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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro n.R.G. 195/2025
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. F. Cerella (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
NTroparte_1
– (CF: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Dott. A. De Risio, dal Dott. A. Del
Prete e dalla Dott.ssa Persona_1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale avente NT sede in Vasto al C.so Mazzini n. 23, ha convenuto in giudizio l' – sede di competenza -, al fine di proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
220/2024, notificata in data 13.02.2025, a mezzo della quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 per violazione dell'art. 1, commi 910 e 911,
L. n. 205/2017, deducendone la nullità per omessa notifica del verbale unico di accertamento quale atto presupposto, oltre che, in subordine, per tardività dello stesso, ovvero, in ulteriore subordine, per la tardività della notifica del provvedimento impugnato, e, nel merito, eccependone comunque l'invalidità per insussistenza dei relativi presupposti, di talché ha domandato, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, e, nel merito, la declaratoria di nullità/inefficacia/ annullabilità della medesima, ovvero, in subordine, la rideterminazione in minus della sanzione irrogata. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta per le ragioni esposte in narrativa ricorrendone gravi motivi;
-accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione n°220/2024 per omessa notifica del verbale unico di accertamento
n°CH00001/2020 -582 -01 del 20.11.2020 ; - accertare e dichiarare la tardività e/o nullità della notifica del verbale unico di accertamento e/o notificazione e dell' ordinanza ingiunzione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso e per l'effetto annullare e/o dichiarare non dovute, per essersi estinte e/o decadute, le violazioni amministrative che ne sono oggetto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso;
NEL MERITO : - accertare e dichiarare l'invalidità e/o annullabilità e/o nullità e/o infondatezza dell' ordinanza ingiunzione impugnata, per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto annullare e/o dichiarare non dovute le
Pag. 2 di 15 violazioni amministrative contestate, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, IN SUBORDINE: dichiarare non dovute le sanzioni di cui all'ordinanza ingiunzione così come comminate con conseguente rideterminazione delle stesse al minimo di legge per i motivi esposti in narrativa o alla minor somma riconosciuta come dovuta”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio. NT Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ovvero, in subordine, la sua conferma parziale in relazione ai presupposti non contestati.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con provvedimento reso all'udienza del 30.04.2025, la causa è stata istruita con ammissione ed assunzione delle prove orali e, all'esito della fase istruttoria, è stata rinviata per discussione all'udienza del 03.12.2025, svoltasi a mezzo di scambio di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
1. Sulle eccezioni di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa e/o tardiva notifica del verbale unico di accertamento e tardiva notifica dell'ordinanza- ingiunzione (prescrizione del credito sanzionatorio)
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa e/o tardiva notifica del verbale unico di accertamento, in asserita violazione dell'art. 14, L. n. 689/1981.
Pag. 3 di 15 A tal riguardo, va anzitutto osservato che, come risulta dalla documentazione agli atti NT (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente), l' ha regolarmente notificato il verbale unico di accertamento in data 21.11.2020, con atto poi recapitato al destinatario in data 04.01.2021, così perfezionandosi il procedimento notificatorio.
Ciò posto, non sono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte ricorrente con riguardo al dies a quo da cui calcolare i 90 giorni previsti dal citato art. 14, L.n.
689/1981, secondo cui detto termine andrebbe calcolato a partire dal giorno del primo accesso ispettivo del 13.11.2019.
Sul punto, va prestata adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini di cui alla normativa di riferimento non vanno interpretati in modo assoluto, come effettuazione unicamente di atti istruttori, ma anche come valutazione degli stessi, nel senso che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine prescritto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/81, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato in quello in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di detta acquisizione e valutazione (ex multis Cass. n. 17534/2003; Cass. n. Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 8456/2006; Cass. n. 7681/2014; Cass. n. 8371/2014; Cass.
n.2532/2016).
In applicazione dei su esposti principi, nel caso di specie, l'attività accertativa da parte dell'autorità resistente non si è esaurita con il primo accesso ispettivo del novembre 2019, ma ha richiesto ulteriore attività istruttoria concretatasi nella parziale ricezione della documentazione richiesta, cui ha fatto seguito un sollecito all'esito del
Pag. 4 di 15 quale è stata trasmessa la restante parte della documentazione in data 20.08.2020, nonché ulteriori accertamenti d'ufficio nei registri telematici del fisco in data
02.11.2020 (cfr. doc. nn. 4 e 5 fascicolo parte resistente); solo a seguito dell'iter accertativo descritto l'autorità resistente può dirsi venuta compiutamente a conoscenza degli elementi di fatto utili a valutare la sussistenza dei presupposti per elevare il contestato verbale unico di accertamento, ciò che è di poi effettivamente avvenuto a distanza di pochi giorni, ovvero in data 20.11.2020 – con perfezionamento in data 04.01.2021 - dunque, nel rispetto dei termini previsti dalla menzionata disciplina di riferimento.
