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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°3742/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n°1516/2021 del 13 luglio 2021
t r a
(nata a [...] l'[...]; Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Fiondo C.F._1
) e Pierluigi De Angelis ( ), con CodiceFiscale_2 C.F._3
studio in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 24/b e domicili digitali 1
e Email_1 Email_2
e
(nato a [...], Israele, il 10 agosto 1948; ), CP_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avvocata Lidia Iaccarino ( ), C.F._5
con studio in Sorrento al Corso Italia n°198 e domicilio digitale
Email_3
Conclusioni
Per gli avvocati Fiondo e concludevano Parte_1 Parte_1
come segue:
1) PRELIMINARMENTE in via istruttoria, disporre la RINNOVAZIONE della
CTU tecnica per i motivi esposti nell'atto introduttivo d'appello;
2) nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello
proposto, Voglia l'On. Giudice di Appello adito rigettare le domande avanzate
dall'appellato nei confronti della appellante CP_1 Parte_2 in quanto non integro il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti proprietari dei
fondi limitrofi ed interessati dall'eventuale riconoscimento di una servitù di passaggio;
3) in via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento
dell'appello proposto, Voglia l'On. Giudice di Appello adito rigettare la domanda del
sig. di eliminazione del cancello apposto dal terzo ed CP_1 Controparte_2
attuale detentore legale della particella di fondo interessata, a carico della appellante
[...]
Parte_2
4) in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello proposto, Voglia
l'On. Giudice di Appello adito rigettare la domanda di costituzione della servitù di
passaggio per i motivi esposti soprattutto in ordine alle gravi carenze della CTU
espletata ed in quanto le richieste dell'appellata di riforma della sentenza in ordine alla
domanda principale di accertamento della servitù di passaggio da tempo immemore, è
assolutamente inammissibile in quanto la stessa è stata rigettata in primo grado e non
è stato presentato affatto appello incidentale sul punto in questione;
5) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della 2 domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio, voglia l'adito Giudice di
appello condannare il sig. al pagamento della corretta somma dovuta a CP_1
titolo di indennizzo previsto per legge previa effettiva misurazione dei metri lineari e
quadri di terreno interessato secondo i criteri previsti per legge, all'esito della richiesta
rinnovazione di CTU per i motivi esposti sopra;
6) condannare l'appellato al pagamento
delle spese, spese di CTU ed onorari del primo grado di giudizio, con conseguente
annullamento della compensazione delle spese legali in primo grado e del presente grado
di giudizio da attribuirsi ai deducenti procuratori che dichiarano di averle anticipate
tutte.
Per l'avvocata Lidia Iaccarino così concludeva: CP_1
1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra avverso Parte_2
la sentenza n. 1516/2021 del 30.06.2021 e depositata per la pubblicazione il 13.07.2021.
2) Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1078 c.c. l'esistenza, da tempo immemorabile, di una servitù di passaggio in favore del SI. proprietario del fondo CP_1
“dominante” e dei suoi dante causa e la sua abolizione di fatto ad opera della SI.ra
[...]
proprietaria del fondo “servente”; Parte_2
3) Per l'effetto, condannare la convenuta SI.ra alla Parte_2
rimessione in pristino del passaggio pedonale preesistente a vantaggio del fondo
attualmente intercluso, provvedendo a rimuovere le opere realizzate in contrasto con
detta servitù, allo scopo di far cessare gli attuali impedimenti e turbative all'esercizio
del diritto di proprietà del SI. CP_1
4) In subordine, emettere sentenza costitutiva di una servitù coattiva di passaggio, ai
sensi dell'art. 1051 c.c., in modo tale da consentire al SI. di accedere al CP_1
proprio fondo per un uso conveniente del medesimo, intendendo tale espressione non in
relazione “ad esigenze di maggiore comodità, bensì a situazioni di oggettive necessità”
(App. Napoli 16.05.1998), come nella situazione qui prospettata:
5) Disporre altresì l'ampliamento coattivo della predetta servitù di passaggio, ai sensi
dell'art. 1051, III comma, c.c., per consentire il transito anche dei veicoli a trazione 3 meccanica.
In ogni caso condannare la parte al pagamento dell'intera CTU in favore del SI. CP_1
e per l'effetto condannare la parte appellante al pagamento alle spese e competenze
professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con citazione (in rinnovazione ex art. 164 c.p.c.) notificata l'11 maggio 2015
esponeva di essere proprietario (per acquisto con atto per notar CP_1
del 1° dicembre 2004) di un fondo rustico con annessa porzione di Per_1
fabbricato rurale in Piano di Sorrento, località Le Tore, di circa mq. 2.606,
censito in catasto terreni al foglio 8, mappali 297 e 147, sub 2 e 3, con accesso da tempo immemorabile per mezzo di un viale e una scalinata di pietra attraverso i fondi di cui alle particelle 353 e 245 del richiamato foglio 8 (costituente la strada più breve possibile e di minor danno per i fondi serventi per raggiungere la sua proprietà). Si doleva che, subito dopo l'acquisto, (o Parte_1 [...]
aveva ostruito il passaggio con un cancello di legno e Pt_2 Parte_1
una recinzione metallica all'altezza della particella 353. Esponeva, poi, di aver diritto all'ampliamento del passaggio, per poter accedere alla sua proprietà con mezzi meccanici (trattori, automobili, autocarri). Conveniva, pertanto, la predetta innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per Parte_1
l'accertamento dell'esistenza da tempo immemorabile della servitù di passaggio in suo favore e per la condanna della convenuta alla rimessione in pristino del passaggio pedonale preesistente a vantaggio del fondo attualmente intercluso;
in subordine, per la costituzione coattiva della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c. in modo tale da consentirgli di accedere al proprio fondo per l'uso conveniente del medesimo;
per l'ampliamento coattivo della predetta servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1051 , secondo comma cc, al fine di consentire il transito anche dei veicoli a trazione meccanica.
