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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2565/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2565/2021 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Castellammare Parte_1 C.F._1
di Stabia alla via Silio Italico n. 45, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Valitutti che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
Castellammare di Stabia, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caligiuri, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: azione di ingiustificato arricchimento;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 19.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto notificato in data 21.4.2021, citava innanzi al Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, al fine di sentirla condannare al pagamento della complessiva Controparte_1
somma di euro 11.763,50 a titolo di restituzione degli importi indebitamente pagati, come rivalutati e con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda deduceva che: in data 13.6.2008 riceveva in donazione per NO
(rep. N. 27626- raccolta n. 3499) da , suo padre, la nuda proprietà Persona_1 CP_2 dell'immobile sito in Castellammare di Stabia alla via Traversa Schito n. 31, sviluppato su due livelli e comprendente due depositi al piano terra e un appartamento al primo piano;
in forza del medesimo atto pubblico veniva costituito il diritto di usufrutto sul predetto immobile in capo all'odierna convenuta, la quale, in data 15.11.2011, cedeva in locazione l'intera consistenza immobiliare a favore di Di , percependo un canone annuo di euro 2.400,00; dalla Parte_2 data della donazione, l'Imposta Municipale Unica veniva regolarmente versata esclusivamente dall'attore in riferimento alle annualità 2012 -2019 e che a partire dal 2011 lo stesso provvedeva altresì al pagamento dell'imposta di registro del contratto di locazione.
Pertanto, chiedeva di essere reintegrato dei tutti gli esborsi sostenuti in luogo della Parte_1
Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.8.2021, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore, osservando che la domanda azionata avrebbe dovuto essere introdotta dall'ente incaricato della riscossione IMU
e, segnatamente, dal Comune di Castellammare di Stabia;
ancora in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del asserendo che il pagamento dell'IMU non era da questi Pt_1
dovuto, non avendone titolo e che, pertanto, nessuno rapporto obbligatorio correva tra le parti in causa;
nel merito, contestava la domanda in fatto e in diritto deducendo che alcun pagamento era stato effettuato dal Pt_1
In particolare, in fatto deduceva che con atto di donazione del 13.6.2008 veniva costituito
[...]
procuratore speciale della odierna convenuta per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Pt_1 amministrazione relativi all'immobile in oggetto che avrebbe potuto quindi compiere in suo nome e per suo conto. Secondo la prospettazione della , tale procura veniva dalla stessa revocata in CP_1 data 27.4.2012 e in data 28.8.2012 veniva richiesto all'attore il rendiconto sulla gestione dell'immobile relativamente al periodo di efficacia della procura e, solo allora, apprendeva che l'immobile era stato locato ad uso abitativo al sig. per un importo mensile di euro 200,00 Per_2
per la durata di 25 anni. Infine, deduceva che in data 24.6.2019 riceveva dal una pec per la Pt_1
restituzione di tutti gli importi versati per suo conto, che provvedeva a riscontrare disconoscendo le copie inviatele e contestandone il versamento, evidenziando di essere stata raggiunta da accertamenti fiscali da parte del Comune.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice, con condanna al pagamento delle competenze e delle spese di lite.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo e all'esito dell'attività istruttoria, sulle conclusioni rese dalle parti la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
2. In rito. Sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva.
In via preliminare, deve essere ritenuta priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.
Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva, osservando che l'attore non aveva alcun titolo per proporre la presente azione, essendo la stessa volta ad ottenere somme di denaro a questi non spettanti.
In particolare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fondato la propria eccezione, contestando il difetto dell'interesse dell'attore al versamento dell'imposta unica municipale che, in quanto dovuta alla pubblica amministrazione, legittimerebbe esclusivamente il
Comune ad agire in giudizio per far valere la pretesa al relativo versamento. Inoltre, sempre con riferimento alla spiegata eccezione di legittimazione attiva, contestava la sussistenza del credito asseritamente vantato dal in quanto non fondato su prova certa. Pt_1
Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, assumendo l'attore di aver corrisposto l'imposta unica municipale in luogo della convenuta.