In ragione di tanto, non può dirsi affetta da tardività la notifica – regolarmente avvenuta – del verbale unico di accertamento.
Del pari, è destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per tardività della notifica, pacificamente avvenuta in data 13.02.2025.
Invero, posto che, per le su esposte ragioni, il dies a quo da cui calcolare i termini per la notifica del verbale unico di accertamento va individuato non già nel giorno
13.11.2019, bensì nel giorno 02.11.2020 – data di definitiva conclusione dell'iter accertativo – e che la notifica, regolarmente avvenuta, del prefato verbale si è perfezionata in data 04.01.2021, ciò costituendo atto interruttivo della prescrizione
(ex multis Cass. n. 9250/2001; Cass. n. 22111/2004; Cass. n. 23251/2005), non risulta spirato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, L. n. 689/1981 per azionare il credito derivante dall'irrogazione della sanzione amministrativa di che trattasi.
2. Sul merito della contestazione
Pag. 5 di 15 Venendo al merito della contestazione che ha poi portato all'emissione della impugnata ordinanza-ingiunzione n. 220/2024, la sanzione amministrativa irrogata a parte ricorrente trae fondamento dalla asserita violazione dell'art. 1, commi 910 e
911, L. n. 205/2017.
Il comma 910 stabilisce che “A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato…”; il successivo comma 911 prescrive che “I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”; infine, per quanto qui rileva, il successivo comma 913 prevede che “… Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a
5.000 €”.
A seguito dell'attività accertativa, parte resistente ha riscontrato che il datore di lavoro – odierno ricorrente – avrebbe corrisposto la retribuzione al dipendente
[...]
per mezzo di denaro contante per 10 mensilità retributive, ossia da NTroparte_2
gennaio ad ottobre 2019.
Tanto si sarebbe evinto, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza – ossia nel corso del primo accesso ispettivo del novembre 2019 - dallo stesso dipendente , il quale, in tale occasione, ha dichiarato agli ispettori NTroparte_2
Pag. 6 di 15 di essere stato sempre retribuito con la somma di € 800,00 mensili (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente); in secondo luogo, dal L.U.L. della impresa, da cui risultano le sottoscrizioni del lavoratore delle retribuzioni riportate, cui, tuttavia, non ha fatto seguito il pagamento con strumenti tracciabili (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente).
Sulla base di questi elementi di fatto, così come raccolti all'esito dell'iter accertativo compiuto, parte resistente ha ritenuto sussistenti i presupposti violativi dei citati commi 910 e 911 dell'art. 1, L. n. 205/2017, ovvero che il datore di lavoro ha retribuito “in nero” il lavoratore per 10 mensilità, dal mese di NTroparte_2
gennaio al mese di ottobre 2019.
Le suddette circostanze, tuttavia, sono state in parte sconfessate all'esito dell'istruttoria di causa.
Più nello specifico, lo stesso , escusso come teste comune, ha NTroparte_2
espressamente negato di aver ricevuto la retribuzione delle mensilità di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 e che, proprio in ragione di tanto, ha più volte rivendicato al datore di lavoro le proprie spettanze retributive, sia in costanza di rapporto che in epoca successiva;
inoltre, ha precisato di essere stato retribuito effettivamente soltanto da gennaio a maggio del 2019, all'uopo riferendo che “…
Preciso che sono stato pagato da gennaio a maggio del 2019… Durante il rapporto di lavoro più volte gli ho sollecitato il pagamento delle mensilità arretrate;
lui non me lo negava, ma lo rimandava a causa di vari problemi (affitto, bollette, etc.).
Preciso che siamo amici, non me la sentivo di andare in causa contro di lui… Sono stato pagato in contanti da gennaio a maggio. Per il resto, nulla”. Dunque, il teste ha chiaramente ammesso di essere stato retribuito in contanti dal mese di gennaio al mese di maggio 2019, mentre, per tutte le restanti mensilità del medesimo anno, non
Pag. 7 di 15 ha ricevuto retribuzione, motivo per il quale ha più volte fatto valere le sue rimostranze al datore di lavoro, pur decidendo di non attivarsi formalmente per le vie giudiziarie in ragione dei loro rapporti amicali.
