato ad [...] il [...], entrambi ivi Parte_2 residenti ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
n.18 presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio Nardulli, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
Contro
pagina 1 di 19 (già già ), in CP_1 CP Controparte_3 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Putignano alla Piazza L. van Beethoven n.12 presso lo studio dell'avv. Marco Gigantesco, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
Nonché
in persona del legale rappresentante, con sede legale in Verona Controparte_4
appellata, contumace
Nonchè
, nato ad [...] il [...] e Controparte_5 CP_6
, nato ad [...] il [...], entrambi ivi residenti
[...]
appellati, contumaci
Nonché
, nata ad [...] il [...], non in proprio ma quale Controparte_7 curatrice speciale della minore , nata a [...] il [...] Persona_1
appellata, contumace
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3027/2021, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 26/7/2021, pubblicata in data 5/8/2021, a definizione del giudizio n.10889/2014 r.g., promosso dalla (già CP [...]
, odierna appellata, in danno dei coniugi Controparte_3 Parte_1
e , odierni appellanti, nonché dei figli,
[...] Parte_2 Controparte_5
, e , in persona della sua procuratrice
[...] Controparte_6 Persona_1 speciale, , avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria”. Controparte_7
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 13/10/2023, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: ”A)in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e di per le Controparte_4 CP
pagina 2 di 19 ragioni diffusamente rilevate in narrativa;
B)ancora in via preliminare, dichiarare
l'estromissione dal processo ex art.111 c.p.c. di per le ragioni diffusamente CP rilevate in narrativa;
C)sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, condannare controparte alla rifusione delle Parte_2 spese processuali e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio;
D)nel merito, rigettare la domanda attorea di cui all'avverso atto di citazione introduttivo del giudizio poiché infondata in fatto e in diritto;
E)condannare l'appellata al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali relativi al presente giudizio ed al giudizio di primo grado ”; per la società appellata costituita, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame
, integrale conferma della impugnata sentenza e condanna degli appellanti in solido alle spese del grado. Nessuna nota perveniva dalle altre parti appellate, persistendo le stesse nella loro contumacia processuale in questa fase.
Svolgimento del processo
Con citazione del 28/6-1/7/2014 la dante causa dell'odierna appellata,
[...]
(in forma abbreviata , conveniva dinanzi il Tribunale di Controparte_3 CP_8
Bari gli odierni coniugi appellanti, e ed i Parte_1 Parte_2 propri figli , e (in Controparte_6 Controparte_9 Persona_1 persona, quest'ultima, minore all'epoca dell'atto dispositivo di cui appresso, della sua procuratrice speciale, ), proponendo in loro danno una domanda Pt_1 CP_7 revocatoria ex art.2901 c.c. a fronte di un contestato atto di donazione inter partes di cui si richiedeva l'inefficacia in quanto pregiudizievole di addotte ragioni creditorie.
In particolare, assumeva la società attorea, a supporto del presupposto circa la sussistenza di un credito in danno dei coniugi convenuti, l'emissione, in data 11/3/2013, da parte del Tribunale barese di una ingiunzione per complessivi €449.859,90 in danno del predetto , , e di un altro Parte_2 Controparte_7 Parte_1 Parte_2
(classe 1937) avverso il quale prestavano acquiescenza i predetti coniugi
[...] convenuti con conseguente declaratoria di esecutività assunto con decreto del 25/9/2013.
Aggiungeva che, a seguito di aggiornamento delle visure ipotecarie, accertava che la Per_ predetta , con atto per notar del 26/11/2009, aveva, Parte_1 nelle more, donato tutti i propri immobili ai propri figli, pure convenuti, Controparte_5
, e , con intervento della in qualità di
[...] CP_6 Persona_1 Controparte_7 pagina 3 di 19 curatrice speciale dei predetti donatari, all'epoca minori, con il quale atto la stessa, in conto della futura successione della legittima e per l'eventuale eccedenza della disponibile donava ai propri figli predetti (all'epoca tutti minori) due fondi rustici di sua proprietà esclusiva (versando in regime patrimoniale di separazione con il proprio coniuge) in agro di Acquaviva delle Fonti, in atto descritti, ritenendo il predetto atto viziato radicalmente per essere lo stesso stato stipulato in frode alle proprie ragioni creditorie, avendo la debitrice donante determinato una indubbia diminuzione, qualitativa e quantitativa, del proprio patrimonio, rendendosi totalmente impossidente, si da rendere il suo adempimento spontaneo o coattivo certamente più incerto e più difficoltoso.