§ II. negava l'esistenza della servitù di passaggio e Parte_1 4 la propria legittimazione passiva in ordine alla lamentata presenza del cancello
(apposto contro la sua volontà dal detentore ). Si opponeva, Controparte_2
inoltre, alla domanda di costituzione di servitù sostenendo che la proprietà
dell'attore era accessibile dalla strada comunale HI e da una stradina comune con la particella 298, percorso certamente più agevole di quello preteso,
visibilmente battuto e rappresentato da una via vicinale che, partendo dalla via
Malecoccola tra le particelle 215 e 216 del foglio 8, serviva una serie di fondi limitrofi e si collegava all'ultimo tratto della Via HI. Negava,
pertanto, l'interclusione del fondo dell'attore, così come la necessità di ampliamento della pretesa servitù, non occupandosi l'attore della coltivazione del fondo. Chiedeva, infine, che in caso di costituzione della servitù le fosse corrisposto l'indennizzo di cui all'art. 1053 c.c.
§ III. Il Tribunale di Torre Annunziata riteneva infondata la domanda principale dell'attore, non risultando alcun titolo costitutivo della servitù di passaggio né avendo l'attrice richiesto alcun accertamento di eventuale usucapione
del diritto invocato.
Disponeva, invece, la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà dell'istante da esercitare sul fondo di proprietà di parte convenuta, secondo il tracciato previsto dal C.T.U., accogliendo anche l'ulteriore domanda per il transito veicolare, purché finalizzato all'utilizzo del fondo secondo la sua naturale destinazione agricola. Ciò in ragione della rilevata interclusione del fondo (di cui al foglio 8, particelle 297 e 147),
confermata dalle dichiarazioni dei testi e dagli accertamenti del C.T.U., e dell'indicazione da parte di quest'ultimo circa l'unico accesso realmente percorribile (ed in linea con quanto prescrive l'art. 1051 c.c.), corrispondente a quello di cui si controverte, ed escluso, invece, il percorso dalla Via
HI (indicato nell'allegato 5 della consulenza e suggerito da parte convenuta), perché maggiormente impegnativo ed invasivo per entrambi i fondi
interessati. 5
Determinava, infine, l'indennità dovuta alla proprietaria del fondo servente in
€ 4.096,21, discostandosi, sul punto, dalle indicazioni fornite dal C.T.U. (il quale aveva ipotizzato l'importo di € 1.250,00).
Pertanto, con sentenza del 13 luglio 2021 così provvedeva:
1) Rigetta la domanda principale rivolta da parte attorea con la quale si chiede
l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio a favore del titolare del fondo
sito in Piano di Sorrento località Le Tore, identificato in NCT al folio 8, p.lle 297, 147
sub 2 e 3 ed a carico nei confronti del titolare del fondo confinante identificato con le
particelle 353 e 245 del richiamato folio 8, nonché la domanda di rimozione delle opere
apposte sulla particella 353, cancello e recinzione.
2) Accoglie per contro le domande proposte da parte attorea in via subordinata e per
l'effetto costituisce servitù di passaggio coattivo, pedonale e veicolare, ex art. 1031 c.c.
a favore del titolare del fondo sito in Piano di Sorrento località Le Tore, identificato in
NCT al folio 8, p.lle 297, 147 sub 2 e 3 ed a carico nei confronti del titolare del fondo confinante identificato con le particelle 353 e 245 del richiamato folio 8, secondo il
tracciato individuato dal C.T.U. nell'elaborato peritale ed in particolare nell'allegato n.
11, che dipartendosi dalla strada pubblica denominata Via Malecoccola, procede
attraverso un viottolo comunale, segue il sentiero segnato sul PUC che attraversa il
fondo della sig.ra (P.lle 353 e 245) e procede verso il fondo del sig. Parte_1 CP_1
3) Dispone che parte convenuta consente l'esercizio di tale servitù di passaggio
eliminando il cancello apposto sulla particella 353 ovvero consegnando le chiavi di
apertura dello stesso all'avente diritto, eliminando, altresì altri eventuali ostacoli
all'esercizio di detto diritto.
4) Dispone conseguentemente il pagamento di una indennità in favore di parte
convenuta che si quantifica in euro 4.096,21, da corrispondere in via preliminare
all'esercizio del diritto qui determinato.
5) Ordina al Conservatore dei RR.I.. di Napoli II la trascrizione della predetta sentenza
al passaggio in giudicato della stessa.
6) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti , ivi comprese quelle di C.T.U. 6
§ IV. Con citazione notificata il 9 settembre 2021 (per l'udienza del 22 marzo
2022) proponeva appello, sostenendo: Parte_1
- che il tribunale non aveva esaminato la sua eccezione sull'integrità del contraddittorio, per la mancata citazione in giudizio degli altri proprietari dei fondi limitrofi, a fronte della pretesa dell'attore di costituire una servitù di passaggio sulla sua proprietà pur avendo sempre avuto «un accesso dalla strada comunale HI e dallo stradino
comune che passa per la particella 298 e 222, 236, del foglio 8», come indicato dal teste e dal C.T.U.; Testimone_1
- che, di conseguenza, il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda
(alla luce del principio espresso dalla Corte di cassazione, con la sentenza a sezioni unite n. 9685 del 22 aprile 2013, secondo cui «L'azione
di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente
proposta nei confronti di tutti i proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso dalla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto
riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art 1051 cc solo con la
costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza. Ne consegue che in
mancanza la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto
inesistente restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto
ai proprietari pretermessi»);
- che, inoltre, il percorso individuato dal C.T.U. sulla sua proprietà non teneva conto della circostanza che esso collegherebbe la strada comunale con la particella 298, per poi giungere alla particella 297, sì da contemplare una servitù di passaggio sulla particella 298, di proprietà di
Part terzi, a favore della
- che, pertanto, la palese esistenza di un accesso dalla pubblica strada
HI alla proprietà di che coinvolge anche altri CP_1
fondi (particelle 222 e 236) appartenenti a soggetti non citati nel presente giudizio, imporrebbe il rigetto della domanda;
7
- che sarebbero state ignorate le osservazioni in merito alle macroscopiche carenze della CTU in ordine alla mancata risposta ad alcuni quesiti, non avendo il consulente d'ufficio eseguito il secondo accesso pur concordato con le parti a causa dell'assenza del consulente di parte attrice, sì da aver mancato di verificare la presenza di ulteriori percorsi e di misurare quelli individuati (misurazioni che, infatti, nel verbale di primo accesso il C.T.U. avrebbe rimandato ai successivi accessi);
- che, inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio non conterrebbe la descrizione dello stato dei luoghi, riguardo alla posizione dei fondi, alle differenze di quota e alle vie di accesso, né riferirebbe che la Via
HI proveniente da Torca è fino ad un certo punto carrabile per poi divenire sentiero pedonale e neppure avrebbe accertato quale strada si avvicina maggiormente alla proprietà e quale fosse il percorso più
agevole; - che, inoltre, il primo giudice, tratto in inganno dagli errori del C.T.U., avrebbe costituito una servitù carrabile benché il fondo dell'attore fosse in ogni caso raggiungibile solo a piedi;
- che, inoltre, la condanna alla rimozione del cancello si fonderebbe su statuizioni contraddittorie, oltre a non tener conto della perdurante detenzione della particella 353 (insieme ad altre) da parte di un terzo, tal
, il quale aveva apposto il cancello senza alcuna Controparte_2
autorizzazione;
- che, infine, l'indennità sarebbe stata determinata in misura erronea e insufficiente.
chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza Parte_1
appellata, fossero accolte le seguenti conclusioni:
1) PRELIMINARMENTE in via istruttoria, disporre la RINNOVAZIONE della CTU
tecnica per i motivi sopra esposti;
2) nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello 8 proposto, Voglia l'On. Giudice di Appello adito rigettare le domande avanzate
dall'appellato nei confronti della appellante CP_1 Parte_2
in quanto non integro il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti proprietari dei
fondi limitrofi ed interessati dall'eventuale riconoscimento di una servitù di passaggio;
3) in via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento
dell'appello proposto, Voglia l'On. Giudice di Appello adito rigettare la domanda del
sig. di eliminazione del cancello apposto dal terzo ed CP_1 Controparte_2
attuale detentore legale della particella di fondo interessata, a carico della appellante
[...]
Parte_2
4) in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello proposto, Voglia
l'On. Giudice di Appello adito rigettare la domanda di costituzione della servitù di
passaggio carrabile per i motivi innanzi esposti soprattutto in ordine alle gravi carenze
della CTU espletata e disporre la necessaria rinnovazione della stessa consulenza
tecnica d'ufficio; 5) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio ESCLUSIVAMENTE
PEDONALE e non CARRABILE in quanto impossibile tecnicamente, voglia l'adito
Giudice di appello condannare il sig. al pagamento della corretta somma CP_1
dovuta a titolo di indennizzo previsto per legge, previa effettiva misurazione dei metri
lineari e quadri di terreno interessato secondo i criteri previsti per legge, all'esito della
richiesta rinnovazione di CTU per i motivi esposti sopra;
6) condannare l'appellato al pagamento delle spese, spese di CTU ed onorari del primo
grado di giudizio, con conseguente annullamento della compensazione delle spese legali
in primo grado e del presente grado di giudizio da attribuirsi ai deducenti procuratori
che dichiarano di averle anticipate tutte.
costituitosi il 12 gennaio 2022, eccepiva l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'appello, riproponendo le conclusioni già rese in primo grado.
§ V. Deve premettersi che pur avendo integralmente riproposto, CP_1 9 in comparsa di risposta, le conclusioni rese in primo grado, compresa, quindi,
quella relativa alla domanda principale, di accertamento della servitù di passaggio come già esistente da tempo immemorabile, non ha, tuttavia,
sottoposto ad alcuna censura la decisione di rigetto di tale domanda, su cui,
pertanto, deve reputarsi formato il giudicato. Né rileva, in senso contrario,
quanto deve di qui a poco osservarsi in ordine all'integrità del contraddittorio,
poiché la questione riguarda soltanto la domanda subordinata (accolta dal primo giudice) di costituzione della servitù coattiva. È indubbio, infatti, che la
confessoria servitutis abbia come legittimato a contraddire il solo proprietario del fondo che si assume servente.