Di poi, il secondo teste di parte ricorrente, , ha confermato la Testimone_1
circostanza che il lavoratore ha più volte lamentato al datore di lavoro il mancato pagamento delle retribuzioni per l'annualità considerata ed oggetto di causa, in merito riferendo che “… Di preciso, non ricordo i mesi che rivendicava, ma ricordo che si era lamentato perché non era stato pagato. Tra noi colleghi, mi chiedeva se io fossi stato pagato… Ricordo che all'epoca anche nei miei confronti il pagamento fu altalenante. Io, però, rimasi e col tempo mi ha pagato… Ho assistito alle richieste di pagamento delle retribuzioni del nei confronti di , CP_2 Parte_1
quando la sera, dopo aver chiuso i negozi, ci ritrovavamo insieme al bar”. Dunque, il teste ha confermato, avendovi personalmente assistito, che il lavoratore avanzava da parte datoriale il pagamento degli emolumenti retributivi, peraltro aggiungendo che anche nei suoi confronti la corresponsione della retribuzione era “altalenante”.
Infine, il anche il terzo teste di parte ricorrente, , escusso in Testimone_2
qualità di commercialista che si è occupato della predisposizione delle buste paga del lavoratore, ha in proposito riferito che “Premesso che noi procediamo con
l'elaborazione dei cedolini paga per conto dei clienti, ma le modalità di pagamento a noi non sono note poiché la ditta è in contabilità semplificata, non siamo tenuti a contabilizzare i pagamenti effettuati, né per conto dei clienti né verso fornitori e dipendenti. Gli prepariamo solo le buste paga. Posso confermare che avevano il negozio vicino al mio ufficio ed il sig. è venuto in più di un'occasione a CP_2
chiedermi consiglio su come fare, visto che non gli venivano pagati gli stipendi. So che dopo qualche tempo lui si è licenziato… Lui, , era venuto per NTroparte_2
chiedere le buste paga;
in via del tutto eccezionale le ho ristampate;
il rapporto lo
Pag. 8 di 15 avevo con il suo datore di lavoro… Penso che sicuramente le ultime tre buste non sono state pagate, ma non posso sapere se è stato pagato o meno, nemmeno in seguito…”. Quindi, anche l'ultimo teste di parte ricorrente ha affermato che il
[...]
lamentava il mancato pagamento di talune mensilità, motivo per il quale gli CP_2
ha chiesto di avere le proprie buste paga, sebbene non abbia saputo affermare di preciso se dette retribuzioni sono state poi corrisposte, in quanto egli si occupava soltanto di elaborare i prospetti paga, ma non di registrare i pagamenti effettivi, atteso che questi non venivano da lui contabilizzati.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e della credibilità dei testi escussi, attesa la linearità, precisione e concordanza delle dichiarazioni rese, sotto il vincolo della testimonianza, tenuto conto che quanto dichiarato dal collima con quanto CP_2
riferito dai testi e in ordine al mancato pagamento delle Tes_1 Tes_2
retribuzioni per l'annualità di riferimento.
A tal riguardo si osserva che la deposizione testimoniale del contrasta con CP_2
quanto dal medesimo dichiarato agli ispettori del lavoro in sede di primo accesso ispettivo del novembre 2019.
Sul punto lo scrivente giudicante non ignora il consolidato – e condivisibile – orientamento giurisprudenziale secondo cui “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi
Pag. 9 di 15 probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (Cass. n. 17555/2002; Cass. n. 24208/2020), tenuto conto, altresì, del fatto che “… i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n.
9632/2016; Cass. n. 11934/2019; Cass. n. 8445/2020).
Tuttavia, come la medesima giurisprudenza citata afferma, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti restano comunque “prove libere”, come tali sottoposte al libero apprezzamento e valutazione dell'autorità giudiziaria.