Ad ulteriore suffragio del presupposto soggettivo della scientia damni in danno di essa debitrice disponente, evidenziava la stipulazione, in data 3/11/2009 con la Sun ANt EE SR di Milano, di un contratto per la costituzione del diritto di superficie sui fondi predetti per l'installazione di un impianto fotovoltaico con percezione di congruo canone annuo di
€30.000,00.
Asserendo la sussistenza, nella fattispecie, di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi costitutivi della proposta azione revocatoria, invocava la declaratoria d'inefficacia del predetto atto dispositivo, con le conseguenziali statuizioni di rito, anche in ordine alle spese processuali.
Con distinti atti, si costituivano tutti i convenuti predetti, pendenti due procedure cautelari promosse, rispettivamente, dalla società attorea con ricorso del 2/9/2015 con richiesta di sequestro conservativo in corso di causa ed avente ad oggetto le somme vantate dai convenuti in danno della predetta società beneficiaria del concesso diritto di superficie, e dalla cessionaria, successivamente intervenuta ex art.111 c.p.c.nel giudizio di merito,
con ricorso ex art.700 del 22/1/2016 con il medesimo oggetto. Controparte_4
In particolare, la posizione processuale dei convenuti veniva distintamente evidenziata con i rispettivi atti costitutivi.
, coniuge della , intervenuto all'atto dispositivo per Parte_2 Parte_1 rinunciare a qualsiasi pretesa ed opposizione alla donazione in favore dei figli da parte della moglie, si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto sostanzialmente estraneo alla donazione impugnata, atteso il vigente regime patrimoniale pagina 4 di 19 di separazione dei beni con la moglie e la proprietà esclusiva in capo alla Parte_1 stessa dei medesimi fondi, alcuni mesi prima acquistati, solo formalmente partecipe all'atto al fine di rinunciare al diritto di opposizione ex art.653 4° comma c.p.c. ed a richiedere la condanna dell'attrice alla refusione delle spese processuali, senza entrare minimamente nel merito delle ragioni addotte ex adverso per la revocatoria dell'atto dispositivo de quo.
Si costituiva con separato atto, la disponente , contestando Parte_1
l'insussistenza, nella fattispecie, dei presupposti tutti inderogabilmente richiesti per la fondata proposizione dell'avversa domanda revocatoria, assumendo, in particolare, la insussistenza dell 'eventus damni e del consilium fraudis, avendo proceduto alla donazione in favore dei figli a seguito dell'acquisto dei fondi medesimi, quale investimento di disponibilità economiche rinveniente da regalie accantonate in favore degli stessi.
Con memoria difensiva depositata il 23/11/2015 si costituivano Controparte_5
e , aderendo, sostanzialmente, alla tesi difensiva della madre,
[...] Controparte_6
, assumendo che la donazione dei terreni in loro favore veniva fatta dalla Parte_1 madre dopo che la stessa, con atto del 3/11/2009, aveva acquistato detti beni e corrisposto il relativo prezzo con i risparmi di costoro, non mancando di dedurre in ordine alla inammissibilità del ricorso per sequestro conservativo in corso di causa promosso dalla società attrice.
Infine, con comparsa depositata in data 19/1/2015 si costituiva la , nella Controparte_7 qualità di curatrice speciale della minore , contestando Persona_1
l'inammissibilità della domanda attrice per difetto di legittimazione attiva, nonché il difetto di legittimazione passiva della stessa convenuta nella su estesa qualità, chiedendo altresì, in subordine, il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali.
Il contradittorio processuale veniva inoltre integrato con la costituzione, ex art.111 c.p.c. della quale cessionaria del credito originario di cui innanzi. Controparte_4
Nelle more del giudizio, con ricorso del 12/10/2015, la banca attrice promuoveva un subprocedimento cautelare per il sequestro conservativo delle somme di denaro versate dalla Sun AN EE SR ai donatari in base al suddetto contratto del 3/11/2009 e,
pagina 5 di 19 successivamente, la stessa società cessionaria del credito, intervenuta ex art.111 c.p.c., in data 22/11/2016 depositava un ricorso ex art.700 c.p.c. in relazione alle medesime, così determinando un incidentale giudizio cautelare in corso di causa, definito con il rigetto di entrambe le istanze cautelari e rinvio della regolamentazione delle spese all'esito del giudizio di merito che, istruito con la sola produzione documentale, perveniva all'udienza decisoria dell'11/1/21.