In relazione al primo motivo di appello, col quale Parte_1
eccepisce la non integrità del contraddittorio, facendone derivare una ragione assorbente di rigetto della domanda (sulla scorta del principio affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 9685 del 22 aprile 2013), deve premettersi, in punto di fatto, che la proprietà dell'attore CP_1
Part
identificata dalle particelle e 147 del foglio 8, non ha uscita sulla via
[...]
pubblica, perché circondata da fondi altrui: l'accesso dalla strada Malecoccola,
cui si riferisce la costituzione della servitù coattiva disposta dal primo giudice,
richiede il passaggio sulle particelle 353 e 245, di proprietà dell'appellante
[...]
mentre l'accesso dalla strada comunale HI (concretamente Pt_1
utilizzato dal C.T.U. per raggiungere il fondo e il fabbricato rurale dell'attore,
per la presenza del cancello ostruttivo dell'altro passaggio) esige che siano attraversate altre particelle di proprietà aliena, variamente identificate dalle parti in causa. menziona, nella sua memoria ex art. 183 c.p.c., le CP_1
particelle 215, 216 e 298, mentre sostiene che la Parte_1
controparte disporrebbe di «un accesso dalla strada comunale HI e dallo
stradino comune che passa per la particella 298 e 222, 236, del foglio 8», senza che,
tuttavia, risulti l'esistenza di alcun titolo di acquisto della servitù di passaggio per l'una o per l'altra via. Non del tutto chiara è, sul punto, la descrizione dello 10 stato dei luoghi nella relazione di C.T.U. che, per quanto riguarda l'accesso alternativo percorso in occasione dell'unico sopralluogo, lo riporta segnato in un'immagine aerea che non consente d'individuare le particelle catastali interessate. Più chiare indicazioni, per l'identificazione delle particelle circostanti, si desumono, invece, dalla mappa catastale prodotta in primo grado dalla Parte_1
Orbene, preso atto dell'indubbia esistenza di più fondi che circondano la proprietà di priva di uscita sulla pubblica via, occorre considerare CP_1
il recentissimo arresto delle sezioni unite della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1900 del 27 gennaio 2025, hanno espresso il seguente principio di diritto: «L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo
intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello
intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente
sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali,
strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto.
Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate dall'art. 1051, co. 3 e 1052 cod. civ.
In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà
essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il
rigetto della domanda».
In motivazione, si legge, tra l'altro, che «L'esigenza che il passaggio coattivo venga
costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il
giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta
fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone ritenere che la
domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 cod.
proc. civ.». Si precisa, inoltre, che il litisconsorzio può essere imposto anche dall'emergere di una pluralità di distinti rapporti bilaterali, la cui stretta e inscindibile convergenza risulti tale da decisivamente condizionarsi a vicenda,
e che «Plastica immagine di una tale situazione si ha non solo in presenza di una serie 11 di più fondi che si succedono fino alla via pubblica, di talché il percorso resterebbe
comunque all'interno di essi, ma, in particolar modo, in presenza di una pluralità di
fondi intercludenti a seconda del percorso individuato dal giudice (lo sbocco, peraltro,
potrebbe assicurarsi scegliendo fra più strade pubbliche e, ad un tempo, attraverso più
percorsi), a prescindere dell'evocazione in giudizio effettuata dall'attore».
Dall'affermata irrilevanza della scelta fatta dall'attore, nell'individuare un possibile percorso dal fondo intercluso alla via pubblica, a fronte del potere-
dovere del giudice di individuare il percorso migliore (anche scegliendo fra più
strade pubbliche), da cui si fa derivare la necessità del litisconsorzio di tutti i proprietari dei fondi intercludenti, si evince il superamento, da parte delle sezioni unite della Suprema Corte, del precedente orientamento (ribadito, da ultimo, in Cass.25130/2023), secondo il quale «Nella controversia per la
costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia
tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è
necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari
dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per
l'asservimento del terreno indicato dall'istante» (e che ravvisava la necessità del litisconsorzio solo nella diversa fattispecie in cui tra il fondo intercluso e la strada pubblica si frappongono più fondi sui quali tutti è necessaria la costituzione del passaggio per ovviare all'interclusione, occorrendo in tal caso la presenza in causa di tutti i proprietari dei fondi intercludenti).
In adesione a quanto affermato in funzione nomofilattica dalla Corte di cassazione a sezioni unite, va, pertanto, accolto il primo motivo di appello,
relativo alla non integrità del contraddittorio, salvo a doverne trarre la conseguenza non del rigetto della domanda (così come in precedenza affermato dalle stesse sezioni unite della Corte nella sentenza del 2013 invocata dall'appellante), bensì della rimessione della causa al giudice di primo grado, a norma dell'articolo 354 c.p.c., per la nullità della sentenza appellata, in quanto 12 emessa a contraddittorio non integro.