Orbene, nel caso di specie, si reputa di valorizzare maggiormente le risultanze istruttorie di causa, con particolare riferimento alle prove testimoniali escusse: invero, quanto dichiarato dal in sede di esame testimoniale ha trovato riscontro in CP_2
quanto dichiarato dal secondo teste di parte ricorrente, sì da rendere lineari e concordanti le deposizioni rese, con specifico riguardo al mancato pagamento delle retribuzioni in favore del per le mensilità da giugno ad ottobre 2019; le CP_2
dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo – allorquando il dipendente ha affermato di essere “stato sempre pagato” – sono state più verosimilmente dettate dal timore di rendere dichiarazioni nocive per il proprio datore
Pag. 10 di 15 di lavoro con riguardo alla tempestività dei pagamenti, atteso il rapporto amicale che lega i due, come emerso anche dalla prova orale espletata.
Né, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, milita in senso contrario la circostanza che il L.U.L. della impresa sanzionata (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente cit.) pone in evidenza la sottoscrizione da parte del lavoratore delle buste paga afferenti alle mensilità oggetto di causa.
A tal proposito, si osserva che la sottoscrizione della busta paga da parte del lavoratore attesta soltanto la consegna della stessa e non l'effettivo pagamento delle somme in essa contenute (Cass. n. 21699/2018; Cass. n. 28029/2018; Cass. n.
29367/2018; Cass. n. 16656/2019), e ciò in omaggio al principio secondo cui
“L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio
1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. n. 1150/1994; Cass. n. 10663/2024).
Sulla scorta di tutte le anzidette considerazioni e valutazioni e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale di causa, può ritenersi provato che il ricorrente, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha retribuito il lavoratore in contanti solamente per i mesi da gennaio a maggio 2019, mentre per i
Pag. 11 di 15 restanti mesi di detta annualità (da giugno ad ottobre) ha omesso di corrispondere qualsivoglia emolumento retributivo.
Pertanto, deve ritenersi illegittima l'ordinanza-ingiunzione oggetto di causa nella parte in cui ha irrogato al ricorrente la sanzione amministrativa ricomprendendovi i mesi da giungo ad ottobre 2019, atteso che per dette mensilità la retribuzione non risulta essere stata corrisposta, di talché non può dirsi integrata la contestata violazione di cui all'art. 1, commi 910 e 911, L. n. 205/2017.
3. Sul quantum sanzionatorio
Parte ricorrente, da ultimo, censura l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa in quanto sproporzionata.
La censura è infondata.
Invero, non appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte ricorrente, con specifico riguardo all'esiguità delle retribuzioni, al fatto che la norma che impone il tracciamento del pagamento delle retribuzioni fosse entrata in vigore poco tempo prima, nonché alla giovane età dell'imprenditore e della sua attività di impresa.
Trattasi, infatti, di elementi poco significativi, tenuto conto che, a prescindere dal tempo di entrata in vigore di una legge – comunque entrata in vigore un anno prima dei fatti contestati – il consociato è tenuto a conoscerla ed osservarla, in omaggio al generale brocardo “ignorantia legis non escusat”, così come non può costituire ragionevole motivo di riduzione di una sanzione l'età del sanzionato o quella
Pag. 12 di 15 imprenditoriale, anche considerato il protrarsi della violazione per diverse mensilità nell'arco dell'anno.
Vieppiù che, a tutto concedere, la sanzione irrogata si è di poco discostata dal minimo edittale (€ 1.000,00), essendo stata comminata per un ammontare di € 2.000,00 per ogni mese di violazione.
Cionondimeno, considerato che, per tutte le ragioni esposte al capo 2., la sanzione è illegittima per quanto concerne i mesi da giugno ad ottobre 2019, essa va comunque rimodulata in minus in considerazione unicamente dei mesi da gennaio a maggio
2019 per cui sono accertate le violazioni commesse, come ammesso dallo stesso ricorrente ed emerso all'esito dell'istruttoria di causa.
In ragione di tanto, appare congrua la comminazione della sanzione di € 2.000,00 per ciascun mese in cui si è verificata la violazione – da gennaio a maggio 2019 -, quindi per complessivi € 10.000,00.
4. Conclusioni
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Deve annullarsi parzialmente l'ordinanza-ingiunzione n. 220/2024 notificata in data
13.02.2025 e, per l'effetto, deve condannarsi parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, L. n. 205/2017.
Pag. 13 di 15 L'accoglimento parziale del ricorso – giusta il parziale annullamento dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, con conseguente rideterminazione in minus del quantum sanzionatorio – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, previo annullamento parziale dell'ordinanza-ingiunzione n. 220/2024 notificata in data 13.02.2025, condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, L. n.