Con successiva sentenza del 5/8/2021, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico definiva la controversia accogliendo la domanda attorea con le conseguenziali statuizioni di rito, regolamentando le spese processuali compensandole per ½, condannando tutti i convenuti secondo soccombenza ed in solido tra di loro alla refusione delle stesse in favore sia della denominazione assunta CP dell'originaria e sia dell'interventrice volontaria Controparte_3 [...]
dichiarando la sentenza medesima provvisoriamente esecutiva per legge. CP_4
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, veniva dal Tribunale preliminarmente trattata la questione della legittimazione processuale attiva della che proponeva il giudizio nel giugno del 2014 Pt_3 sulla scorta di un credito rinveniente da un precedente decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale barese il 2/4/2013, non opposto e passato in giudicato nei confronti dei debitori ingiunti e , credito successivamente ceduto, in Parte_2 Parte_1 data 20/11/2014, ex L.130/99, in favore dell' come da avviso pubblicato Controparte_4 nella G.U. del 25/11/2014, tanto giustificando il successivo intervento della predetta cessionaria nel settembre del 2017 nella causa ordinaria a mezzo della mandataria CP
.
[...]
Sulla scorta di tali circostanze e dei riscontri documentali in atti, disattendeva il primo giudice la ventilata eccezione di difetto di legittimazione attiva, non mancando di evidenziare che, l'avvenuta cessione non faceva venir meno la posizione processuale dell'originaria creditrice (ora atteso che, ai sensi dell'art.111 c.p.c. il CP trasferimento, nel corso del processo, del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare non pregiudica l'interesse ad agire in capo all'originario attore e il processo prosegue tra le parti originarie, ma la sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti pagina 6 di 19 dell'avente causa, ferma restando la facoltà di quest'ultimo, ai sensi del 3° comma dell'art.111 c.p.c. di intervenire nel processo con possibilità per il dante causa di essere estromesso se le altre parti vi consentono.
Alla stregua di tale rilievo, venendo al caso di specie, riteneva il primo giudice che, essendo intervenuta in giudizio la Società cessionaria del credito e non essendo stata estromessa la CA cedente per mancanza di consenso delle parti convenute, la sentenza poteva essere pronunciata nei confronti di entrambe, tenuto conto che la CA cedente aveva insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nel proprio atto di citazione, precisandosi, tuttavia che la perdurante legittimazione della parte alienante, oramai priva della titolarità sostanziale del diritto, non estromessa dal giudizio, avesse una portata meramente processuale, ad adiuvandum o sostitutiva della parte acquirente, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegavano solo nei confronti del nuovo titolare.
Non mancava poi il Tribunale di disattendere anche l'eccezione di conflitto di interessi per il comune difensore (nella specie avv. Marco Gigantesco, subentrato al revocato avv.
Rocco Nanna) delle due società cedente e cessionaria, in base al principio per cui non sussiste conflitto d'interessi tra creditore cedente e creditore cessionario, assistiti in giudizio dal medesimo difensore, quando in concreto emerga il comune interesse a far valere la pretesa creditoria.
Venendo quindi ad esaminare la questione della legittimazione passiva, con riferimento alla posizione processuale sia del e sia della minore donataria Parte_2 [...]
, per le comuni eccezioni preliminari dagli stessi proposte, rilevava che l'azione Persona_1 revocatoria ex art.2901 c.c. andava proposta contro coloro che avevano dato luogo all'atto pregiudizievole e nei confronti dei quali la sentenza avrebbe prodotto i suoi effetti, ovvero, nella specie, in via principale, la debitrice ed i figli donatari nel cui Parte_1 patrimonio i beni donati venivano trasferiti.
Passando poi alla vicenda processuale in esame, con riferimento alla convenuta
[...]
, costituitasi in persona della sua curatrice speciale, nominata all'epoca della Persona_1 donazione ed ai fini dell'accettazione della stessa, , che negava la propria Controparte_7 effettiva legittimazione processuale assumendo che il proprio compito fosse terminato con la stipula della donazione, reputava infondata l'eccezione rilevando che, il curatore pagina 7 di 19 speciale, nominato per rappresentare in sede negoziale un minore in conflitto d'interessi con il suo rappresentante legale, veniva investito di poteri non limitati alla rappresentanza sul piano dei rapporti sostanziali, estensibili anche alla rappresentanza processuale del minore nei giudizi in ordine al predetto rapporto, conseguendone che egli era anche l'unico legittimato ad agire o resistere nel giudizio nel nome del rappresentato nelle controversie che derivano (v. Cass.28/3/2017 n.7889).