L'esito del giudizio di appello deriva dall'adesione a un mutato orientamento della giurisprudenza, sì da giustificarsi la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1516/2021 del 13 luglio 2021, ad eccezione della statuizione di cui al capo 1)
del dispositivo, e rimette le parti innanzi al giudice di primo grado;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite, per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso il 12 febbraio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°3742/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n°1516/2021 del 13 luglio 2021
t r a
(nata a [...] l'[...]; Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Fiondo C.F._1
) e Pierluigi De Angelis ( ), con CodiceFiscale_2 C.F._3
studio in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 24/b e domicili digitali 1
e Email_1 Email_2
e
(nato a [...], Israele, il 10 agosto 1948; ), CP_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avvocata Lidia Iaccarino ( ), C.F._5
con studio in Sorrento al Corso Italia n°198 e domicilio digitale
Email_3
Conclusioni
Per gli avvocati Fiondo e concludevano Parte_1 Parte_1
come segue:
1) PRELIMINARMENTE in via istruttoria, disporre la RINNOVAZIONE della
CTU tecnica per i motivi esposti nell'atto introduttivo d'appello;
2) nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello
proposto, Voglia l'On. Giudice di Appello adito rigettare le domande avanzate
dall'appellato nei confronti della appellante CP_1 Parte_2 in quanto non integro il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti proprietari dei
fondi limitrofi ed interessati dall'eventuale riconoscimento di una servitù di passaggio;
3) in via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento
dell'appello proposto, Voglia l'On. Giudice di Appello adito rigettare la domanda del
sig. di eliminazione del cancello apposto dal terzo ed CP_1 Controparte_2
attuale detentore legale della particella di fondo interessata, a carico della appellante
[...]
Parte_2
4) in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello proposto, Voglia
l'On. Giudice di Appello adito rigettare la domanda di costituzione della servitù di
passaggio per i motivi esposti soprattutto in ordine alle gravi carenze della CTU
espletata ed in quanto le richieste dell'appellata di riforma della sentenza in ordine alla
domanda principale di accertamento della servitù di passaggio da tempo immemore, è
assolutamente inammissibile in quanto la stessa è stata rigettata in primo grado e non
è stato presentato affatto appello incidentale sul punto in questione;
5) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della 2 domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio, voglia l'adito Giudice di
appello condannare il sig. al pagamento della corretta somma dovuta a CP_1
titolo di indennizzo previsto per legge previa effettiva misurazione dei metri lineari e
quadri di terreno interessato secondo i criteri previsti per legge, all'esito della richiesta
rinnovazione di CTU per i motivi esposti sopra;
6) condannare l'appellato al pagamento
delle spese, spese di CTU ed onorari del primo grado di giudizio, con conseguente
annullamento della compensazione delle spese legali in primo grado e del presente grado
di giudizio da attribuirsi ai deducenti procuratori che dichiarano di averle anticipate
tutte.
Per l'avvocata Lidia Iaccarino così concludeva: CP_1
1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra avverso Parte_2
la sentenza n. 1516/2021 del 30.06.2021 e depositata per la pubblicazione il 13.07.2021.
2) Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1078 c.c. l'esistenza, da tempo immemorabile, di una servitù di passaggio in favore del SI. proprietario del fondo CP_1
“dominante” e dei suoi dante causa e la sua abolizione di fatto ad opera della SI.ra
[...]
proprietaria del fondo “servente”; Parte_2
3) Per l'effetto, condannare la convenuta SI.ra alla Parte_2
rimessione in pristino del passaggio pedonale preesistente a vantaggio del fondo
attualmente intercluso, provvedendo a rimuovere le opere realizzate in contrasto con
detta servitù, allo scopo di far cessare gli attuali impedimenti e turbative all'esercizio
del diritto di proprietà del SI. CP_1
4) In subordine, emettere sentenza costitutiva di una servitù coattiva di passaggio, ai
sensi dell'art. 1051 c.c., in modo tale da consentire al SI. di accedere al CP_1
proprio fondo per un uso conveniente del medesimo, intendendo tale espressione non in
relazione “ad esigenze di maggiore comodità, bensì a situazioni di oggettive necessità”
(App. Napoli 16.05.1998), come nella situazione qui prospettata:
5) Disporre altresì l'ampliamento coattivo della predetta servitù di passaggio, ai sensi
dell'art. 1051, III comma, c.c., per consentire il transito anche dei veicoli a trazione 3 meccanica.
In ogni caso condannare la parte al pagamento dell'intera CTU in favore del SI. CP_1
e per l'effetto condannare la parte appellante al pagamento alle spese e competenze
professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con citazione (in rinnovazione ex art. 164 c.p.c.) notificata l'11 maggio 2015
esponeva di essere proprietario (per acquisto con atto per notar CP_1
del 1° dicembre 2004) di un fondo rustico con annessa porzione di Per_1
fabbricato rurale in Piano di Sorrento, località Le Tore, di circa mq. 2.606,
censito in catasto terreni al foglio 8, mappali 297 e 147, sub 2 e 3, con accesso da tempo immemorabile per mezzo di un viale e una scalinata di pietra attraverso i fondi di cui alle particelle 353 e 245 del richiamato foglio 8 (costituente la strada più breve possibile e di minor danno per i fondi serventi per raggiungere la sua proprietà). Si doleva che, subito dopo l'acquisto, (o Parte_1 [...]
aveva ostruito il passaggio con un cancello di legno e Pt_2 Parte_1
una recinzione metallica all'altezza della particella 353. Esponeva, poi, di aver diritto all'ampliamento del passaggio, per poter accedere alla sua proprietà con mezzi meccanici (trattori, automobili, autocarri). Conveniva, pertanto, la predetta innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per Parte_1
l'accertamento dell'esistenza da tempo immemorabile della servitù di passaggio in suo favore e per la condanna della convenuta alla rimessione in pristino del passaggio pedonale preesistente a vantaggio del fondo attualmente intercluso;
in subordine, per la costituzione coattiva della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c. in modo tale da consentirgli di accedere al proprio fondo per l'uso conveniente del medesimo;
per l'ampliamento coattivo della predetta servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1051 , secondo comma cc, al fine di consentire il transito anche dei veicoli a trazione meccanica.