205/2017
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti-
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 14 di 15 Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro n.R.G. 195/2025
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. F. Cerella (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
NTroparte_1
– (CF: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Dott. A. De Risio, dal Dott. A. Del
Prete e dalla Dott.ssa Persona_1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale avente NT sede in Vasto al C.so Mazzini n. 23, ha convenuto in giudizio l' – sede di competenza -, al fine di proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
220/2024, notificata in data 13.02.2025, a mezzo della quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 per violazione dell'art. 1, commi 910 e 911,
L. n. 205/2017, deducendone la nullità per omessa notifica del verbale unico di accertamento quale atto presupposto, oltre che, in subordine, per tardività dello stesso, ovvero, in ulteriore subordine, per la tardività della notifica del provvedimento impugnato, e, nel merito, eccependone comunque l'invalidità per insussistenza dei relativi presupposti, di talché ha domandato, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, e, nel merito, la declaratoria di nullità/inefficacia/ annullabilità della medesima, ovvero, in subordine, la rideterminazione in minus della sanzione irrogata. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta per le ragioni esposte in narrativa ricorrendone gravi motivi;
-accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione n°220/2024 per omessa notifica del verbale unico di accertamento
n°CH00001/2020 -582 -01 del 20.11.2020 ; - accertare e dichiarare la tardività e/o nullità della notifica del verbale unico di accertamento e/o notificazione e dell' ordinanza ingiunzione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso e per l'effetto annullare e/o dichiarare non dovute, per essersi estinte e/o decadute, le violazioni amministrative che ne sono oggetto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso;
NEL MERITO : - accertare e dichiarare l'invalidità e/o annullabilità e/o nullità e/o infondatezza dell' ordinanza ingiunzione impugnata, per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto annullare e/o dichiarare non dovute le
Pag. 2 di 15 violazioni amministrative contestate, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, IN SUBORDINE: dichiarare non dovute le sanzioni di cui all'ordinanza ingiunzione così come comminate con conseguente rideterminazione delle stesse al minimo di legge per i motivi esposti in narrativa o alla minor somma riconosciuta come dovuta”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio. NT Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ovvero, in subordine, la sua conferma parziale in relazione ai presupposti non contestati.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con provvedimento reso all'udienza del 30.04.2025, la causa è stata istruita con ammissione ed assunzione delle prove orali e, all'esito della fase istruttoria, è stata rinviata per discussione all'udienza del 03.12.2025, svoltasi a mezzo di scambio di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
1. Sulle eccezioni di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa e/o tardiva notifica del verbale unico di accertamento e tardiva notifica dell'ordinanza- ingiunzione (prescrizione del credito sanzionatorio)
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa e/o tardiva notifica del verbale unico di accertamento, in asserita violazione dell'art. 14, L. n. 689/1981.
Pag. 3 di 15 A tal riguardo, va anzitutto osservato che, come risulta dalla documentazione agli atti NT (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente), l' ha regolarmente notificato il verbale unico di accertamento in data 21.11.2020, con atto poi recapitato al destinatario in data 04.01.2021, così perfezionandosi il procedimento notificatorio.
Ciò posto, non sono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte ricorrente con riguardo al dies a quo da cui calcolare i 90 giorni previsti dal citato art. 14, L.n.
689/1981, secondo cui detto termine andrebbe calcolato a partire dal giorno del primo accesso ispettivo del 13.11.2019.
Sul punto, va prestata adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini di cui alla normativa di riferimento non vanno interpretati in modo assoluto, come effettuazione unicamente di atti istruttori, ma anche come valutazione degli stessi, nel senso che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine prescritto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/81, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato in quello in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di detta acquisizione e valutazione (ex multis Cass. n. 17534/2003; Cass. n. Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 8456/2006; Cass. n. 7681/2014; Cass. n. 8371/2014; Cass.
n.2532/2016).
In applicazione dei su esposti principi, nel caso di specie, l'attività accertativa da parte dell'autorità resistente non si è esaurita con il primo accesso ispettivo del novembre 2019, ma ha richiesto ulteriore attività istruttoria concretatasi nella parziale ricezione della documentazione richiesta, cui ha fatto seguito un sollecito all'esito del
Pag. 4 di 15 quale è stata trasmessa la restante parte della documentazione in data 20.08.2020, nonché ulteriori accertamenti d'ufficio nei registri telematici del fisco in data
02.11.2020 (cfr. doc. nn. 4 e 5 fascicolo parte resistente); solo a seguito dell'iter accertativo descritto l'autorità resistente può dirsi venuta compiutamente a conoscenza degli elementi di fatto utili a valutare la sussistenza dei presupposti per elevare il contestato verbale unico di accertamento, ciò che è di poi effettivamente avvenuto a distanza di pochi giorni, ovvero in data 20.11.2020 – con perfezionamento in data 04.01.2021 - dunque, nel rispetto dei termini previsti dalla menzionata disciplina di riferimento.