Con riguardo alla ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto , intervenuto nel contratto di donazione al solo fine di Parte_2 rinunciare, quale legittimario del coniuge donante, all'opposizione alla donazione ex art.563 comma 4 c.c., veniva dal primo giudice ritenuta parimenti infondata sulla scorta della dirimente circostanza che anche il predetto fosse stato convenuto quale fideiussore e debitore solidale della insieme alla moglie, effettiva donataria, ed aveva poi Pt_4 partecipato all'atto dispositivo pregiudizievole oggetto dell'azione revocatoria.
A tale riguardo, reputava il primo giudice che la sua rinuncia all'opposizione alla donazione in favore di figli donatari fosse, evidentemente, conseguenza di un presumibile accordo preventivo con la moglie donataria, parte dell'operazione contrattuale revocabile, tanto legittimando la cognizione del giudice anche all'esame degli accordi connessi che avevano dato causa al trasferimento, senza necessità di una specifica impugnazione contro gli stessi (cfr. Cass. 22/1/2015 n.1144; conf. Cass. 13/5/2008 n.11914).
Ad ulteriore supporto del rilievo, aggiungeva il Tribunale che, sotto diverso profilo, la rinuncia operata dal integrasse pur sempre un atto di gestione dei propri Pt_2 interessi, sia pure di natura abdicativa, ritenuto dalla giurisprudenza aggredibile con l'azione revocatoria, in quanto idoneo ad influire negativamente sulla garanzia patrimoniale dovuta dal debitore.
Superate le due eccezione preliminari, perveniva quindi il primo giudice alla delibazione circa il merito della proposta azione revocatoria, ritenendo la stessa fondata ed accoglibile.
A tale riguardo, premessa la indicazione dei “classici” presupposti, oggettivi e soggettivi, costitutivi dell'azione revocatoria, ovvero il c.d. eventus damni, quale requisito oggettivo, oltre alla esistenza di un credito, anteriore o posteriore, all'atto dispositivo e i due presupposti soggettivi della c.d. scientia damni in capo al disponente nel caso di credito pagina 8 di 19 anteriore all'atto, ovvero della dolosa preordinazione, c.d. consilium fraudis, nella diversa ipotesi di credito sorto successivamente all'atto ed infine, per i soli atti a titolo oneroso, la c.d. partecipatio fraudis, ovvero la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie anche in capo ai terzi beneficiari dell'atto, veniva a verificarne la sussistenza nel caso di specie con esclusione, quindi, trattandosi di una atto di liberalità, del presupposto soggettivo gravante sul terzo beneficiario.
Con specifico riferimento alla collocazione temporale del credito rispetto all'atto, rilevante, come detto, al fine della necessità di un dolo generico o specifico in capo al disponente, rilevava il Tribunale, avendo quale riferimento temporale di costituzione del credito la sottoscrizione della fideiussione bancaria da parte della , l'anteriorità Parte_1 dell'insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo del 2009 “ in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare
l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art.2901 c.c., occorre far riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito
l'esperimento- in concorso con gli altri requisiti di legge- anche a garanzia di crediti solidali, non scaduti o soltanto eventuali”(V. Cass. 10824/2019).
Pacifica era anche la sussistenza del credito, avvalorato dal decreto ingiuntivo, reso dal
Tribunale barese in danno della società garantita e dei suoi fideiussori (tra i quali la
[...]
ed il coniuge ), quali coobbligati solidali, dichiarato esecutivo, Pt_1 Parte_2
a seguito dell'acquiescenza processuale proprio dei suddetti codebitori, in data 25/9/2013, cosi' come incontestata doveva ritenersi la ricorrenza del requisito oggettivo del pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale generica della predetta debitrice, avendo la donazione predetta, sicuramente reso quanto meno più difficoltoso il soddisfacimento del credito di una certa rilevanza, a nulla rilevando la contestata acquisizione dei fondi, successivamente donati ai figli, pochi giorni prima dell'atto dispositivo predetto, attesa la chiara disposizione normativa, comprensiva, anche di beni
“futuri”, intendendosi che la garanzia per il creditore comprendeva anche i beni entrati nel patrimonio del debitore successivamente all'assunzione dell'obbligazione fideiussoria, senza peraltro, alcuna prova di un “residualità patrimoniale” sufficiente a garantire, in pagina 9 di 19 ogni caso, un agevole soddisfacimento, volontario o coatto, del credito conseguente alla predetta obbligazione.
