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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
GIUDICE RELATORE Dott. Andrea Padalino
GIUDICE Dott.ssa Simona Francese
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
, con l'Avv. Lucetta Patriarca Ricorrente Parte_1
E
, con l'Avv. Barbara Mezzano Resistente CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel procedimento su domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c nella quale la S.V. Ill.ma concede alle parti i termini per il deposito di note scritte, con udienza fissata per il 20.02.2025, la sig.ra e il Parte_1
Sig. dichiarano di non volersi riconciliare. CP_1
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis 49, essendo decorso il termine previsto dalla legge e passata in giudicato la sentenza di separazione n.199/2024 del 06.05.2024 del Tribunale di Vercelli.
Dato atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento. pagina 1 di 3 Dato atto della rinuncia di parte ricorrente all'assegno di concorso al mantenimento del figlio Per_1
Rilevato che le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473- bis.49 c.p.c..
La causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 20 febbraio 2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso.
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile.
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare.
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e Parte_1 CP_1
il 18 gennaio 1986 in Vercelli (VC) e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Vercelli,
[...]
numero 6, Parte II, Serie A, anno 1986.
pagina 2 di 3 Ordina ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della presente sentenza nel registro Atti di Matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al DPR 03.11.2000 n. 396.
Si dà atto che non sussistono i requisiti di cui all'art. 5 comma 6 L. 898/70, dal momento che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti ed hanno già provveduto a regolare separatamente ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale;
Si dà atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 21/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
GIUDICE RELATORE Dott. Andrea Padalino
GIUDICE Dott.ssa Simona Francese
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
, con l'Avv. Lucetta Patriarca Ricorrente Parte_1
E
, con l'Avv. Barbara Mezzano Resistente CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel procedimento su domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c nella quale la S.V. Ill.ma concede alle parti i termini per il deposito di note scritte, con udienza fissata per il 20.02.2025, la sig.ra e il Parte_1
Sig. dichiarano di non volersi riconciliare. CP_1
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis 49, essendo decorso il termine previsto dalla legge e passata in giudicato la sentenza di separazione n.199/2024 del 06.05.2024 del Tribunale di Vercelli.
Dato atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento. pagina 1 di 3 Dato atto della rinuncia di parte ricorrente all'assegno di concorso al mantenimento del figlio Per_1
Rilevato che le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473- bis.49 c.p.c..
La causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 20 febbraio 2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso.
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile.
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare.
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e Parte_1 CP_1
il 18 gennaio 1986 in Vercelli (VC) e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Vercelli,
[...]
numero 6, Parte II, Serie A, anno 1986.
pagina 2 di 3 Ordina ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della presente sentenza nel registro Atti di Matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al DPR 03.11.2000 n. 396.
Si dà atto che non sussistono i requisiti di cui all'art. 5 comma 6 L. 898/70, dal momento che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti ed hanno già provveduto a regolare separatamente ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale;
Si dà atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 21/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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