In ragione di tanto, non può dirsi affetta da tardività la notifica – regolarmente avvenuta – del verbale unico di accertamento.
Del pari, è destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per tardività della notifica, pacificamente avvenuta in data 13.02.2025.
Invero, posto che, per le su esposte ragioni, il dies a quo da cui calcolare i termini per la notifica del verbale unico di accertamento va individuato non già nel giorno
13.11.2019, bensì nel giorno 02.11.2020 – data di definitiva conclusione dell'iter accertativo – e che la notifica, regolarmente avvenuta, del prefato verbale si è perfezionata in data 04.01.2021, ciò costituendo atto interruttivo della prescrizione
(ex multis Cass. n. 9250/2001; Cass. n. 22111/2004; Cass. n. 23251/2005), non risulta spirato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, L. n. 689/1981 per azionare il credito derivante dall'irrogazione della sanzione amministrativa di che trattasi.
2. Sul merito della contestazione
Pag. 5 di 15 Venendo al merito della contestazione che ha poi portato all'emissione della impugnata ordinanza-ingiunzione n. 220/2024, la sanzione amministrativa irrogata a parte ricorrente trae fondamento dalla asserita violazione dell'art. 1, commi 910 e
911, L. n. 205/2017.
Il comma 910 stabilisce che “A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato…”; il successivo comma 911 prescrive che “I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”; infine, per quanto qui rileva, il successivo comma 913 prevede che “… Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a
5.000 €”.
A seguito dell'attività accertativa, parte resistente ha riscontrato che il datore di lavoro – odierno ricorrente – avrebbe corrisposto la retribuzione al dipendente
[...]
per mezzo di denaro contante per 10 mensilità retributive, ossia da NTroparte_2
gennaio ad ottobre 2019.
Tanto si sarebbe evinto, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza – ossia nel corso del primo accesso ispettivo del novembre 2019 - dallo stesso dipendente , il quale, in tale occasione, ha dichiarato agli ispettori NTroparte_2
Pag. 6 di 15 di essere stato sempre retribuito con la somma di € 800,00 mensili (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente); in secondo luogo, dal L.U.L. della impresa, da cui risultano le sottoscrizioni del lavoratore delle retribuzioni riportate, cui, tuttavia, non ha fatto seguito il pagamento con strumenti tracciabili (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente).
Sulla base di questi elementi di fatto, così come raccolti all'esito dell'iter accertativo compiuto, parte resistente ha ritenuto sussistenti i presupposti violativi dei citati commi 910 e 911 dell'art. 1, L. n. 205/2017, ovvero che il datore di lavoro ha retribuito “in nero” il lavoratore per 10 mensilità, dal mese di NTroparte_2
gennaio al mese di ottobre 2019.
Le suddette circostanze, tuttavia, sono state in parte sconfessate all'esito dell'istruttoria di causa.
Più nello specifico, lo stesso , escusso come teste comune, ha NTroparte_2
espressamente negato di aver ricevuto la retribuzione delle mensilità di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 e che, proprio in ragione di tanto, ha più volte rivendicato al datore di lavoro le proprie spettanze retributive, sia in costanza di rapporto che in epoca successiva;
inoltre, ha precisato di essere stato retribuito effettivamente soltanto da gennaio a maggio del 2019, all'uopo riferendo che “…
Preciso che sono stato pagato da gennaio a maggio del 2019… Durante il rapporto di lavoro più volte gli ho sollecitato il pagamento delle mensilità arretrate;
lui non me lo negava, ma lo rimandava a causa di vari problemi (affitto, bollette, etc.).
Preciso che siamo amici, non me la sentivo di andare in causa contro di lui… Sono stato pagato in contanti da gennaio a maggio. Per il resto, nulla”. Dunque, il teste ha chiaramente ammesso di essere stato retribuito in contanti dal mese di gennaio al mese di maggio 2019, mentre, per tutte le restanti mensilità del medesimo anno, non
Pag. 7 di 15 ha ricevuto retribuzione, motivo per il quale ha più volte fatto valere le sue rimostranze al datore di lavoro, pur decidendo di non attivarsi formalmente per le vie giudiziarie in ragione dei loro rapporti amicali.