Quanto poi alla scientia damni in capo alla , reputava il primo giudice Parte_1 integrato lo stesso dalla mera consapevolezza, cui andava equiparata la agevole conoscibilità, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, costituito anche da un mero danno potenziale, nella specie pienamente sussistente, a nulla rilevando la circostanza di una richiesta di adempimento da parte della banca solo con richieste del novembre e dicembre del 2010, posteriormente all'atto dispositivo che si assume essere fraudolento, atteso che l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, concludendo quindi per la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti di legge e, conseguentemente, per l'accoglimento della attorea domanda revocatoria con le conseguenziali statuizioni condannatorie per le spese processuali, ritenendo di operare un parziale compensazione nei termini del 50% in ragione della parziale soccombenza reciproca determinata dal rigetto delle due istanze cautelari proposte in corso di causa dalla banca attorea.
Avverso la suddetta motivazione insorgevano i coniugi proponendo il Parte_5 gravame che ci occupa, a supporto del quale articolavano molteplici censure.
In particolare, con un primo motivo, censuravano la dichiarata provvisoria esecutività della sentenza, incompatibile con la incontestata natura costituiva della stessa;
con un secondo motivo, contestavano la ritenuta legittimazione attiva della intervenuta
[...] quale cessionaria del credito, la cui titolarità originaria spettava alla CP_4
; con un terzo motivo si dolevano per il non rilevato difetto d'interesse Controparte_10 ad agire della e, in particolare, per non aver ritenuto manifestato, anche CP tacitamente, il consenso alla richiesta estromissione della stessa da parte degli altri convenuti;
con un quarto motivo, articolato dal solo , si censurava il Parte_2 mancato accoglimento della proposta eccezione preliminare di difetto di propria legittimazione passiva;
con un quinto ed ultimo motivo, contestava la la ritenuta Pt_1 sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglibilità dell'avversa domanda revocatoria, censurando quindi le ragioni di merito addotte, a tale riguardo, dal primo giudice.
Sulla scorta delle predette censure, concludevano come in epigrafe.
pagina 10 di 19 Si costituiva l'appellata cui subentrava, in corso di causa, la , CP CP_1 eccependo preliminarmente la formale ammissibilità dell'appello, contestando la fondatezza dell'avverso gravame ex art.348 bis c.p.c. e, quanto al merito, insistendo per l'integrale rigetto dello stesso con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado a carico solidale degli appellanti.
Rimanevano contumaci gli altri appellati, ovvero la ed i tre germani Controparte_11
, e (costei in persona della sua curatrice Controparte_5 CP_6 Persona_1 speciale ). Controparte_7
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11/2/2022, essendo state espressamente reiterate tanto la richiesta inibitoria da parte appellante quanto la eccezione di inammissibilità formale ex art.348 bis da parte appellata, il Collegio, con motivata ordinanza del successivo 16/2/2022, disattendeva entrambe le richieste, fissando per la p.c. la successiva udienza del 13/10/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe dell'8/3/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata a sentenza sulle trascritte reciproche conclusioni, previa concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle difese conclusionali ed eventuali repliche.
Motivazione della decisione
La delibazione della prima censura articolata con il gravame è già stata sostanzialmente anticipata con la ordinanza del 16/2/2022 e con una motivazione che si reitera in questa fase decisionale, nel senso che, giusto un corretto criterio interpretativo della dichiarata provvisoria esecutività della sentenza, tale dichiarazione andava riferita, evidentemente, al solo capo condannatorio delle spese processuali, dovendo pacificamente escludersi, sulla scorta della incontestata natura costitutiva della declaratoria d'inefficacia dell'atto, al capo principale della statuizione stessa in punto di accoglimento della domanda revocatoria e conseguenziale declaratoria d'inefficacia dell'atto dispositivo contestato.
Passando alle successive censure e riservando solo all'ultima la delibazione circa il merito della proposta domanda, devono scrutinarsi quelle (la seconda, terza e quarta) relative alle proposte eccezione di legittimazione attiva della cessionaria della Controparte_4 mancata estromissione della cedente per carente di difetto d'interesse Controparte_12
pagina 11 di 19 successivamente alla cessione predetta e del difetto di legittimazione passiva in capo al
. Parte_2
Le due censure attinenti il contestato difetto di legittimazione attiva processuale e sostanziale della società cessionaria del credito e l'eccepito difetto d'interesse della società cedente, originaria titolare dello stesso, possono trattarsi congiuntamente attesa la loro evidente connessione.