Quanto alla prova della titolarità attiva, relativamente al diritto azionato dall'attore, si osserva che ha depositato documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme Parte_1 richieste ai fini Imu dovute dalla e corrisposte dall'attore con riguardo all'immobile CP_1
ricevuto in donazione da ambo le parti e tanto è sufficiente.
3. Nel merito.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In premessa e a scanso di equivoci, occorre rilevare che odierna convenuta, è il Controparte_1
medesimo soggetto giuridico identificato con il nome di nel contratto Controparte_3 di donazione depositato dalla parte attrice unitamente all'atto di citazione.
Invero, con note di trattazione scritta del 5.7.2024, la stessa depositava copia del decreto ministeriale del 9.9.2008 (successivo all'atto di donazione del 13.6.2008) con cui, atteso il riconoscimento della cittadinanza italiana, le veniva attribuito il prenome e il cognome CP_1
CP_1
Parimenti, devono essere considerate medesimo soggetto giuridico costituita con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta ed ivi identificata con C.F. e CodiceFiscale_3
identificata con C.F. come risultante Controparte_3 CodiceFiscale_4 dall'atto di donazione e tanto lo si desume dalla circostanza che la documentazione prodotta dalla convenuta, quindi in sua materiale disponibilità, è indirizzata a (c.f. Controparte_3
); inoltre, dalla attestazione di iscrizione anagrafica depositata dalla CodiceFiscale_4
convenuta in data 5.7.2024 emerge la corrispondenza di luogo e data di nascita di
[...] e infine, è la stessa convenuta a confermare negli atti di CP_1 Controparte_3
causa la medesimezza soggettiva dei soggetti identificati con nomi e codici fiscali diversi.
Ciò posto, la domanda formulata dall'attore deve essere qualificata come azione di ingiustificato arricchimento, in quanto volta alla restituzione di somme erogate senza causa a favore di un soggetto che ne è risultato avvantaggiato.
Nel caso di specie, infatti, il pagamento della imposta unica municipale grava esclusivamente sul soggetto che trae beneficio dall'immobile e, segnatamente, sull'usufruttuario.
L'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 è chiaro nello stabilire che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario degli immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso desinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
In altre parole, è soggetto passivo ai fini Imu il “possessore” dell'immobile, intendendosi per tale il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
Con la costituzione del diritto reale, il titolare del diritto diviene soggetto passivo dell'imposta, mentre il nudo proprietario cessa di esserlo.
Pertanto, alcuna responsabilità può essere ascritta al nudo proprietario in caso di mancata debenza della imposta unica municipale, non essendo lo stesso considerato soggetto passivo di detta imposta.
In punto di fatto è pacifico oltreché documentalmente provato che le parti in giudizio hanno ricevuto in donazione, a diverso titolo, la consistenza immobiliare sita in Castellammare alla via
Traversa Schitto n. 31 ed in particolare che ne acquistava la nuda proprietà mentre Parte_1
(all'epoca l'usufrutto. Controparte_1 Controparte_3
Parimenti, pacifico e documentato è che in forza del contratto di donazione, il come da Pt_1
disposizioni ivi inserite, acquistava una procura speciale idonea a consentirgli di adottare tutte le determinazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per la cura dell'immobile in nome e per conto della odierna convenuta.
Tale rapporto di rappresentanza si interrompeva in data 17.5.2012 allorquando la decideva CP_1 di revocare la procura e di sollevare l'odierno attore da tutte le attività poste in capo all'odierna della convenuta.
Pertanto, è indubbio che le erogazioni patrimoniali effettuate dal siano spontanee e non Pt_1
trovino giustificazione in alcun negozio giuridico, né è stato allegato che la avesse CP_1 richiesto, anche informalmente, l'intervento del per la cura dei propri interessi e, Pt_1 segnatamente, per l'adempimento del versamento dell'imposta unica municipale gravante sull'immobile donato.