Di poi, il secondo teste di parte ricorrente, , ha confermato la Testimone_1
circostanza che il lavoratore ha più volte lamentato al datore di lavoro il mancato pagamento delle retribuzioni per l'annualità considerata ed oggetto di causa, in merito riferendo che “… Di preciso, non ricordo i mesi che rivendicava, ma ricordo che si era lamentato perché non era stato pagato. Tra noi colleghi, mi chiedeva se io fossi stato pagato… Ricordo che all'epoca anche nei miei confronti il pagamento fu altalenante. Io, però, rimasi e col tempo mi ha pagato… Ho assistito alle richieste di pagamento delle retribuzioni del nei confronti di , CP_2 Parte_1
quando la sera, dopo aver chiuso i negozi, ci ritrovavamo insieme al bar”. Dunque, il teste ha confermato, avendovi personalmente assistito, che il lavoratore avanzava da parte datoriale il pagamento degli emolumenti retributivi, peraltro aggiungendo che anche nei suoi confronti la corresponsione della retribuzione era “altalenante”.
Infine, il anche il terzo teste di parte ricorrente, , escusso in Testimone_2
qualità di commercialista che si è occupato della predisposizione delle buste paga del lavoratore, ha in proposito riferito che “Premesso che noi procediamo con
l'elaborazione dei cedolini paga per conto dei clienti, ma le modalità di pagamento a noi non sono note poiché la ditta è in contabilità semplificata, non siamo tenuti a contabilizzare i pagamenti effettuati, né per conto dei clienti né verso fornitori e dipendenti. Gli prepariamo solo le buste paga. Posso confermare che avevano il negozio vicino al mio ufficio ed il sig. è venuto in più di un'occasione a CP_2
chiedermi consiglio su come fare, visto che non gli venivano pagati gli stipendi. So che dopo qualche tempo lui si è licenziato… Lui, , era venuto per NTroparte_2
chiedere le buste paga;
in via del tutto eccezionale le ho ristampate;
il rapporto lo
Pag. 8 di 15 avevo con il suo datore di lavoro… Penso che sicuramente le ultime tre buste non sono state pagate, ma non posso sapere se è stato pagato o meno, nemmeno in seguito…”. Quindi, anche l'ultimo teste di parte ricorrente ha affermato che il
[...]
lamentava il mancato pagamento di talune mensilità, motivo per il quale gli CP_2
ha chiesto di avere le proprie buste paga, sebbene non abbia saputo affermare di preciso se dette retribuzioni sono state poi corrisposte, in quanto egli si occupava soltanto di elaborare i prospetti paga, ma non di registrare i pagamenti effettivi, atteso che questi non venivano da lui contabilizzati.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e della credibilità dei testi escussi, attesa la linearità, precisione e concordanza delle dichiarazioni rese, sotto il vincolo della testimonianza, tenuto conto che quanto dichiarato dal collima con quanto CP_2
riferito dai testi e in ordine al mancato pagamento delle Tes_1 Tes_2
retribuzioni per l'annualità di riferimento.
A tal riguardo si osserva che la deposizione testimoniale del contrasta con CP_2
quanto dal medesimo dichiarato agli ispettori del lavoro in sede di primo accesso ispettivo del novembre 2019.
Sul punto lo scrivente giudicante non ignora il consolidato – e condivisibile – orientamento giurisprudenziale secondo cui “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi
Pag. 9 di 15 probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (Cass. n. 17555/2002; Cass. n. 24208/2020), tenuto conto, altresì, del fatto che “… i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n.
9632/2016; Cass. n. 11934/2019; Cass. n. 8445/2020).
Tuttavia, come la medesima giurisprudenza citata afferma, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti restano comunque “prove libere”, come tali sottoposte al libero apprezzamento e valutazione dell'autorità giudiziaria.
Orbene, nel caso di specie, si reputa di valorizzare maggiormente le risultanze istruttorie di causa, con particolare riferimento alle prove testimoniali escusse: invero, quanto dichiarato dal in sede di esame testimoniale ha trovato riscontro in CP_2
quanto dichiarato dal secondo teste di parte ricorrente, sì da rendere lineari e concordanti le deposizioni rese, con specifico riguardo al mancato pagamento delle retribuzioni in favore del per le mensilità da giugno ad ottobre 2019; le CP_2
dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo – allorquando il dipendente ha affermato di essere “stato sempre pagato” – sono state più verosimilmente dettate dal timore di rendere dichiarazioni nocive per il proprio datore
Pag. 10 di 15 di lavoro con riguardo alla tempestività dei pagamenti, atteso il rapporto amicale che lega i due, come emerso anche dalla prova orale espletata.
Né, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, milita in senso contrario la circostanza che il L.U.L. della impresa sanzionata (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente cit.) pone in evidenza la sottoscrizione da parte del lavoratore delle buste paga afferenti alle mensilità oggetto di causa.
A tal proposito, si osserva che la sottoscrizione della busta paga da parte del lavoratore attesta soltanto la consegna della stessa e non l'effettivo pagamento delle somme in essa contenute (Cass. n. 21699/2018; Cass. n. 28029/2018; Cass. n.
29367/2018; Cass. n. 16656/2019), e ciò in omaggio al principio secondo cui
“L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio
1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. n. 1150/1994; Cass. n. 10663/2024).
Sulla scorta di tutte le anzidette considerazioni e valutazioni e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale di causa, può ritenersi provato che il ricorrente, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha retribuito il lavoratore in contanti solamente per i mesi da gennaio a maggio 2019, mentre per i
Pag. 11 di 15 restanti mesi di detta annualità (da giugno ad ottobre) ha omesso di corrispondere qualsivoglia emolumento retributivo.
Pertanto, deve ritenersi illegittima l'ordinanza-ingiunzione oggetto di causa nella parte in cui ha irrogato al ricorrente la sanzione amministrativa ricomprendendovi i mesi da giungo ad ottobre 2019, atteso che per dette mensilità la retribuzione non risulta essere stata corrisposta, di talché non può dirsi integrata la contestata violazione di cui all'art. 1, commi 910 e 911, L. n. 205/2017.
3. Sul quantum sanzionatorio
Parte ricorrente, da ultimo, censura l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa in quanto sproporzionata.
La censura è infondata.
Invero, non appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte ricorrente, con specifico riguardo all'esiguità delle retribuzioni, al fatto che la norma che impone il tracciamento del pagamento delle retribuzioni fosse entrata in vigore poco tempo prima, nonché alla giovane età dell'imprenditore e della sua attività di impresa.
Trattasi, infatti, di elementi poco significativi, tenuto conto che, a prescindere dal tempo di entrata in vigore di una legge – comunque entrata in vigore un anno prima dei fatti contestati – il consociato è tenuto a conoscerla ed osservarla, in omaggio al generale brocardo “ignorantia legis non escusat”, così come non può costituire ragionevole motivo di riduzione di una sanzione l'età del sanzionato o quella
Pag. 12 di 15 imprenditoriale, anche considerato il protrarsi della violazione per diverse mensilità nell'arco dell'anno.
Vieppiù che, a tutto concedere, la sanzione irrogata si è di poco discostata dal minimo edittale (€ 1.000,00), essendo stata comminata per un ammontare di € 2.000,00 per ogni mese di violazione.
Cionondimeno, considerato che, per tutte le ragioni esposte al capo 2., la sanzione è illegittima per quanto concerne i mesi da giugno ad ottobre 2019, essa va comunque rimodulata in minus in considerazione unicamente dei mesi da gennaio a maggio
2019 per cui sono accertate le violazioni commesse, come ammesso dallo stesso ricorrente ed emerso all'esito dell'istruttoria di causa.
In ragione di tanto, appare congrua la comminazione della sanzione di € 2.000,00 per ciascun mese in cui si è verificata la violazione – da gennaio a maggio 2019 -, quindi per complessivi € 10.000,00.
4. Conclusioni
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Deve annullarsi parzialmente l'ordinanza-ingiunzione n. 220/2024 notificata in data
13.02.2025 e, per l'effetto, deve condannarsi parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, L. n. 205/2017.
Pag. 13 di 15 L'accoglimento parziale del ricorso – giusta il parziale annullamento dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, con conseguente rideterminazione in minus del quantum sanzionatorio – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, previo annullamento parziale dell'ordinanza-ingiunzione n. 220/2024 notificata in data 13.02.2025, condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, L. n.
205/2017
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti-
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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