§ II. negava l'esistenza della servitù di passaggio e Parte_1 4 la propria legittimazione passiva in ordine alla lamentata presenza del cancello
(apposto contro la sua volontà dal detentore ). Si opponeva, Controparte_2
inoltre, alla domanda di costituzione di servitù sostenendo che la proprietà
dell'attore era accessibile dalla strada comunale HI e da una stradina comune con la particella 298, percorso certamente più agevole di quello preteso,
visibilmente battuto e rappresentato da una via vicinale che, partendo dalla via
Malecoccola tra le particelle 215 e 216 del foglio 8, serviva una serie di fondi limitrofi e si collegava all'ultimo tratto della Via HI. Negava,
pertanto, l'interclusione del fondo dell'attore, così come la necessità di ampliamento della pretesa servitù, non occupandosi l'attore della coltivazione del fondo. Chiedeva, infine, che in caso di costituzione della servitù le fosse corrisposto l'indennizzo di cui all'art. 1053 c.c.
§ III. Il Tribunale di Torre Annunziata riteneva infondata la domanda principale dell'attore, non risultando alcun titolo costitutivo della servitù di passaggio né avendo l'attrice richiesto alcun accertamento di eventuale usucapione
del diritto invocato.
Disponeva, invece, la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà dell'istante da esercitare sul fondo di proprietà di parte convenuta, secondo il tracciato previsto dal C.T.U., accogliendo anche l'ulteriore domanda per il transito veicolare, purché finalizzato all'utilizzo del fondo secondo la sua naturale destinazione agricola. Ciò in ragione della rilevata interclusione del fondo (di cui al foglio 8, particelle 297 e 147),
confermata dalle dichiarazioni dei testi e dagli accertamenti del C.T.U., e dell'indicazione da parte di quest'ultimo circa l'unico accesso realmente percorribile (ed in linea con quanto prescrive l'art. 1051 c.c.), corrispondente a quello di cui si controverte, ed escluso, invece, il percorso dalla Via
HI (indicato nell'allegato 5 della consulenza e suggerito da parte convenuta), perché maggiormente impegnativo ed invasivo per entrambi i fondi
interessati. 5
Determinava, infine, l'indennità dovuta alla proprietaria del fondo servente in
€ 4.096,21, discostandosi, sul punto, dalle indicazioni fornite dal C.T.U. (il quale aveva ipotizzato l'importo di € 1.250,00).
Pertanto, con sentenza del 13 luglio 2021 così provvedeva:
1) Rigetta la domanda principale rivolta da parte attorea con la quale si chiede
l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio a favore del titolare del fondo
sito in Piano di Sorrento località Le Tore, identificato in NCT al folio 8, p.lle 297, 147
sub 2 e 3 ed a carico nei confronti del titolare del fondo confinante identificato con le
particelle 353 e 245 del richiamato folio 8, nonché la domanda di rimozione delle opere
apposte sulla particella 353, cancello e recinzione.
2) Accoglie per contro le domande proposte da parte attorea in via subordinata e per
l'effetto costituisce servitù di passaggio coattivo, pedonale e veicolare, ex art. 1031 c.c.
a favore del titolare del fondo sito in Piano di Sorrento località Le Tore, identificato in
NCT al folio 8, p.lle 297, 147 sub 2 e 3 ed a carico nei confronti del titolare del fondo confinante identificato con le particelle 353 e 245 del richiamato folio 8, secondo il
tracciato individuato dal C.T.U. nell'elaborato peritale ed in particolare nell'allegato n.
11, che dipartendosi dalla strada pubblica denominata Via Malecoccola, procede
attraverso un viottolo comunale, segue il sentiero segnato sul PUC che attraversa il
fondo della sig.ra (P.lle 353 e 245) e procede verso il fondo del sig. Parte_1 CP_1
3) Dispone che parte convenuta consente l'esercizio di tale servitù di passaggio
eliminando il cancello apposto sulla particella 353 ovvero consegnando le chiavi di
apertura dello stesso all'avente diritto, eliminando, altresì altri eventuali ostacoli
all'esercizio di detto diritto.
4) Dispone conseguentemente il pagamento di una indennità in favore di parte
convenuta che si quantifica in euro 4.096,21, da corrispondere in via preliminare
all'esercizio del diritto qui determinato.
5) Ordina al Conservatore dei RR.I.. di Napoli II la trascrizione della predetta sentenza
al passaggio in giudicato della stessa.
6) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti , ivi comprese quelle di C.T.U. 6
§ IV. Con citazione notificata il 9 settembre 2021 (per l'udienza del 22 marzo
2022) proponeva appello, sostenendo: Parte_1
- che il tribunale non aveva esaminato la sua eccezione sull'integrità del contraddittorio, per la mancata citazione in giudizio degli altri proprietari dei fondi limitrofi, a fronte della pretesa dell'attore di costituire una servitù di passaggio sulla sua proprietà pur avendo sempre avuto «un accesso dalla strada comunale HI e dallo stradino
comune che passa per la particella 298 e 222, 236, del foglio 8», come indicato dal teste e dal C.T.U.; Testimone_1
- che, di conseguenza, il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda
(alla luce del principio espresso dalla Corte di cassazione, con la sentenza a sezioni unite n. 9685 del 22 aprile 2013, secondo cui «L'azione
di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente
proposta nei confronti di tutti i proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso dalla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto
riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art 1051 cc solo con la
costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza. Ne consegue che in
mancanza la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto
inesistente restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto
ai proprietari pretermessi»);
- che, inoltre, il percorso individuato dal C.T.U. sulla sua proprietà non teneva conto della circostanza che esso collegherebbe la strada comunale con la particella 298, per poi giungere alla particella 297, sì da contemplare una servitù di passaggio sulla particella 298, di proprietà di
Part terzi, a favore della
- che, pertanto, la palese esistenza di un accesso dalla pubblica strada
HI alla proprietà di che coinvolge anche altri CP_1
fondi (particelle 222 e 236) appartenenti a soggetti non citati nel presente giudizio, imporrebbe il rigetto della domanda;
7
- che sarebbero state ignorate le osservazioni in merito alle macroscopiche carenze della CTU in ordine alla mancata risposta ad alcuni quesiti, non avendo il consulente d'ufficio eseguito il secondo accesso pur concordato con le parti a causa dell'assenza del consulente di parte attrice, sì da aver mancato di verificare la presenza di ulteriori percorsi e di misurare quelli individuati (misurazioni che, infatti, nel verbale di primo accesso il C.T.U. avrebbe rimandato ai successivi accessi);
- che, inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio non conterrebbe la descrizione dello stato dei luoghi, riguardo alla posizione dei fondi, alle differenze di quota e alle vie di accesso, né riferirebbe che la Via
HI proveniente da Torca è fino ad un certo punto carrabile per poi divenire sentiero pedonale e neppure avrebbe accertato quale strada si avvicina maggiormente alla proprietà e quale fosse il percorso più
agevole; - che, inoltre, il primo giudice, tratto in inganno dagli errori del C.T.U., avrebbe costituito una servitù carrabile benché il fondo dell'attore fosse in ogni caso raggiungibile solo a piedi;
- che, inoltre, la condanna alla rimozione del cancello si fonderebbe su statuizioni contraddittorie, oltre a non tener conto della perdurante detenzione della particella 353 (insieme ad altre) da parte di un terzo, tal
, il quale aveva apposto il cancello senza alcuna Controparte_2
autorizzazione;
- che, infine, l'indennità sarebbe stata determinata in misura erronea e insufficiente.
chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza Parte_1
appellata, fossero accolte le seguenti conclusioni:
1) PRELIMINARMENTE in via istruttoria, disporre la RINNOVAZIONE della CTU
tecnica per i motivi sopra esposti;
2) nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello 8 proposto, Voglia l'On. Giudice di Appello adito rigettare le domande avanzate
dall'appellato nei confronti della appellante CP_1 Parte_2
in quanto non integro il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti proprietari dei
fondi limitrofi ed interessati dall'eventuale riconoscimento di una servitù di passaggio;
3) in via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento
dell'appello proposto, Voglia l'On. Giudice di Appello adito rigettare la domanda del
sig. di eliminazione del cancello apposto dal terzo ed CP_1 Controparte_2
attuale detentore legale della particella di fondo interessata, a carico della appellante
[...]
Parte_2
4) in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello proposto, Voglia
l'On. Giudice di Appello adito rigettare la domanda di costituzione della servitù di
passaggio carrabile per i motivi innanzi esposti soprattutto in ordine alle gravi carenze
della CTU espletata e disporre la necessaria rinnovazione della stessa consulenza
tecnica d'ufficio; 5) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio ESCLUSIVAMENTE
PEDONALE e non CARRABILE in quanto impossibile tecnicamente, voglia l'adito
Giudice di appello condannare il sig. al pagamento della corretta somma CP_1
dovuta a titolo di indennizzo previsto per legge, previa effettiva misurazione dei metri
lineari e quadri di terreno interessato secondo i criteri previsti per legge, all'esito della
richiesta rinnovazione di CTU per i motivi esposti sopra;
6) condannare l'appellato al pagamento delle spese, spese di CTU ed onorari del primo
grado di giudizio, con conseguente annullamento della compensazione delle spese legali
in primo grado e del presente grado di giudizio da attribuirsi ai deducenti procuratori
che dichiarano di averle anticipate tutte.
costituitosi il 12 gennaio 2022, eccepiva l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'appello, riproponendo le conclusioni già rese in primo grado.
§ V. Deve premettersi che pur avendo integralmente riproposto, CP_1 9 in comparsa di risposta, le conclusioni rese in primo grado, compresa, quindi,
quella relativa alla domanda principale, di accertamento della servitù di passaggio come già esistente da tempo immemorabile, non ha, tuttavia,
sottoposto ad alcuna censura la decisione di rigetto di tale domanda, su cui,
pertanto, deve reputarsi formato il giudicato. Né rileva, in senso contrario,
quanto deve di qui a poco osservarsi in ordine all'integrità del contraddittorio,
poiché la questione riguarda soltanto la domanda subordinata (accolta dal primo giudice) di costituzione della servitù coattiva. È indubbio, infatti, che la
confessoria servitutis abbia come legittimato a contraddire il solo proprietario del fondo che si assume servente.