Ciò premesso in fatto, in linea di principio va osservato che l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.
L'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. non presuppone, oltre ai requisiti espressamente indicati dalla legge, anche un ulteriore requisito negativo, ossia il carattere non intenzionale e volontario della depauperatio, ma esige soltanto che non sussista una causa giustificatrice, ossia un titolo giuridico, legale o convenzionale, che qualifichi (e pertanto giustifichi) in relazione all'ordinamento lo spostamento di valori patrimoniali, così rendendolo meritevole di protezione e conservazione. Ancora, in tema di esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, i presupposti dell'azione sono: a) l'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) l'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo.
In altre parole, affinché il soggetto agente possa accedere alla tutela di cui all'art. 2041 c.c. occorre la sussistenza, minima e indefettibile, di tutte le condizioni previste dalla littera legis.
Nel caso in esame, a fondamento della propria pretesa restitutoria/indennitaria, con memorie di replica del 9.1.2024, l'attore depositava le ricevute dei pagamenti effettuati dal proprio conto corrente.
In particolare, dalla lettura di tale documentazione si evince che: con riguardo alle ricevute in riferimento alle annualità 2012-2015 sono stati prodotti unicamente i modelli F24 dai quali risulta l'avvenuto pagamento effettuato dal conto corrente n. 1011203526 ed intestati a CP_3
c.f. .
[...] CodiceFiscale_4
Tale documentazione non è sufficiente a provare il buon fine del versamento disposto, non essendo stato prodotto unitamente all'estratto conto attestante la definitività del pagamento.
Inoltre, anche a voler ammettere che tali versamenti siano correttamente pervenuti al destinatario, essi risultano errati nella indicazione dell'intestatario, laddove è indicato il nome di CP_3
con c.f. non corrispondente ad alcun soggetto giuridico.
[...] CodiceFiscale_4
Che sia così è tanto più evidente ove si consideri che la convenuta ha depositato avvisi di accertamento per le annualità 2012 e 2014 con le quali le veniva ingiunto il pagamento dell'imposta unica municipale inviato in epoca successiva a quella a cui risalgono le ricevute depositate.
Più specificamente, l'avviso di accertamento relativo all'anno 2012 è indirizzato a
[...]
c.f. mentre quello relativo all'anno 2014 è Controparte_3 CodiceFiscale_4
indirizzato a c. f. . Controparte_1 CodiceFiscale_3
Tanto a riprova del fatto che tali pagamenti, seppure definitivi, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall'attore consistente nella liberazione dell'odierna convenuta dal pagamento dell'imposta unica municipale. Con riguardo ai pagamenti relativi alle annualità 2017-2019, l'attore deposita le ricevute di pagamento con relativo estratto conto da cui si ricava che il pagamento è stato effettuato ed è definitivo.
Tuttavia, anche in riferimento a tali ultimi pagamenti, valgono le medesime considerazioni sopra espresse, stante l'errata indicazione dell'intestatario del versamento.
Invero, l'intestatario di detti pagamenti continua ad essere individuato nella persona di CP_3
c.f. , non più esistente al momento del versamento.
[...] CodiceFiscale_4
In definitiva, non può ritenersi integrato il requisito di vantaggio obiettivo richiesto ai sensi dell'art. 2041 c.c. a favore della in quanto l'errata indicazione dell'intestatario dei pagamenti CP_1
asseritamente effettuati non consente di riferire gli stessi alla convenuta che, pertanto, non può in alcun modo avvantaggiarsene.
Per tutto quanto precede, la domanda di parte attrice va respinta.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo come da nota spese depositata dall'Avv. Caligiuri Salvatore , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore
Caligiuri.
Torre Annunziata, 7 giugno 2025
Il giudice monocratico
dott. ssa Luisa Zicari