A tale riguardo, deve prioritariamente evidenziarsi un contradittorio comportamento processuale della difesa di entrambi gli appellanti e, in particolare, di quella della
[...]
che, dopo aver omesso in sede di precisazione dalle conclusioni, la formale Pt_1 proposizione di entrambe le eccezioni, svolgeva le stesse ex novo solamente in fase decisionale, con la propria comparsa conclusionale.
Il rilievo non è di poco conto atteso che, non avendo formalizzato le eccezioni predette in sede di p.c., limitandosi a contestare, nel merito, la fondatezza dell'avversa domanda revocatoria originariamente introdotta dalla società cedente e, nel corso del processo, reiterata da quella cessionaria, l'introduzione solamente in comparsa conclusionale delle eccezioni in esame, evidenzia rilevanti profili di irritualità, dovendo, per consolidata giurisprudenza, le difese conclusionali limitarsi a supportare le conclusioni ritualmente rassegnate.
Le comparse conclusionali, invero, hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande ed eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (cfr. Cass. 14/3/2006
n.5478).
Ancora più incisivamente si è enunciato il principio per cui : “L'art.190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi il giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito oggettivo della pagina 12 di 19 controversia, quale precisato nella fase istruttoria”(cfr. Cass. ordinanza n.11547 del
2/5/2019).
Nella dinamica processuale della controversia in esame, l'atto di costituzione della società cessionaria, in disparte l'attività processuale già svolta nell'ambito dell'incidentale procedimento cautelare in corso di causa, avveniva con deposito rituale di “atto di intervento” del 17/9/2017 (cui si allegava, tra l'altro, anche copia della G.U. del
25/11/2014 per la pubblicazione dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti) e confermato nel corso della successiva udienza del 18/9/2017 cui non partecipava la Parte_1 ma, oltre ad altri convenuti, il coniuge il quale precisava limitandosi a Parte_2 reiterare la già formulata eccezione di difetto di propria legittimazione passiva di cui appresso;
alla successiva udienza del 17/9/2018 poi, la , pur presente, nulla Parte_1 obiettava circa l'avvenuto intervento ex art.111 c.p.c. della società cessionaria, precisando le proprie conclusioni riportandosi a quelle già depositate alla scorsa udienza del 18/9/2017 (malgrado un'omessa partecipazione a tale udienza); attività processuale ripetuta nella successiva udienza del 16/9/2019 ed in quella successive fino all'udienza effettivamente decisoria nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'eccezione in esame pertanto, veniva introdotta solamente con la comparsa conclusionale con conseguente tardività della stessa.
D'altronde, come innanzi rilevato, il comportamento processuale assunto dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado, successivamente al formalizzato intervento della cessionaria, assume rilevo anche in ordine alla decadenza processuale di eccepire la mancata titolarità delle posizione soggettiva attorea atteso che: “la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere , titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Può essere provata in positivo dall'attore ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità(cfr. Cass. SS.UU. 16/2/2016 n.2951).
Principio nomofilattico sovrapponibile al caso di specie, laddove alcuna contestazione veniva tempestivamente formulata dai convenuti e allo Parte_1 Parte_2 spiegato intervento della società cessionaria ed anzi, nell'omettere tra le rassegnate pagina 13 di 19 conclusioni una richiesta declaratoria di difetto della legittimazione attiva della stessa società, gli stessi evidenziavano un contegno processuale palesemente incompatibile con il disconoscimento di tale legittimazione, operato poi dalla sola , Parte_1 irritualmente e tardivamente in sede decisionale, peraltro infondatamente, atteso la pacifica facoltà della società cessionaria di intervenire in giudizio prima della precisazione delle conclusioni, documentalmente supportando la acquisita titolarità del rapporto, allegando pertinente ed esaustiva documentazione.
Quanto poi alla contestata persistenza in giudizio della società cedente, originaria titolare del credito, deve evidenziarsi che in motivazione il Tribunale supportava il rigetto dell'eccezione in esame sulla scorta di una duplice circostanza quale, in primo luogo, la rilevata mancanza del consenso delle parti convenute e, in secondo luogo, la limitata portata meramente processuale ad adiuvandum o sostititutiva della parte acquirente intervenuta nel giudizio “, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegavano solo nei confronti del nuovo titolare.
Quanto poi al mancato consenso dei convenuti, odierni appellanti, va rilevato che gli stessi, all'esito dell'atto d'intervento della cessionaria e nel corso delle successive udienze non aderivano espressamente alla richiesta di estromissione della società cedente e mai esplicitivano una autonoma richiesta di estromissione della stessa, così consentendo la partecipazione attiva al processo anche nella fase decisionale con il deposito delle proprie difese conclusionali, attività legittimante la condanna alla refusione delle spese processuali anche nei confronti di tale società, ferma restando la conseguenza sostanziale dell'accolta domanda revocatoria solamente con riguardo alla nuova titolare del credito
(v. Cass. 7/2/2017 n.3236), tanto anche in disparte la esplicitata rinuncia alla richiesta di estromissione processuale da parte della società cedente in sede decisionale.
La quarta censura da scrutinare attiene alla posizione processuale del solo Parte_2 ed alla eccepita propria carenza di legittimazione passiva supportata dalla
[...] partecipazione, solo formale, all'atto di donazione oggetto di revocatoria, al solo scopo di consentire alla moglie, titolare esclusiva dei fondi donati, acquistati dalla stessa pochi giorni prima, in dichiarato regime patrimoniale di separazione, di poter anticipare la successione legittima dei tre figli con espressa rinuncia all'opposizione alla donazione integrale dei fondi medesimi. pagina 14 di 19 Il primo giudice ha delibato in senso negativo la proposta eccezione sulla scorta dell'incontestata solidarietà passiva del , insieme alla disponente, Parte_2 dell'obbligazione debitoria fideiussoria con la CA , nonché su di un presumibile accordo preventivo tra gli stessi coniugi integrativo dell'operazione contrattuale revocabile.
Ritiene il Collegio di poter condividere la suddetta motivazione.
Invero, come si rileverà con riguardo alla doglianza di merito di cui appresso, il Parte_2
fideiussore della società debitrice principale insieme alla moglie, non poteva
[...] ignorare sia la posizione debitoria predetta e sia la possibilità per la moglie di “svincolare”
i fondi, oggetto di un lucroso investimento per il contestuale conferimento del diritto di superficie alla società installatrice di un impianto eolico, da una presumibile attività giudiziale della CA originaria o di quella alla stessa succedute per il recupero del credito garantito dagli stessi coniugi sin dal 1999, così precludendo di fatto la rendita rilevante di
€30.000,00 a titolo di canone annua derivante dal concesso diritto di superficie.
Occorreva, tuttavia, per attribuire alla donazione una parvenza di irrevocabilità, una sostanziale dismissione anche della propria aspettativa ereditaria sui fondi medesimi da realizzarsi con una formale rinuncia all'opposizione alla liberalità, oltre la disponibile, quale legittimario, così configurandosi, nella specie, “un accordo connesso che abbia dato causa al trasferimento”, sicuramente soggetto alla cognizione del giudice adito per la revocatoria dell'atto principale allo stesso connesso, senza necessità di autonoma e specifica impugnazione avverso il solo atto integrativo e connesso (in tal senso c. Cass. 22/1/2015
n.1144).
Infine, con il quinto motivo, riferibile, peraltro, alla posizione processuale della sola CP_13
avendo l'altro appellante limitato espressamente il gravame all'eccepito difetto
[...] di propria legittimazione passiva, come da comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio, senza alcuna contestazione nel merito della proposta revocatoria, si duole la della ritenuta sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglibilità dell'avversa Pt_1 domanda attorea ex art.2901 c.c. e, in particolare, della presunta scientia damni in capo alla stessa, e tanto sulla scorta della circostanza fattuale di una persistente inerzia della
CA creditrice della società garantita (fallita sin dal 2001) protrattasi dalla costituzione della propria obbligazione fideiussoria (24/6/1998 e 22/10/1999) sino al 2010 (ovvero dopo l'atto di donazione del novembre del 2009) ignorando, tra l'altro, le innumerevoli pagina 15 di 19 modificazioni in ordine alla effettiva titolarità del credito garantito (originariamente contratto con la per giungere, dopo molteplici e consecutive Controparte_14 cessioni, fino alla titolarità in capo alla parte attorea).
Il concorso di tali circostanze fattuali, in tesi appellante, avrebbe escluso qualsiasi consapevolezza del pregiudizio arrecabile con l'atto di donazione del novembre 2009
(precedente quindi alla costituzione in mora del 2010) in quanto “al momento dell'atto impugnato mancava qualsivolgia elemento utile ad individuare quale fosse e di chi fosse l'aspettativa del credito e, addirittura, trattandosi di fideiussione, se sussistesse o meno un debito per il quale potesse in quel momento operare la garanzia prestata”.
L'assunto difensivo predetto è insufficiente a supportare la pretesa fondatezza della censura, attesi i condivisibili rilievi operati, in parte qua, dal primo giudice.
In particolare, il richiamo al rilevante lasso temporale tra la costituzione fideiussoria e l'atto dispositivo (circa nove anni) in uno all'inerzia del titolare del credito, non possono escludere la consapevolezza della disponente sulla sussistenza della propria obbligazione debitoria (in disparte la conoscenza dell'attuale effettivo titolare del credito), non avendo provato alcun atto abdicativo da parte dell'originaria CA creditrice e, conseguentemente, del pregiudizio arrecabile a tali ragioni creditorie con la dismissione della proprietà dei due fondi.
A nulla può rilevare che l'acquisto di tali fondi fosse rilevantemente successivo alla fideiussione prestata atteso che la revocabilità ex art.2901 c.c. riguardava anche beni
“futuri” ovvero non ancora facenti parte del patrimonio della debitrice.
D'altronde, la contestualità dell'acquisto dei fondi con il trasferimento del diritto di superficie degli stessi alla società operante nell'installazione di impianti eolici con il rilevante profitto di un canone annuo, integrante una indubbia disponibilità reddituale da preservare a garanzia del credito della banca, tempestivamente elusa con la donazione, successiva di pochi giorni, in capo ai figli minorenni con rinuncia alla quota di successione legittima del proprio coniuge, evidenzia proprio quell'intento fraudolento delle ragioni creditorie perseguibile con l'azione revocatoria.
In definitiva, l'odierna appellante non poteva ragionevolmente escludere la persistenza del debito, solidalmente assunto con la prestata fideiussione di alcuni anni precedente, pagina 16 di 19 costituente la effettiva insorgenza del credito, desumendola solamente da una prolungata inerzia della creditrice, in assenza di uno specifico atto abdicativo della stessa o di una inesistente prescrizione del credito stesso di la da venire, ben potendo quindi essere consapevole che, avendo acquistato i due fondi, gli stessi non potevano più essere trasferiti, né tantomeno donati, senza recare pregiudizio alle preesistenti e persistenti ragioni creditorie della titolare del credito verso la società garantita e poi fallita. Pt_4
Palesemente infondato si configura poi il richiamo ad una pretesa carenza probatoria di una dolosa preordinazione dell'atto, in conseguenza della collocazione temporale del credito, in tesi costituito dal decreto ingiuntivo del 2013, di ben quattro anni successivo all'atto della donazione oggetto di richiesta revocatoria, atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice, sulla scorta di un granitico principio giurisprudenziale, il credito derivante da una presta fideiussione sorge contestualmente alla sottoscrizione della stessa a nulla rilevando la effettiva richiesta giudiziale.
In tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della scientia damni, cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore e – trattandosi di atto non oneroso – senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo. (cfr. Cass. 22465 del 19/10/2006).
Conclusivamente, il gravame in esame non si configura supportato da condivisibili e pregnanti argomentazioni difensive idonee ad avallare la richiesta integrale riforma della gravata sentenza, apprezzabilmente supportata da consolidati principi di legittimità.
In punto di regolamentazione delle spese, la contumacia della società cessionaria, induce a disporre la integrale compensazione delle spese del grado nei rapporti processuali tra gli appellanti e la stessa, così come nei rapporti processuali con gli altri appellati pure contumaci.
PQM
pagina 17 di 19 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n.3027/2021, resa dal Tribunale di Bari,
[...] Parte_2 in composizione monocratica, in data 5/8/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido, alla integrale refusione, in favore dell'appellata
, in persona del legale rappresentante, delle competenze difensive relative CP_1 al presente grado, liquidate le stesse in complessivi €20.119,00 oltre accessori di legge;
3) Dichiara integralmente compensate le spese del grado tra gli appellanti e gli altri appellati contumaci;
4) Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare gli appellanti tenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato pagato con l'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 24/6/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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