In relazione al primo motivo di appello, col quale Parte_1
eccepisce la non integrità del contraddittorio, facendone derivare una ragione assorbente di rigetto della domanda (sulla scorta del principio affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 9685 del 22 aprile 2013), deve premettersi, in punto di fatto, che la proprietà dell'attore CP_1
Part
identificata dalle particelle e 147 del foglio 8, non ha uscita sulla via
[...]
pubblica, perché circondata da fondi altrui: l'accesso dalla strada Malecoccola,
cui si riferisce la costituzione della servitù coattiva disposta dal primo giudice,
richiede il passaggio sulle particelle 353 e 245, di proprietà dell'appellante
[...]
mentre l'accesso dalla strada comunale HI (concretamente Pt_1
utilizzato dal C.T.U. per raggiungere il fondo e il fabbricato rurale dell'attore,
per la presenza del cancello ostruttivo dell'altro passaggio) esige che siano attraversate altre particelle di proprietà aliena, variamente identificate dalle parti in causa. menziona, nella sua memoria ex art. 183 c.p.c., le CP_1
particelle 215, 216 e 298, mentre sostiene che la Parte_1
controparte disporrebbe di «un accesso dalla strada comunale HI e dallo
stradino comune che passa per la particella 298 e 222, 236, del foglio 8», senza che,
tuttavia, risulti l'esistenza di alcun titolo di acquisto della servitù di passaggio per l'una o per l'altra via. Non del tutto chiara è, sul punto, la descrizione dello 10 stato dei luoghi nella relazione di C.T.U. che, per quanto riguarda l'accesso alternativo percorso in occasione dell'unico sopralluogo, lo riporta segnato in un'immagine aerea che non consente d'individuare le particelle catastali interessate. Più chiare indicazioni, per l'identificazione delle particelle circostanti, si desumono, invece, dalla mappa catastale prodotta in primo grado dalla Parte_1
Orbene, preso atto dell'indubbia esistenza di più fondi che circondano la proprietà di priva di uscita sulla pubblica via, occorre considerare CP_1
il recentissimo arresto delle sezioni unite della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1900 del 27 gennaio 2025, hanno espresso il seguente principio di diritto: «L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo
intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello
intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente
sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali,
strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto.
Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate dall'art. 1051, co. 3 e 1052 cod. civ.
In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà
essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il
rigetto della domanda».
In motivazione, si legge, tra l'altro, che «L'esigenza che il passaggio coattivo venga
costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il
giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta
fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone ritenere che la
domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 cod.
proc. civ.». Si precisa, inoltre, che il litisconsorzio può essere imposto anche dall'emergere di una pluralità di distinti rapporti bilaterali, la cui stretta e inscindibile convergenza risulti tale da decisivamente condizionarsi a vicenda,
e che «Plastica immagine di una tale situazione si ha non solo in presenza di una serie 11 di più fondi che si succedono fino alla via pubblica, di talché il percorso resterebbe
comunque all'interno di essi, ma, in particolar modo, in presenza di una pluralità di
fondi intercludenti a seconda del percorso individuato dal giudice (lo sbocco, peraltro,
potrebbe assicurarsi scegliendo fra più strade pubbliche e, ad un tempo, attraverso più
percorsi), a prescindere dell'evocazione in giudizio effettuata dall'attore».
Dall'affermata irrilevanza della scelta fatta dall'attore, nell'individuare un possibile percorso dal fondo intercluso alla via pubblica, a fronte del potere-
dovere del giudice di individuare il percorso migliore (anche scegliendo fra più
strade pubbliche), da cui si fa derivare la necessità del litisconsorzio di tutti i proprietari dei fondi intercludenti, si evince il superamento, da parte delle sezioni unite della Suprema Corte, del precedente orientamento (ribadito, da ultimo, in Cass.25130/2023), secondo il quale «Nella controversia per la
costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia
tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è
necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari
dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per
l'asservimento del terreno indicato dall'istante» (e che ravvisava la necessità del litisconsorzio solo nella diversa fattispecie in cui tra il fondo intercluso e la strada pubblica si frappongono più fondi sui quali tutti è necessaria la costituzione del passaggio per ovviare all'interclusione, occorrendo in tal caso la presenza in causa di tutti i proprietari dei fondi intercludenti).
In adesione a quanto affermato in funzione nomofilattica dalla Corte di cassazione a sezioni unite, va, pertanto, accolto il primo motivo di appello,
relativo alla non integrità del contraddittorio, salvo a doverne trarre la conseguenza non del rigetto della domanda (così come in precedenza affermato dalle stesse sezioni unite della Corte nella sentenza del 2013 invocata dall'appellante), bensì della rimessione della causa al giudice di primo grado, a norma dell'articolo 354 c.p.c., per la nullità della sentenza appellata, in quanto 12 emessa a contraddittorio non integro.
L'esito del giudizio di appello deriva dall'adesione a un mutato orientamento della giurisprudenza, sì da giustificarsi la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1516/2021 del 13 luglio 2021, ad eccezione della statuizione di cui al capo 1)
del dispositivo, e rimette le parti innanzi al giudice di primo grado;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite, per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso il 12 febbraio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore